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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 19/11/2024, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1010/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1010/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 28.05.2024, congiuntamente da:
nata a [...] il Parte_1
20.09.1975, residente in [...], C.F.
C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Collodi (PT), via di Confine con Capannori n. 27/E, C.F.
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Eleonora Bilanceri del Foro di Lucca ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Montecarlo (LU), Fraz. San Salvatore, via
Forrone n. 11, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.05.2024, Parte_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2 data 21.09.2003 in Piazza al Serchio (LU), rappresentavano che dalla loro unione era nato il figlio (il data Persona_1
08.06.2014), riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992, con la diagnosi di “disturbo complesso del neurosviluppo caratterizzato da disturbo del linguaggio espressivo-recettivo, disabilità intellettiva di grado lieve con profilo di funzionamento marcatamente disarmonico, elementi di disprassia verbale, difficoltà miste degli apprendimenti scolastici, instabilità attentiva e motoria ed immaturità emotivocomportamentale”.
Le parti evidenziavano che le incomprensioni tra loro sorte avevano determinato un progressivo allontanamento e una intollerabilità della convivenza, con il venir meno dell'affectio maritatis e della necessaria comunione.
Pertanto, non essendo più possibile la riconciliazione, i coniugi stessi ricorrenti domandavano la pronuncia della separazione personale, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza, dimora o domicilio ovunque vogliano, salvo l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di indirizzo.
2. I coniugi si rilasciano, fin da ora, il reciproco consenso all'espatrio ed all'ottenimento od al rinnovo del passaporto ed ogni altro documento equipollente, e si autorizzano all'iscrizione del figlio minore su ciascun passaporto. Si autorizzano, altresì, reciprocamente all'espatrio con il figlio minore per motivi di vacanza.
3. L'auto Ford Focus targata ET 862 RG intestata al sig. Pt_2 resterà nella disponibilità di quest'ultimo.
2 4. I coniugi, indipendenti economicamente, concordemente stabiliscono che nessun assegno verrà versato dall'uno all'altro a titolo di contributo al mantenimento o di alimenti e dichiarano di nulla avere a pretendere reciprocamente ad alcun titolo.
5. La casa coniugale posta in Pescia Via Galeotti n. 57, insieme ai mobili ed agli arredi che la compongono, vengono concessi in uso alla SI.ra che continuerà ad abitarla unitamente al figlio. Pt_1
Qualora la SI.ra si riaccompagnasse e decidesse di vivere Pt_1 insieme al partner nella casa coniugale, il SI. sarà Pt_2 legittimato a pretendere la liquidazione della propria quota-parte del valore dell'abitazione.
6. Il SI. , in accordo con la SI.ra ha già lasciato la Pt_2 Pt_1 predetta abitazione, trasferendosi presso la casa della madre, ove ha trasferito altresì la propria residenza anagrafica.
7. Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con residenza prevalente presso la madre.
Per quanto attiene la frequentazione con i genitori, per non
“sconvolgere” la vita del bambino e far sì che la separazione non avesse ripercussioni negative sull'equilibrio psichico dello stesso, il piccolo manterrà quello che è l'assetto familiare Per_1 attualmente raggiunto, ove il bambino sta con il padre o con la madre a seconda degli impegni lavorativi dei genitori, mantenendo un costante e quotidiano rapporto con entrambi. In linea generale, poiché la madre lavora il pomeriggio dalle ore 14.30 alle 20.00
(esce di casa alle 13.30 circa per ritornare alle ore 20.30 circa), ed il padre segue turni lavorativi regolari ad intervalli settimanali,
l'accordo raggiunto sulla gestione è il seguente: nella settimana in cui il padre lavora la mattina (dalle 5.00 alle 13.00) ta con Per_1 il babbo dall'uscita di scuola alle 16.15 sino alle ore 20.30 circa quando viene riaccompagnato presso l'abitazione della madre e presso la quale rimane sino all'indomani mattina per essere accompagnato a scuola;
ugualmente quando il SI. Pt_2 effettua il turno notturno (dalle ore 21.00 alle 5.00). Invece quando il ricorrente lavora di pomeriggio (ovvero dalle 13.00 alle 21.00) il minore dall'uscita da scuola (ore 16.15) sino al ritorno a casa della
3 mamma dal lavoro (ore 20.30 circa) sta insieme alla nonna paterna o, a seconda degli impegni di quest'ultima, alla tata. Per quanto riguarda i fine settimana trascorrerà in modo alternato un Per_1 fine settimana con la madre ed uno con il padre, precisando che nei finesettimana di spettanza del padre, il SI. accompagnerà Pt_2
a casa della madre non prima delle ore 21.30 della Per_1 domenica. Inoltre, almeno una volta al mese, nel giorno da concordarsi tra i genitori tenendo conto non solo delle esigenze lavorative degli stessi, ma anche di quelle scolastiche del figlio, pernotterà, infrasettimanalmente, presso il padre che, in Per_1 quell'occasione si occuperà anche di accompagnare il figlio a scuola l'indomani mattina.
