Articolo 513 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 512Articolo 514
Versione
6 maggio 1952
Art. 513.
(Contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare)


La contestazione degli addebiti prevista dall'articolo 1263 del codice viene fatta mediante comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale e' esposto un cenno sommario del fatto.
L'invito deve contenere l'assegnazione di un termine non interiore a quindici giorni dalla data del ricevimento della raccomandata. In tale termine l'interessato o una persona munita di procura puo' prendere visione di tutti gli atti del procedimento disciplinare ed inviare le sue discolpe, indicando, se del caso, testimoni ed altre prove.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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