CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 04/02/2026, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1643/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
DE IORIS MARIO, Giudice
ZACCARDI GLAUCO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10203/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Antrodoco - Corso Roma 15 02013 Antrodoco RI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PT n. 97202387 IRAP 2018
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210085336364000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1118/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
la parte ricorrente si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.10203/2024, depositato telematicamente, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 48 bis DPR n.602/1973, n. 97/2023/87 emesso da Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.A., dell'importo totale di
€ 31.720,00, limitatamente alla cartella di pagamento n. 097 2022 01663034600 00, richiedendone l'annullamento, previa sospensione. L'odierno ricorrente proponeva presso il Tribunale di Rieti, Sez.
Esecuzioni Mobiliari, in data 14.03.2023, ricorso in opposizione all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, ex art. 48 bis DPR n.602/1973, n. 97/2023/87. emesso da Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.
A., dell'importo totale di € 31.720,00, con il quale l'Agente stesso aveva pignorato presso il Terzo Comune di Antrodoco, ai sensi dell'art.48 bis e 72 bis D.P.R. 602/1973, la somma di € 11.706,92, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 097 2021 00853363640 00 e la cartella di pagamento n. 097 2022 01663034600
00. Il procedimento veniva rubricato al n. 154/2023 del R.G. ES del Tribunale di Rieti, e veniva assegnato alla Dr.ssa Nominativo_1 . Il Giudice dell'Esecuzione, con Ordinanza del 10.04.2024, dichiarava estinta l'esecuzione per la somma di € 5.511,47 relativa alla cartella n. 09720210085336364000, non sospendendo per la parte residua, l'esecuzione, e fissando termine per l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione ex art. 615 c.p.c., dinanzi alla competente Commissione Tributaria, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà, fino al 31/05/2024. A motivi deduce la mancanza dei requisiti di assoggettabilità all'imposta di cui all'art. 2 comma 1, D.lgs 446/1997, evidenziando di aver ricevuto un avviso bonario n. 23820051813 contenente la richiesta di pagamento per tributi IRAP relativi all'anno di imposta 2017 ed avviso bonario n. 28473661917 in data 01.12.2021 contenente la richiesta di pagamento per tributi IRAP relativi all'anno di imposta 2018. Ritenendo di non dover pagare il suddetto tributo, per il tramite del proprio commercialista, Dr. Nominativo_2, richiedeva l'annullamento totale degli importi richiesti mediante il canale Società_1 Agenzia delle Entrate. L'Ente suindicato, non riscontrando le richieste di annullamento suddette, presentata dall'odierno ricorrente, trasmetteva il ruolo ad Agenzia delle Entrate e
Riscossione S.p.A. che provvedeva ad elaborare e notificare le cartelle di pagamento sottese all'impugnato atto di pignoramento presso terzi, ai fini della riscossione delle somme dovute. Il Sig. Ricorrente_1 proponeva autotutela relativamente alla cartella di pagamento n. 097 2021 00853363640 00 relativo all'anno di imposta 2017, per un importo pari ad € 5.682,70 e successivamente proponeva autotutela, relativamente alla cartella di pagamento n 097 2022 0166303460 000 relativa all'anno di imposta 2018, per un importo pari ad € 4.650,50.
