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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 08/05/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott. Luca Verga, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1384/2022 R.G., promossa da:
, c.f.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(VB) il 20 luglio 1967, residente in [...], rappresentata e assistita dall'avv. Giulia Dalle Carbonare del Foro di Novara;
- parte attrice - contro
c.f.: , nato a [...] il 16 Controparte_1 C.F._2 luglio 1939, residente in [...], rappresentato e assistito dagli avvocati Gian Luca Grossi, Chiara Ferrari e Maria Cristina Dughetti del Foro di Milano;
- parte convenuta -
e
in persona del Sindaco pro-tempore dott.ssa , Controparte_2 Persona_1 con sede in Ameno, piazza Marconi n. 1, c.f.: , rappresentato e assistito P.IVA_1 dall'avv. Beatrice Giromini del Foro di Novara;
- parte terza chiamata -
avente per oggetto: Proprietà Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La sig.ra , in qualità di cittadina elettrice del Comune di Ameno, Parte_1 ha evocato in giudizio il signor esercitando l'azione popolare ex Controparte_1 art. 9 D.lgs. 267/2000, al fine di far accertare la proprietà pubblica dell'area, così identificata al NCT di detto Comune: fg. 9, part. 396, da tempo immemorabile in uso pubblico, essendo utilizzata per il passaggio e la sosta pedonale e carraia, per cerimonie religiose e civili e come punto panoramico lungo un percorso escursionistico.
L'attrice deduce che solo recentemente il convenuto ha rivendicato la proprietà del sedime de quo, ponendo cartelli di “proprietà privata” e ostacolando l'accesso con fioriere e che, pertanto, si è reso necessario introdurre l'odierna azione al fine di far accertare l'acquisto della proprietà dell'area in capo al Comune di Ameno per dicatio ad patriam o, in subordine, per usucapione ultraventennale. In via ulteriormente subordinata, l'attrice ha chiesto il riconoscimento di una servitù d'uso pubblico di transito e sosta, pedonali e carraia, sulla menzionata area per dicatio ad patriam e, in via di estremo subordine, che fosse accertato e dichiarato l'acquisto di una servitù di uso pubblico per usucapione ultraventennale,
Il signor si è costituito ritualmente in giudizio, contestando Controparte_1 integralmente le domande di parte attrice, sostenendo che l'area in questione è parte integrante della sua proprietà, costituendo il cortile prospiciente la sua abitazione, del quale non vi è mai stato un uso pubblico, né per parcheggi né per funzioni civili o religiose. Il convenuto ha quindi dedotto di aver sempre utilizzato il cortile privatamente, ospitando amici e familiari e curandone la manutenzione a proprie spese.
Parte convenuta, inoltre, ha allegato l'assenza dei presupposti per invocare l'istituto della dicatio ad patriam, mancando il requisito dell'intenzione del proprietario di destinare il bene all'uso pubblico ed in quanto l'azione di parte attrice sarebbe animata da scopi personalistici e privatistici. Infine, il convenuto ha contestato l'usucapione dell'area de qua, negando che vi sia stato un possesso ventennale pubblico e indisturbato, evidenziando di essersi sempre opposto a qualsiasi utilizzo improprio dell'area, anche con azioni legali. Il convenuto si è costituito ritualmente in giudizio, contestando la Controparte_2 ricostruzione della signora in quanto la vicenda avrebbe origine da una Pt_1 disputa privata tra la stessa e il sig. per il diritto di posteggiare nella piazzetta CP_1
e che, pertanto, non è sussistente la necessità di tutelare il bene con azioni legali, essendo sufficiente che la piazzetta de qua rimanga “fruibile pedonalmente come sempre avvenuto, sia per l'accesso al sagrato della chiesa di proprietà della Curia, sia per le manifestazioni civili e religiose, sia per il passeggio di residenti e turisti, come sempre avvenuto”.
L'ente locale convenuto ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea, negando la propria inerzia e sottolineando che l'interesse dell'ente locale è limitato alla fruibilità pubblica pedonale dell'area per cui è causa, senza implicazioni sulla proprietà o sul transito veicolare.
Con istanza 8 agosto 2023, il signor ha eccepito l'improcedibilità dell'iniziativa CP_1 di parte attrice per carenza di interesse, considerato che l'ente locale convenuto ha negato di avere un interesse all'azione chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La causa, istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e dall'escussione dei testimoni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15 novembre 2024.
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata, per quanto di ragione.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di carenza di interesse e di legittimazione della parte attrice avanzata dal signor secondo il quale per CP_1 effetto della negazione da parte dell'Ente locale convenuto del diritto sostanziale azionato dall'attrice si sarebbe determinato il difetto di legittimazione attiva della stessa, atteso che “il sostituto processuale non può … coltivare un diritto che il soggetto sostituito ha dichiarato di non vantare”.
