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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 4308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4308 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza dell'1 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2589/2024
Promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
EF IN, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, viale Regina Margherita, 2/d
-ricorrente-
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
(c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO FRANCINI, nel cui studio in Arezzo ha eletto domicilio, via P. Uccello, 6
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 9/3/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229017607418000 notificata nel febbraio 2024 e avverso quindici sottostanti atti esattoriali
(tre cartelle di pagamento e dodici avvisi di addebito), aventi ad oggetto contributi IVS e somme aggiuntive relativi agli anni 2006, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, dell'importo complessivo di euro 49.727,17.
Eccepiva innanzitutto di non aver mai ricevuto in precedenza alcuna comunicazione in relazione alla propria posizione debitoria e che la pretesa contributiva fatta vale dall' dovesse ritenersi CP_1
infondata.
Eccepiva in via principale la nullità degli atti presupposti per omessa notifica degli stessi, con conseguente nullità dell'intimazione di pagamento impugnata quale atto consequenziale. Al riguardo osservava che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa contributiva prevedesse il rispetto di una sequenza ordinata di atti, con le relative notificazioni, destinati a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza del destinatario, in modo da rendere possibile l'esercizio del suo diritto di difesa.
Rilevava inoltre il difetto di motivazione degli atti impugnati, stante la natura generica della richiesta di pagamento non indicante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento degli atti medesimi, e, nel merito, l'intervenuta prescrizione. Invocava l'applicazione nella specie del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 prevista per i contributi previdenziali e assistenziali;
eccepiva pertanto l'estinzione del credito, stante l'assenza di atti interruttivi.
Faceva valere anche la prescrizione successiva, osservando che, nell'ipotesi di rituale notifica degli atti presupposti, dalle rispettive date di notifica fosse già decorso un nuovo termine di prescrizione.
Insisteva pertanto nella nullità dell'intero procedimento di riscossione, di tutti gli atti conseguenti alle cartelle e, dunque, dell'intimazione di pagamento.
Eccepiva ancora la violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente, invocando l'applicazione nella specie dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento. Con riferimento alla propria posizione, osservava di aver confidato nel venir meno dell'obbligo contributivo una volta decorso il termine di cinque anni senza che fosse pervenuta alcuna preventiva comunicazione. Chiedeva
pertanto l'annullamento degli atti impugnati in quanto lesivi del proprio legittimo affidamento, e ciò
anche in considerazione della successione di leggi verificatasi nella specie che l'avevano indotto in un errore scusabile.
Eccepiva infine la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata per l'assenza di autenticità della firma digitale, rilevando che solo il formato p7m fosse ammissibile ai fini della notifica a mezzo pec.
Alla luce di quanto osservato, formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la sussistenza di gravi motivi, e chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità
dell'intimazione di pagamento e di tutti gli atti antecedenti e conseguenti nonché l'annullamento in
parte qua dell'intimazione stessa;
in via subordinata, chiedeva la riduzione delle sanzioni da riportare al minimo edittale.
Con decreto del 16/3/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del
D.Lgs. 46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 29/7/2024 si costituiva in giudizio l' . L'ente CP_1
deduceva l'intervenuto stralcio, totale e parziale, delle cartelle nonché lo stralcio e sgravio totale di taluni avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato. Eccepiva in via preliminare l'inammissibilità
dell'opposizione per tardività rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs.
46/1999, tenuto conto della regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito come da documentazione che allegava. Evidenziava in particolare la tardività ed inammissibilità delle contestazioni di merito, osservando che la prescrizione non potesse essere eccepita nei confronti dell' per periodi pregressi alla notifica degli avvisi di addebito a causa della mancata CP_1
impugnazione entro i prescritti termini perentori. Osservava che, comunque, la prescrizione non fosse maturata a causa della sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus, per complessivi 542 giorni. Con riguardo all'eccezione di prescrizione successiva ai sensi dell'art. 615 c.p.c., chiedeva che all'eventuale accoglimento della stessa dovesse conseguire la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere esecutivamente in forza del titolo e non l'annullamento dello stesso. Chiedeva infine il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la conferma dei ruoli opposti;
in via istruttoria, chiedeva che fosse ordinata al concessionario la produzione in giudizio degli atti esecutivi successivi all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., ovvero che l' fosse ammesso a produrre la CP_1
documentazione trasmessa dal concessionario stesso.
Si costituiva in giudizio anche l' , evidenziando la regolare notifica Controparte_2
delle prime due cartelle e, con riferimento alla terza, il difetto di giurisdizione del giudice adito,
trattandosi di crediti iscritti a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato, di natura tributaria,
di esclusiva competenza della Corte di Giustizia Tributaria. Rilevava che la notifica degli atti in questione fosse stata provata tramite la produzione degli estratti di ruolo e dei referti di notifica.
Eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'asserita omessa notifica degli avvisi di addebito, quali atti di competenza dell' , e, in primo luogo, l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione all'intimazione di pagamento che, in quanto integrante un'opposizione agli atti esecutivi, avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.,
termine che nella specie non era stato rispettato. Eccepiva in ogni caso l'infondatezza degli asseriti vizi formali e sostanziali dell'intimazione stessa, osservando che detto atto avesse natura vincolata e contenuto stabilito con decreto ministeriale. Rilevava di essersi attenuta al modello normativamente previsto e di non essere dunque incorsa in alcuna violazione di legge. Contestava pertanto l'eccepito difetto di motivazione.
Alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7514/2022, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'assunta prescrizione dei crediti, trattandosi di questione di merito di competenza esclusiva dell'ente impositore. Eccepiva in ogni caso l'infondatezza della dedotta prescrizione, stante l'intervenuta notifica medio tempore di atti interruttivi (rappresentati da precedenti intimazioni di pagamento) e la sospensione dei termini di prescrizione e delle attività di riscossione, disposta dalla normativa emergenziale da Covid-19.