Le motivazioni delle suddette autotutele, con le quali veniva richiesto il completo sgravio degli importi dovuti, si basavano sulla circostanza che il Sig. Ricorrente_1, aveva commesso un errore nella compilazione della dichiarazione dei redditi in quanto era stato compilato ed allegato il modello Irap, errore che aveva rettificato mediante la presentazione di due successive dichiarazione integrativa con le quali era stato escluso il quadro compilato erroneamente azzerando gli importi in quanto lo stesso non aveva i requisiti di assoggettabilità all'imposta di cui all'art. 2 comma 1, D.lgs 446/1997. Eccepisce inoltre la nullità dell'atto di pignoramento impugnato per difetto di motivazione per evidente violazione degli artt. 7, c.1 (mancata allegazione dell'atto richiamato) e art. 17 – Lg. 212/2000 – Art. 24 e 97 Cost. Evidenzia che non solo non sono stati allegati gli atti prodromici di cui si contesta il mancato pagamento, ne' alcuna relata che attesti l'avvenuta notificazione, ma nemmeno sono stati indicati i tributi a cui le cartelle farebbero riferimento, e pertanto l'atto non risulta motivato nemmeno “per relationem” alle cartelle da cui trae origine, atteso che il prospetto riepilogativo allegato è limitato ad elencare solo il numero delle cartelle di pagamento senza l'indicazione del relativo tributo.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Nominativo_3, si è costituita in giudizio rilevando, in via preliminare, che avverso l'atto di pignoramento oggi opposto, in precedenza, era stato iscritto ricorso in opposizione da parte del contribuente dinanzi al Tribunale di Rieti, Sez. Esecuzioni Mobiliari, rubricato al n. 154/2023 R.G. ES. Il Giudice dell'Esecuzione, con Ordinanza del 10.04.2024, dichiarava estinta l'esecuzione per la somma di € 5.511,47 relativa alla cartella n. 09720210085336364000 soltanto perché la stessa era stata oggetto di definizione agevolata accolta, e per la quale era stata corrisposta la prima rata, dunque, l'estinzione de qua è imposta e disciplinata dall'art. 1, comma 243 lett. B) L. 197/2022.
Invece, per la parte residua, che non era stata oggetto di definizione agevolata, il Giudice adito non sospendeva l'esecuzione fissando termine per l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione ex art. 615 c.p.c., dinanzi alla competente Commissione Tributaria, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà, fino al 31/05/2024. Sempre in via preliminare, rileva che nel presente ricorso il ricorrente, al punto 2, eccepisce la mancanza dei requisiti di assoggettabilità all'imposta di cui all'art. 2 comma 1, DLGG 446/1997, facendo anche riferimento anche ad alcune istanze in autotutela dallo stesso notificate all'Ente creditore, Agenzia delle Entrate. Ebbene, tali questioni che attengono il merito della pretesa creditoria avrebbero dovuto essere rilevate ed eccepite o con l'opposizione alla cartella di pagamento presupposta, ovvero al momento della ricezione dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella stessa. Lo stesso ricorrente, infatti, non nega di aver ricevuto la notifica degli atti presupposti, ma afferma di non aver versato il dovuto “ritenendo di non dover pagare il tributo sotteso”, e di essersi, pertanto, limitato a presentare delle istanze in autotutela all'Agenzia delle Entrate Riscossione
(oltretutto, si chiarisce che al limite le dette istanze avrebbero dovuto essere inoltrate all'Agenzia delle
Entrate, quale Ente creditore competente, eventualmente a disporre lo sgravio, che è soggetto ben diverso dall'odierna parte resistente, Agenzia delle Entrate Riscossione), senza mai impugnare gli atti prodromici all'atto di pignoramento oggi opposto nei termini di legge. Pertanto, si eccepisce l'inammissibilità di tutte le doglianze di parte ricorrente poiché tardivamente proposte. ancora in via preliminare: eccezione di difetto di contraddittorio nei confronti dell'ente creditore – litisconsorzio necessario – violazione comma 6-bis all'articolo 14 del Dlgs n. 546/1992, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. d), del Dlgs n.
220/2023, in attuazione alla legge delega n. 111/2023. Al riguardo delle doglianze proposte dal contribuente che non attengono all'attività di riscossione o ai vizi degli atti, l'ente della riscossione eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, indicando l'Ente impositore, quale litisconsorte necessario, unico ed esclusivo destinatario delle doglianze in richiamo, al quale (ad ogni buon modo) ai sensi dell'art. 39 D.Lgs
112/99 è stato trasmesso l'atto introduttivo del Giudizio, ai fini di un'eventuale costituzione del detto Ente, ed al fine di rimanere indenni da ogni conseguenza del presente giudizio, con riguardo alla spese di lite nella denegata ipotesi in cui l'accoglimento del ricorso dovesse scaturire dalla questioni di merito sottese.
