Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 319
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa indicazione della fonte dei beni e diritti oggetto del calcolo

    La Corte ha ritenuto fondata la censura, evidenziando che il prospetto allegato dall'Ufficio, proveniente da fonte non identificata e non dal contribuente, conteneva voci prive di fondamento, come i crediti, e che l'attivo trasferito all'assuntore non poteva fare riferimento all'ultimo bilancio della fallita precedente al fallimento. L'amministrazione avrebbe dovuto basarsi sugli atti della procedura per il calcolo delle attività trasferite.

  • Altro
    Omessa allegazione della documentazione probatoria delle attività trasferite

    La Corte ha ritenuto assorbita questa censura dall'accoglimento della prima.

  • Altro
    Indicazione di voci che non costituiscono attività trasferibili in un concordato fallimentare

    La Corte ha ritenuto assorbita questa censura dall'accoglimento della prima.

  • Altro
    Omessa prova dell'esistenza nell'attivo del fallimento delle attività indicate come trasferite

    La Corte ha ritenuto assorbita questa censura dall'accoglimento della prima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 319
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 319
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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