Eccepiva da ultimo l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 46/1999, da ritenersi perentorio.
Chiedeva in definitiva: la revoca della disposta sospensione;
con riguardo alla cartella n.
29320110057490774000, avente ad oggetto crediti di natura tributaria, la declaratoria di difetto di giurisdizione del Tribunale adito;
nel merito, il rigetto di tutte le domande siccome inammissibili ed infondate e, in ogni caso, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell' e di esclusiva CP_3
responsabilità dell' , ponendo a carico di detto ultimo le spese del giudizio. CP_1
Con ordinanza del 26/9/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di discussione con assegnazione di termine per note.
L'opponente depositava note di trattazione con le quali evidenziava l'inesigibilità della pretesa creditoria in quanto oggetto di stralcio totale e, comunque, da ritenersi estinta per intervenuta prescrizione. Insisteva pertanto nell'illegittimità dell'atto impugnato.
Depositava anche note conclusive con le quali precisava di limitare l'opposizione ai soli contributi di competenza del Giudice adito;
insisteva nella fondatezza del ricorso, assumendo che gli enti non avessero provato la regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito;
insisteva in particolare nell'eccezione di prescrizione (contestando l'ambito di applicazione della normativa emergenziale invocata) e nell'insussistenza della pretesa creditoria alla luce dell'intervenuta cancellazione del debito. Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento sia per intervenuta prescrizione che per inesigibilità del credito a seguito dello stralcio totale. Insisteva inoltre nella violazione del principio di buona fede di cui all'art. 10 dello Statuto del contribuente e chiedeva l'annullamento degli atti impugnati in quanto lesivi del proprio legittimo affidamento riposto nell'operare della decadenza prevista dalla legge. Chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. Anche l' depositava note di trattazione con le quali reiterava le Controparte_2
proprie difese, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria. Depositava anche note conclusive con le quali, rispetto a quanto già dedotto, osservava che nessuna contestazione fosse stata mossa dal ricorrente in ordine ai documentati atti interruttivi, che pertanto dovevano ritenersi validi ed efficaci;
insisteva nella sospensione delle attività di riscossione per ben 541 giorni e, dunque,
nel mancato maturarsi della prescrizione.
Con ordinanza dell'8/4/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della stessa. Con successivo provvedimento, questo giudice ha fissato l'udienza dell'1 dicembre 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito
telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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In primo luogo, con riferimento alla cartella n. 29320110057490774000 (3), va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice in favore del giudice tributario, in quanto atto avente ad oggetto contributi iscritti a ruolo dall'Amministrazione finanziaria direzione provinciale di Catania, come rilevato dall' e come si evince dall'estratto di ruolo dalla stessa prodotto. D'altra parte, lo stesso CP_3
ricorrente in seno alle note di trattazione ha precisato di voler limitare l'opposizione ai soli contributi previdenziale di competenza del Tribunale adito.
Venendo ora all'esame degli altri atti impugnati, occorre rilevare che l' ha allegato l'intervenuto CP_1
stralcio parziale della cartella di pagamento n. 29320110014474739000 (1) -limitatamente ai contributi fissi e alle sanzioni relativi all'anno 2010 e ai contributi eccedenti il minimale relativi all'anno 2005- nonché lo stralcio totale della cartella n. 29320110026154832000 (2); ha anche allegato lo stralcio e sgravio totale degli avvisi di addebito n. 5932012000117945000 (4), n.
5932012000466504000 (5), n. 59320130000453326000 (6), n. 59320130003294169000 (7), n. Or, alla luce di quanto rilevato dall'ente previdenziale, si osserva che lo sgravio parziale e totale degli atti suindicati costituisce evento sopravvenuto rispetto alla formazione dei titoli esecutivi, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere con riferimento al merito della controversia.
Ed invero, quando le parti risolvono fuori dal processo la controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della
sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano
accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra
le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta
pronuncia di merito…” (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. 21/5/1987, n. 4630; Cass. 22/7/1981, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav.
6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Nella fattispecie, pertanto, con riferimento ai crediti portati dagli atti suindicati va dichiarata cessata la materia del contendere.
Conseguentemente, va dichiarata l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa ai suddetti atti annullati. Venendo ora all'esame degli atti presupposti non oggetto di sgravio, occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di nullità degli stessi per omessa notifica e, unitamente ad essa, il rilievo sollevato dagli enti resistenti di inammissibilità dell'opposizione, il quale peraltro va esaminato d'ufficio dal giudice,
anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio,
deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 4506/2007; Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001;
Cass. 17460/2007 e Cass. 3404/2004).
Occorre pertanto verificare se è intervenuta nella specie la notifica dei riferiti atti e, in detta ipotesi,
accertarne la regolarità.
Or, con riferimento ad essi, gli enti resistenti hanno prodotto i referti di notifica dai quale si evince che la notifica è stata ritualmente e validamente eseguita.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che, con riferimento alla cartella n.
2932011004474739000 (1) -considerata la parte non stralciata relativa a contributi eccedenti il minimale saldo 2006-, l' a prodotto la relata di notifica dalla quale si evince che la stessa è stata CP_3
notificata mediante consegna al destinatario personalmente in data 6/6/2011.
L' ha inoltre provato la regolare notifica degli avvisi di addebito non annullati, il quali sono stati CP_1
notificati mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento.
Detta notificazione a mezzo del servizio postale ordinario, c.d. notificazione semplificata, è prevista dall'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602, il quale dispone che: “La cartella è notificata dagli
ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla
legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli
agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle
persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”. Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “La notificazione può essere eseguita
“anche mediante invio” diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto
(l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art 2700 c.c.,
avendo natura di atto pubblico (Cass. n. 11708/2011).
In tale ipotesi, pertanto, è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, e a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato… “ (Cass. 14327/2009; Cass. 4275/2018).
