Rigetto
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 9331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9331 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09331/2025REG.PROV.COLL.
N. 01402/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1402 del 2024, proposto dalla società Fornace Laterizi Allegrezza s.a.s. di MO OR & C, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Maria Stecconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Senigallia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Amaranto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Senigallia, piazza Roma n. 8;
la Provincia di Ancona, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Domizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società Edra Costruzioni Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Monterisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 360 del 28 giugno 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Senigallia, della Provincia di Ancona e della società Edra Costruzioni Soc. Coop.;
Viste le memorie della società Fornace Laterizi Allegrezza s.a.s. di MO OR e c. del 9 giugno 2025 e 19 giugno 2025;
Viste le memorie del Comune di Senigallia del 3 giugno 2025 e del 12 giugno 2025;
Viste le memorie della Provincia di Ancona del 4 giugno 2025 e del 13 giugno 2025;
Viste le memorie della società Edra costruzioni del 5 giugno 2025 e del 12 giugno 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il consigliere IC ON e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato, l’appello proposto dalla società Fornace Laterizi Allegrezza S.a.s. di MO OR & C. avverso la sentenza del T.a.r. per le Marche n. 360 del 28 giugno 2023 che, dopo aver riunito differenti giudizi intentati dalla società, ha respinto i ricorsi e i motivi aggiunti da essa proposti.
2. In particolare, con il ricorso n.r.g. 915/2005, la società ha impugnato:
- la deliberazione del Consiglio comunale di Senigallia n. 66 del 29 luglio 2004, con la quale è stato adottato il piano di lottizzazione convenzionato “Comparti residenziale 17/q - 17/r - Località Cesano” presentato dalla ditta Edra Costruzioni e sono stati approvati lo schema di convenzione e i progetti preliminari delle opere di urbanizzazione primaria;
- la deliberazione del Consiglio comunale di Senigallia n. 11 del 27 gennaio 2005 contenente l’approvazione definitiva del piano di lottizzazione convenzionato;
- la convenzione stipulata tra il Comune di Senigallia e la società Edra Costruzioni per l’attuazione del progetto;
- la diffida inviata alla ricorrente di dare attuazione alle indicazioni del piano ad iniziativa privata approvato con deliberazione di C.C. n. 11/2005.
Con i motivi aggiunti a tale ricorso, la società ha poi impugnato:
- l’ordinanza del dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Senigallia n. 547 del 12 settembre 2006, di espropriazione definitiva, in favore di Edra Costruzioni, di un appezzamento di terreno situato in Senigallia di proprietà della ricorrente per la realizzazione del piano di lottizzazione;
- l’avviso prot. n. 58044 del 26 settembre 2006 di esecuzione dell’ordinanza di esproprio, con immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza dell’immobile.
Con il ricorso n.r.g. 916/2005, la società ha poi impugnato:
- la deliberazione del Consiglio comunale di Senigallia n. 67 del 29 luglio 2004 con cui è stato adottato il piano per l'edilizia economica e popolare di Cesano e approvato il progetto preliminare della “strada” parco in località Cesano;
- la deliberazione del Consiglio comunale di Senigallia n. 10 del 27 gennaio 2005 contenente l’approvazione definitiva del piano per l'edilizia economica e popolare;
Con il ricorso n.r.g. 917/2005, la società ha poi impugnato:
- la deliberazione della Giunta municipale di Senigallia n. 97 del 17 marzo 2005 con cui è stato approvato il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti il piano di lottizzazione convenzionato.
Con i motivi aggiunti a questo ricorso, la società ha impugnato:
- l’ordinanza del dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Senigallia n. 349 del 12 giugno 2006 di espropriazione definitiva in favore del Comune di un appezzamento di terreno di proprietà della ricorrente per la realizzazione della strada di PR compresa tra le opere di urbanizzazione connesse con il piano di lottizzazione;
- l’avviso prot. n. 37965 del 16 giugno 2006 di esecuzione dell’ordinanza di esproprio, con immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza dell’immobile;
- l’ordinanza del dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Senigallia n. 359 del 14 giugno 2006 di occupazione temporanea dei beni;
Con il ricorso n.r.g. 918/2005, la società ha poi impugnato:
- la deliberazione del Consiglio comunale di Senigallia n. 61 del 28 luglio 2004, con cui è stata adottata la variante parziale al PR relativa ad interventi di interesse pubblico;
- la deliberazione del Consiglio comunale di Senigallia n. 19 del 10 febbraio 2005 contenente l’adozione definitiva della variante parziale.