L'argomento della parte convenuta si basa su un'interpretazione errata dei principi sull'azione popolare ex art. 9 TUEL.
L'azione popolare costituisce un'eccezione al principio generale della legittimazione ad agire, in quanto attribuisce a ogni cittadino elettore il potere di promuovere in giudizio le azioni che spetterebbero all'ente locale, ove quest'ultimo non vi provveda. Questo meccanismo ha una funzione sostitutiva e garantistica, finalizzata a evitare che l'inerzia dell'ente pubblico possa determinare la perdita o il pregiudizio di diritti o interessi della collettività.
Normalmente, la legittimazione ad agire, che consente ad un soggetto di far valere in giudizio una pretesa, coincide con la titolarità del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo di cui si chiede tutela. Tuttavia, sussistono casi eccezionali di sostituzione processuale, tra cui rientra l'azione popolare, che conferisce al cittadino elettore una legittimazione straordinaria e indipendente dalla titolarità del diritto sostanziale, consentendogli di esercitare in via sostitutiva le azioni che spetterebbero all'ente locale, senza la necessità che l'ente vi abbia previamente acconsentito o che riconosca la fondatezza della pretesa.
La legittimazione del cittadino ad agire, pertanto, non può essere esclusa solo perché
l'ente locale dichiari di non voler procedere o affermi che il diritto non esiste. Una simile impostazione, invero, svuoterebbe di contenuto la stessa azione popolare, che nasce proprio per superare l'inerzia dell'ente locale.
L'interesse ad agire è la condizione dell'azione prevista dall'art. 100 c.p.c., secondo cui
“per proporre una domanda in giudizio è necessario avervi interesse”, interesse che non coincide con la fondatezza della domanda, ma si riferisce alla necessità che l'attore tragga un'utilità giuridica concreta dal provvedimento richiesto.
Nel caso dell'azione popolare, l'interesse ad agire si concretizza nel diritto del cittadino di richiedere al giudice di valutare se il diritto della collettività dedotto esiste e merita tutela, in sostituzione di un ente che avrebbe dovuto farlo e non lo ha fatto.
Il cittadino elettore, dunque, ha sempre interesse ad agire quando allega un diritto della collettività, indipendentemente dal fatto che l'ente pubblico lo riconosca o meno.
Se così non fosse, l'azione popolare perderebbe la sua funzione, poiché basterebbe una dichiarazione dell'ente locale per escluderne l'ammissibilità.
L'azione popolare ha natura sostitutiva, e il suo presupposto è l'inerzia dell'ente locale.
Non si tratta di un'azione 'correttiva' volta a contestare la volontà dell'ente, ma di un'azione surrogatoria esercitata proprio quando l'ente non agisce (C.d.S. 4130/2011).
Tale azione si fonda su un presupposto chiaro, l'inerzia dell'ente locale, di talché il cittadino elettore ha sempre interesse ad agire quando allega un diritto della collettività e la sua legittimazione non può essere esclusa dalla posizione dell'ente pubblico, in quanto l'eventuale inesistenza del diritto fatto valere dall'attore è una questione di merito, che non incide né sulla legittimazione né sull'interesse ad agire.
Nel caso di specie, inoltre, l'ente locale convenuto non contesta affatto la sussistenza di una servitù di uso pubblico sull'area oggetto di causa. Al contrario, in più occasioni ha espressamente riconosciuto che tale diritto esiste, affermando che “l'interesse del
è che tale piccola piazza rimanga fruibile pedonalmente come sempre CP_2 avvenuto” e che la piazzetta è “gravata da una servitù pubblica su suolo privato, essendo il suo utilizzo come piazza della chiesa praticato da tempo remoto da parte di tutti gli abitanti della frazione e non solo” (doc. 8 attrice). Tale affermazione conferma, dunque, che l'interesse pubblico dedotto dall'attrice esiste ed è riconosciuto dallo stesso ente, il che rende ancor più evidente l'erroneità dell'eccezione di carenza di interesse.
Dunque, l'eccezione di parte convenuta, basata sulla mancanza di interesse ad agire o di legittimazione a causa della posizione assunta dall'ente locale, è infondata e deve essere respinta.
Passando al merito della questione dedotta in giudizio, si osserva quanto di seguito.
La dicatio ad patriam è un istituto giuridico che consente la costituzione di una servitù d'uso pubblico su un bene privato in assenza di un formale atto ablativo o negoziale, che si basa su un comportamento del proprietario che mette volontariamente e con continuità il proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo all'uso comune.
“La cosiddetta dicatio ad patriam quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, se pur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, che ne perfeziona l'esistenza, senza che occorra un congruo periodo di tempo o un atto negoziale od ablatorio, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità o meno e dallo spirito che lo anima” (Cass. 12167/2002). Le servitù di uso pubblico così costituite consentono alla generalità dei consociati di utilizzare i beni di proprietà privata in misura più o meno ampia, a seconda dei contenuti del diritto.
