Sentenza 29 settembre 2022
Massime • 1
Per le notifiche degli atti processuali dirette a imputato dichiarato inabilitato si osservano le forme di cui all'art. 166 cod. proc. pen., che prevedono una notificazione integrativa al curatore speciale, solo nel caso in cui l'imputato si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento. (Fattispecie relativa a procedimento di sorveglianza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2022, n. 4778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4778 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2022 |
Testo completo
04778-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: VINCENZO SIANI - Presidente - Sent. n. sez. 2667/2022 CC 29/09/2022- - Relatore DOMENICO FIORDALISI R.G.N. 4327/2022 TERESA LIUNI STEFANO APRILE DANIELE CAPPUCCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JC AU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Vincenzo Senatorie, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. EC CL ricorre avverso l'ordinanza del 18 maggio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Trieste, che ha rigettato l'appello ex art. 680 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 15 luglio 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza di IN aveva disposto nei suoi confronti l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno.
2. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 666, comma 8, 678, comma 1, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che il giudice della cognizione aveva prosciolto EC per infermità di mente e, quindi, aveva conseguentemente omesso di nominare un tutore o un curatore, presso cui notificare l'avviso di fissazione udienza.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 159 cod. proc. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe accertato l'irreperibilità di EC senza aver prima effettuare le ricerche nei luoghi indicati nel sopra citato articolo (tra cui, il luogo di nascita dell'interessato). Secondo il ricorrente, infatti, tutte le ricerche effettuate ai fini dell'irreperibilità, a eccezione di quelle effettuate dalla Questura di IN (nella cui nota del 16 dicembre 2019 non era fatto riferimento a ricerche effettuato presso il luogo di nascita dell'interessato), erano state occasionate da altri fatti processuali e, quindi, inutilizzabili in tale sede.
2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 97, comma 5, e 178 cod. proc. pen., perché il difensore d'ufficio, avv. Luca Arsellini, nominato dal Magistrato di sorveglianza con provvedimento del 29 settembre 2019, nello stesso procedimento era stato sostituito senza giustificato motivo con un diverso difensore d'ufficio, avv. Sebastiano Mascherin.
2.4. Con il quarto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 133, 203 cod. pen. e 31 legge 10 2 K ottobre 1986, n. 663, perché il giudice di merito avrebbe applicato la misura di sicurezza senza preventivamente accertare la pericolosità sociale dell'interessato, il cui giudizio di pericolosità era stato ancorato alla mera sussistenza di una patologia psichiatrica e alla sua irreperibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità. Il giudice di merito, infatti, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, affermato da questa Corte con riferimento alle notificazioni di cui all'art. 166 cod. proc. pen. ma valido - stante l'identità di ratio e di presupposto - anche all'istituto di cui all'art. 666 cod. proc. pen., secondo cui, per le notifiche degli atti processuali dirette ad imputato dichiarato inabilitato, si osservano le forme di cui all'art. 166 cod. proc. pen., che prevedono una notificazione integrativa al curatore speciale, solo qualora l'imputato si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento (Sez. 1, n. 18141 del 22/03/2017, G., Rv. 269636). Il procedimento penale, così come il procedimento di sorveglianza, può infatti svolgersi anche quando il soggetto, ancorché non in grado di curare i propri interessi, appaia cosciente dello svolgimento del procedimento in modo da potere, con l'ausilio tecnico del difensore, esserne consapevole protagonista. Nel caso di specie, pertanto, non vi era prova del fatto che l'infermità di mente del condannato fosse tale da non consentirgli di partecipare coscientemente al procedimento, non bastando a tal fine che RE fosse stato prosciolto dal- giudice della cognizione per vizio di mente, quando aveva commesso il fatto, in quanto tale circostanza non era idonea a provare l'attualità dell'infermità mentale al momento del processo.
1.2. Il secondo motivo di ricorso non è autosufficiente e di conseguenza è inammissibile, perché il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il RE era stato più volte ricercato dalla Questura di Gorizia nel luogo di nascita e nel luogo di ultima residenza anagrafica. In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che 3 ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432), circostanza non avvenuta nel caso di specie.
1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In tema di difesa d'ufficio, l'irrituale sostituzione del difensore d'ufficio originariamente nominato, senza che ricorrano le condizioni previste dall'art. 97, commi 4 e 5, cod. proc. pen., determina la nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa (Sez. 4, n. 1245 del 23/11/2017, dep. 2018, Chitu, Rv. 271937). Nel caso di specie, come evidenziato dal Tribunale di sorveglianza, prima della nuova nomina a difensore d'ufficio dell'avv. Mascherin vi era stato un mero rinvio a ruolo senza lo svolgimento di alcuna attività processuale. Dalla lettura degli atti, pertanto, non vi era prova della lesione del diritto di difesa dell'interessato.
1.4. Anche il quarto motivo non è fondato. Osserva il Collegio che il giudizio di pericolosità formulato dal Tribunale di sorveglianza è stato adeguatamente motivato, essendo stato sottolineato come il ricorrente, dopo un periodo di interruzione dei rapporti con il servizio, ad aprile 2019 si era ripresentato al Centro di salute mentale, i cui operatori avevano verificato l'assenza di critica sugli eventi accaduti (sia recenti che pregressi) e l'impossibilità di negoziare con il soggetto un percorso terapeutico riabilitativo. A seguito del trasferimento a Gorizia, lo stesso, dopo aver ripreso contratto con il Centro di salute mentale di quella città, aveva bruscamente interrotto il contatto, senza alcun preavviso, per poi rendersi irreperibile. Successivamente, RE si era limitato a ottemperare all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la giornata di giovedì, salvo poi non ottemperare a tale prescrizione per tre settimane consecutive, come riferito dalla questura di Gorizia con nota del 7 gennaio 2021. Secondo il giudice di merito, il giudizio di permanente pericolosità sociale doveva essere agganciato a tali evenienze, le quali dimostravano che l'interessato non aveva fornito elementi tali da poter ritenere che avesse avviato un percorso di reinserimento sociale. In particolare, l'assenza del domicilio e di attività lavorativa, unitamente alla grave patologia psichiatrica, rendevano indispensabile la presa in carico dell'interessato da parte dei servizi specialistici sociali territoriali. A fronte della articolazione, congrua e logica, del relativo discorso giustificativo, le doglianze articolate dalla difesa si caratterizzano per la loro assoluta apoditticità e genericità.
2. In forza di quanto sopra, ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Rigetta il ricorso e condan processuali. Così deciso il 29/09/2022 Il Consigliere estensore Domenico Fiordalisi Romania Pordalis
P.Q.M.
na il ricorrente al pagamento delle spese Il Presidente Vincenzo Siani DEPOSITATA IN CANCELLERIA 03 FEB 2023 EL FUNZIONARIO GİLDIZIARIO Maria) 5