Sentenza 27 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 28 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/05/2026, n. 3613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3613 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03613/2026REG.PROV.COLL.
N. 03292/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3292 del 2023, proposto da TE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casorezzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Emanuela Anna Viola e Bruno Tonoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Inerti Ecoter SGA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Cordedda e Massimo Boni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
Comune di Busto Garolfo, Comune di Canegrate quale Comune capo convenzione del PLIS (Parco locale di interesse sovracomunale) del Roccolo, Città Metropolitana di Milano, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione III) n. 495 del 27 febbraio 2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casorezzo e di Inerti Ecoter SGA s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il consigliere Ofelia AM;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. Il Comune di Casorezzo ha agito dinanzi al T.a.r. per la Lombardia per l’accertamento dell'inadempimento da parte della TE s.r.l. e della Inerti Ecoter SGA s.r.l. degli obblighi di ripristino ambientale scaturenti dalle convenzioni del 5 luglio 2002 e del 25 luglio 2002 in cui tali società sarebbero subentrate e per la condanna delle parti resistenti all’esecuzione dei suddetti obblighi, al risarcimento dei danni e al pagamento dei relativi importi.
2. Con la sentenza n. 495 del 27 febbraio 2023 il T.a.r. per la Lombardia ha accolto in parte il ricorso, condannando le due società resistenti al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di lite.
3. La TE s.r.l. ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare tale pronuncia, affidando il proprio appello ad otto motivi, così rubricati:
I - errores in procedendo e in iudicando - difetto di giurisdizione - violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della l.n. 241/1990 - violazione e falsa applicazione dell’art. 133, n. 2), c.p.a.;
II - errores in procedendo e in iudicando - difetto legittimazione attiva del Comune di Casorezzo - violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 c.c.e 1235 c.c.;
III - errores in procedendo e in iudicando - violazione e falsa applicazione dell’art. 1296 c.c.;
IV - errores in procedendo e in iudicando - violazione e falsa applicazione dell’art. art. 1230 c.c.;
V - errores in procedendo e in iudicando - difetto di legittimazione passiva di TE s.r.l. - violazione e falsa applicazione dell’art. 12 l.r. n. 14/1998 - illogicità e contraddittorietà della motivazione;
VI - error in iudicando - difetto di legittimazione passiva di TE S.r.l. - violazione e falsa applicazione dell’art. 2560 c.c. - illogicità e contraddittorietà della motivazione;
VII - error in iudicando - mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione - violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 C.C.
VIII - error in iudicando - erronea affermazione dei presupposti del risarcimento del danno riconosciuto - violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 1230 e 1256 del c.c. - violazione e falsa applicazione dell’art. 300 e 311 del d.lgs. 152/2006 - violazione dell’art. 21 della l.r. 14/1998.
4. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Casorezzo e la Inerti Ecoter SGA s.r.l., che hanno entrambi proposto appello incidentale contro la medesima pronuncia del T.a.r., nelle parti per essi pregiudizievoli.
5. Con ordinanza n. 4650 del 28 maggio 2025, il Consiglio di Stato ha ingiunto alle Amministrazioni coinvolte e, in particolare, alla Città Metropolitana di Milano e al Comune di Casorezzo, di fornire documentati chiarimenti circa la situazione dei luoghi allo stato esistente, completa dei riferimenti ai progetti approvati, agli atti autorizzativi rilasciati e alle opere concretamente intraprese.
6. Con memorie del 3 novembre 2025 e repliche del 13 novembre 2025, le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni, e, con note del 27 novembre 2025, hanno domandato congiuntamente che la causa fosse decisa in base agli atti depositati, senza previa discussione.
7. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Nella sentenza appellata il T.a.r. ha respinto, in via preliminare, le numerose eccezioni di difetto di giurisdizione, di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso, nonché di carenza di legittimazione passiva delle parti resistenti, ritenendo, in particolare, che le due società resistenti fossero subentrate entrambe nella posizione del soggetto debitore delle obbligazioni di ripristino, l’una (Inerti Ecoter SGA s.r.l.) quale società incorporante la Cave di Casorezzo s.r.l. - originaria sottoscrittrice delle convenzioni - l’altra (TE s.r.l.) come cessionaria del ramo di azienda di quest’ultima, e che “la successione prevista nella normativa civilistica nell’obbligo sorto a seguito della stipula della convenzione opera(sse) comunque, anche in assenza di voltura dell’autorizzazione”. Avendo, poi, nelle more, la Città Metropolitana di Milano disciplinato in modo del tutto diverso da quanto previsto nelle convenzioni il ripristino ambientale del polo estrattivo ATEg11, il T.a.r., in accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal Comune, ha condannato le due società resistenti a versare in suo favore la somma di € 100.000 a titolo di risarcimento del danno.