I presupposti per l'integrazione della dicatio ad patriam consistono nell'uso di un bene esercitato iuris servitutis publicae da una collettività di persone, nella concreta idoneità dell'area a soddisfare esigenze d'interesse generale, nonché in un titolo valido a costituire il diritto, ovvero in un comportamento univoco del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, risulti idoneo a manifestare l'intenzione di porre il bene a disposizione della collettività.
Nel caso concreto, l'istruttoria ha dato prova della presenza di ciascuno di questi elementi.
In primo luogo, le deposizioni testimoniali raccolte in giudizio hanno ampiamente confermato che la piazzetta de qua è da sempre utilizzata, senza ostacoli né limitazioni, dalla collettività locale per svariate attività di interesse generale: accesso alla chiesa, soste pedonali, celebrazioni religiose e civili (quali la festa patronale di San
Grato), nonché per la semplice aggregazione sociale. La presenza, fin dagli anni '80 del secolo scorso, di una fontana e di una panchina, liberamente utilizzate, completa il quadro di una fruizione pienamente pubblica.
Inoltre, il convenuto ha confermato l'uso pubblico pedonale Controparte_2 dell'area per cui è giudizio e le fotografie prodotte in atti, unitamente alle deposizioni testimoniali, attestano la libera fruizione pedonale dello spazio de quo.
Le deposizioni rese dai testi , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e hanno confermato, in modo pienamente
[...] Testimone_4 Testimone_5 convergente e attendibile, che la piazzetta oggetto di causa è da sempre liberamente accessibile e utilizzata dalla collettività per il transito pedonale, la sosta e lo svolgimento di eventi religiosi e civili, quali la messa domenicale e la festa patronale di
San Grato.
I testimoni hanno altresì riferito della presenza sin dagli anni '80 di arredi stabili, quali una fontana e una panchina in serizzo, liberamente fruibili dalla popolazione locale e dai turisti, senza mai alcuna interruzione, recinzione o limitazione dell'accesso. Per contro, i testi e hanno descritto un uso limitato o Testimone_6 Tes_7 subordinato al consenso della famiglia Tuttavia, le loro deposizioni risultano CP_1 isolate, prive di riscontri esterni e, in alcuni passaggi, appaiono intrinsecamente inverosimili (ad esempio, la pretesa che il solo abbaiare dei cani avrebbe impedito la frequentazione dello slargo).
In secondo luogo, l'area – per posizione, conformazione e inserimento nel tessuto urbano – è chiaramente idonea a svolgere funzioni di utilità collettiva. È uno slargo in naturale continuità con la pubblica via, privo di ogni separazione materiale, in aderenza a un edificio religioso, e inserito in un contesto sottoposto a vincoli paesaggistici e storico-architettonici. Non a caso, il ha incluso tale luogo tra i CP_2 punti di interesse del borgo in documenti promozionali.
Infine, è emerso che dagli anni '60/'70 il sig. mai ha manifestato una volontà CP_1 contraria all'uso pubblico dell'area di cui si discute. Al contrario, la sua condotta è sempre stata improntata a tolleranza, se non a partecipazione attiva agli eventi ivi organizzati. Solo in epoca recente egli ha posto in essere atti di rivendicazione (cartelli, ostacoli mobili) che, tuttavia, sopravvengono tardivamente rispetto al consolidarsi della situazione di fatto.
Si osservi, invero, che il requisito soggettivo richiesto per la configurazione della dicatio ad patriam può essere integrato anche in via indiretta, attraverso il comportamento omissivo del titolare del bene, che consenta stabilmente l'uso pubblico senza porvi ostacolo, atteso che la volontà di destinare il bene a uso pubblico non necessita di una manifestazione espressa, potendo essere desunta per fatti concludenti dalla inerzia del proprietario nel contrastare l'utilizzo pubblico, con carattere di continuità.
“La dicatio ad patriam, quale titolo costitutivo di una servitù di uso pubblico, consiste nel mero fatto giuridico di porre volontariamente, con carattere di continuità e non di precarietà e tolleranza, una cosa propria, oggettivamente idonea al soddisfacimento, in astratto, di una esigenza comune ad una collettività indeterminata di cittadini, a disposizione del pubblico assoggettandola al correlativo uso che ne perfeziona
l'esistenza, senza necessità di decorsi temporali o di atti negoziali od ablatori, e siffatta volontarietà è ravvisabile anche quando il privato proprietario, con il non fare cessare
l'uso pubblico iniziato in conseguenza di una sua attività diversamente finalizzata, dimostri chiaramente per facta concludentia, anche con un comportamento omissivo,
l'intenzione di voler mantenere la sua cosa a disposizione della collettività, così da rendere legittimo quell'uso pubblico della medesima, inizialmente illegittimo” (Cass.