3. Per non appesantire la presente sentenza, ed in ossequio al principio di sinteticità, si farà integrale riferimento alla ricostruzione fattuale e cronologica della vicenda infraprocedimentale come descritta dal T.a.r. nella pronuncia impugnata.
4. Con la sentenza impugnata il T.a.r.:
i. ha riunito i ricorsi;
ii. ha accantonato l’esame delle eccezioni di irricevibilità e l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse per omessa impugnazione della deliberazione della giunta provinciale di Ancona del 30 agosto 2005 n. 340 contenente parere favorevole alla variante al P.r.g. e relativo parere del Comitato provinciale per il Territorio n. 36 del 28 luglio 2005;
iii. ha esaminato i ricorsi nel merito, decidendo come segue e compensando le spese del giudizio.
4.1. Il T.a.r. ha respinto l’unico motivo del ricorso n.r.g. 915/2005, non ravvisando la violazione del “ principio del consenso totalitario di tutti i proprietari ”, in quanto, da un lato, la società è stata coinvolta nel procedimento di definizione del piano attuativo, e, dall’altro, l’art. 32, comma 2, legge Regione Marche 5 agosto 1992 n. 34 consente al comune di procedere d'ufficio alla costituzione di un consorzio per la realizzazione del comparto “ a condizione che al consorzio aderiscano i proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno due terzi del valore degli immobili compresi nel comparto ”.
4.1.1. Ha poi respinto i motivi aggiunti al ricorso n.r.g. 915/2005, in quanto:
i. la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nell’approvazione del Piano di lottizzazione e, inoltre, è espressamente contenuta nella delibera di Giunta municipale n. 97 del 17 marzo 2005;
ii. l’ordinanza dirigenziale n. 547 del 2006 risulta essere stata notificata nella forma degli atti processuali civili e non risulta difforme dal paradigma delineato dall’art. 21 T.U. espropriazioni;
iii. ha dichiarato inammissibile l’ultima censura formulata per difetto di giurisdizione attenendo a profili relativi alla quantificazione dell’indennità;
iv. ha respinto la domanda risarcitoria.
4.1.2. Il T.a.r. ha poi esaminato e respinto il ricorso n.r.g. 916/2005, perché:
i. quanto alla “strada parco”, dagli atti impugnati si evince chiaramente che trattasi di un’opera di urbanizzazione connessa alle nuove espansioni residenziali previste nel P.r.g. vigente e quindi inserita tra le infrastrutturazioni primarie dell’intero sistema di espansione residenziale di cui ai comparti 17/L, 17/P, 17/Q e 17/R previsti nel medesimo strumento urbanistico.
4.1.3. Il T.a.r. ha poi esaminato e respinto il ricorso n.r.g. 917/2005 (con cui è stata gravata per vizi derivati la deliberazione di giunta municipale n. 97/2005 relativa all’approvazione dei progetti definitivi concernenti le opere di urbanizzazione), per le medesime argomentazioni innanzi esposte a confutazione delle doglianze proposte a sostegno dei ricorsi n.r.g.: 915/2005 e 916/2005.
4.1.4. Quanto ai motivi aggiunti proposti nell’ambito del medesimo giudizio n.r.g. 917/2005, il T.a.r.:
i. ha dichiarato infondati i vizi di illegittimità derivata facendo rinvio alle motivazioni già svolte;
ii. ha affermato che il provvedimento di esproprio e quello di occupazione sono conformi alla relativa disciplina, ritualmente notificati e l’indennità ritualmente depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
iii. ha dichiarato inammissibile l’ultima censura formulata per difetto di giurisdizione, attenendo a profili relativi alla quantificazione dell’indennità;
iv. ha respinto la domanda risarcitoria.
4.1.5. Il T.a.r. ha poi esaminato e respinto il ricorso n.r.g. 918/2005, perché ha ritenuto non irragionevole o altrimenti viziata, nonché adeguatamente motivata la scelta localizzativa degli interventi ERP.
5. La società ha proposto appello, formulando cinque motivi.
5.1. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Senigallia, la Provincia di Ancona e la società Edra costruzioni, resistendo al gravame.
5.2. Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi.
6. All’udienza del 10 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con il primo motivo, la società Fornace Laterizi impugna il capo della pronuncia di primo grado, che ha respinto il ricorso n.r.g. 915/2005, evidenziando che il T.a.r. avrebbe erroneamente applicato la legge n. 166/2002. Per l’LL tale legge può applicarsi esclusivamente ai “ programmi di riabilitazione urbana ” e dunque ad una fattispecie diversa da quella oggetto del giudizio.
