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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/12/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2567 /2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BOBBA Parte_1 C.F._1
AR NU e con domicilio eletto in Voghera via Gabetta n 9
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
“Voglia il Tribunale di Pavia, così giudicare: contrariis reiectis,
- affidare in via esclusiva ii figli minori nato il [...] e Persona_1 Persona_2 nato il [...] alla madre alla quale spetterà di adottare tutte le decisioni per i figli minori comprese
pagina 1 di 5 quelle di maggior interesse ex art 337-quater comma 3 C.C., legate alla salute, educazione, attività extrascolastiche e a tutte le questioni burocratiche, amministrative ed anagrafiche relative ai minori in assoluta autonomia con particolare riferimento al rilascio dei documenti per i minori validi per
l'espatrio e con collocamento stabile dei medesimi presso la residenza della ricorrente attualmente in Voghera strada Bobbio n 28;
- dichiarare il padre tenuto a versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1
a titolo di concorso per il mantenimento dei figli minori e la Persona_1 Persona_2 somma complessiva di euro 300,00 ovvero quella meglio ritenuta di giustizia dal Tribunale adito, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dichiarare il padre tenuto a rimborsare il 50% delle spese extra assegno sostenute Controparte_1 per i figli secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
- disporre che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla madre convivente con i figli;
- Con vittoria degli onorari di causa oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.6.2024 la ricorrente ha domandato al Tribunale di disporre l'affido esclusivo a sé dei figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]) a causa del Per_1 Persona_2 completo disinteresse morale e materiale manifestato dal padre con il quale i rapporti sono del tutto interrotti da più di un anno;
la ricorrente ha, altresì, riferito della necessità di ottenere l'affido esclusivo dei figli poiché gli stessi sono sottoposti a continue visite e controlli medici, a causa della malattia ereditaria rara da cui sono affetti (di , situazione incompatibile con l'attuale irreperibilità Per_3 del padre verosimilmente rientrato a vivere in Tunisia (v. verbale di udienza).
Il resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, personalmente ricevuto dallo stesso.
In via preliminare, quanto alla domanda di affidamento esclusivo dei figli proposta dalla ricorrente si osserva che l'art. 337 ter c.c. – codificando il diritto del minore alla bigenitorialità - dispone che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa ed impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli siano affidati ad entrambi i genitori, avendo questi il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro;
pertanto, l'affidamento condiviso è previsto come regola e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che un genitore sia inidoneo a educare il figlio e, quindi, che l'affidamento ad entrambi sarebbe pregiudizievole per il minore.
pagina 2 di 5 In particolare, l'inidoneità che giustifica l'affido esclusivo può essere ravvisata nel disinteresse del genitore per la vita del figlio, nel mancato pagamento del contributo di mantenimento e nel mancato rispetto del regime delle visite, che determina la violazione del primario diritto dei figli di mantenere rapporti continuativi anche con il genitore non prevalentemente collocatario.
Applicando i principi esposti al caso in esame, il Collegio ritiene di dover confermare l'affido super esclusivo dei minori alla madre, stante l'evidente e persistente disinteresse mostrato dal padre nei loro confronti.
In particolare, la ricorrente ha riferito che il resistente si era del tutto disinteressato ai figli e che era, altresì, inadempiente anche in relazione agli obblighi di mantenimento verso di loro.
Ebbene, le dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente, in merito al disinteresse mostrato dal padre anche dal punto di vista materiale, non contribuendo lo stesso al mantenimento della prole nonostante non vi sia evidenza di un impedimento da parte sua, unitamente al comportamento processuale e alle riferite problematiche nella gestione anche delle esigenze sanitarie dei minori e, più in generale, di ogni incombente amministrativo-burocratico ove sia richiesto il consenso e la firma di entrambi i genitori, posto che nell'ultimo anno il resistente si sarebbe reso del tutto irreperibile, rendono necessario confermare l'affido esclusivo dei minori alla madre, la quale potrà adottare, tutte le decisioni, anche quelle più rilevanti che riguardano l'educazione, l'istruzione e la salute degli stessi (c.d. “affidamento super esclusivo”).
Va, altresì, previsto, considerata l'assenza di rapporti padre-figlio da oltre un anno che gli incontri tra loro riprendano secondo accordi da prendere direttamente con la madre e, comunque, alla presenza della stessa ovvero, in caso di disaccordo, presso uno spazio neutro alla presenza degli operatori dei servizi sociali territorialmente competenti.
In merito agli aspetti economici, va senz'altro riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della prole, pertanto, la madre, convivendo con i figli, vi provvederà direttamente mentre va previsto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Ebbene, al fine di stabilire l'importo mensile che il resistente è tenuto a versare a titolo di mantenimento dei minori, rilevano i seguenti elementi.