4830/1981).
Nel caso di specie, il sig. pur avendo la disponibilità formale dell'area, non ha CP_1 mai manifestato alcuna opposizione all'uso pubblico della stessa da parte della collettività locale, lasciandola liberamente fruibile per il transito e la sosta pedonale, nonché per manifestazioni religiose e civili e per aggregazioni giovanili spontanee.
Tale comportamento, protrattosi per un tempo apprezzabile, è idoneo a integrare il requisito della volontà tacita di destinare l'area a uso pubblico, richiesto per il perfezionamento della dicatio ad patriam.
La stabilità con cui ciò è avvenuto nel tempo e il fatto che il proprietario non abbia mai opposto limitazioni all'uso pubblico, a partire dagli sessanta/settanta, escludono che si possa giustificare tale condotta in termini di mera tolleranza da parte della proprietà del bene, avendo invece una sua continuità, che integra, per fatti concludenti, la prova di una volontà da parte dei proprietari di mettere l'immobile a disposizione della collettività tutta, per essere fruito sia dai concittadini, che da turisti e soggetti estranei alla comunità di Ameno.
Questi elementi dimostrano un'effettiva destinazione dell'area a finalità di passaggio pedonale collettivo e una tolleranza del proprietario per un periodo sufficientemente lungo, consolidando la costituzione di una servitù pubblica di uso pedonale per dicatio ad patriam.
Deve ritenersi quindi costituita una servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam, in presenza di un comportamento chiaro ed univoco del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, ha inteso mettere volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento è stato tenuto. Diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, non si rinvengono invece prove certe che l'uso carraio della piazzetta sia avvenuto in modo tale da configurare una servitù di uso pubblico.
In particolare:
▪ il ha confermato l'uso pedonale della piazzetta, ma non ha mai Controparte_2 riconosciuto ufficialmente un utilizzo carraio pubblico;
▪ le deposizioni testimoniali hanno evidenziato un uso sporadico del sedime per la sosta di veicoli, privo dei caratteri di generalità e continuità e, pertanto, non integrante il presupposto richiesto per l'operatività dell'istituto della dicatio ad patriam;
Pertanto, mancando la prova certa di un utilizzo sistematico e non contestato per finalità veicolari, non può essere accertata la costituzione di una servitù di uso pubblico carraio.
Si osserva inoltre che, sebbene la parte attrice abbia domandato, in principalità,
l'accertamento della proprietà pubblica dell'area per dicatio ad patriam, deve ritenersi che l'istituto – secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale – consenta esclusivamente la costituzione di una servitù di uso pubblico, e non il trasferimento della proprietà, che richiederebbe un atto formale o un procedimento ablativo. Nel caso in esame, pur risultando accertata la messa a disposizione dell'area a favore della collettività per un tempo ultraventennale e con modalità pubbliche, continue e non precarie, tale comportamento non integra gli estremi di un trasferimento di proprietà ma quelli della costituzione di una servitù d'uso pubblico. Pertanto, la domanda può essere accolta nei limiti della domanda subordinata.
Quanto alla domanda attorea volta ad accertare l'acquisto in capo al Comune di
Ameno della proprietà dell'area per usucapione ventennale, essa non può trovare accoglimento.
Invero, per l'usucapione della proprietà ex art. 1158 c.c. è necessario che il bene sia stato oggetto di un possesso continuato, pacifico e ininterrotto, esercitato con animus domini per oltre venti anni. Nel caso in esame, pur essendo pacificamente emerso l'uso dell'area da parte della collettività locale, tale uso si è manifestato prevalentemente per finalità di sosta, aggregazione e transito, senza tuttavia che sia stata raggiunta la prova dell'esercizio da parte del o di soggetti a esso riconducibili di una CP_2 signoria di fatto sull'area corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Il materiale probatorio – prevalentemente fotografico e testimoniale – documenta un uso collettivo e costante dell'area, idoneo a fondare una servitù di uso pubblico, ma non sufficiente a provare l'esercizio di un possesso esclusivo e pieno, qualificabile uti dominus, da parte dell'Ente locale.
In applicazione del principio di soccombenza, le parti convenute devono essere condannate in solido al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte attrice, le quali, tenuto conto del valore della causa e dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, si liquidano in complessivi euro 860,60 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, nella causa iscritta al n. 1384/2022 R.G. così provvede:
▪ accerta e dichiara che l'area sita in frazione Lortallo del Comune di Ameno, censita al foglio 9, mappale 396 del Catasto Terreni, antistante la chiesa locale, è gravata da servitù di uso pubblico pedonale, costituitasi per dicatio ad patriam, in favore della collettività locale;
▪ condanna il Signor e il in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2 rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1
860,60 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Verbania, 28 aprile 2025.