7.1. Il primo motivo è inammissibile, così come eccepito nella memoria del 6 maggio 2024 dalla società Edra costruzioni.
7.2. Il T.a.r. ha deciso sul ricorso n.r.g. 915/2005 non soltanto richiamando la legge n. 166/2002, come sostiene l’LL, ma, anzi, facendo testuale applicazione dell’art. 32 della legge regionale delle Marche 5 agosto 1992, n. 34.
A tale proposito, il T.a.r. ha evidenziato come tale disposizione disponga al primo comma che: “ l’art. 27, comma 5, della legge n. 166/2002, quand’anche contenga una disciplina dettata per i programmi di riqualificazione urbana, tuttavia, nel prevedere che “il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione”, sostanzialmente richiama l’art. 32 della legge regionale Marche 5 agosto 1992, n. 34 invocato dalla ricorrente e di cui il Comune pure ha fatto applicazione, stante la relativa menzione negli atti impugnati; quest’ultima disposizione, infatti, dispone, al comma 1, che “i proprietari interessati ai comparti edificatori individuati come tali in sede di approvazione dei piani regolatori particolareggiati, o successivamente mediante determinazione comunale adottata d'ufficio ovvero a richiesta di qualunque interessato, hanno facoltà di riunirsi in consorzio per l'attuazione degli interventi relativi al comparto”, e, al comma 2, che: “decorso inutilmente un anno dall'individuazione del comparto senza che sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 1, il comune può procedere d'ufficio alla costituzione di un consorzio agli stessi fini, a condizione che al consorzio aderiscano i proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno due terzi del valore degli immobili compresi nel comparto ”.
7.3. L’LL non si confronta con questa ratio decidendi , con cui il T.a.r. ha individuato un paradigma normativo dell’azione amministrativa del Comune, differente da quello enunciato dalla legge n. 166/2002.
Tale statuizione non essendo stata oggetto di una specifica contestazione risulta passata in giudicato e accerta, in maniera inoppugnabile, la legittimità dei provvedimenti comunali gravati con il primo ricorso, con conseguente inammissibilità per difetto d’interesse del motivo di gravame in esame.
8. Con il secondo motivo di appello, la società impugna i capi della sentenza che hanno dichiarato legittimi gli atti dei procedimenti di espropriazione e i relativi decreti di esproprio, censurando che il piano di lottizzazione sarebbe stato adottato e approvato sull’errato presupposto che fosse applicabile l’art. 27 della legge n. 166/2002, in quanto il P.r.g. avrebbe individuato i comparti, e, dunque, sarebbe stato ammissibile espropriare le aree dei non aderenti in favore del privato proponente il Piano di Lottizzazione che ne avrebbe acquisito la proprietà. L’LL contesta, invece, che i comparti fossero stati individuati e si potesse dunque procedere alla formazione del consorzio da parte dei privati.
Si afferma, come chiosa conclusiva del secondo motivo, che “ sono, dunque, illegittime le deliberazioni consigliari di adozione e di approvazione del piano di lottizzazione per difetto del consenso di tutti i proprietari delle aree inserite nel comparto e sono di conseguente viziati tutti i provvedimenti adottati nella procedura espropriativa azionata ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 166/2002 ”.
8.2. Il secondo motivo di appello è inammissibile, come eccepito dalla società Edra costruzioni nella sua memoria del 6 maggio 2024, ed infondato.
8.3. Quanto all’inammissibilità, il Collegio rileva che la censura proposta si basa sul medesimo infondato presupposto del primo motivo di appello e, cioè, che il T.a.r. abbia deciso facendo (esclusiva) applicazione dell’art. 27 legge n. 166/2002, sicché essa risulta non specificamente finalizzata a contestare l’effettiva ratio decidendi della pronuncia di primo grado. Come già evidenziato nel corso della disamina del precedente motivo di appello, la norma posta a sostegno della motivazione è l’art. 32 legge regionale n. 34/1992.
8.4. Nel merito, si evidenzia che questa norma dispone ai primi tre commi (si ritrascrivono, per chiarezza, i primi due commi del disposto normativo poc’anzi indicato, malgrado essi siano già enunciati nella motivazione della sentenza di primo grado riportata nell’esame del precedente motivo), che: “ I proprietari interessati ai comparti edificatori individuati come tali in sede di approvazione dei piani regolatori particolareggiati, o successivamente mediante determinazione comunale adottata d'ufficio ovvero a richiesta di qualunque interessato, hanno facoltà di riunirsi in consorzio per l'attuazione degli interventi relativi al comparto.