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26,
comma 1, cit. (di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati) ed è eseguita con ordinaria raccomandata postale disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: “Tutti gli invii
di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di
seguito specificato, dietro firma per ricevuta…”, mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono
abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del
nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è il servizio di portierato, il portiere”.
Detta notificazione semplificata esclude l'applicabilità sia degli articoli 137 e ss. c.c. sia della legge n. 890/1982, dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato D.M. 9 aprile 2001. In
mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; n. 4895/2014; n. 9111/2012; n.
270/2012).
Occorre inoltre rilevare che la Corte di Cassazione ha ritenuto valida la notifica dell'atto di accertamento eseguita per mezzo del servizio postale, anche nell'ipotesi in cui al momento della consegna del plico il destinatario non venga temporaneamente rinvenuto, dichiarando che in tali casi la notifica si ha per avvenuta decorsi dieci giorni dal deposito dell'avviso nella cassetta postale (Cass.,
Ordinanza n. 10131 depositata il 28 maggio 2020).
La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di notificazione dell'atto impositivo eseguita direttamente per posta dall'Ufficio finanziario ed, in particolare, in caso di mancato recapito dell'atto per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo, al fine di garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario,
debba farsi applicazione in via analogica della regola dettata dall'art. 8, comma 4, della legge n. 890
del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'atto notificato (Cass. Sez.
6-5, Ordinanza n. 2047 del 2/2/2016).
Non occorre pertanto la spedizione di una raccomandata contenente il suddetto avviso di giacenza
(prevista invece per le notifiche eseguite dall'Ufficiale Giudiziario ex art. 140 c.p.c. alle quali si applica la disciplina di cui alla legge n. 890/1982), non essendo questa prevista dal regolamento del servizio di recapito postale al quale bisogna far riferimento per il procedimento notificatorio in esame.
Alla luce del suddetto orientamento ormai costante della Suprema Corte (prima dell'Ordinanza n.
10131/2020 dianzi citata: Sentenza n. 14501 del 15/7/2016 e Ordinanza n. 9240 del 3/4/2019), ai fini della ritualità della notificazione in esame, non è necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982. Ed infatti, in detto procedimento di notificazione semplificato trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.
Da ultimo, con Ordinanza n. 2339/2021 la Suprema Corte, confermando i principi suindicati, ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della comunicazione di avvenuto deposito eseguita con raccomandata, c.d. CAD.
Ciò posto, venendo al caso in esame, dalla documentazione versata in atti emerge che gli avvisi di addebito n. 59320160000584174000 (10), n. 59320160004669306000 (11), n.
59320170002835969000 (12), n. 59320180007787188000 (14) e n. 59320190008113681000 (15)
sono stati notificati presso la residenza del ricorrente in Catania, via Abba Cesare, 32 PI 1, mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento e che la notifica sia stata eseguita nelle date,
rispettivamente, del 20/4/2016, del 4/11/2016, del 27/9/2016, del 20/12/2018 e del 17/12/2019.
Anche con riferimento all'avviso di addebito n. 59320180001882403000 (13), l' ha prodotto CP_1
l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata con la quale è stata eseguita la notifica, in seno al quale è riportato il numero della raccomandata stessa e la data in cui è stata rilasciato l'avviso di giacenza, stante l'assenza del destinatario presso il luogo di residenza (27/6/2018). La notifica dell'avviso di addebito indicato deve pertanto ritenersi perfezionata per “compiuta giacenza” decorsi dieci giorni dalla data di rilascio del suddetto avviso nella cassetta postale, e dunque nella data del
7/7/2018.
Alla luce di quanto osservato, le censure sollevate dal ricorrente in ordine alla nullità degli atti presupposti per omessa notifica e alla nullità derivata dell'intimazione di pagamento, devono ritenersi prive di fondamento.
Orbene, tenuto conto delle suindicate date di notificazione degli atti impugnati, il merito della pretesa contributiva -ed in particolare il riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica dei suddetti atti- non è più contestabile.
Si osserva al riguardo che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/08; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è
diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica degli atti impugnati e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo
(rappresentata dal rilievo di intervenuta prescrizione maturata prima della notifica dei suddetti atti)
nonché la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (rappresentata dalle eccezioni di omessa notifica degli atti medesimi, di difetto di motivazione e di violazione dello Statuto del contribuente). Venendo ora all'esame della doglianza con la quale l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica degli atti impugnati, la stessa integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Procedendo, dunque, alla verifica della dedotta prescrizione successiva e all'esame della documentazione prodotta dall' si osserva che risultano versate in atti l'intimazione di pagamento CP_3
n. 29320179035500206/000 (della quale non è stata provata la consegna al destinatario e comunque relativa ad avvisi di addebito oggetto di sgravio di cui ai numeri 6, 7 e 8) nonchè l'intimazione di pagamento n. 29320219001778532/000 relativa agli avvisi di addebito di cui ai numeri 9 e 10,
notificata il 30/9/2021 come da attestazione di consegna in atti.
Il concessionario ha inoltre prodotto l'intimazione di pagamento impugnata n.
29320229017607418000 e la relata di notifica della stessa, dalla quale si evince che detto atto è stato notificato in data 2/2/2024 presso la residenza del ricorrente, mediante consegna alla “moglie convivente”.
Tutto ciò premesso, si rileva che, con riferimento alla cartella di pagamento n.
29320110014474739000 (1), relativamente alla parte non annullata, e agli avvisi di addebito n. Si osserva infatti che, dalla data di notifica dei suddetti atti (6/6/2011, 4/11/2016 e 27/9/2016) fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (2/2/2024), è decorso il termine di prescrizione, pur tenendo conto del periodo di sospensione previsto dall'intervenuta normativa emergenziale.
Da quanto detto discende che i crediti di cui agli atti indicati devono ritenersi prescritti con la conseguenza che, con riferimento ad essi, deve essere escluso il diritto di procedere a riscossione coattiva.