Eccepisce inoltre la irretrattabilità del credito per omessa impugnazione degli atti sottesi– avvenuto consolidamento della pretesa;
la inammissibilita' del ricorso in quanto la pretesa di pagamento è divenuta definitiva e incontestabile perché gli atti presupposti su elencati (CARTELLE DI PAGAMENTO) regolarmente notificati non sono stati impugnati e/o pagati nei termini, per cui il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile. Pertanto, sugli atti prodromici all'atto di pignoramento oggi opposto, si è ormai formato il giudicato per difetto di impugnativa nei termini;
Evidenzia ancora che dopo la notifica delle cartelle, è stata regolarmente notificata al debitore l'Intimazione di pagamento n. 09620239000294082000 per un importo di complessivo di euro
13.449,16. Le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso il pignoramento in questione sono soggette ai limiti di cui all'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73. In base alla norma citata, infatti, le opposizioni all'esecuzione (ex articolo 615 del Codice di procedura civile) possono riguardare solo la pignorabilità dei beni;
le opposizioni agli atti esecutivi (ex articolo 617 del Codice di procedura civile), invece, possono riguardare i vizi formali della procedura ma non la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo. L'articolo 57 citato, infatti, stabilisce: “1. Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione”. Nel caso di specie, con l'opposizione spiegata, non sono stati dedotti o eccepiti né la violazione dei limiti del pignoramento, né l'omesso avviso ex articolo 50 del D.P.R.
n. 602/73; né, tantomeno, il mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla cartella. L'opponente ha contestato il diritto dell'ADER a procedere ad esecuzione forzata, il diritto dell'ADER a procedere con il pignoramento, senza produrre agli atti alcun provvedimento con il quale è stata sospesa l'efficacia esecutiva dei titoli sui quali si fonda il pignoramento. L'opponente, non ha ottenuto la sospensione dei detti atti, ma ha rilevato delle questioni di merito inerenti le cartelle esattoriali che non avrebbe potuto rilevare in questa sede, piuttosto in un giudizio ordinario di impugnazione avverso le dette cartelle che, invece, come già evidenziato, non sono mai state impugnate e a nulle vale l'asserita istanza in autotutela presentata.
Il Ricorrente ha depositato Note difensive.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che la cartella di pagamento n. 097 2022 01663034600 00, è stata regolarmente notificata in data 20/10/2022, a mezzo PEC.
Avverso tale cartella, regolarmente notificata, la ricorrente non ha proceduto ad alcuna impugnazione, rendendo inammissibile l'opposizione su eventuali vizi della stessa solo con il presente ricorso proposta.
Infatti ove il destinatario sia venuto a conoscenza di una atto e non abbia proposto opposizione nei termini previsti, il legislatore presume che il trasgressore rimasto inerte abbia inteso manifestare con il suo comportamento la volontà di non opporsi alla sanzione irrogata;
ne consegue che, divenuto detto titolo inoppugnabile, ha inizio l'esecuzione esattoriale, i cui atti non possono più essere impugnati dal trasgressore per denunciare violazioni di carattere procedimentale, né per contestare la propria responsabilità o anche la sola entità della sanzione. Osta a tale possibilità quanto stabilito dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n.
546/1992, secondo cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”, che ha condotto quindi all'affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui “gli atti successivi che facciano seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrano un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3 del D.lgs 31
Dicembre 1992. N. 546, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta” (v. Cass. Ordinanza n. 3005/20).
Pertanto le contestazioni sollevate dal ricorrente potevano essere fatte valere solo impugnando la cartella di pagamento. Per quanto esposto il Collegio rigetta il ricorso.
Le altre censure restano assorbite.
