Sentenza 30 settembre 2014
Massime • 1
Il reato di minaccia che si concretizza attraverso l'invio di uno scritto richiede il riferimento esplicito, chiaro ed inequivocabile ad un male ingiusto, idoneo, in considerazione delle concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore in chi risulti esserne il destinatario. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che potesse costituire minaccia la comunicazione via "e-mail", mediante la quale l'imputato prospettava in termini generici al proprio contraente una legittima azione giudiziaria civile e la diffusione di notizie relative all'inadempimento negoziale commesso nei suoi confronti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2014, n. 51246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51246 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 30/09/2014
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 2742
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - rel. Consigliere - N. 2304/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT NN N. IL 26/06/1949;
avverso la sentenza n. 7/2012 TRIBUNALE di RIETI, del 18/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, Dr. Mario Pinelli conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza. Per la parte civile è presente l'Avvocato Massimi Matteo, il quale conclude chiedendo rigettarsi il ricorso. Deposita nota spese. Per il ricorrente è presente l'Avvocato Caporilli Maria Rosaria, la quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di OT AN propone ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Rieti, emessa in data 18 luglio 2013, con la quale veniva rigettato l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rieti, depositata il 28 febbraio 2011, con la quale il ricorrente era stato condannato, per il reato di cui all'art. 612 c.p., alla pena di Euro 60 di multa, oltre alla rifusione delle spese, in favore della costituita parte civile, NO SA.
2. OT era stato originariamente tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 594 c.p., per avere offeso NO SA attraverso una e-mail contenente frasi ingiuriose. Successivamente alla modifica del capo di imputazione nel reato di minacce, disposta su richiesta del Pubblico Ministero all'udienza del 22 marzo 2010, il primo giudice assolveva l'imputato dall'originaria imputazione, condannandolo, invece, per il reato previsto all'art. 612 c.p.. 3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione, in data 31 marzo 2011, OT AN chiedendo l'annullamento della decisione gravata. Riqualificato il gravame come appello, da parte della Suprema Corte con sentenza depositata il 14 maggio 2012, il Tribunale rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione la difesa di OT, lamentando:
- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato ipotizzato;
- in via subordinata, nullità della sentenza per mancata correlazione tra accusa e sentenza a seguito della mutata imputazione;
- in via ulteriormente gradata, nullità del capo di imputazione per assoluta indeterminatezza della condotta oggetto di imputazione e conseguente nullità della sentenza.
4. Con memoria depositata il 17 settembre 2014 il difensore della parte civile, NO SA, insiste per il rigetto del ricorso, contestando analiticamente tutti i motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.
1. Con il primo motivo la difesa del ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, ritenendo insussistente il nesso causale tra il male minacciato e la volontà dell'agente e, in ogni caso, l'impossibilità di verificazione dell'evento del reato. Poiché il delitto di minaccia costituisce reato di pericolo, nel caso di specie il rischio di compromissione della reputazione della persona offesa, attraverso la denigrazione dell'interessato, risulta insussistente per la qualità delle parti, comuni cittadini privi di ogni incidenza nei confronti degli altri consociati. Conseguentemente, attesa l'assoluta inidoneità della condotta ad offendere, ricorrerebbe l'ipotesi di reato impossibile sensi dell'art. 49 c.p.. D'altra parte, esaminando complessivamente il contenuto della e-mail incriminata deve escludersi la sussistenza della volontà di minacciare, avendo l'imputato voluto solo ammonire interlocutore, al fine di indurlo ad adempiere all'obbligo di restituzione della somma di denaro.
2. In via subordinata, eccepisce la nullità della decisione per mancata correlazione tra accusa e sentenza, rilevando che il processo instaurato per ingiuria è stato definito con sentenza di condanna per il diverso reato di minaccia, con lesione del diritto di difesa e conseguente ipotesi di nullità a regime intermedio, tempestivamente dedotta entro il termine rappresentato dalla sentenza del grado successivo.
3. In via ulteriormente gradata, eccepisce la nullità del capo di imputazione a seguito della modifica operata all'udienza del 22 marzo 2010, essendosi il Pubblico Ministero limitato a chiedere di modificare il capo di imputazione senza individuare la condotta illecita ascritta all'imputato, quanto meno con riferimento al male ingiusto, asseritamente minacciato. Sotto tale profilo la difesa non ritiene condivisibile l'assunto del Tribunale secondo cui, trattandosi di nullità relativa, avrebbe dovuto essere eccepita entro il termine previsto all'art. 491, comma 1.