Ne discende, altresì, l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli atti indicati.
In ordine all'applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995 si rinvia per relationem a quanto evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui “la
scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento
di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla
possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del
credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di
prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art.3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del
1995) a quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti,
si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la
suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia
di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito CP_1
la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art.30 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)” (Cass. S.U. 17 novembre 2016, n.
23397).
Venendo da ultimo all'esame dei restanti avvisi di addebito, n. 59320160000584174000 (10), n.
59320180001882403000 (13), n. 59320180007787188000 (14) e n. 59320190008113681000 (15), si osserva che, invece, con riferimento ad essi l'opposizione non può trovare accoglimento. Ed infatti, dalla data di notifica dei suddetti atti (20/4/2016, 7/7/2018, 20/12/2018 e 17/12/2019) fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320219001778532/000 (30/9/2021), per quanto attiene all'avviso di addebito di cui al numero 10, ovvero fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (2/2/2024), con riferimento agli altri avvisi di addebito, il termine di prescrizione non è spirato anche a causa della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale frattanto intervenuta.
Con riguardo a detti atti impugnati, infatti, il termine quinquennale di prescrizione si pospone all'interno della normativa emergenziale di sospensione emanata per la pandemia Covid-19. E
precisamente, il decorso del suddetto termine, che andava a scadere, rispettivamente, il 20/4/2021, il
7/7/2023 e il 20/12/2023 (per quanto attiene agli avvisi di addebito indicati ai numeri 10, 13 e 14), ha subito sospensioni in forza di quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. con mod. in L. 27/2020
(rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”) che, al comma 2,
dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi, per il
periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo”.
Inoltre, l'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 conv. con mod. in L. 21/2021, dispone che: “I termini
di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo”.
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa richiamata, nessuna prescrizione è maturata. Ed infatti, considerata la data di notifica dei tre avvisi di addebito suindicati (20/4/2016, 7/7/2018 e
20/12/2018), per l'operare della predetta sospensione (pari a complessivi 311 giorni, 129+182), alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320219001778532/000 (30/9/2021) ovvero alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (2/2/2024) il termine di prescrizione non era ancora decorso, con la conseguenza che i crediti portati dai suddetti atti e dunque dell'intimazione di pagamento stessa non possono ritenersi prescritti e, in quanto tali, devono ritenersi dovuti.
Al riguardo, si reputa di aderire e conformarsi all'indirizzo più recentemente espresso dalla Corte di
Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del 3/1/2025, alla luce del quadro normativo complessivo, rappresentato dalle norme suindicate, dal disposto dell'art. 68, co. 1, del DL n. 18/20,
invocato dall' , e dal disposto dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. CP_1
In particolare, considerato che gli avvisi di addebito in esame riguardano crediti contributivi relativi agli anni 2015, 2017 e 2018, trova applicazione nella specie quanto statuito -sulla scia della Corte di
Appello- dal Tribunale di Catania nella sentenza n. 1308 del 25/3/2025 resa nel proc. n. 5794/2021
R.G. (est. dott. M. Fiorentino), cui si fa riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “…Non risulta peraltro
applicabile l'art. 68, co. 1, D.L. 18/2020, che prevede un diverso termine di sospensione dei
contributi, in quanto esso si riferisce alla sospensione dei termini dei “versamenti in scadenza” nel
periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, circostanza che non ricorre nel caso in esame, come
si desume dai crediti per i quali si procede, scaduti tutti precedentemente. Neppure ricorre l'ipotesi
dell'art. 68, co. 4 bis, D.L. 18/2020, in quanto, a prescindere da ogni altra questione, i carichi dei
crediti sono stati affidati prima del periodo di sospensione contemplato dalla detta disposizione”,
vale a dire prima del periodo dal 28/2/2020 al 31/12/2021.
Ciò detto, si rileva che, per quanto attiene all'avviso di addebito n. 59320190008113681000 (15), la prescrizione non è maturata a prescindere dall'intervenuta sospensione.
In definitiva, per quanto attiene agli avvisi di addebito suindicati, premessa l'inammissibilità
dell'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi di cui si è detto, l'opposizione all'esecuzione non può
trovare accoglimento e va pertanto rigettata. Va, da ultimo, dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione all'intimazione di pagamento che, in quanto integrante un'opposizione agli atti esecutivi inerente a vizi formali dell'atto e del procedimento, avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 617
c.p.c.
Ed infatti, considerato che è stata provata la notifica dell'atto in questione in data 2/2/2024, la proposizione dell'opposizione in data 9/3/2024 deve ritenersi tardiva.
Avuto riguardo all'esito della controversia, tenuto conto della parziale cessazione della materia del contendere, si ritiene sussistano validi motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara il difetto di giurisdizione di questo giudice con riferimento ai crediti di natura tributaria portati dalla cartella di pagamento n. 29320110057490774000 (3);
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 29320110014474739000 (1), limitatamente alla parte annullata, e n. 29320110026154832000 (2)
e dagli avvisi di addebito n. 5932012000117945000 (4), n. 59320120006466504000 (5), n.
59320130000453326000 (6), n. 59320130003294169000 (7), n. 59320140000647700000 (8) e n.
59320150001698878000 (9);
Conseguentemente, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli atti suindicati;
Con riguardo ai crediti portati dalla cartella di pagamento n. 29320110014474739000 (1),
relativamente alla parte non annullata, e dagli avvisi di addebito n. 59320160004669306000 (11) e n.
59320170002835969000 (12), dichiara inammissibili l'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi;
in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara la prescrizione dei suddetti crediti e, per l'effetto, l'insussistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva;
Conseguentemente, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli atti suindicati;
Rigetta nel resto;
Compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Catania l'1 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
59320140000647700000 (8) e n. 59320150001698878000 (9).
59320160004669306000 (11) e n. 59320170002835969000 (12), l'opposizione deve essere accolta.