La particolarità delle questioni giuridiche controverse induce alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Roma rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
DE IORIS MARIO, Giudice
ZACCARDI GLAUCO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10203/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Antrodoco - Corso Roma 15 02013 Antrodoco RI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PT n. 97202387 IRAP 2018
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210085336364000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1118/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
la parte ricorrente si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.10203/2024, depositato telematicamente, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 48 bis DPR n.602/1973, n. 97/2023/87 emesso da Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.A., dell'importo totale di
€ 31.720,00, limitatamente alla cartella di pagamento n. 097 2022 01663034600 00, richiedendone l'annullamento, previa sospensione. L'odierno ricorrente proponeva presso il Tribunale di Rieti, Sez.
Esecuzioni Mobiliari, in data 14.03.2023, ricorso in opposizione all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, ex art. 48 bis DPR n.602/1973, n. 97/2023/87. emesso da Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.
A., dell'importo totale di € 31.720,00, con il quale l'Agente stesso aveva pignorato presso il Terzo Comune di Antrodoco, ai sensi dell'art.48 bis e 72 bis D.P.R. 602/1973, la somma di € 11.706,92, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 097 2021 00853363640 00 e la cartella di pagamento n. 097 2022 01663034600
00. Il procedimento veniva rubricato al n. 154/2023 del R.G. ES del Tribunale di Rieti, e veniva assegnato alla Dr.ssa Nominativo_1 . Il Giudice dell'Esecuzione, con Ordinanza del 10.04.2024, dichiarava estinta l'esecuzione per la somma di € 5.511,47 relativa alla cartella n. 09720210085336364000, non sospendendo per la parte residua, l'esecuzione, e fissando termine per l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione ex art. 615 c.p.c., dinanzi alla competente Commissione Tributaria, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà, fino al 31/05/2024. A motivi deduce la mancanza dei requisiti di assoggettabilità all'imposta di cui all'art. 2 comma 1, D.lgs 446/1997, evidenziando di aver ricevuto un avviso bonario n. 23820051813 contenente la richiesta di pagamento per tributi IRAP relativi all'anno di imposta 2017 ed avviso bonario n. 28473661917 in data 01.12.2021 contenente la richiesta di pagamento per tributi IRAP relativi all'anno di imposta 2018. Ritenendo di non dover pagare il suddetto tributo, per il tramite del proprio commercialista, Dr. Nominativo_2, richiedeva l'annullamento totale degli importi richiesti mediante il canale Società_1 Agenzia delle Entrate. L'Ente suindicato, non riscontrando le richieste di annullamento suddette, presentata dall'odierno ricorrente, trasmetteva il ruolo ad Agenzia delle Entrate e
Riscossione S.p.A. che provvedeva ad elaborare e notificare le cartelle di pagamento sottese all'impugnato atto di pignoramento presso terzi, ai fini della riscossione delle somme dovute. Il Sig. Ricorrente_1 proponeva autotutela relativamente alla cartella di pagamento n. 097 2021 00853363640 00 relativo all'anno di imposta 2017, per un importo pari ad € 5.682,70 e successivamente proponeva autotutela, relativamente alla cartella di pagamento n 097 2022 0166303460 000 relativa all'anno di imposta 2018, per un importo pari ad € 4.650,50.
