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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/07/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 03/07/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 2256 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , in giudizio con C.F._2 Parte_3 C.F._3
l'avv. Maurizio Fanì
-ricorrenti-
e
C.F. ), in qualità di erede di in Controparte_1 C.F._4 Persona_1 giudizio con l'avv. Daria Vecco
-resistente-
C.F. ), in giudizio con l'avv. Luigi Gialluca CP_2 C.F._5
-resistente-
(C.F. , in qualità di erede di Controparte_3 C.F._6 Persona_1 giudizio con l'avv. Davide Sabatini
-resistente-
***
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER LA RICORRENTE: “ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita da
e in data 01/02/2000 Reg. Part. 936, Reg. Generale 1307 del Tribunale Parte_4 CP_4 di Teramo, Rep 147 del 2/06/1998 sui beni immobili di proprietà di , e Parte_1 Parte_2
, compresi nel Comune di Giulianova, identificati al Catasto Terreni Foglio 10, Particella Parte_3
223 e Catasto Fabbricati, Foglio 10, Particella 223, poiché hanno regolarmente adempiuto a quanto statuito in sentenza e perché la trascrizione della domanda giudiziale è divenuta inefficace ex art. 2668 bis c.c. per decorrenza del termine ventennale”;
- PER LA RESISTENTE “Si chiede, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni Controparte_1 formulate nel Ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sugli immobili sopra decsritti, proposta dai sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 [...]
con compensazione delle spese stante la non opposizione”; Parte_3
- PER LA RESISTENTE “accogliere le conclusioni formulate nel ricorso ex art. 281 CP_2 decies e ss. c.p.c. per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sugli immobili sopra descritti, proposta dai signori , e con compensazione integrale delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di lite stante la non opposizione”;
- PER LA RESISTENTE “dichiara di non opporsi alla cancellazione Controparte_3 richiesta dalla controparte”.
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto introduttivo ex art. 281-decies c.p.c. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno fatto ricorso all'intestato Tribunale al fine dell'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte, a fondamento delle quali hanno allegato e dedotto:
- che con atto di citazione notificato in data 02/06/1998 e CP_4 Parte_4 successivamente e quali eredi di avevano Parte_5 CP_2 Parte_4 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Teramo, in proprio e Parte_1 quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nonché Parte_2 [...]
e avendo chiesto l'accertamento del confine fra la proprietà degli Parte_3 Controparte_5 attori e dei convenuti, il rispetto delle distanze legali e regolamento confini, nel procedimento rubricato al n. 918/1998 R.G., che si era concluso con sentenza n. 808/2006 del 10/10/2006;
pagina 2 di 4 - che era stata trascritta domanda giudiziale diretta all'accertamento di diritti reali presso la
Conservatoria dei Registri immobiliari di Teramo, con presentazione n. 30 del 01/02/2000,
(R.G. n. 1307; R.P. n. 936), sugli immobili dei convenuti censiti nel Comune di Giulianova;
- che nonostante i convenuti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_5 avessero integralmente adempiuto a quanto statuito in sentenza e la trascrizione
[...] della domanda giudiziale fosse divenuta inefficace per il decorso del termine ventennale mai rinnovato, ancora non si era provveduto alla sua cancellazione;
- che la loro richiesta rivolta agli eredi di di comparire dinanzi ad un notaio per CP_4 prestare consenso alla cancellazione della trascrizione era rimasta inascoltata.
I-2. Si sono costituite in giudizio, a mezzo di distinti difensori, nella qualità di Controparte_1 erede di e nella qualità di erede di Persona_1 CP_2 Controparte_3 Persona_1 le quali non si sono opposte alla richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sui beni immobili di proprietà di , e censiti nel Parte_1 Parte_2 Parte_3
Comune di Giulianova (TE) al Catasto Terreni Foglio 10, particella 223 e Catasto fabbricati, Foglio 10,
Particella 223, avendo gli stessi adempiuto a quanto statuito nella sentenza n. 808/2006 e stante l'intervenuta inefficacia della predetta trascrizione per il decorso del termine ventennale mai rinnovato.