Il giudice dott. Luca Verga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott. Luca Verga, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1384/2022 R.G., promossa da:
, c.f.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(VB) il 20 luglio 1967, residente in [...], rappresentata e assistita dall'avv. Giulia Dalle Carbonare del Foro di Novara;
- parte attrice - contro
c.f.: , nato a [...] il 16 Controparte_1 C.F._2 luglio 1939, residente in [...], rappresentato e assistito dagli avvocati Gian Luca Grossi, Chiara Ferrari e Maria Cristina Dughetti del Foro di Milano;
- parte convenuta -
e
in persona del Sindaco pro-tempore dott.ssa , Controparte_2 Persona_1 con sede in Ameno, piazza Marconi n. 1, c.f.: , rappresentato e assistito P.IVA_1 dall'avv. Beatrice Giromini del Foro di Novara;
- parte terza chiamata -
avente per oggetto: Proprietà Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La sig.ra , in qualità di cittadina elettrice del Comune di Ameno, Parte_1 ha evocato in giudizio il signor esercitando l'azione popolare ex Controparte_1 art. 9 D.lgs. 267/2000, al fine di far accertare la proprietà pubblica dell'area, così identificata al NCT di detto Comune: fg. 9, part. 396, da tempo immemorabile in uso pubblico, essendo utilizzata per il passaggio e la sosta pedonale e carraia, per cerimonie religiose e civili e come punto panoramico lungo un percorso escursionistico.
L'attrice deduce che solo recentemente il convenuto ha rivendicato la proprietà del sedime de quo, ponendo cartelli di “proprietà privata” e ostacolando l'accesso con fioriere e che, pertanto, si è reso necessario introdurre l'odierna azione al fine di far accertare l'acquisto della proprietà dell'area in capo al Comune di Ameno per dicatio ad patriam o, in subordine, per usucapione ultraventennale. In via ulteriormente subordinata, l'attrice ha chiesto il riconoscimento di una servitù d'uso pubblico di transito e sosta, pedonali e carraia, sulla menzionata area per dicatio ad patriam e, in via di estremo subordine, che fosse accertato e dichiarato l'acquisto di una servitù di uso pubblico per usucapione ultraventennale,
Il signor si è costituito ritualmente in giudizio, contestando Controparte_1 integralmente le domande di parte attrice, sostenendo che l'area in questione è parte integrante della sua proprietà, costituendo il cortile prospiciente la sua abitazione, del quale non vi è mai stato un uso pubblico, né per parcheggi né per funzioni civili o religiose. Il convenuto ha quindi dedotto di aver sempre utilizzato il cortile privatamente, ospitando amici e familiari e curandone la manutenzione a proprie spese.
Parte convenuta, inoltre, ha allegato l'assenza dei presupposti per invocare l'istituto della dicatio ad patriam, mancando il requisito dell'intenzione del proprietario di destinare il bene all'uso pubblico ed in quanto l'azione di parte attrice sarebbe animata da scopi personalistici e privatistici. Infine, il convenuto ha contestato l'usucapione dell'area de qua, negando che vi sia stato un possesso ventennale pubblico e indisturbato, evidenziando di essersi sempre opposto a qualsiasi utilizzo improprio dell'area, anche con azioni legali. Il convenuto si è costituito ritualmente in giudizio, contestando la Controparte_2 ricostruzione della signora in quanto la vicenda avrebbe origine da una Pt_1 disputa privata tra la stessa e il sig. per il diritto di posteggiare nella piazzetta CP_1
e che, pertanto, non è sussistente la necessità di tutelare il bene con azioni legali, essendo sufficiente che la piazzetta de qua rimanga “fruibile pedonalmente come sempre avvenuto, sia per l'accesso al sagrato della chiesa di proprietà della Curia, sia per le manifestazioni civili e religiose, sia per il passeggio di residenti e turisti, come sempre avvenuto”.
L'ente locale convenuto ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea, negando la propria inerzia e sottolineando che l'interesse dell'ente locale è limitato alla fruibilità pubblica pedonale dell'area per cui è causa, senza implicazioni sulla proprietà o sul transito veicolare.
Con istanza 8 agosto 2023, il signor ha eccepito l'improcedibilità dell'iniziativa CP_1 di parte attrice per carenza di interesse, considerato che l'ente locale convenuto ha negato di avere un interesse all'azione chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La causa, istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e dall'escussione dei testimoni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15 novembre 2024.
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata, per quanto di ragione.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di carenza di interesse e di legittimazione della parte attrice avanzata dal signor secondo il quale per CP_1 effetto della negazione da parte dell'Ente locale convenuto del diritto sostanziale azionato dall'attrice si sarebbe determinato il difetto di legittimazione attiva della stessa, atteso che “il sostituto processuale non può … coltivare un diritto che il soggetto sostituito ha dichiarato di non vantare”.
