Articolo 5 della Legge 4 giugno 1991, n. 186
Articolo 4
Versione
6 luglio 1991
Art. 5. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi per ciascun anno a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.
2. Il CIPET approva annualmente lo schema di piano di riparto delle somme stesse, su proposta del Segretariato.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 6 luglio 1991