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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 9454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9454 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice, dott. Elisa Tomassi, in funzione di giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 18.12.25, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 15022/25
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente via Parte_1
Pasquale del Torto n. 73, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio D'Ago, elettivamente domiciliata come in atti in Napoli, via Bartolomeo Caracciolo Carafa n.30. RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore. CP_1
RESISTENTE- contumace
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.6.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis c.p.c., conclusosi con il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento L. 18/1980 dalla domanda amministrativa del 24/07/2023; che aveva notificato infruttuosamente all' a mezzo pec in data CP_1
17.2.2024 il modello AP70. Concludeva chiedendo di “1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Pt_1 all'indennità di accompagnamento dal 24/07/2023 a tutt'oggi; 2) Condannare l' al CP_1 pagamento in favore della ricorrente dei ratei d'indennità di accompagnamento dal 24/07/2023 a tutt'oggi, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) Condannare l' al pagamento delle spese legali con attribuzione al sottoscritto procuratore CP_1 antistatario”. L' convenuto, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva in CP_1 giudizio, rimanendo contumace.
All'udienza cartolare odierna, come sostituita dalle note sopra indicate, la causa è stata decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento. Dalla documentazione prodotta in atti risulta chiaramente il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento del decreto R.G. 4649/2024 emesso da questo Giudice in data 10.2.25 nel giudizio di accertamento tecnico preventivo. Il contenuto di detta omologa, per quanto rileva nell'attuale sede, è il seguente:
“OMOLOGA l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio , sopra indicata, nei seguenti termini: “persona inabile al 100% e non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita a decorrere dalla domanda amministrativa avanzata il 24/07/2023”. È documentato, per quanto emerge dagli atti e dalla stessa omologa , che il riconoscimento trae origine nella specie dalla domanda avanzata dalla ricorrente il 24.7.23. È certo, altresì, che l' in data 17.2.2024 ha ricevuto regolarmente a mezzo pec la CP_1 notifica del suddetto decreto di omologa unitamente al modello AP70 ( v. pec e suo contenuto, allegata al ricorso). Parte ricorrente ha sostenuto e sostiene di non avere mai ricevuto detti arretrati;
non vi sono motivi per ritenere tale affermazione inveritiera, posta anche la opzione dell'Istituto in termini di contumacia, con la conseguenza che l'affermazione stessa non risulta smentita da elementi oggettivi di segno opposto. Pertanto, nella specie ricorrono i presupposti per il riconoscimento del diritto in favore della ricorrente alla corresponsione dei ratei dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal 24/07/2023, in presenza anche del restante requisito del mancato ricovero in struttura pubblica o con retta a carico dello Stato, pure sostenuto e documentato. L' CP_1 va quindi condannato a corrispondere le provvidenze economiche relative alla indicata prestazione in favore della ricorrente con la decorrenza sopra indicata dal 24/07/2023; va inoltre condannato al pagamento degli interessi legali a decorrere dal 121^ giorno dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo. La domanda va quindi accolta nei termini suddetti. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso, accertata la sussistenza in capo alla ricorrente del diritto alla fruizione dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa del 24.7.23, condanna l' al pagamento in favore CP_1 della ricorrente dei ratei maturati di detta prestazione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla indicata domanda amministrativa, oltre interessi legali maturati come per legge dal 120° giorno di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, spese che liquida in CP_1 euro 1.540,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione a procuratore dichiaratosi anticipatario. Si comunichi. Napoli, 19.12.25 Il giudice Dr. Elisa Tomassi
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