L'argomento della parte convenuta si basa su un'interpretazione errata dei principi sull'azione popolare ex art. 9 TUEL.
L'azione popolare costituisce un'eccezione al principio generale della legittimazione ad agire, in quanto attribuisce a ogni cittadino elettore il potere di promuovere in giudizio le azioni che spetterebbero all'ente locale, ove quest'ultimo non vi provveda. Questo meccanismo ha una funzione sostitutiva e garantistica, finalizzata a evitare che l'inerzia dell'ente pubblico possa determinare la perdita o il pregiudizio di diritti o interessi della collettività.
Normalmente, la legittimazione ad agire, che consente ad un soggetto di far valere in giudizio una pretesa, coincide con la titolarità del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo di cui si chiede tutela. Tuttavia, sussistono casi eccezionali di sostituzione processuale, tra cui rientra l'azione popolare, che conferisce al cittadino elettore una legittimazione straordinaria e indipendente dalla titolarità del diritto sostanziale, consentendogli di esercitare in via sostitutiva le azioni che spetterebbero all'ente locale, senza la necessità che l'ente vi abbia previamente acconsentito o che riconosca la fondatezza della pretesa.
La legittimazione del cittadino ad agire, pertanto, non può essere esclusa solo perché
l'ente locale dichiari di non voler procedere o affermi che il diritto non esiste. Una simile impostazione, invero, svuoterebbe di contenuto la stessa azione popolare, che nasce proprio per superare l'inerzia dell'ente locale.
L'interesse ad agire è la condizione dell'azione prevista dall'art. 100 c.p.c., secondo cui
“per proporre una domanda in giudizio è necessario avervi interesse”, interesse che non coincide con la fondatezza della domanda, ma si riferisce alla necessità che l'attore tragga un'utilità giuridica concreta dal provvedimento richiesto.
Nel caso dell'azione popolare, l'interesse ad agire si concretizza nel diritto del cittadino di richiedere al giudice di valutare se il diritto della collettività dedotto esiste e merita tutela, in sostituzione di un ente che avrebbe dovuto farlo e non lo ha fatto.
Il cittadino elettore, dunque, ha sempre interesse ad agire quando allega un diritto della collettività, indipendentemente dal fatto che l'ente pubblico lo riconosca o meno.
Se così non fosse, l'azione popolare perderebbe la sua funzione, poiché basterebbe una dichiarazione dell'ente locale per escluderne l'ammissibilità.
L'azione popolare ha natura sostitutiva, e il suo presupposto è l'inerzia dell'ente locale.
Non si tratta di un'azione 'correttiva' volta a contestare la volontà dell'ente, ma di un'azione surrogatoria esercitata proprio quando l'ente non agisce (C.d.S. 4130/2011).
Tale azione si fonda su un presupposto chiaro, l'inerzia dell'ente locale, di talché il cittadino elettore ha sempre interesse ad agire quando allega un diritto della collettività e la sua legittimazione non può essere esclusa dalla posizione dell'ente pubblico, in quanto l'eventuale inesistenza del diritto fatto valere dall'attore è una questione di merito, che non incide né sulla legittimazione né sull'interesse ad agire.
Nel caso di specie, inoltre, l'ente locale convenuto non contesta affatto la sussistenza di una servitù di uso pubblico sull'area oggetto di causa. Al contrario, in più occasioni ha espressamente riconosciuto che tale diritto esiste, affermando che “l'interesse del
è che tale piccola piazza rimanga fruibile pedonalmente come sempre CP_2 avvenuto” e che la piazzetta è “gravata da una servitù pubblica su suolo privato, essendo il suo utilizzo come piazza della chiesa praticato da tempo remoto da parte di tutti gli abitanti della frazione e non solo” (doc. 8 attrice). Tale affermazione conferma, dunque, che l'interesse pubblico dedotto dall'attrice esiste ed è riconosciuto dallo stesso ente, il che rende ancor più evidente l'erroneità dell'eccezione di carenza di interesse.
Dunque, l'eccezione di parte convenuta, basata sulla mancanza di interesse ad agire o di legittimazione a causa della posizione assunta dall'ente locale, è infondata e deve essere respinta.
Passando al merito della questione dedotta in giudizio, si osserva quanto di seguito.
La dicatio ad patriam è un istituto giuridico che consente la costituzione di una servitù d'uso pubblico su un bene privato in assenza di un formale atto ablativo o negoziale, che si basa su un comportamento del proprietario che mette volontariamente e con continuità il proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo all'uso comune.
“La cosiddetta dicatio ad patriam quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, se pur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, che ne perfeziona l'esistenza, senza che occorra un congruo periodo di tempo o un atto negoziale od ablatorio, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità o meno e dallo spirito che lo anima” (Cass. 12167/2002). Le servitù di uso pubblico così costituite consentono alla generalità dei consociati di utilizzare i beni di proprietà privata in misura più o meno ampia, a seconda dei contenuti del diritto.