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza dell'1 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2589/2024
Promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
EF IN, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, viale Regina Margherita, 2/d
-ricorrente-
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
(c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO FRANCINI, nel cui studio in Arezzo ha eletto domicilio, via P. Uccello, 6
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 9/3/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229017607418000 notificata nel febbraio 2024 e avverso quindici sottostanti atti esattoriali
(tre cartelle di pagamento e dodici avvisi di addebito), aventi ad oggetto contributi IVS e somme aggiuntive relativi agli anni 2006, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, dell'importo complessivo di euro 49.727,17.
Eccepiva innanzitutto di non aver mai ricevuto in precedenza alcuna comunicazione in relazione alla propria posizione debitoria e che la pretesa contributiva fatta vale dall' dovesse ritenersi CP_1
infondata.
Eccepiva in via principale la nullità degli atti presupposti per omessa notifica degli stessi, con conseguente nullità dell'intimazione di pagamento impugnata quale atto consequenziale. Al riguardo osservava che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa contributiva prevedesse il rispetto di una sequenza ordinata di atti, con le relative notificazioni, destinati a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza del destinatario, in modo da rendere possibile l'esercizio del suo diritto di difesa.
Rilevava inoltre il difetto di motivazione degli atti impugnati, stante la natura generica della richiesta di pagamento non indicante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento degli atti medesimi, e, nel merito, l'intervenuta prescrizione. Invocava l'applicazione nella specie del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 prevista per i contributi previdenziali e assistenziali;
eccepiva pertanto l'estinzione del credito, stante l'assenza di atti interruttivi.
Faceva valere anche la prescrizione successiva, osservando che, nell'ipotesi di rituale notifica degli atti presupposti, dalle rispettive date di notifica fosse già decorso un nuovo termine di prescrizione.
Insisteva pertanto nella nullità dell'intero procedimento di riscossione, di tutti gli atti conseguenti alle cartelle e, dunque, dell'intimazione di pagamento.
Eccepiva ancora la violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente, invocando l'applicazione nella specie dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento. Con riferimento alla propria posizione, osservava di aver confidato nel venir meno dell'obbligo contributivo una volta decorso il termine di cinque anni senza che fosse pervenuta alcuna preventiva comunicazione. Chiedeva
pertanto l'annullamento degli atti impugnati in quanto lesivi del proprio legittimo affidamento, e ciò
anche in considerazione della successione di leggi verificatasi nella specie che l'avevano indotto in un errore scusabile.
Eccepiva infine la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata per l'assenza di autenticità della firma digitale, rilevando che solo il formato p7m fosse ammissibile ai fini della notifica a mezzo pec.
Alla luce di quanto osservato, formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la sussistenza di gravi motivi, e chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità
dell'intimazione di pagamento e di tutti gli atti antecedenti e conseguenti nonché l'annullamento in
parte qua dell'intimazione stessa;
in via subordinata, chiedeva la riduzione delle sanzioni da riportare al minimo edittale.
Con decreto del 16/3/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del
D.Lgs. 46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 29/7/2024 si costituiva in giudizio l' . L'ente CP_1
deduceva l'intervenuto stralcio, totale e parziale, delle cartelle nonché lo stralcio e sgravio totale di taluni avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato. Eccepiva in via preliminare l'inammissibilità
dell'opposizione per tardività rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs.
46/1999, tenuto conto della regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito come da documentazione che allegava. Evidenziava in particolare la tardività ed inammissibilità delle contestazioni di merito, osservando che la prescrizione non potesse essere eccepita nei confronti dell' per periodi pregressi alla notifica degli avvisi di addebito a causa della mancata CP_1
impugnazione entro i prescritti termini perentori. Osservava che, comunque, la prescrizione non fosse maturata a causa della sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus, per complessivi 542 giorni. Con riguardo all'eccezione di prescrizione successiva ai sensi dell'art. 615 c.p.c., chiedeva che all'eventuale accoglimento della stessa dovesse conseguire la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere esecutivamente in forza del titolo e non l'annullamento dello stesso. Chiedeva infine il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la conferma dei ruoli opposti;
in via istruttoria, chiedeva che fosse ordinata al concessionario la produzione in giudizio degli atti esecutivi successivi all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., ovvero che l' fosse ammesso a produrre la CP_1
documentazione trasmessa dal concessionario stesso.
Si costituiva in giudizio anche l' , evidenziando la regolare notifica Controparte_2
delle prime due cartelle e, con riferimento alla terza, il difetto di giurisdizione del giudice adito,
trattandosi di crediti iscritti a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato, di natura tributaria,
di esclusiva competenza della Corte di Giustizia Tributaria. Rilevava che la notifica degli atti in questione fosse stata provata tramite la produzione degli estratti di ruolo e dei referti di notifica.
Eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'asserita omessa notifica degli avvisi di addebito, quali atti di competenza dell' , e, in primo luogo, l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione all'intimazione di pagamento che, in quanto integrante un'opposizione agli atti esecutivi, avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.,
termine che nella specie non era stato rispettato. Eccepiva in ogni caso l'infondatezza degli asseriti vizi formali e sostanziali dell'intimazione stessa, osservando che detto atto avesse natura vincolata e contenuto stabilito con decreto ministeriale. Rilevava di essersi attenuta al modello normativamente previsto e di non essere dunque incorsa in alcuna violazione di legge. Contestava pertanto l'eccepito difetto di motivazione.
Alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7514/2022, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'assunta prescrizione dei crediti, trattandosi di questione di merito di competenza esclusiva dell'ente impositore. Eccepiva in ogni caso l'infondatezza della dedotta prescrizione, stante l'intervenuta notifica medio tempore di atti interruttivi (rappresentati da precedenti intimazioni di pagamento) e la sospensione dei termini di prescrizione e delle attività di riscossione, disposta dalla normativa emergenziale da Covid-19.
