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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 319/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4274/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Finanziaria Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Stefano Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023010OM0000007200001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FINANZIARIA Ricorrente_1 SRL impugnava avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva sottoposto a tassazione il decreto di omologa del concordato fallimentare con assunzione n. 720/2023 della Società_1 S.P.A. in fallimento R.G. 720 /2015, ritenendo la liquidazione dell'imposta di registro affetta dai seguenti vizi
1) omessa indicazione della fonte dei beni e diritti oggetto del calcolo per la determinazione dell'imposta di registro;
2) omessa allegazione della documentazione probatoria delle attività trasferite;
3) indicazione di voci che non costituiscono attività trasferibili in un concordato fallimentare;
4) omessa prova della esistenza nell'attivo del fallimento delle attività indicate come trasferite.
Pertanto il ricorrente richiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva ritualmente l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto della domanda del contribuente, ripercorrendo la correttezza dell'azione dell'Amministrazione che si era limitata a liquidare l'imposta esattamente su quanto esposto nella proposta di concordato fallimentare omologata in difetto di opposizione.
In vista dell'udienza del 20 gennaio 2026 parte ricorrente depositava propria memoria illustrativa.
Alla pubblica udienza discussa nella data calendata le parti insistevano nelle proprie conclusioni come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che si andranno di seguito ad esporre.
In ordine al primo vizio dell'atto di liquidazione fatto valere da parte ricorrente, parte resistente nel proprio atto così replicava:
“Con il primo motivo di ricorso, viene constatata l'omessa indicazione nell'avviso impugnato della fonte relativa alla determinazione delle attività sottoposte a tassazione. Tale assunto è infondato. Tali elementi sono rinvenibili, fra l'altro, proprio dal ricorso per concordato fallimentare proposto dal contribuente stesso, pag. 30 dello stesso, nonché dal bilancio allegato dallo stesso che si allega alla presente. La fonte è, quindi, il concordato preventivo tassato, con la relativa proposta del contribuente contenuta nel già menzionato ricorso. Il contribuente è, quindi, perfettamente a conoscenza della correttezza di tali valori ivi inseriti e della relativa fonte.”
Nelle proprie controdeduzioni l'Ufficio allegava un documento titolato “OMOLOGA, RICORSO
CONCORDATO PREVENTIVO E ALLEGATI”.
A prescindere dal fatto che non si controverte in alcun modo della liquidazione dell'imposta di registro di un concordato preventivo (il concordato preventivo, come noto, nella disciplina anteriore all'attuale codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, riguardava una procedura concorsuale alternativa al fallimento), bensì di un concordato fallimentare con assunzione, volto a chiudere per l'appunto una procedura fallimentare spesso, come nel caso che ci occupa, dichiarata parecchi anni prima, l'invocata “p.30 del ricorso per concordato fallimentare”, non è null'altro che un prospetto proveniente dall'Amministrazione e non certo dal ricorrente, “fuso” in un'unica produzione digitale con altri atti. In tale prospetto, originato non dal ricorrente, non dagli organi fallimentari e non dalla fallita, troviamo voci sottoposte a liquidazione dell'imposta di registro, quali “ crediti” appostati per 5.028.711,00, sprovviste di qualsivoglia fondamento. E' evidente che in alcun modo l'attivo, trasferito all'assuntore dopo sette anni di liquidazione fallimentare, non potrà far riferimento alle voci dell'attivo dell'ultimo bilancio della fallita Società_1 S.P.A. al 31.12.2013 anteriormente alla dichiarazione di fallimento;
pertanto è del tutto incomprensibile l'allegazione dello stesso per decriptare quali voci siano state considerate nella tassazione. Al netto quindi del vero core business da sviluppare per la società assuntrice (cioè le azioni revocatorie e recuperatorie, non tassabili ai sensi della circolare 27/E del 21/06/2012) l'Amministrazione avrebbe dovuto concentrarsi nel calcolo delle attività traferite oggetto di imposizione sulla scorta degli stessi atti della procedura. L'accoglimento di questa complessiva censura è assorbente rispetto allo scrutinio analitico delle successive.