Decorso inutilmente un anno dall' individuazione del comparto senza che sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 1, il comune può procedere d'ufficio alla costituzione di un consorzio agli stessi fini, a condizione che al consorzio aderiscano i proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno due terzi del valore degli immobili compresi nel comparto.
La costituzione del consorzio è titolo per la espropriazione degli immobili rimanenti, ai sensi delle norme vigenti in materia. Gli immobili espropriati sono ceduti al consorzio così costituito in proprietà al prezzo corrispondente alle indennità di espropriazione corrisposte aumentate delle Sole spese della procedura espropriativa”, risultando perciò evidente l’attribuzione del potere di espropriazione senza che emergano come necessari i presupposti postulati dall’LL .”.
8.4.1. Anche a voler “ricentrare” o “riformulare”, per mera ipotesi, la censura di parte, impostata sulla violazione dell’art. 27 legge n. 166/2002, sul differente parametro normativo costituito dall’art. 32 legge regionale delle Marche n. 34/1992, rispetto all’applicazione di questa norma da parte dell’amministrazione, risulta del tutto apodittica l’affermazione dell’LL secondo cui nel caso di specie “ vi sia stato un uso improprio del termine “comparto” per indicare gli “ambiti” di applicazione ” previsti nel P.r.g.
8.4.2. L’LL richiama a sostegno della sua deduzione “ l’interpretazione complessiva dei provvedimenti ”, ma non indica al Collegio quali sarebbero gli indici ermeneutici che corroborerebbero la sua impostazione.
Inoltre, sempre in ragione del “vizio di fondo”, ossia la mancata censura dell’art. 32 legge regionale delle Marche n. 34/1992, l’LL non si confronta con la circostanza che questa normativa prevede la possibilità di individuare i comparti anche “ in sede di approvazione dei piani regolatori particolareggiati, o successivamente mediante determinazione comunale ” (art. 32, comma 1, legge regionale) e, a tale proposito, in punto di fatto, il Comune ha evidenziato nella sua memoria del 3 giugno 2025 che: “ Le delibere comunali di adozione e di approvazione del PdL convenzionato nonché il documento di controdeduzione motivano l’interesse pubblico alla realizzazione del comparto ”.
9. Con il terzo motivo di appello, la società impugna il capo della sentenza con cui il Giudice di primo grado ha respinto le censure dirette a sentire pronunciare l’illegittimità delle espropriazioni realizzata sulle aree esterne al perimetro di Piano dei comparti Q e R.
Come critica al relativo capo della sentenza, la società deduce quanto si riporta in maniera testuale ed integrale: “ Una tale motivazione non è condivisibile da questa difesa anche perché così operando si sono superati i limiti oggettivi dello strumento attuativo e quelli soggettivi, venendo ad incidere su terzi non attuatori e che non hanno aderito alla convenzione.
Si evidenzia, infatti, che nella convenzione che è parte integrante della Delibera di approvazione del Piano di Lottizzazione, è espressamente previsto che per le opere comuni a tutti i comparti la cui realizzazione veniva affidata ai soli lottizzanti dei comparti Q e R, questi ultimi avessero diritto ad essere successivamente “rimborsati” dai privati attuatori dei comparti L e P .”.
9.1. Il terzo motivo di appello è inammissibile.
9.2. In punto di diritto, si evidenzia che l’art. 101 c.p.a. dispone che l’appello debba contenere “ le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata ”.
9.3. La corrispondente censura di primo grado è stata decisa dal T.a.r. con la seguente motivazione: “ degli atti impugnati si evince chiaramente che trattasi di un’opera di urbanizzazione connessa alle nuove espansioni residenziali previste nel PR comunale vigente e quindi inserita tra le infrastrutturazioni primarie dell’intero sistema di espansione residenziale di cui ai comparti 17/L, 17/P, 17/Q e 17/R previsti nel PR.