I-3. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 03/07/2025 al cui esito, con ordinanza del giorno 11/07/2025, è stato riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Com'è noto, l'art. 2668-bis c.c. stabilisce che “La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine”.
Nel caso di specie la domanda giudiziale risulta trascritta il 1° febbraio 2000 e, dalla visura prodotta, in data 22 maggio 2024 la trascrizione non risulta rinnovata prima dello scadere del ventennio
(31/01/2020).
A ciò consegue che la domanda dei ricorrenti debba essere accolta, evidenziandosi come, a fronte delle illustrate risultanze documentali, le resistenti non si siano opposte, e anzi abbiano confermato da un lato la mancata rinnovazione della trascrizione e, dall'altro, l'integrale adempimento a quanto statuito nella sentenza del 2006 adottata proprio all'esito della domanda giudiziale del 1998, trascritta nel 2000.
II-5. Ne consegue l'ordine, ai sensi dell'art. 2668 c.c., al competente Conservatore dei RR.II., di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale del 02/06/1998, repertorio n. 147, presentata con pagina 3 di 4 n. 30 in data 01/02/2000 (R.G. n. 1307; R.P. n. 936), relativa agli immobili siti in Giulianova (TE), censiti al Catasto terreni Foglio 10, particella 223 e al Catasto fabbricati, Foglio 10, Particella 223.
II-6. Sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della condotta processuale delle resistenti che, costituendosi in giudizio, non si sono opposte alla domanda dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] nella qualità di erede di e nella CP_1 Persona_1 CP_2 Controparte_3 qualità di erede di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Persona_1
- ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto,
- ORDINA al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alla cancellazione della domanda giudiziale del 02/06/1998, repertorio n. 147, presentata con n. 30 in data 01/02/2000 (R.G. n.
1307; R.P. n. 936), relativa agli immobili siti in Giulianova (TE), censiti al Catasto terreni Foglio
10, particella 223 e al Catasto fabbricati, Foglio 10, Particella 223, con esonero da ogni responsabilità;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Così deciso in Teramo, il 16 luglio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 03/07/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 2256 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , in giudizio con C.F._2 Parte_3 C.F._3
l'avv. Maurizio Fanì
-ricorrenti-
e
C.F. ), in qualità di erede di in Controparte_1 C.F._4 Persona_1 giudizio con l'avv. Daria Vecco
-resistente-
C.F. ), in giudizio con l'avv. Luigi Gialluca CP_2 C.F._5
-resistente-
(C.F. , in qualità di erede di Controparte_3 C.F._6 Persona_1 giudizio con l'avv. Davide Sabatini
-resistente-
***
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER LA RICORRENTE: “ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita da
e in data 01/02/2000 Reg. Part. 936, Reg. Generale 1307 del Tribunale Parte_4 CP_4 di Teramo, Rep 147 del 2/06/1998 sui beni immobili di proprietà di , e Parte_1 Parte_2
, compresi nel Comune di Giulianova, identificati al Catasto Terreni Foglio 10, Particella Parte_3
223 e Catasto Fabbricati, Foglio 10, Particella 223, poiché hanno regolarmente adempiuto a quanto statuito in sentenza e perché la trascrizione della domanda giudiziale è divenuta inefficace ex art. 2668 bis c.c. per decorrenza del termine ventennale”;
- PER LA RESISTENTE “Si chiede, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni Controparte_1 formulate nel Ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sugli immobili sopra decsritti, proposta dai sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 [...]
con compensazione delle spese stante la non opposizione”; Parte_3
- PER LA RESISTENTE “accogliere le conclusioni formulate nel ricorso ex art. 281 CP_2 decies e ss. c.p.c. per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sugli immobili sopra descritti, proposta dai signori , e con compensazione integrale delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di lite stante la non opposizione”;
- PER LA RESISTENTE “dichiara di non opporsi alla cancellazione Controparte_3 richiesta dalla controparte”.