9. Con il primo motivo dell’appello principale la TE s.r.l. ha lamentato l’erroneità della suddetta decisione, nella quale non sarebbero state adeguatamente considerate la spettanza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario e, in ogni caso, l’appartenenza della stessa alla cognizione degli arbitri, per la presenza all’interno delle convenzioni del 2002 di una clausola compromissoria. In particolare, la convenzione sottoscritta in data 5 luglio 2002 non sarebbe potuta rientrare, secondo l’appellante principale, tra i cd. “accordi integrativi di provvedimento” di cui all’art. 11 della legge n. 241/1990 perché non avrebbe contribuito a determinare in alcun modo il contenuto dell’autorizzazione all’attività estrattiva, rappresentando una semplice condizione per il rilascio di tale titolo. A ciò dovevano aggiungersi il fatto che il Comune di Casorezzo in essa non avrebbe esercitato alcun potere pubblicistico, essendosi limitato ad agire nell’ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato, e la circostanza per la quale gli obblighi di ripristino delle condizioni territoriali pregiudicate dall’attività estrattiva, per la loro natura sostanzialmente indennitaria e patrimoniale, sarebbero stati assimilabili ad “indennità, canoni ed altri corrispettivi”, rendendo la controversia anche sotto tale profilo riconducibile alla giurisdizione ordinaria.
10. Con il secondo ed il terzo motivo l’appellante principale ha, poi, dedotto l’inammissibilità del ricorso di primo grado, non avendo il Comune di Casorezzo sottoscritto la seconda delle due convenzioni del 2002 - che aveva disciplinato in modo del tutto autonomo gli obblighi di ripristino ambientale originariamente previsti, determinando, così, l’estinzione delle obbligazioni assunte dalla Cave di Casorezzo s.r.l. nei suoi confronti e la conservazione soltanto di quelle in favore del Comune di Busto Garolfo, firmatario del nuovo accordo - ed essendo, comunque, l’ente ricorrente stato preceduto, nell’esercizio dell’azione di inadempimento, proprio da tale ultimo Comune, che con il suo ricorso, in quanto creditore in solido, gli avrebbe precluso la presentazione di una analoga domanda.
11. Con il quarto ed il quinto motivo l’appellante principale ha, quindi, riproposto l’eccezione di improcedibilità del ricorso, poiché con la sottoscrizione del cd. “Protocollo di intenti” del 21 gennaio 2012 le parti avrebbero definito una diversa regolamentazione degli interventi di ripristino, sostituendo completamente tale nuova disciplina alle precedenti obbligazioni e l’eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando di non essere mai giuridicamente subentrata nelle autorizzazioni di cava ormai scadute e di non aver richiesto alcuna voltura di tali titoli, non potendo, perciò, essere considerata soggetto tenuto all’adempimento degli obblighi di ripristino correlati all’attività di escavazione.
12. Con gli ultimi tre motivi la TE ha, infine, sostenuto: a) l’erronea applicazione da parte del giudice di primo grado dell’art. 2560 c.c., non essendo le obbligazioni di ripristino ambientale cui la società sarebbe stata tenuta in alcun modo desumibili dalle scritture contabili e dovendosi tale condizione considerare indispensabile ai fini della affermazione della responsabilità del cessionario del ramo di azienda, a prescindere dalla eventuale conoscenza da parte sua dell’esistenza delle convenzioni sottoscritte dalla società cedente; b) la prescrizione, in ogni caso, delle obbligazioni convenzionali; c) l’estinzione, in base alla nuova disciplina prevista dalla Città Metropolitana di Milano nell’autorizzazione rilasciata nel 2017, di tutte le obbligazioni di ripristino del sito, e, in ogni caso, l’infondatezza della domanda risarcitoria per il difetto di legittimazione ad agire del Comune per il danno ambientale, rientrante nelle attribuzioni del Ministero dell’ambiente, e per l’assenza di qualsiasi dimostrazione del danno lamentato.