Eccepiva da ultimo l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 46/1999, da ritenersi perentorio.
Chiedeva in definitiva: la revoca della disposta sospensione;
con riguardo alla cartella n.
29320110057490774000, avente ad oggetto crediti di natura tributaria, la declaratoria di difetto di giurisdizione del Tribunale adito;
nel merito, il rigetto di tutte le domande siccome inammissibili ed infondate e, in ogni caso, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell' e di esclusiva CP_3
responsabilità dell' , ponendo a carico di detto ultimo le spese del giudizio. CP_1
Con ordinanza del 26/9/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di discussione con assegnazione di termine per note.
L'opponente depositava note di trattazione con le quali evidenziava l'inesigibilità della pretesa creditoria in quanto oggetto di stralcio totale e, comunque, da ritenersi estinta per intervenuta prescrizione. Insisteva pertanto nell'illegittimità dell'atto impugnato.
Depositava anche note conclusive con le quali precisava di limitare l'opposizione ai soli contributi di competenza del Giudice adito;
insisteva nella fondatezza del ricorso, assumendo che gli enti non avessero provato la regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito;
insisteva in particolare nell'eccezione di prescrizione (contestando l'ambito di applicazione della normativa emergenziale invocata) e nell'insussistenza della pretesa creditoria alla luce dell'intervenuta cancellazione del debito. Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento sia per intervenuta prescrizione che per inesigibilità del credito a seguito dello stralcio totale. Insisteva inoltre nella violazione del principio di buona fede di cui all'art. 10 dello Statuto del contribuente e chiedeva l'annullamento degli atti impugnati in quanto lesivi del proprio legittimo affidamento riposto nell'operare della decadenza prevista dalla legge. Chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. Anche l' depositava note di trattazione con le quali reiterava le Controparte_2
proprie difese, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria. Depositava anche note conclusive con le quali, rispetto a quanto già dedotto, osservava che nessuna contestazione fosse stata mossa dal ricorrente in ordine ai documentati atti interruttivi, che pertanto dovevano ritenersi validi ed efficaci;
insisteva nella sospensione delle attività di riscossione per ben 541 giorni e, dunque,
nel mancato maturarsi della prescrizione.
Con ordinanza dell'8/4/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della stessa. Con successivo provvedimento, questo giudice ha fissato l'udienza dell'1 dicembre 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito
telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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In primo luogo, con riferimento alla cartella n. 29320110057490774000 (3), va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice in favore del giudice tributario, in quanto atto avente ad oggetto contributi iscritti a ruolo dall'Amministrazione finanziaria direzione provinciale di Catania, come rilevato dall' e come si evince dall'estratto di ruolo dalla stessa prodotto. D'altra parte, lo stesso CP_3
ricorrente in seno alle note di trattazione ha precisato di voler limitare l'opposizione ai soli contributi previdenziale di competenza del Tribunale adito.
Venendo ora all'esame degli altri atti impugnati, occorre rilevare che l' ha allegato l'intervenuto CP_1
stralcio parziale della cartella di pagamento n. 29320110014474739000 (1) -limitatamente ai contributi fissi e alle sanzioni relativi all'anno 2010 e ai contributi eccedenti il minimale relativi all'anno 2005- nonché lo stralcio totale della cartella n. 29320110026154832000 (2); ha anche allegato lo stralcio e sgravio totale degli avvisi di addebito n. 5932012000117945000 (4), n.
5932012000466504000 (5), n. 59320130000453326000 (6), n. 59320130003294169000 (7), n. Or, alla luce di quanto rilevato dall'ente previdenziale, si osserva che lo sgravio parziale e totale degli atti suindicati costituisce evento sopravvenuto rispetto alla formazione dei titoli esecutivi, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere con riferimento al merito della controversia.
Ed invero, quando le parti risolvono fuori dal processo la controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della
sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano
accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra
le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta
pronuncia di merito…” (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. 21/5/1987, n. 4630; Cass. 22/7/1981, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav.
6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Nella fattispecie, pertanto, con riferimento ai crediti portati dagli atti suindicati va dichiarata cessata la materia del contendere.
Conseguentemente, va dichiarata l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa ai suddetti atti annullati. Venendo ora all'esame degli atti presupposti non oggetto di sgravio, occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di nullità degli stessi per omessa notifica e, unitamente ad essa, il rilievo sollevato dagli enti resistenti di inammissibilità dell'opposizione, il quale peraltro va esaminato d'ufficio dal giudice,
anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio,
deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 4506/2007; Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001;
Cass. 17460/2007 e Cass. 3404/2004).
Occorre pertanto verificare se è intervenuta nella specie la notifica dei riferiti atti e, in detta ipotesi,
accertarne la regolarità.
Or, con riferimento ad essi, gli enti resistenti hanno prodotto i referti di notifica dai quale si evince che la notifica è stata ritualmente e validamente eseguita.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che, con riferimento alla cartella n.
2932011004474739000 (1) -considerata la parte non stralciata relativa a contributi eccedenti il minimale saldo 2006-, l' a prodotto la relata di notifica dalla quale si evince che la stessa è stata CP_3
notificata mediante consegna al destinatario personalmente in data 6/6/2011.
L' ha inoltre provato la regolare notifica degli avvisi di addebito non annullati, il quali sono stati CP_1
notificati mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento.
Detta notificazione a mezzo del servizio postale ordinario, c.d. notificazione semplificata, è prevista dall'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602, il quale dispone che: “La cartella è notificata dagli
ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla
legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli
agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle
persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”. Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “La notificazione può essere eseguita
“anche mediante invio” diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto
(l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art 2700 c.c.,
avendo natura di atto pubblico (Cass. n. 11708/2011).
In tale ipotesi, pertanto, è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, e a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato… “ (Cass. 14327/2009; Cass. 4275/2018).