E' tuttavia pacifico che un attivo, non consistente solo nelle azioni pendenti e in cespiti non ancora liquidati, ma sicuramente anche nella differenza fra quanto incassato dagli organi della procedura liquidando la massa fallimentare e quanto distribuito ai creditori, sia stato trasferito all'assuntore e debba essere oggetto di liquidazione di imposta di registro. Sussistono quindi giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4274/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Finanziaria Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Stefano Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023010OM0000007200001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FINANZIARIA Ricorrente_1 SRL impugnava avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva sottoposto a tassazione il decreto di omologa del concordato fallimentare con assunzione n. 720/2023 della Società_1 S.P.A. in fallimento R.G. 720 /2015, ritenendo la liquidazione dell'imposta di registro affetta dai seguenti vizi
1) omessa indicazione della fonte dei beni e diritti oggetto del calcolo per la determinazione dell'imposta di registro;
2) omessa allegazione della documentazione probatoria delle attività trasferite;
3) indicazione di voci che non costituiscono attività trasferibili in un concordato fallimentare;
4) omessa prova della esistenza nell'attivo del fallimento delle attività indicate come trasferite.
Pertanto il ricorrente richiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva ritualmente l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto della domanda del contribuente, ripercorrendo la correttezza dell'azione dell'Amministrazione che si era limitata a liquidare l'imposta esattamente su quanto esposto nella proposta di concordato fallimentare omologata in difetto di opposizione.
In vista dell'udienza del 20 gennaio 2026 parte ricorrente depositava propria memoria illustrativa.
Alla pubblica udienza discussa nella data calendata le parti insistevano nelle proprie conclusioni come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che si andranno di seguito ad esporre.
In ordine al primo vizio dell'atto di liquidazione fatto valere da parte ricorrente, parte resistente nel proprio atto così replicava:
“Con il primo motivo di ricorso, viene constatata l'omessa indicazione nell'avviso impugnato della fonte relativa alla determinazione delle attività sottoposte a tassazione. Tale assunto è infondato. Tali elementi sono rinvenibili, fra l'altro, proprio dal ricorso per concordato fallimentare proposto dal contribuente stesso, pag. 30 dello stesso, nonché dal bilancio allegato dallo stesso che si allega alla presente. La fonte è, quindi, il concordato preventivo tassato, con la relativa proposta del contribuente contenuta nel già menzionato ricorso. Il contribuente è, quindi, perfettamente a conoscenza della correttezza di tali valori ivi inseriti e della relativa fonte.”
Nelle proprie controdeduzioni l'Ufficio allegava un documento titolato “OMOLOGA, RICORSO
CONCORDATO PREVENTIVO E ALLEGATI”.
A prescindere dal fatto che non si controverte in alcun modo della liquidazione dell'imposta di registro di un concordato preventivo (il concordato preventivo, come noto, nella disciplina anteriore all'attuale codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, riguardava una procedura concorsuale alternativa al fallimento), bensì di un concordato fallimentare con assunzione, volto a chiudere per l'appunto una procedura fallimentare spesso, come nel caso che ci occupa, dichiarata parecchi anni prima, l'invocata “p.30 del ricorso per concordato fallimentare”, non è null'altro che un prospetto proveniente dall'Amministrazione e non certo dal ricorrente, “fuso” in un'unica produzione digitale con altri atti. In tale prospetto, originato non dal ricorrente, non dagli organi fallimentari e non dalla fallita, troviamo voci sottoposte a liquidazione dell'imposta di registro, quali “ crediti” appostati per 5.028.711,00, sprovviste di qualsivoglia fondamento. E' evidente che in alcun modo l'attivo, trasferito all'assuntore dopo sette anni di liquidazione fallimentare, non potrà far riferimento alle voci dell'attivo dell'ultimo bilancio della fallita Società_1 S.P.A. al 31.12.2013 anteriormente alla dichiarazione di fallimento;
pertanto è del tutto incomprensibile l'allegazione dello stesso per decriptare quali voci siano state considerate nella tassazione. Al netto quindi del vero core business da sviluppare per la società assuntrice (cioè le azioni revocatorie e recuperatorie, non tassabili ai sensi della circolare 27/E del 21/06/2012) l'Amministrazione avrebbe dovuto concentrarsi nel calcolo delle attività traferite oggetto di imposizione sulla scorta degli stessi atti della procedura. L'accoglimento di questa complessiva censura è assorbente rispetto allo scrutinio analitico delle successive.
E' tuttavia pacifico che un attivo, non consistente solo nelle azioni pendenti e in cespiti non ancora liquidati, ma sicuramente anche nella differenza fra quanto incassato dagli organi della procedura liquidando la massa fallimentare e quanto distribuito ai creditori, sia stato trasferito all'assuntore e debba essere oggetto di liquidazione di imposta di registro. Sussistono quindi giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.