Le motivazioni delle suddette autotutele, con le quali veniva richiesto il completo sgravio degli importi dovuti, si basavano sulla circostanza che il Sig. Ricorrente_1, aveva commesso un errore nella compilazione della dichiarazione dei redditi in quanto era stato compilato ed allegato il modello Irap, errore che aveva rettificato mediante la presentazione di due successive dichiarazione integrativa con le quali era stato escluso il quadro compilato erroneamente azzerando gli importi in quanto lo stesso non aveva i requisiti di assoggettabilità all'imposta di cui all'art. 2 comma 1, D.lgs 446/1997. Eccepisce inoltre la nullità dell'atto di pignoramento impugnato per difetto di motivazione per evidente violazione degli artt. 7, c.1 (mancata allegazione dell'atto richiamato) e art. 17 – Lg. 212/2000 – Art. 24 e 97 Cost. Evidenzia che non solo non sono stati allegati gli atti prodromici di cui si contesta il mancato pagamento, ne' alcuna relata che attesti l'avvenuta notificazione, ma nemmeno sono stati indicati i tributi a cui le cartelle farebbero riferimento, e pertanto l'atto non risulta motivato nemmeno “per relationem” alle cartelle da cui trae origine, atteso che il prospetto riepilogativo allegato è limitato ad elencare solo il numero delle cartelle di pagamento senza l'indicazione del relativo tributo.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Nominativo_3, si è costituita in giudizio rilevando, in via preliminare, che avverso l'atto di pignoramento oggi opposto, in precedenza, era stato iscritto ricorso in opposizione da parte del contribuente dinanzi al Tribunale di Rieti, Sez. Esecuzioni Mobiliari, rubricato al n. 154/2023 R.G. ES. Il Giudice dell'Esecuzione, con Ordinanza del 10.04.2024, dichiarava estinta l'esecuzione per la somma di € 5.511,47 relativa alla cartella n. 09720210085336364000 soltanto perché la stessa era stata oggetto di definizione agevolata accolta, e per la quale era stata corrisposta la prima rata, dunque, l'estinzione de qua è imposta e disciplinata dall'art. 1, comma 243 lett. B) L. 197/2022.
Invece, per la parte residua, che non era stata oggetto di definizione agevolata, il Giudice adito non sospendeva l'esecuzione fissando termine per l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione ex art. 615 c.p.c., dinanzi alla competente Commissione Tributaria, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà, fino al 31/05/2024. Sempre in via preliminare, rileva che nel presente ricorso il ricorrente, al punto 2, eccepisce la mancanza dei requisiti di assoggettabilità all'imposta di cui all'art. 2 comma 1, DLGG 446/1997, facendo anche riferimento anche ad alcune istanze in autotutela dallo stesso notificate all'Ente creditore, Agenzia delle Entrate. Ebbene, tali questioni che attengono il merito della pretesa creditoria avrebbero dovuto essere rilevate ed eccepite o con l'opposizione alla cartella di pagamento presupposta, ovvero al momento della ricezione dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella stessa. Lo stesso ricorrente, infatti, non nega di aver ricevuto la notifica degli atti presupposti, ma afferma di non aver versato il dovuto “ritenendo di non dover pagare il tributo sotteso”, e di essersi, pertanto, limitato a presentare delle istanze in autotutela all'Agenzia delle Entrate Riscossione
(oltretutto, si chiarisce che al limite le dette istanze avrebbero dovuto essere inoltrate all'Agenzia delle
Entrate, quale Ente creditore competente, eventualmente a disporre lo sgravio, che è soggetto ben diverso dall'odierna parte resistente, Agenzia delle Entrate Riscossione), senza mai impugnare gli atti prodromici all'atto di pignoramento oggi opposto nei termini di legge. Pertanto, si eccepisce l'inammissibilità di tutte le doglianze di parte ricorrente poiché tardivamente proposte. ancora in via preliminare: eccezione di difetto di contraddittorio nei confronti dell'ente creditore – litisconsorzio necessario – violazione comma 6-bis all'articolo 14 del Dlgs n. 546/1992, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. d), del Dlgs n.
220/2023, in attuazione alla legge delega n. 111/2023. Al riguardo delle doglianze proposte dal contribuente che non attengono all'attività di riscossione o ai vizi degli atti, l'ente della riscossione eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, indicando l'Ente impositore, quale litisconsorte necessario, unico ed esclusivo destinatario delle doglianze in richiamo, al quale (ad ogni buon modo) ai sensi dell'art. 39 D.Lgs
112/99 è stato trasmesso l'atto introduttivo del Giudizio, ai fini di un'eventuale costituzione del detto Ente, ed al fine di rimanere indenni da ogni conseguenza del presente giudizio, con riguardo alla spese di lite nella denegata ipotesi in cui l'accoglimento del ricorso dovesse scaturire dalla questioni di merito sottese.
