Articolo 2 della Legge 24 luglio 2007, n. 119
Articolo 1
Versione
21 agosto 2007
Art. 2. Contributo ordinario al Club alpino italiano 1. Il contributo annuo ordinario in favore del Club alpino italiano, di cui all' articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 , come elevato, da ultimo, dall' articolo 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 776 , e' ulteriormente incrementato di 220.000 euro per l'anno 2007, di 60.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 220.000 euro per l'anno 2007, a 60.000 euro per l'anno 2008 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 («Riordinamento del Club alpino italiano») e' il seguente:
«Art. 5. - A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963, e' autorizzata, a favore del Club alpino italiano, la concessione di un contributo di lire 80.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.».
Entrata in vigore il 21 agosto 2007