Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/05/2026, n. 3613
TAR
Sentenza 27 febbraio 2023
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CS
Ordinanza collegiale 28 maggio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 8 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Appello incidentale: mancato riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale

    La sentenza del TAR ha effettuato una corretta ricostruzione della fattispecie, individuando i soli danni risarcibili in seguito al superamento della disciplina convenzionale e valutando adeguatamente la condotta del Comune.

  • Rigettato
    Appello incidentale: ingiusta limitazione del risarcimento

    La condotta del Comune ha inciso sul pregiudizio subito. La quantificazione del danno, nell'impossibilità di provarne l'esatto ammontare, è stata effettuata dal TAR con valutazione equitativa, risultando congrua e proporzionata.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La Corte ritiene che la controversia riguardi l'inadempimento di obblighi funzionali al recupero del territorio, rientrando nella giurisdizione del giudice amministrativo. Esclude anche la competenza arbitrale per la mancata sottoscrizione di una delle convenzioni da parte del Comune di Casorezzo e per la natura pubblicistica degli obblighi.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione attiva del Comune di Casorezzo

    Il Comune di Casorezzo è parte della prima convenzione che ha previsto gli obblighi di ripristino. Ogni ente locale è autonomamente legittimato ad agire a tutela del proprio territorio. L'obbligo di ripristino è indivisibile e tutti i creditori possono agire separatamente.

  • Rigettato
    Improcedibilità del ricorso per sottoscrizione del Protocollo di intenti del 2012

    Il Protocollo di intenti non contiene una rinuncia espressa del Comune alle prerogative derivanti dagli atti sottoscritti e rappresenta un tentativo di porre rimedio agli inadempimenti.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva di TE s.r.l.

    La società ha acquistato un ramo d'azienda comprendente l'attività di escavazione e smaltimento, con la conseguente successione negli obblighi di ripristino. La mancata voltura non esonera da tali obblighi, soprattutto considerando la volontà manifestata dalla società di subentrare nelle convenzioni.

  • Rigettato
    Erronea applicazione dell'art. 2560 c.c.

    La natura pubblicistica della convenzione e l'interesse al corretto assetto del territorio rendono applicabile il principio 'cuius commoda, eius incommoda', vincolando tutti i soggetti che beneficiano delle utilità collegate agli accordi.

  • Rigettato
    Prescrizione delle obbligazioni convenzionali

    Gli obblighi di ripristino dovevano essere eseguiti nel corso dell'intera attività di sfruttamento e per un periodo successivo. Il Comune non poteva richiedere le prestazioni sin dalla stipula, dovendo attendere l'ultimazione dei lavori e un termine successivo, non ancora decorso.

  • Rigettato
    Estinzione degli obblighi di ripristino a seguito della nuova autorizzazione del 2017

    La nuova autorizzazione ha precluso l'attuazione degli obblighi convenzionali, ma non ha fatto venir meno l'obbligazione risarcitoria per il mancato adempimento tempestivo e i conseguenti danni subiti dal Comune.

  • Rigettato
    Mancanza di legittimazione del Comune di Casorezzo per il danno ambientale

    L'art. 311 d.lgs. 152/2006 attribuisce al Ministero la legittimazione per la responsabilità extracontrattuale per danno ambientale, ma non esclude la possibilità per gli enti locali di esigere l'adempimento di prestazioni di ripristino previste da accordi pubblicistici.

  • Rigettato
    Assenza di dimostrazione del danno lamentato

    La quantificazione del danno è stata effettuata dal TAR con valutazione equitativa, tenendo conto della gravità della situazione di degrado e del concorso di colpa del Comune.

  • Rigettato
    Concorrente responsabilità del Comune nella causazione del danno

    La condotta del Comune non è stata provata come causa del danno subito, che è riconducibile all'inadempimento delle società.

  • Rigettato
    Appello incidentale: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La Corte ritiene che la controversia riguardi l'inadempimento di obblighi funzionali al recupero del territorio, rientrando nella giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Rigettato
    Appello incidentale: valenza estintivo-novativa del Protocollo di intenti del 2012

    Il Protocollo di intenti non contiene una rinuncia espressa del Comune alle prerogative derivanti dagli atti sottoscritti e rappresenta un tentativo di porre rimedio agli inadempimenti.

  • Rigettato
    Appello incidentale: prescrizione delle obbligazioni convenzionali

    Gli obblighi di ripristino dovevano essere eseguiti nel corso dell'intera attività di sfruttamento e per un periodo successivo. Il Comune non poteva richiedere le prestazioni sin dalla stipula, dovendo attendere l'ultimazione dei lavori e un termine successivo, non ancora decorso.

  • Rigettato
    Appello incidentale: impossibilità di riconoscere ulteriore risarcimento per l'intervento della Città Metropolitana

    La nuova autorizzazione ha precluso l'attuazione degli obblighi convenzionali, ma non ha fatto venir meno l'obbligazione risarcitoria per il mancato adempimento tempestivo e i conseguenti danni subiti dal Comune.

  • Accolto
    Risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi di ripristino

    Il TAR ha accolto la domanda risarcitoria, condannando le società al pagamento di € 100.000 a titolo di risarcimento del danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/05/2026, n. 3613
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3613
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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