Tale andamento verrà mantenuto anche durante le vacanze estive, quando starà con l'uno o l'altro genitore secondo le Per_1 esigenze lavorative di ciascuno, con l'unica differenza che la mattina starà sempre con la madre presso la quale effettuerà anche il pranzo, e nelle settimane in cui il padre ha il turno di pomeriggio, tarà tutti i giorni con la tata dalle 13.30 alle 20.30. In ogni Per_1 caso il bambino trascorrerà con ciascun genitore un periodo continuativo di vacanza di almeno 15 giorni, che verrà concordato di anno in anno con congruo anticipo ed in ogni caso entro il 31
Maggio.
Il minore trascorrerà le festività del Natale e della Pasqua alternando di anno in anno la vigilia di Natale al giorno di Natale e la Pasqua al lunedì di Pasqua, con i genitori.
Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i ricorrenti tesi a garantire un rapporto regolare e significativo del figlio con ciascuno di loro, nonché la volontà, esigenze e desideri del figlio.
8. Il SI. contribuirà al mantenimento del minore Pt_2 Per_1 fino a quando non sarà economicamente indipendente, corrispondendo, entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo mensile di € 250,00- somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT. Tale somma verrà versata sul conto corrente intestato alla
SI.ra Pt_1
4 9. Il SI. e la SI.ra potranno compiere le operazioni Pt_2 Pt_1 sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione sul conto corrente bancario intestato al figlio - c/c n.768763 acceso Per_1 presso Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, Filiale di
Buggiano
- solo congiuntamente, indipendentemente dall'ammontare dell'operazione stessa.
10. I coniugi concordemente stabiliscono che la SI.ra Pt_1 usufruirà della Legge 104/1992 prevista a favore del figlio Per_1
11. Entrambi i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie secondo quanto stabilito nel Protocollo d'intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche del Tribunale di Pistoia del 01.10.2018.
12. Per quanto riguarda l'assegno unico spettante ai SIg.ri Pt_1
e quali genitori di sulla base
[...] Parte_2 Per_1 dell'accordo raggiunto, ciascuno percepirà dall'INPS la quota di propria spettanza come per legge (ovvero un mezzo ciascuno).
13. I coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio di ogni documento valido per l'espatrio secondo le disposizioni vigenti in materia.
14. Le parti, infine, danno atto e dichiarano reciprocamente di aver definito concordemente tra loro ogni questione economica e/o rapporto patrimoniale, e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo, ad esclusione delle poste derivanti dalla eventuale divisione dei beni mobili che arredano l'abitazione coniugale e di quelle derivanti dalla comproprietà dell'immobile ubicato in Pescia, Via Galeotti n. 57.
Sono comunque salvi diversi e più ampi accordi tra i ricorrenti nel rispetto dei termini minimi qui previsti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
30.10.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale tra i coniugi.
5 Emerge pacificamente invero dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi stessi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione personale.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va dunque emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati secondo le condizioni così come concordate e sopra riportate in dettaglio.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...], e Parte_2
nato a [...] il [...] che hanno contratto
[...] matrimonio in Piazza al Serchio (LU) il 21.09.2003, alle condizioni da essi concordate così come sopra in dettaglio richiamate in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Piazza al Serchio (LU) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n.9, parte 2, Serie A, anno 2003);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2024.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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