Al contrario, ai sensi dell'art. 181, comma 4, la nullità è stata tempestivamente eccepita con l'impugnazione della relativa sentenza.
4. Il primo motivo è fondato.
5. La vicenda va inquadrata nel più ampio contesto dei rapporti esistenti tra le parti le quali, sulla base di un pregresso legame di amicizia, avevano deciso di intraprendere un'attività di agriturismo e a tal fine avevano costituito una società. L'imputato aveva stipulato, con il coniuge del NO, un contratto preliminare per l'acquisto di un terreno agricolo, per il prezzo di Euro 100.000, versando contestualmente l'importo relativo alla caparra confirmatoria, pari ad Euro 10.000. A causa di contrasti sorti tra le parti, il contratto non aveva avuto esecuzione e il OT aveva preteso la restituzione della caparra versata in favore di NO.
6. L'espressione di cui alla rubrica deve essere valutata nel suo complesso e il giudice di merito non si è soffermato adeguatamente a considerare il contesto in cui si inseriva, caratterizzato da una risalente amicizia tra le parti, che riguardava necessariamente anche la vita precedente dei due protagonisti della vicenda, improvvisamente compromessa da inadempienze negoziali che hanno portato uno dei contraenti all'esasperazione ed alla decisione di adire il giudice civile. In tale ambito va valutato il contenuto complessivo della e-mail, che, pertanto, non colorava di contenuti minacciosi le espressioni incriminate, limitandosi ad una prospettazione di iniziative giudiziarie lecite, accompagnate da un'esternazione esacerbata, che consente di escludere l'attitudine di quelle espressioni ad intimorire il destinatario, in considerazione della complessiva situazione contingente. Va ricordato, infatti, che elemento essenziale del reato di minaccia è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato, dal colpevole, alla parte offesa. Se è vero che non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente nella vittima, bastando - poiché si tratta di reato di pericolo - la sola attitudine ad intimorire, è indispensabile, però, che il male ingiusto possa essere dedotto dalla situazione contingente. Nel caso di specie, tra autore e vittima sussisteva un pregresso rapporto di amicizia o almeno di cordialità e gli stessi avevano programmato una comune operazione commerciale che si era tradotta nella conclusione di un contratto tra l'imputato e la moglie della persona offesa che aveva evidenziato criticità tali da indurre l'imputato ad intraprendere una vittoriosa azione giudiziaria civile. Orbene, in tale contesto la minaccia espressa in termini generici e relativa, in parte, alla prospettazione di una legittima azione giudiziaria ed, in parte, alla diffusione di notizie, comunque, connesse all'inadempimento negoziale, lato sensu, riferibile alla persona offesa, non accompagnata da un reale potere di amplificazione della notizia, diverso dalla semplice condivisione, con p.o., dell'(ampio) ambito territoriale, esclude la concretezza intimidatoria delle espressioni. D'altra parte, agli effetti dell'art. 612 c.p., il modo offensivo con cui il danno viene minacciato non vale a far qualificare in ogni caso come ingiusto il danno stesso, ma può concretare, a seconda dei casi, il delitto di ingiuria o di diffamazione.
7. In conclusione, deve escludersi che l'imputato abbia adottato un comportamento univocamente idoneo ad ingenerare timore, sicché possa essere turbata o diminuita la libertà psichica del soggetto passivo (cfr. Cass., sez. 5, 26/11/1984, Montedoro) che richiede, nel caso in cui la minaccia si concretizzi in uno scritto, nel riferimento esplicito, chiaro ed inequivocabile ad un male ingiusto idoneo, in considerazione delle concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore in chi risulta esserne il destinatario (Cass., sez. 5, 23/01/2012, n. 11621, G.A.). La questione risulta assorbente rispetto agli altri motivi, peraltro, formulati in via subordinata ed ulteriormente gravata.
8. In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, poiché il fatto non sussiste con esclusione della condanna del querelante alle spese processuali ex art. 427 c.p.p. in evidente difetto dell'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2014