Eccepisce inoltre la irretrattabilità del credito per omessa impugnazione degli atti sottesi– avvenuto consolidamento della pretesa;
la inammissibilita' del ricorso in quanto la pretesa di pagamento è divenuta definitiva e incontestabile perché gli atti presupposti su elencati (CARTELLE DI PAGAMENTO) regolarmente notificati non sono stati impugnati e/o pagati nei termini, per cui il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile. Pertanto, sugli atti prodromici all'atto di pignoramento oggi opposto, si è ormai formato il giudicato per difetto di impugnativa nei termini;
Evidenzia ancora che dopo la notifica delle cartelle, è stata regolarmente notificata al debitore l'Intimazione di pagamento n. 09620239000294082000 per un importo di complessivo di euro
13.449,16. Le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso il pignoramento in questione sono soggette ai limiti di cui all'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73. In base alla norma citata, infatti, le opposizioni all'esecuzione (ex articolo 615 del Codice di procedura civile) possono riguardare solo la pignorabilità dei beni;
le opposizioni agli atti esecutivi (ex articolo 617 del Codice di procedura civile), invece, possono riguardare i vizi formali della procedura ma non la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo. L'articolo 57 citato, infatti, stabilisce: “1. Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione”. Nel caso di specie, con l'opposizione spiegata, non sono stati dedotti o eccepiti né la violazione dei limiti del pignoramento, né l'omesso avviso ex articolo 50 del D.P.R.
n. 602/73; né, tantomeno, il mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla cartella. L'opponente ha contestato il diritto dell'ADER a procedere ad esecuzione forzata, il diritto dell'ADER a procedere con il pignoramento, senza produrre agli atti alcun provvedimento con il quale è stata sospesa l'efficacia esecutiva dei titoli sui quali si fonda il pignoramento. L'opponente, non ha ottenuto la sospensione dei detti atti, ma ha rilevato delle questioni di merito inerenti le cartelle esattoriali che non avrebbe potuto rilevare in questa sede, piuttosto in un giudizio ordinario di impugnazione avverso le dette cartelle che, invece, come già evidenziato, non sono mai state impugnate e a nulle vale l'asserita istanza in autotutela presentata.
Il Ricorrente ha depositato Note difensive.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che la cartella di pagamento n. 097 2022 01663034600 00, è stata regolarmente notificata in data 20/10/2022, a mezzo PEC.
Avverso tale cartella, regolarmente notificata, la ricorrente non ha proceduto ad alcuna impugnazione, rendendo inammissibile l'opposizione su eventuali vizi della stessa solo con il presente ricorso proposta.
Infatti ove il destinatario sia venuto a conoscenza di una atto e non abbia proposto opposizione nei termini previsti, il legislatore presume che il trasgressore rimasto inerte abbia inteso manifestare con il suo comportamento la volontà di non opporsi alla sanzione irrogata;
ne consegue che, divenuto detto titolo inoppugnabile, ha inizio l'esecuzione esattoriale, i cui atti non possono più essere impugnati dal trasgressore per denunciare violazioni di carattere procedimentale, né per contestare la propria responsabilità o anche la sola entità della sanzione. Osta a tale possibilità quanto stabilito dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n.
546/1992, secondo cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”, che ha condotto quindi all'affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui “gli atti successivi che facciano seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrano un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3 del D.lgs 31
Dicembre 1992. N. 546, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta” (v. Cass. Ordinanza n. 3005/20).
Pertanto le contestazioni sollevate dal ricorrente potevano essere fatte valere solo impugnando la cartella di pagamento. Per quanto esposto il Collegio rigetta il ricorso.
Le altre censure restano assorbite.
La particolarità delle questioni giuridiche controverse induce alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Roma rigetta il ricorso. Spese compensate.