Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 434
CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del principio di cui all'art.36 c.2 n.2e 4 D.lgs. n.546/1992

    La Corte ritiene che l'avviso di accertamento sia viziato per difetto di motivazione, in quanto la predisposizione a stampa nulla dice in ordine al procedimento logico giuridico e ai criteri estimativi tenuti presenti dall'Ufficio, limitandosi a un generico riferimento a metodologie comparative senza indicare gli immobili presi a comparazione. L'onere della prova incombe sull'amministrazione, e la motivazione deve esporre chiaramente le ragioni dei recuperi operati e l'iter logico-giuridico seguito. Non è sufficiente la mera indicazione dei dati catastali o la possibilità di fornire dati difformi solo in giudizio. L'avviso è nullo per difetto di motivazione non solo quando manchi d'indicare gli immobili serviti da comparazione, ma altresì quando non siano indicate quali siano le caratteristiche analoghe degli immobili comparati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 434
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 434
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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