I presupposti per l'integrazione della dicatio ad patriam consistono nell'uso di un bene esercitato iuris servitutis publicae da una collettività di persone, nella concreta idoneità dell'area a soddisfare esigenze d'interesse generale, nonché in un titolo valido a costituire il diritto, ovvero in un comportamento univoco del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, risulti idoneo a manifestare l'intenzione di porre il bene a disposizione della collettività.
Nel caso concreto, l'istruttoria ha dato prova della presenza di ciascuno di questi elementi.
In primo luogo, le deposizioni testimoniali raccolte in giudizio hanno ampiamente confermato che la piazzetta de qua è da sempre utilizzata, senza ostacoli né limitazioni, dalla collettività locale per svariate attività di interesse generale: accesso alla chiesa, soste pedonali, celebrazioni religiose e civili (quali la festa patronale di San
Grato), nonché per la semplice aggregazione sociale. La presenza, fin dagli anni '80 del secolo scorso, di una fontana e di una panchina, liberamente utilizzate, completa il quadro di una fruizione pienamente pubblica.
Inoltre, il convenuto ha confermato l'uso pubblico pedonale Controparte_2 dell'area per cui è giudizio e le fotografie prodotte in atti, unitamente alle deposizioni testimoniali, attestano la libera fruizione pedonale dello spazio de quo.
Le deposizioni rese dai testi , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e hanno confermato, in modo pienamente
[...] Testimone_4 Testimone_5 convergente e attendibile, che la piazzetta oggetto di causa è da sempre liberamente accessibile e utilizzata dalla collettività per il transito pedonale, la sosta e lo svolgimento di eventi religiosi e civili, quali la messa domenicale e la festa patronale di
San Grato.
I testimoni hanno altresì riferito della presenza sin dagli anni '80 di arredi stabili, quali una fontana e una panchina in serizzo, liberamente fruibili dalla popolazione locale e dai turisti, senza mai alcuna interruzione, recinzione o limitazione dell'accesso. Per contro, i testi e hanno descritto un uso limitato o Testimone_6 Tes_7 subordinato al consenso della famiglia Tuttavia, le loro deposizioni risultano CP_1 isolate, prive di riscontri esterni e, in alcuni passaggi, appaiono intrinsecamente inverosimili (ad esempio, la pretesa che il solo abbaiare dei cani avrebbe impedito la frequentazione dello slargo).
In secondo luogo, l'area – per posizione, conformazione e inserimento nel tessuto urbano – è chiaramente idonea a svolgere funzioni di utilità collettiva. È uno slargo in naturale continuità con la pubblica via, privo di ogni separazione materiale, in aderenza a un edificio religioso, e inserito in un contesto sottoposto a vincoli paesaggistici e storico-architettonici. Non a caso, il ha incluso tale luogo tra i CP_2 punti di interesse del borgo in documenti promozionali.
Infine, è emerso che dagli anni '60/'70 il sig. mai ha manifestato una volontà CP_1 contraria all'uso pubblico dell'area di cui si discute. Al contrario, la sua condotta è sempre stata improntata a tolleranza, se non a partecipazione attiva agli eventi ivi organizzati. Solo in epoca recente egli ha posto in essere atti di rivendicazione (cartelli, ostacoli mobili) che, tuttavia, sopravvengono tardivamente rispetto al consolidarsi della situazione di fatto.
Si osservi, invero, che il requisito soggettivo richiesto per la configurazione della dicatio ad patriam può essere integrato anche in via indiretta, attraverso il comportamento omissivo del titolare del bene, che consenta stabilmente l'uso pubblico senza porvi ostacolo, atteso che la volontà di destinare il bene a uso pubblico non necessita di una manifestazione espressa, potendo essere desunta per fatti concludenti dalla inerzia del proprietario nel contrastare l'utilizzo pubblico, con carattere di continuità.
“La dicatio ad patriam, quale titolo costitutivo di una servitù di uso pubblico, consiste nel mero fatto giuridico di porre volontariamente, con carattere di continuità e non di precarietà e tolleranza, una cosa propria, oggettivamente idonea al soddisfacimento, in astratto, di una esigenza comune ad una collettività indeterminata di cittadini, a disposizione del pubblico assoggettandola al correlativo uso che ne perfeziona
l'esistenza, senza necessità di decorsi temporali o di atti negoziali od ablatori, e siffatta volontarietà è ravvisabile anche quando il privato proprietario, con il non fare cessare
l'uso pubblico iniziato in conseguenza di una sua attività diversamente finalizzata, dimostri chiaramente per facta concludentia, anche con un comportamento omissivo,
l'intenzione di voler mantenere la sua cosa a disposizione della collettività, così da rendere legittimo quell'uso pubblico della medesima, inizialmente illegittimo” (Cass.