13. Le suddette censure non sono fondate e devono essere respinte per le ragioni di seguito illustrate.
14. Quanto al primo motivo, con cui, come anticipato, la TE ha riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione già formulata dinanzi al T.a.r., nonché l’eccezione relativa all’esistenza di una clausola compromissoria, occorre evidenziare, da un lato, come la presente controversia abbia ad oggetto l’inadempimento di obblighi di ripristino ambientale che trovano la loro fonte in una convenzione che, collegata al rilascio dell’autorizzazione all’attività di escavazione, risulta rientrare pienamente nella categoria degli “accordi integrativi del contenuto del provvedimento” ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, dall’altro, come nella causa in esame non si discuta di aspetti meramente patrimoniali, concernenti semplici canoni o corrispettivi, bensì dell’adempimento di obbligazioni funzionali alla realizzazione dell’interesse pubblico al recupero del territorio a seguito del suo sfruttamento economico e, dunque, di prestazioni previste in un ambito in cui l’Amministrazione è chiamata ad operare quale autorità per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della collettività di riferimento, con conseguente appartenenza, anche sotto questo profilo, della giurisdizione al giudice amministrativo. Per motivi analoghi anche la spettanza della controversia agli arbitri deve essere esclusa, non avendo il Comune di Casorezzo sottoscritto la seconda convenzione (del 25 luglio 2002) recante la clausola compromissoria e corrispondendo, comunque, i predetti obblighi di ripristino ambientale ad interessi pubblicistici ed indisponibili e non a “diritti soggettivi”, come previsto dall’art.12 c.p.a..
15. In relazione al secondo e al terzo motivo, occorre, poi, precisare che il Comune di Casorezzo risulta essere parte della convenzione del 5 luglio 2002 che per prima ha previsto gli obblighi di ripristino ambientale a carico della Cave di Casorezzo s.r.l., a fronte della possibilità per quest’ultima di svolgere l’attività di escavazione e che tali obbligazioni sono state soltanto ulteriormente specificate nel successivo atto convenzionale del 25 luglio 2002. Inoltre, deve evidenziarsi che la posizione del Comune di Casorezzo non può essere considerata completamente sovrapponibile, quanto meno sotto il profilo del legame con le diverse aree coinvolte, a quella sottesa all’azione esercitata dal Comune di Busto Garolfo, essendo ciascun ente locale autonomamente legittimato ad agire a tutela del proprio territorio e della propria collettività, senza alcuna limitazione connessa alla eventuale parallela azione di altri Comuni coinvolti nella medesima vicenda. L’obbligo di ripristino, rappresentando, altresì, un’obbligazione indivisibile, è soggetto alla disciplina dell’art. 1319 c.c. che stabilisce che “ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione della intera prestazione”, cosicché, come pacificamente ammesso dalla giurisprudenza, tutti i creditori hanno il diritto di agire simultaneamente e separatamente in giudizio, salva l’esigenza di evitare contrasti di giudicato (Cass., civ. Sez. II, 17 ottobre 2017, n. 24467).
16. Non meritevole di accoglimento è anche l’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado riproposta dalla TE con il quarto motivo, per la sottoscrizione del “Protocollo di intenti” del 21 gennaio 2012, che, pur prospettando la possibilità della realizzazione di interventi di ripristino ambientale differenti rispetto a quelli originariamente previsti nella convenzione del 2002, non contiene alcuna espressa rinuncia del Comune di Casorezzo alle prerogative scaturenti dagli atti sottoscritti, rappresentando, piuttosto, come evidenziato anche dalla difesa dell’ente locale, un tentativo dell’Amministrazione di porre rimedio ai riscontrati inadempimenti della controparte.
17. Infondati si rivelano, poi, anche i successivi due motivi (quinto e sesto motivo dell’appello principale) con i quali la TE ha dedotto, come anticipato, l’erroneità e la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui il T.a.r., respingendo le sue eccezioni di difetto di legittimazione passiva, non avrebbe fatto esatta applicazione dell’art. 2560 c.c. e, non interpretando in modo corretto la convenzione, avrebbe affermato che “il successore a titolo particolare o a titolo universale del soggetto che (avendo esercitato attività di coltivazione di una cava) si era obbligato al ripristino ambientale è, pertanto, comunque tenuto ad adempiere a tale obbligo e ciò anche nel caso in cui egli non abbia chiesto ed ottenuto la voltura dell’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio dell’attività estrattiva”.