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26,
comma 1, cit. (di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati) ed è eseguita con ordinaria raccomandata postale disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: “Tutti gli invii
di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di
seguito specificato, dietro firma per ricevuta…”, mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono
abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del
nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è il servizio di portierato, il portiere”.
Detta notificazione semplificata esclude l'applicabilità sia degli articoli 137 e ss. c.c. sia della legge n. 890/1982, dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato D.M. 9 aprile 2001. In
mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; n. 4895/2014; n. 9111/2012; n.
270/2012).
Occorre inoltre rilevare che la Corte di Cassazione ha ritenuto valida la notifica dell'atto di accertamento eseguita per mezzo del servizio postale, anche nell'ipotesi in cui al momento della consegna del plico il destinatario non venga temporaneamente rinvenuto, dichiarando che in tali casi la notifica si ha per avvenuta decorsi dieci giorni dal deposito dell'avviso nella cassetta postale (Cass.,
Ordinanza n. 10131 depositata il 28 maggio 2020).
La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di notificazione dell'atto impositivo eseguita direttamente per posta dall'Ufficio finanziario ed, in particolare, in caso di mancato recapito dell'atto per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo, al fine di garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario,
debba farsi applicazione in via analogica della regola dettata dall'art. 8, comma 4, della legge n. 890
del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'atto notificato (Cass. Sez.
6-5, Ordinanza n. 2047 del 2/2/2016).
Non occorre pertanto la spedizione di una raccomandata contenente il suddetto avviso di giacenza
(prevista invece per le notifiche eseguite dall'Ufficiale Giudiziario ex art. 140 c.p.c. alle quali si applica la disciplina di cui alla legge n. 890/1982), non essendo questa prevista dal regolamento del servizio di recapito postale al quale bisogna far riferimento per il procedimento notificatorio in esame.
Alla luce del suddetto orientamento ormai costante della Suprema Corte (prima dell'Ordinanza n.
10131/2020 dianzi citata: Sentenza n. 14501 del 15/7/2016 e Ordinanza n. 9240 del 3/4/2019), ai fini della ritualità della notificazione in esame, non è necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982. Ed infatti, in detto procedimento di notificazione semplificato trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.
Da ultimo, con Ordinanza n. 2339/2021 la Suprema Corte, confermando i principi suindicati, ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della comunicazione di avvenuto deposito eseguita con raccomandata, c.d. CAD.
Ciò posto, venendo al caso in esame, dalla documentazione versata in atti emerge che gli avvisi di addebito n. 59320160000584174000 (10), n. 59320160004669306000 (11), n.
59320170002835969000 (12), n. 59320180007787188000 (14) e n. 59320190008113681000 (15)
sono stati notificati presso la residenza del ricorrente in Catania, via Abba Cesare, 32 PI 1, mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento e che la notifica sia stata eseguita nelle date,
rispettivamente, del 20/4/2016, del 4/11/2016, del 27/9/2016, del 20/12/2018 e del 17/12/2019.
Anche con riferimento all'avviso di addebito n. 59320180001882403000 (13), l' ha prodotto CP_1
l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata con la quale è stata eseguita la notifica, in seno al quale è riportato il numero della raccomandata stessa e la data in cui è stata rilasciato l'avviso di giacenza, stante l'assenza del destinatario presso il luogo di residenza (27/6/2018). La notifica dell'avviso di addebito indicato deve pertanto ritenersi perfezionata per “compiuta giacenza” decorsi dieci giorni dalla data di rilascio del suddetto avviso nella cassetta postale, e dunque nella data del
7/7/2018.
Alla luce di quanto osservato, le censure sollevate dal ricorrente in ordine alla nullità degli atti presupposti per omessa notifica e alla nullità derivata dell'intimazione di pagamento, devono ritenersi prive di fondamento.
Orbene, tenuto conto delle suindicate date di notificazione degli atti impugnati, il merito della pretesa contributiva -ed in particolare il riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica dei suddetti atti- non è più contestabile.
Si osserva al riguardo che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/08; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è
diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica degli atti impugnati e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo
(rappresentata dal rilievo di intervenuta prescrizione maturata prima della notifica dei suddetti atti)
nonché la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (rappresentata dalle eccezioni di omessa notifica degli atti medesimi, di difetto di motivazione e di violazione dello Statuto del contribuente). Venendo ora all'esame della doglianza con la quale l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica degli atti impugnati, la stessa integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Procedendo, dunque, alla verifica della dedotta prescrizione successiva e all'esame della documentazione prodotta dall' si osserva che risultano versate in atti l'intimazione di pagamento CP_3
n. 29320179035500206/000 (della quale non è stata provata la consegna al destinatario e comunque relativa ad avvisi di addebito oggetto di sgravio di cui ai numeri 6, 7 e 8) nonchè l'intimazione di pagamento n. 29320219001778532/000 relativa agli avvisi di addebito di cui ai numeri 9 e 10,
notificata il 30/9/2021 come da attestazione di consegna in atti.
Il concessionario ha inoltre prodotto l'intimazione di pagamento impugnata n.
29320229017607418000 e la relata di notifica della stessa, dalla quale si evince che detto atto è stato notificato in data 2/2/2024 presso la residenza del ricorrente, mediante consegna alla “moglie convivente”.
Tutto ciò premesso, si rileva che, con riferimento alla cartella di pagamento n.
29320110014474739000 (1), relativamente alla parte non annullata, e agli avvisi di addebito n. Si osserva infatti che, dalla data di notifica dei suddetti atti (6/6/2011, 4/11/2016 e 27/9/2016) fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (2/2/2024), è decorso il termine di prescrizione, pur tenendo conto del periodo di sospensione previsto dall'intervenuta normativa emergenziale.
Da quanto detto discende che i crediti di cui agli atti indicati devono ritenersi prescritti con la conseguenza che, con riferimento ad essi, deve essere escluso il diritto di procedere a riscossione coattiva.