4830/1981).
Nel caso di specie, il sig. pur avendo la disponibilità formale dell'area, non ha CP_1 mai manifestato alcuna opposizione all'uso pubblico della stessa da parte della collettività locale, lasciandola liberamente fruibile per il transito e la sosta pedonale, nonché per manifestazioni religiose e civili e per aggregazioni giovanili spontanee.
Tale comportamento, protrattosi per un tempo apprezzabile, è idoneo a integrare il requisito della volontà tacita di destinare l'area a uso pubblico, richiesto per il perfezionamento della dicatio ad patriam.
La stabilità con cui ciò è avvenuto nel tempo e il fatto che il proprietario non abbia mai opposto limitazioni all'uso pubblico, a partire dagli sessanta/settanta, escludono che si possa giustificare tale condotta in termini di mera tolleranza da parte della proprietà del bene, avendo invece una sua continuità, che integra, per fatti concludenti, la prova di una volontà da parte dei proprietari di mettere l'immobile a disposizione della collettività tutta, per essere fruito sia dai concittadini, che da turisti e soggetti estranei alla comunità di Ameno.
Questi elementi dimostrano un'effettiva destinazione dell'area a finalità di passaggio pedonale collettivo e una tolleranza del proprietario per un periodo sufficientemente lungo, consolidando la costituzione di una servitù pubblica di uso pedonale per dicatio ad patriam.
Deve ritenersi quindi costituita una servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam, in presenza di un comportamento chiaro ed univoco del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, ha inteso mettere volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento è stato tenuto. Diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, non si rinvengono invece prove certe che l'uso carraio della piazzetta sia avvenuto in modo tale da configurare una servitù di uso pubblico.
In particolare:
▪ il ha confermato l'uso pedonale della piazzetta, ma non ha mai Controparte_2 riconosciuto ufficialmente un utilizzo carraio pubblico;
▪ le deposizioni testimoniali hanno evidenziato un uso sporadico del sedime per la sosta di veicoli, privo dei caratteri di generalità e continuità e, pertanto, non integrante il presupposto richiesto per l'operatività dell'istituto della dicatio ad patriam;
Pertanto, mancando la prova certa di un utilizzo sistematico e non contestato per finalità veicolari, non può essere accertata la costituzione di una servitù di uso pubblico carraio.
Si osserva inoltre che, sebbene la parte attrice abbia domandato, in principalità,
l'accertamento della proprietà pubblica dell'area per dicatio ad patriam, deve ritenersi che l'istituto – secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale – consenta esclusivamente la costituzione di una servitù di uso pubblico, e non il trasferimento della proprietà, che richiederebbe un atto formale o un procedimento ablativo. Nel caso in esame, pur risultando accertata la messa a disposizione dell'area a favore della collettività per un tempo ultraventennale e con modalità pubbliche, continue e non precarie, tale comportamento non integra gli estremi di un trasferimento di proprietà ma quelli della costituzione di una servitù d'uso pubblico. Pertanto, la domanda può essere accolta nei limiti della domanda subordinata.
Quanto alla domanda attorea volta ad accertare l'acquisto in capo al Comune di
Ameno della proprietà dell'area per usucapione ventennale, essa non può trovare accoglimento.
Invero, per l'usucapione della proprietà ex art. 1158 c.c. è necessario che il bene sia stato oggetto di un possesso continuato, pacifico e ininterrotto, esercitato con animus domini per oltre venti anni. Nel caso in esame, pur essendo pacificamente emerso l'uso dell'area da parte della collettività locale, tale uso si è manifestato prevalentemente per finalità di sosta, aggregazione e transito, senza tuttavia che sia stata raggiunta la prova dell'esercizio da parte del o di soggetti a esso riconducibili di una CP_2 signoria di fatto sull'area corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Il materiale probatorio – prevalentemente fotografico e testimoniale – documenta un uso collettivo e costante dell'area, idoneo a fondare una servitù di uso pubblico, ma non sufficiente a provare l'esercizio di un possesso esclusivo e pieno, qualificabile uti dominus, da parte dell'Ente locale.
In applicazione del principio di soccombenza, le parti convenute devono essere condannate in solido al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte attrice, le quali, tenuto conto del valore della causa e dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, si liquidano in complessivi euro 860,60 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, nella causa iscritta al n. 1384/2022 R.G. così provvede:
▪ accerta e dichiara che l'area sita in frazione Lortallo del Comune di Ameno, censita al foglio 9, mappale 396 del Catasto Terreni, antistante la chiesa locale, è gravata da servitù di uso pubblico pedonale, costituitasi per dicatio ad patriam, in favore della collettività locale;
▪ condanna il Signor e il in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2 rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1
860,60 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Verbania, 28 aprile 2025.
Il giudice dott. Luca Verga