18. Non meritevole di condivisione è, infatti, in primo luogo, l’argomentazione dell’appellante volta a negare che l’attività di escavazione fosse ricompresa nel ramo d’azienda acquistato, avente ad oggetto, appunto, in base al dettato letterale del contratto, “ l’attività di escavazione e smaltimento di materiale inerte…ramo…completo dell’autorizzazione che consente l’esercizio delle relative attività d’impresa…”. Alla luce di tale contenuto della cessione, l’acquisto del ramo d’azienda al fine di utilizzarne le residue potenzialità produttive - come la conversione del sito in discarica - non può non recare con sé la successione dell’acquirente anche nell’obbligo di ripristino ambientale collegato alla stessa attività di sfruttamento, senza che la successiva scelta della società cessionaria di non chiedere più la voltura dell’autorizzazione all’escavazione possa consentirle di sottrarsi, attraverso un artificioso utilizzo del meccanismo della cessione di ramo d’azienda, agli obblighi di ripristino ambientale, cui è sotteso l’interesse pubblico al recupero del territorio già profondamente modificato dalle opere espletate.
19. Consapevole dell’intrinseca connessione tra sfruttamento economico dell’area ed obblighi di ricomposizione dell’ambiente, la stessa appellante, con la nota del 1° marzo 2013, ha, del resto, manifestato la propria volontà di subentrare nelle convenzioni e nelle garanzie fideiussorie della sua dante causa, rendendo, così, irrilevante, anche da tale punto di vista, la mancanza della voltura dell’autorizzazione. Come osservato, poi, dal T.a.r. nella sua decisione, la lettera i) e l’art. 8 del contratto di cessione del ramo d’azienda appaiono subordinare alla condizione della voltura non solo il trasferimento degli obblighi di ripristino ambientale, ma l’efficacia stessa dell’intero contratto, cosicché, portando alle estreme conseguenze il ragionamento prospettato dalla società appellante, si dovrebbe concludere che essa non abbia mai neppure acquistato il ramo d’azienda, non divenendo proprietaria nemmeno delle aree del polo estrattivo che risulta aver pienamente utilizzato.
20. Quanto alla pretesa errata applicazione dell’art. 2560 c.c., alla luce degli elementi emergenti dagli atti di causa e della particolarità del caso, la sentenza del T.a.r. risulta condivisibile in special modo nella parte in cui ritiene non compatibile con la natura pubblicistica della convenzione e dell’interesse al corretto assetto del territorio cui essa è strumentale la regola di diritto civile che subordina alla iscrizione nei libri contabili l’effetto traslativo delle obbligazioni di ripristino, riconoscendo, in analogia con quanto accade per le convenzioni urbanistiche, che gli accordi ex art. 11 l.n. 241/1990 in tema di ripristino ambientale contengono prescrizioni e soluzioni operative che non possono non vincolare tutti i soggetti che si trovano a fare uso dei diritti e delle facoltà da essi riconosciute, giovandosi delle utilità ad essi collegate. Da tale punto di vista, anche in considerazione del regime di pubblicità a cui sono sottoposte le delibere di approvazione delle suddette convenzioni, può perciò affermarsi che nella fattispecie in questione debba trovare applicazione il fondamentale principio cuius commoda, eius incommoda, non potendo, come già riconosciuto dal T.a.r., il lato attivo della complessa operazione culminata nella convenzione essere separato dal lato passivo, relativo agli obblighi che hanno reso possibile la concessione del titolo per l’espletamento dell’attività da parte del privato.
21. Parimenti infondata è l’eccezione di prescrizione riproposta dalla TE al settimo motivo di appello, in quanto gli obblighi di ripristino avrebbero dovuto essere eseguiti nel corso dell’intera attività di sfruttamento del sito fino all’ultimazione degli scavi riguardanti i diversi lotti in cui il polo estrattivo era articolato e per il necessario periodo successivo. Da tale punto di vista deve, quindi, osservarsi che il Comune non avrebbe potuto richiedere le relative prestazioni sin dal momento della stipula della convenzione, dovendo attendere l’ultimazione dei lavori di scavo dei vari lotti ed un termine ulteriore per gli ultimi settori, termine che non risulta essere stato neppure precisato dalle parti, con conseguente impossibilità di considerare decorsa la prescrizione.
22. Deve essere, infine, respinto anche l’ultimo articolato motivo dell’appello principale, nel quale la TE ha lamentato la mancata considerazione da parte del giudice di primo grado, da un lato, dell’estinzione degli obblighi di ripristino verificatasi a seguito della nuova autorizzazione rilasciatale dalla Città Metropolitana di Milano il 20 settembre 2017 contenente una diversa regolamentazione del recupero ambientale della zona e, dall’altro, della spettanza al solo Ministero dell’ambiente della possibilità di far valere in giudizio il cd. “danno ambientale”.