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto introduttivo ex art. 281-decies c.p.c. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno fatto ricorso all'intestato Tribunale al fine dell'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte, a fondamento delle quali hanno allegato e dedotto:
- che con atto di citazione notificato in data 02/06/1998 e CP_4 Parte_4 successivamente e quali eredi di avevano Parte_5 CP_2 Parte_4 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Teramo, in proprio e Parte_1 quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nonché Parte_2 [...]
e avendo chiesto l'accertamento del confine fra la proprietà degli Parte_3 Controparte_5 attori e dei convenuti, il rispetto delle distanze legali e regolamento confini, nel procedimento rubricato al n. 918/1998 R.G., che si era concluso con sentenza n. 808/2006 del 10/10/2006;
pagina 2 di 4 - che era stata trascritta domanda giudiziale diretta all'accertamento di diritti reali presso la
Conservatoria dei Registri immobiliari di Teramo, con presentazione n. 30 del 01/02/2000,
(R.G. n. 1307; R.P. n. 936), sugli immobili dei convenuti censiti nel Comune di Giulianova;
- che nonostante i convenuti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_5 avessero integralmente adempiuto a quanto statuito in sentenza e la trascrizione
[...] della domanda giudiziale fosse divenuta inefficace per il decorso del termine ventennale mai rinnovato, ancora non si era provveduto alla sua cancellazione;
- che la loro richiesta rivolta agli eredi di di comparire dinanzi ad un notaio per CP_4 prestare consenso alla cancellazione della trascrizione era rimasta inascoltata.
I-2. Si sono costituite in giudizio, a mezzo di distinti difensori, nella qualità di Controparte_1 erede di e nella qualità di erede di Persona_1 CP_2 Controparte_3 Persona_1 le quali non si sono opposte alla richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sui beni immobili di proprietà di , e censiti nel Parte_1 Parte_2 Parte_3
Comune di Giulianova (TE) al Catasto Terreni Foglio 10, particella 223 e Catasto fabbricati, Foglio 10,
Particella 223, avendo gli stessi adempiuto a quanto statuito nella sentenza n. 808/2006 e stante l'intervenuta inefficacia della predetta trascrizione per il decorso del termine ventennale mai rinnovato.
I-3. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 03/07/2025 al cui esito, con ordinanza del giorno 11/07/2025, è stato riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Com'è noto, l'art. 2668-bis c.c. stabilisce che “La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine”.
Nel caso di specie la domanda giudiziale risulta trascritta il 1° febbraio 2000 e, dalla visura prodotta, in data 22 maggio 2024 la trascrizione non risulta rinnovata prima dello scadere del ventennio
(31/01/2020).
A ciò consegue che la domanda dei ricorrenti debba essere accolta, evidenziandosi come, a fronte delle illustrate risultanze documentali, le resistenti non si siano opposte, e anzi abbiano confermato da un lato la mancata rinnovazione della trascrizione e, dall'altro, l'integrale adempimento a quanto statuito nella sentenza del 2006 adottata proprio all'esito della domanda giudiziale del 1998, trascritta nel 2000.
II-5. Ne consegue l'ordine, ai sensi dell'art. 2668 c.c., al competente Conservatore dei RR.II., di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale del 02/06/1998, repertorio n. 147, presentata con pagina 3 di 4 n. 30 in data 01/02/2000 (R.G. n. 1307; R.P. n. 936), relativa agli immobili siti in Giulianova (TE), censiti al Catasto terreni Foglio 10, particella 223 e al Catasto fabbricati, Foglio 10, Particella 223.
II-6. Sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della condotta processuale delle resistenti che, costituendosi in giudizio, non si sono opposte alla domanda dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] nella qualità di erede di e nella CP_1 Persona_1 CP_2 Controparte_3 qualità di erede di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Persona_1
- ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto,
- ORDINA al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alla cancellazione della domanda giudiziale del 02/06/1998, repertorio n. 147, presentata con n. 30 in data 01/02/2000 (R.G. n.
1307; R.P. n. 936), relativa agli immobili siti in Giulianova (TE), censiti al Catasto terreni Foglio
10, particella 223 e al Catasto fabbricati, Foglio 10, Particella 223, con esonero da ogni responsabilità;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Così deciso in Teramo, il 16 luglio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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