Sentenza 6 agosto 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/08/2019, n. 35754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35754 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLInei confronti di: AR CC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/11/2018 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSE PE ANT U A;
lettets~ite le conclusioni del PG rì Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 10 ottobre 2018, ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna nei confronti di RD RI per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, in ragione dell'incongruità della pena per la gravità del fatto. Con successivo provvedimento del 15 novembre 2018 ha rigettato una nuova richiesta di decreto penale, con indicazione di una pena ben più consistente (euro 7250,00 di ammenda in luogo di euro 4.850,00), affermando testualmente, dopo aver richiamato il precedente rigetto: "fatto grave: nessuna premialità".
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che ne ha dedotto l'abnormità. L'ordinanza contiene una inammissibile valutazione di (in)opportunità della scelta del rito operata dal pubblico ministero, ancorata a generiche valutazioni, ed è pertanto abnorme secondo quanto affermato di recente da S. U. n. 36237/18. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. La scelta del rito è una delJe modalità con cui si esprime l'esercizio dell'azione penale. Non è dubbio che l'azione e il suo esercizio appartengano esclusivamente al pubblico ministero (fatta eccezione dell'azione della persona offesa nel giudizio dinnanzi al giudice di pace e dell'azione popolare in materia di reati elettorali) e che forme di cogestione dell'azione, attraverso la richiesta o il consenso per l'adozione di un rito speciale, siano consentite soltanto per l'imputato, restando in ogni caso estraneo a tali vicende il giudice. È del pari incontroverso che il giudice abbia il potere-dovere di valutare la congruità della pena proposta dal pubblico ministero o anche dall'imputato in uno dei riti speciali con effetto premiale alternativi al dibattimento. Per quel che attiene al procedimento per decreto, la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che l'omessa specifica previsione di un sindacato giudiziale sulla congruità della misura di pena indicata in richiesta non significa che il giudice non abbia il potere di valutare tale aspetto, dato che "l'art. 459, comma 3, attribuisce al giudice un sindacato completo sulla richiesta del pubblico ministero: egli può, quindi, rigettarla anche nel caso in cui ritenga non adeguata la misura della pena in essa indicata" - sentenza n. 447 del 1990 -.
3. Il sindacato giudiziale, legittimo e doveroso in ordine ai presupposti e requisiti di ammissibilità del rito e alla congruità della pena proposta, non può però risolversi nella compromissione dello spazio di autonomia valutativa del pubblico ministero in punto di scelta del modo in cui esercitare l'azione. Se ciò avviene, si realizza l'invasione della sfera riservata di attribuzioni del pubblico ministero che qualifica in termini di abnormità l'atto di sindacato giudiziale.
4. Le Sezioni unite hanno in più occasioni definito abnorme, nei rapporti tra giudice e pubblico ministero, l'atto che abbia ad esorbitare dai confini del controllo per risolversi in una menomazione delle attribuzioni della parte pubblica. Si è così definito abnorme: - "il provvedimento del giudice che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta" - Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581 -; - "l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione" - Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 257786; - "l'ordinanza con la quale il Gip, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa, dopo aver ordinato l'espletamento di nuove indagini, fissi contestualmente una nuova udienza di rinvio per l'ulteriore corso" Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, P.M. in proc. Minervini, Rv. 231163 -. Da ultimo, le Sezioni unite hanno ribadito questa linea interpretativa, ossia che ricorre l'abnormità ove si verifichi un'invasione delle competenze dell'organo requirente, nell'escludere che ciò si realizza nel caso in cui il giudice "investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto" - Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, PM in proc. ksouri, Rv. 272715 -.
5. La restituzione degli atti al pubblico ministero, adducendo genericamente una gravità del fatto non meglio illustrata con l'assertivo giudizio che, in ragione di essa, non v'è spazio per l'emissione del decreto penale, implica una diretta incidenza sulla scelta del rito in forza di valutazioni esclusivamente di opportunità. Non è il profilo della congruità della pena a venire in rilievo, quanto la pretesa incompatibilità, secondo una prospettiva di convenienza, tra il rito nel suo complesso, per i plurimi effetti premiali, e il fatto commesso.
6. In casi simili, segnati da valutazioni di mera opportunità, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che "è affetta da abnormità funzionale l'ordinanza con la quale il gip, per ragioni di opportunità processuale, che invadono la sfera di competenza istituzionale del pubblico ministero in ordine alla scelta del rito, rigetta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti all'Ufficio requirente" sul presupposto che la gravità della condotta renderebbe prevedibile l'opposizione e la verifica dibattimentale - Sez. 6, n. 38370 del 12/06/2014, PM in proc. Mancrasso, Rv. 260177 -; o, ancora, perché la non evidenza della prova della responsabilità dell'imputato renderebbe prevedibile l'opposizione - Sez. 4, n. 29347 del 22/05/2018, P.M. in proc. Caciagli, Rv. 273090 -. Nello stesso senso, con l'affermazione che "l'abnormità del rigetto della richiesta di decreto penale è esclusa sempre che il provvedimento non interferisca con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa in punto di esercizio dell'azione penale e di strutturazione dell'imputazione", si sono pronunciate Sez. 4, n. 29349 del 22/05/2018, P.M. in proc. Bini, Rv. 273376, e Sez. 6, n. 36216 del 27/06/2013, P.M. in proc. Galati, Rv. 256331 che ha ribadito la necessità che il provvedimento di rigetto non sia "fondato esclusivamente su ragioni di opportunità".
7. Il provvedimento impugnato è, per le ragioni dette, abnorme e deve pertanto essere annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Napoli per l'ul