La ricorrente ha precisato di percepire il reddito di inclusione di 1.089,00 euro mensili oltre all'assegno unico di 819,00 euro mensili e di vivere in una casa in affitto con i figli corrispondendo un canone mensile di 789,00 euro. La ricorrente, inoltre, percepisce, a causa della patologia da cui è affetta, un assegno di invalidità di 333,00 euro oltre a ulteriori 521,00 euro mensili riconosciuti al figlio Per_2 per lo stesso titolo.
pagina 3 di 5 Non vi sono, invece, elementi per ricostruire l'attuale condizione economico-reddituale del resistente, rimasto contumace e, tuttavia, la ricorrente ha riferito che durante la loro relazione lo stesso era stabilmente impiegato presso un'impresa funebre;
in ogni caso considerata l'età e l'assenza di impedimenti documentati, il resistente deve ritenersi certamente dotato di capacità lavorativa.
Ad ogni modo, anche l'eventuale condizione di disoccupazione o precarietà lavorativa non farebbe venire meno l'obbligo del padre di provvedere alle esigenze materiali della prole non economicamente autosufficiente, infatti, come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità “il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali;
pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica” (ex multis, Cassazione Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, 8 agosto 2007,
n. 17403).
Ebbene, alla luce delle circostanze rappresentate, tenuto conto dell'età dei minori e delle relative esigenze, considerato che la ricorrente si occupa in via esclusiva della gestione quotidiana dei figli vista l'assenza del padre, è corretto confermare l'assegno di mantenimento per loro da porre a carico del padre nella misura richiesta dalla ricorrente di € 300,00 mensili oltre a prevedere l'obbligo per il resistente di rimborsare il 50% delle spese extra assegno, secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale.
Va, altresì, previsto che la madre percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale.
Le spese del procedimento, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del resistente;
- dispone l'affidamento esclusivo dei minori (nato il [...]) e (nato il [...]) alla madre, prevedendo che la Per_1 Persona_2 stessa possa adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda i figli, anche quelle più rilevanti che riguardano la loro educazione, istruzione e salute (c.d. “affidamento super esclusivo”); pagina 4 di 5 - dispone che gli incontri padre-figli avvengano, previo accordo con la madre, secondo le modalità indicate in parte motiva, da intendersi integralmente richiamate;
- pone a carico del resistente l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla ricorrente, un assegno mensile di € 300.00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli;
- pone a carico del padre l'obbligo di rimborsare alla madre il 50% delle spese extra assegno secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale;
- dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla madre convivente con i figli e che si occupa delle loro esigenze quotidiane;
- condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 procedimento, che liquida in 3.600,00 € oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali come per legge.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2567 /2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BOBBA Parte_1 C.F._1
AR NU e con domicilio eletto in Voghera via Gabetta n 9
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
“Voglia il Tribunale di Pavia, così giudicare: contrariis reiectis,
- affidare in via esclusiva ii figli minori nato il [...] e Persona_1 Persona_2 nato il [...] alla madre alla quale spetterà di adottare tutte le decisioni per i figli minori comprese
pagina 1 di 5 quelle di maggior interesse ex art 337-quater comma 3 C.C., legate alla salute, educazione, attività extrascolastiche e a tutte le questioni burocratiche, amministrative ed anagrafiche relative ai minori in assoluta autonomia con particolare riferimento al rilascio dei documenti per i minori validi per
l'espatrio e con collocamento stabile dei medesimi presso la residenza della ricorrente attualmente in Voghera strada Bobbio n 28;
- dichiarare il padre tenuto a versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1
a titolo di concorso per il mantenimento dei figli minori e la Persona_1 Persona_2 somma complessiva di euro 300,00 ovvero quella meglio ritenuta di giustizia dal Tribunale adito, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dichiarare il padre tenuto a rimborsare il 50% delle spese extra assegno sostenute Controparte_1 per i figli secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
- disporre che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla madre convivente con i figli;
- Con vittoria degli onorari di causa oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.6.2024 la ricorrente ha domandato al Tribunale di disporre l'affido esclusivo a sé dei figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]) a causa del Per_1 Persona_2 completo disinteresse morale e materiale manifestato dal padre con il quale i rapporti sono del tutto interrotti da più di un anno;
la ricorrente ha, altresì, riferito della necessità di ottenere l'affido esclusivo dei figli poiché gli stessi sono sottoposti a continue visite e controlli medici, a causa della malattia ereditaria rara da cui sono affetti (di , situazione incompatibile con l'attuale irreperibilità Per_3 del padre verosimilmente rientrato a vivere in Tunisia (v. verbale di udienza).
Il resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, personalmente ricevuto dallo stesso.
In via preliminare, quanto alla domanda di affidamento esclusivo dei figli proposta dalla ricorrente si osserva che l'art. 337 ter c.c. – codificando il diritto del minore alla bigenitorialità - dispone che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa ed impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli siano affidati ad entrambi i genitori, avendo questi il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro;
pertanto, l'affidamento condiviso è previsto come regola e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che un genitore sia inidoneo a educare il figlio e, quindi, che l'affidamento ad entrambi sarebbe pregiudizievole per il minore.
pagina 2 di 5 In particolare, l'inidoneità che giustifica l'affido esclusivo può essere ravvisata nel disinteresse del genitore per la vita del figlio, nel mancato pagamento del contributo di mantenimento e nel mancato rispetto del regime delle visite, che determina la violazione del primario diritto dei figli di mantenere rapporti continuativi anche con il genitore non prevalentemente collocatario.