23. Come già sottolineato dal T.a.r., la nuova volontà espressa dalla Città Metropolitana, titolare del potere decisionale al riguardo, appare aver effettivamente precluso definitivamente la possibilità di dare attuazione agli obblighi previsti dalla convenzione stipulata dagli enti locali con la Cave di Casorezzo s.r.l. nel 2002, senza, però, aver fatto venir meno, in realtà, l’obbligazione risarcitoria della società appellante per non aver tempestivamente provveduto a realizzare le opere di ripristino ambientale cui era tenuta e per i conseguenti danni patiti dal Comune di Casorezzo, non avendo le originarie resistenti dimostrato il carattere incolpevole del mancato tempestivo adempimento. Quanto alla legittimazione, deve riconoscersi, invece, che l’art. 311 del d.lgs. n. 152/2006 attribuisce al Ministero dell’ambiente la legittimazione a far valere la responsabilità extracontrattuale dell’autore del danno ambientale, ma non esclude la possibilità per gli enti locali di esigere l’adempimento di prestazioni di ripristino del territorio a seguito dello sfruttamento economico di esso, divenute obbligatorie in forza della stipula di determinati accordi pubblicistici e convenzioni.
24. Non meritevoli di accoglimento sono, infine, le censure formulate dall’appellante principale sempre all’ultimo motivo avverso la quantificazione del danno come concretamente effettuata dal giudice di primo grado in favore del Comune di Casorezzo che, finendo per corrispondere al pregiudizio “derivante dalla mera compromissione dell’ambiente”, sarebbe consistito nella liquidazione di un danno ambientale “mascherato”, azionabile soltanto dal Ministero dell’ambiente e non dall’ente locale e, nelle voci ritenute risarcibili dal T.a.r., avrebbe necessitato di una puntuale dimostrazione, del tutto carente nel caso di specie.
25. Alla luce delle considerazioni già sviluppate sulla sussistenza in capo alle originarie resistenti degli obblighi di ripristino ambientale e sul protratto inadempimento di essi da parte delle società subentrate alla Cave di Casorezzo nella titolarità del sito e nella sua gestione, anche tali doglianze devono essere respinte, così come la censure di omessa applicazione dell’art. 1227 c.c. nel senso dell’esclusione di qualsiasi responsabilità delle parti inadempienti per una pretesa concorrente responsabilità del Comune nella causazione del danno, in alcun modo provata.
26. Per le medesime ragioni già illustrate come all’origine dell’infondatezza dell’appello principale, anche l’appello incidentale della Inerti Ecoter SGA s.r.l., consistente nella formulazione di motivi, in verità, pressoché analoghi a quelli articolati dalla TE deve essere respinto, con riguardo sia al preteso difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sia alla affermata valenza estintivo-novativa del Protocollo di intenti del 2012 e alla eccepita prescrizione, sia, infine, alla asserita impossibilità di individuare “ulteriori margini per riconoscere qualsivoglia risarcimento in capo al Comune” per effetto dell’intervento della Città Metropolitana di Milano e del rilascio della nuova autorizzazione all’esercizio della discarica con una diversa regolamentazione degli obblighi di ripristino del sito.
27. Infondato si rivela, infine, anche l’appello incidentale proposto dal Comune di Casorezzo.
28. Con il primo motivo il Comune ha dedotto l’erroneità del mancato riconoscimento in suo favore del risarcimento del danno patrimoniale, in quanto la sopravvenuta autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana nel 2017 non avrebbe eliminato l’inadempimento da esso subito, né tantomeno “sanato” l’illecito contrattuale delle originarie resistenti, che avrebbe dovuto essere adeguatamente sanzionato con una condanna monetaria quantomeno equivalente al costo delle opere di ripristino non realizzate. Nonostante la nuova autorizzazione e, in parte, proprio a causa di essa, la collettività locale avrebbe, infatti, subito un danno assai rilevante dall’inadempimento, composto dal pregiudizio patito durante gli anni di attività estrattiva, non caratterizzati dallo svolgimento coevo della prevista attività di recupero, da quello per il degrado dell’area, dovuto alla mancata esecuzione anche successivamente delle opere di ripristino, nonché da quello connesso all’intervenuta destinazione del sito a discarica, che non sarebbe stata autorizzata se gli obblighi di ripristino fossero stati diligentemente e tempestivamente adempiuti dai soggetti ad essi tenuti.