Ne discende, altresì, l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli atti indicati.
In ordine all'applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995 si rinvia per relationem a quanto evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui “la
scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento
di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla
possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del
credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di
prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art.3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del
1995) a quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti,
si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la
suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia
di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito CP_1
la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art.30 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)” (Cass. S.U. 17 novembre 2016, n.
23397).
Venendo da ultimo all'esame dei restanti avvisi di addebito, n. 59320160000584174000 (10), n.
59320180001882403000 (13), n. 59320180007787188000 (14) e n. 59320190008113681000 (15), si osserva che, invece, con riferimento ad essi l'opposizione non può trovare accoglimento. Ed infatti, dalla data di notifica dei suddetti atti (20/4/2016, 7/7/2018, 20/12/2018 e 17/12/2019) fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320219001778532/000 (30/9/2021), per quanto attiene all'avviso di addebito di cui al numero 10, ovvero fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (2/2/2024), con riferimento agli altri avvisi di addebito, il termine di prescrizione non è spirato anche a causa della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale frattanto intervenuta.
Con riguardo a detti atti impugnati, infatti, il termine quinquennale di prescrizione si pospone all'interno della normativa emergenziale di sospensione emanata per la pandemia Covid-19. E
precisamente, il decorso del suddetto termine, che andava a scadere, rispettivamente, il 20/4/2021, il
7/7/2023 e il 20/12/2023 (per quanto attiene agli avvisi di addebito indicati ai numeri 10, 13 e 14), ha subito sospensioni in forza di quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. con mod. in L. 27/2020
(rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”) che, al comma 2,
dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi, per il
periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo”.
Inoltre, l'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 conv. con mod. in L. 21/2021, dispone che: “I termini
di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo”.
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa richiamata, nessuna prescrizione è maturata. Ed infatti, considerata la data di notifica dei tre avvisi di addebito suindicati (20/4/2016, 7/7/2018 e
20/12/2018), per l'operare della predetta sospensione (pari a complessivi 311 giorni, 129+182), alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320219001778532/000 (30/9/2021) ovvero alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (2/2/2024) il termine di prescrizione non era ancora decorso, con la conseguenza che i crediti portati dai suddetti atti e dunque dell'intimazione di pagamento stessa non possono ritenersi prescritti e, in quanto tali, devono ritenersi dovuti.
Al riguardo, si reputa di aderire e conformarsi all'indirizzo più recentemente espresso dalla Corte di
Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del 3/1/2025, alla luce del quadro normativo complessivo, rappresentato dalle norme suindicate, dal disposto dell'art. 68, co. 1, del DL n. 18/20,
invocato dall' , e dal disposto dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. CP_1
In particolare, considerato che gli avvisi di addebito in esame riguardano crediti contributivi relativi agli anni 2015, 2017 e 2018, trova applicazione nella specie quanto statuito -sulla scia della Corte di
Appello- dal Tribunale di Catania nella sentenza n. 1308 del 25/3/2025 resa nel proc. n. 5794/2021
R.G. (est. dott. M. Fiorentino), cui si fa riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “…Non risulta peraltro
applicabile l'art. 68, co. 1, D.L. 18/2020, che prevede un diverso termine di sospensione dei
contributi, in quanto esso si riferisce alla sospensione dei termini dei “versamenti in scadenza” nel
periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, circostanza che non ricorre nel caso in esame, come
si desume dai crediti per i quali si procede, scaduti tutti precedentemente. Neppure ricorre l'ipotesi
dell'art. 68, co. 4 bis, D.L. 18/2020, in quanto, a prescindere da ogni altra questione, i carichi dei
crediti sono stati affidati prima del periodo di sospensione contemplato dalla detta disposizione”,
vale a dire prima del periodo dal 28/2/2020 al 31/12/2021.
Ciò detto, si rileva che, per quanto attiene all'avviso di addebito n. 59320190008113681000 (15), la prescrizione non è maturata a prescindere dall'intervenuta sospensione.
In definitiva, per quanto attiene agli avvisi di addebito suindicati, premessa l'inammissibilità
dell'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi di cui si è detto, l'opposizione all'esecuzione non può
trovare accoglimento e va pertanto rigettata. Va, da ultimo, dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione all'intimazione di pagamento che, in quanto integrante un'opposizione agli atti esecutivi inerente a vizi formali dell'atto e del procedimento, avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 617
c.p.c.
Ed infatti, considerato che è stata provata la notifica dell'atto in questione in data 2/2/2024, la proposizione dell'opposizione in data 9/3/2024 deve ritenersi tardiva.
Avuto riguardo all'esito della controversia, tenuto conto della parziale cessazione della materia del contendere, si ritiene sussistano validi motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara il difetto di giurisdizione di questo giudice con riferimento ai crediti di natura tributaria portati dalla cartella di pagamento n. 29320110057490774000 (3);
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 29320110014474739000 (1), limitatamente alla parte annullata, e n. 29320110026154832000 (2)
e dagli avvisi di addebito n. 5932012000117945000 (4), n. 59320120006466504000 (5), n.
59320130000453326000 (6), n. 59320130003294169000 (7), n. 59320140000647700000 (8) e n.
59320150001698878000 (9);
Conseguentemente, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli atti suindicati;
Con riguardo ai crediti portati dalla cartella di pagamento n. 29320110014474739000 (1),
relativamente alla parte non annullata, e dagli avvisi di addebito n. 59320160004669306000 (11) e n.
59320170002835969000 (12), dichiara inammissibili l'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi;
in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara la prescrizione dei suddetti crediti e, per l'effetto, l'insussistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva;
Conseguentemente, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli atti suindicati;
Rigetta nel resto;
Compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Catania l'1 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
59320140000647700000 (8) e n. 59320150001698878000 (9).
59320160004669306000 (11) e n. 59320170002835969000 (12), l'opposizione deve essere accolta.