Applicando i principi esposti al caso in esame, il Collegio ritiene di dover confermare l'affido super esclusivo dei minori alla madre, stante l'evidente e persistente disinteresse mostrato dal padre nei loro confronti.
In particolare, la ricorrente ha riferito che il resistente si era del tutto disinteressato ai figli e che era, altresì, inadempiente anche in relazione agli obblighi di mantenimento verso di loro.
Ebbene, le dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente, in merito al disinteresse mostrato dal padre anche dal punto di vista materiale, non contribuendo lo stesso al mantenimento della prole nonostante non vi sia evidenza di un impedimento da parte sua, unitamente al comportamento processuale e alle riferite problematiche nella gestione anche delle esigenze sanitarie dei minori e, più in generale, di ogni incombente amministrativo-burocratico ove sia richiesto il consenso e la firma di entrambi i genitori, posto che nell'ultimo anno il resistente si sarebbe reso del tutto irreperibile, rendono necessario confermare l'affido esclusivo dei minori alla madre, la quale potrà adottare, tutte le decisioni, anche quelle più rilevanti che riguardano l'educazione, l'istruzione e la salute degli stessi (c.d. “affidamento super esclusivo”).
Va, altresì, previsto, considerata l'assenza di rapporti padre-figlio da oltre un anno che gli incontri tra loro riprendano secondo accordi da prendere direttamente con la madre e, comunque, alla presenza della stessa ovvero, in caso di disaccordo, presso uno spazio neutro alla presenza degli operatori dei servizi sociali territorialmente competenti.
In merito agli aspetti economici, va senz'altro riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della prole, pertanto, la madre, convivendo con i figli, vi provvederà direttamente mentre va previsto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Ebbene, al fine di stabilire l'importo mensile che il resistente è tenuto a versare a titolo di mantenimento dei minori, rilevano i seguenti elementi.
La ricorrente ha precisato di percepire il reddito di inclusione di 1.089,00 euro mensili oltre all'assegno unico di 819,00 euro mensili e di vivere in una casa in affitto con i figli corrispondendo un canone mensile di 789,00 euro. La ricorrente, inoltre, percepisce, a causa della patologia da cui è affetta, un assegno di invalidità di 333,00 euro oltre a ulteriori 521,00 euro mensili riconosciuti al figlio Per_2 per lo stesso titolo.
pagina 3 di 5 Non vi sono, invece, elementi per ricostruire l'attuale condizione economico-reddituale del resistente, rimasto contumace e, tuttavia, la ricorrente ha riferito che durante la loro relazione lo stesso era stabilmente impiegato presso un'impresa funebre;
in ogni caso considerata l'età e l'assenza di impedimenti documentati, il resistente deve ritenersi certamente dotato di capacità lavorativa.
Ad ogni modo, anche l'eventuale condizione di disoccupazione o precarietà lavorativa non farebbe venire meno l'obbligo del padre di provvedere alle esigenze materiali della prole non economicamente autosufficiente, infatti, come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità “il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali;
pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica” (ex multis, Cassazione Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, 8 agosto 2007,
n. 17403).
Ebbene, alla luce delle circostanze rappresentate, tenuto conto dell'età dei minori e delle relative esigenze, considerato che la ricorrente si occupa in via esclusiva della gestione quotidiana dei figli vista l'assenza del padre, è corretto confermare l'assegno di mantenimento per loro da porre a carico del padre nella misura richiesta dalla ricorrente di € 300,00 mensili oltre a prevedere l'obbligo per il resistente di rimborsare il 50% delle spese extra assegno, secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale.
Va, altresì, previsto che la madre percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale.
Le spese del procedimento, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del resistente;
- dispone l'affidamento esclusivo dei minori (nato il [...]) e (nato il [...]) alla madre, prevedendo che la Per_1 Persona_2 stessa possa adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda i figli, anche quelle più rilevanti che riguardano la loro educazione, istruzione e salute (c.d. “affidamento super esclusivo”); pagina 4 di 5 - dispone che gli incontri padre-figli avvengano, previo accordo con la madre, secondo le modalità indicate in parte motiva, da intendersi integralmente richiamate;
- pone a carico del resistente l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla ricorrente, un assegno mensile di € 300.00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli;
- pone a carico del padre l'obbligo di rimborsare alla madre il 50% delle spese extra assegno secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale;
- dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla madre convivente con i figli e che si occupa delle loro esigenze quotidiane;
- condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 procedimento, che liquida in 3.600,00 € oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali come per legge.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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