29. Con il secondo motivo dell’appello incidentale il Comune ha, invece, sostenuto che nella sentenza di primo grado il T.a.r. avesse ingiustamente limitato il risarcimento ad esso spettante, condannando le società resistenti “al versamento di un risarcimento di soli € 100.000,00”, per il danno non patrimoniale e per quello all’immagine, reputando sussistente un concorso di colpa da parte sua ex art. 1227. Al riguardo, il Comune di Casorezzo ha negato, in particolare, di essere rimasto a lungo inerte, evidenziando di aver effettuato numerosi sopralluoghi nell’area in esame e di aver più volte verificato tramite i relativi verbali – che sarebbero valsi come “accertamento dell’inadempimento e invito ad adempiere” – l’inadempimento delle controparti e il degrado del sito, rilevando, tra l’altro, l’inefficacia pressoché totale dei lavori di reinverdimento arboreo e arbustivo posti in essere. L’ente locale ha, altresì, dedotto di avere, nel corso degli anni, anche “respinto i tentativi di elusione degli oneri di ripristino e…tentato di risolvere la controversia in via stragiudiziale per ottenere il risarcimento in forma specifica al pregiudizio subito, non avendo le forze per sostenere l’esecuzione d’ufficio e ben sapendo che il proprio bilancio avrebbe fatto fatica anche a sostenere le spese di un contenzioso giurisdizionale complesso”, e di avere, infine, adito quale extrema ratio, il giudice amministrativo, solo nel momento in cui le sue aspettative erano state definitivamente frustrate dall’autorizzazione a discarica.
30. Tali doglianze sono, come anticipato, infondate e devono essere respinte per le ragioni di seguito illustrate.
31. La sentenza del T.a.r. ha, in verità, effettuato una condivisibile ricostruzione complessiva della fattispecie, individuando correttamente i soli danni risarcibili in capo al Comune di Casorezzo in seguito al superamento della disciplina convenzionale ad opera della nuova regolamentazione delle attività di recupero del sito ormai adibito a discarica, in parte proprio per lo stato di abbandono e degrado patito negli anni, e valutando adeguatamente la condotta del Comune stesso che, pur avendo effettuato nel corso degli anni alcuni sopralluoghi per accertare l’inadempimento, risulta essere concretamente intervenuto per affrontare la grave situazione venutasi a creare nei luoghi di causa solo una volta appresa l’intenzione della Provincia di Milano di stabilire nuove modalità di ripristino del sito.
32. L’appello incidentale del Comune deve essere dunque respinto, sia in relazione alla domanda di esclusione dell’applicazione dell’art. 1227 c.c., dovendo concordarsi con il giudice di primo grado sul fatto che, alla luce di tutti gli elementi assunti in giudizio e di tutti i dati emergenti dagli atti di causa, la condotta dell’ente locale con la sua trascuratezza, abbia inciso sul pregiudizio subito, ricollegabile, comunque, come detto, all’inadempimento delle originarie resistenti agli obblighi di ripristino, sia in rapporto alla identificazione della tipologia e alla quantificazione del danno risarcibile che, nell’effettiva impossibilità di essere provato nel suo preciso ammontare – dopo essere stato però dimostrato nell’ an come illustrato dal T.a.r. nella sua pronuncia – non può che essere liquidato ex art. 1226 c.c. con valutazione equitativa.
33. Sul punto la misura individuata dal T.a.r. che “tenuto conto della gravità della situazione di degrado verificatasi a seguito dell’inadempimento e tenuto conto del concorso di colpa del Comune” ha condannato “le parti resistenti, in solido tra loro, a versare al Comune di Casorezzo la somma di euro 100.000 a titolo di risarcimento del danno, ai valori attuali e comprensiva degli interessi di mora…” risulta congrua e proporzionata al pregiudizio patito dall’ente, senza che emergano ragioni per discostarsi dalla suddetta stima, effettuata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
34. In conclusione, l’appello principale della TE, l’appello incidentale della Inerti Ecoter SGA s.r.l. e l’appello incidentale del Comune di Casorezzo devono essere respinti, con conferma integrale della sentenza appellata.
35. Per la particolarità della controversia e per l’esito complessivo del giudizio, le spese del grado possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l’appello principale di TE;
- respinge l’appello incidentale di Inerti Ecoter SGA s.r.l.;
- respinge l’appello incidentale del Comune di Casorezzo.
Spese del grado di appello compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE NE, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia AM, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Ofelia AM | CE NE |
IL SEGRETARIO