In particolare, ai sensi dell’art. 17 delle NTA del PR, nell’ambito delle zone omogenee CR2 di espansione residenziale, sono stati individuati in zona Cesano i comparti 17/L, 17/P, 17/Q e 17/R, tutti sottoposti a piani attuativi: il comparto 17/P sottoposto a Piano per l’edilizia economica e popolare, mentre i comparti 17/L, 17/Q e 17/R a Piani di lottizzazione di iniziativa privata. Stante a quanto allegato dal Comune, l’art. 6, comma 4, delle NTA del PR, dal titolo “Strumenti di attuazione del PR” prevedeva espressamente che “La variante “Senigallia Nord” individua nuovi comparti di edificazione e la relativa viabilità primaria. Tale viabilità, posta a carico dei soggetti lottizzanti quale onere di urbanizzazione primaria, sarà oggetto di specifica progettazione definitiva, preliminare alla attuazione dei comparti <17>, a cura del Comune di Senigallia con il fine precipuo di garantire un adeguato raccordo tra i vari interventi, un adeguato inserimento ambientale nonché infine il controllo dell’opera da realizzare al tipo della “Strada Parco”.
Il Comune di Senigallia, quindi, risulta aver agito in perfetta corrispondenza alle prescrizioni di PR, confermando la “strada parco” tra le opere di urbanizzazione primaria e ripartendo i relativi oneri tra tutti i comparti interessati.
Inoltre, la stretta connessione tra le opere di urbanizzazione primaria già previste dalla strumentazione urbanistica generale e attuativa e la previsione di edificazione dei comparti in località Cesano – ivi compreso il comparto PEEP 17/P – legittima l’inserimento nel PEEP di opere comuni, anche esterne all’area interessata dal Piano medesimo .”.
9.4. Va ricordato il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio secondo cui pur non richiedendosi l'impiego di formule sacramentali, si esige l'onere specifico, a carico dell'LL, di formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza appellata in modo che il Consiglio di Stato sia posto nelle condizioni di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui il primo giudice avrebbe dovuto decidere diversamente.
L'appello deve quindi sempre contenere, accanto alla parte volitiva, anche una parte critica, a confutazione della sentenza di primo grado, non trattandosi di un novum iudicium , ma di una revisio prioris istantiae .
9.5. Rispetto alla motivazione offerta dal T.a.r., risulta evidente che le deduzioni articolate non siano idonee a sviluppare una ragionata ed argomentata critica agli argomenti di diritto e di fatto che il Giudice di primo grado ha posto a sostegno del suo convincimento.
10. Con il quarto motivo di appello, la società si duole dell’irragionevolezza e dell’illogicità della distribuzione della quota PEEP tra i vari comparti. La parte espone le ragioni che avrebbero dovuto indurre il Comune ad una più “equa” perequazione di tale onere e censura la mancanza di motivazione di questa scelta da parte del Comune.
La società deduce che: “ Il Giudice di primo grado non ha assolutamente valutato i vizi articolari ed ha omesso sul punto ogni valutazione ”.
10.1. Il quarto motivo di appello è infondato.
10.2. Contrariamente a quanto affermato, il T.a.r. ha motivato sui profili su cui questo motivo di appello si sofferma.
La motivazione della sentenza di primo grado su queste censure la si rinviene ai §§. 10., 10.1., 10.2. di quella sentenza, cui per dovere di sintesi (art. 3 c.p.a.) si rinvia.
Nel merito, queste motivazioni non sono state sottoposte adeguatamente a critica.
10.3. Si aggiunge, inoltre, che l’infondatezza della censura emerge anche per un’ulteriore concorrente ragione, ossia che la doglianza di parte risulta formulata non già indicando eventuali profili di eccesso di potere nell’esercizio della discrezionalità amministrativa del Comune, bensì con deduzioni che il Collegio reputa dirette a sindacare le ragioni di opportunità che hanno indotto il Comune a decidere di effettuare la distribuzione delle quote di percentuale di ERP così come avvenuto.
L’LL deduce, ad esempio, che: “ Sarebbe stato più corretto ridurre la percentuale di ERP dal comparto 17/L ripartendola in modo equo in tutti i comparti di espansione soprattutto in quelli in cui è stata totalmente esclusa e precisamente i comparti 17/Q-17/R-17/M-17/O-17/E-17/F-17/A. Lo si ribadisce, non ha senso introdurre una Variante con previsione di percentuali diverse tra comparti escludendone alcuni di dimensione minore, potendo invece prevedere una aggregazione degli stessi ai fini della incidenza degli interventi ERP; ”. Una simile contestazione, tuttavia, sostanzialmente ribadita anche nel prosieguo del motivo in esame, impinge in valutazioni di merito sottratte al sindacato del Giudice amministrativo.
10.4. Quanto poi alla mancata compiuta motivazione da parte del Comune sulle osservazioni endoprocedimentali della società Fornace Laterizi, è fondata la difesa comunale che evidenzia come, in linea generale, non sia richiesta una specifica e puntuale motivazione e come, nello specifico, questa motivazione sia stata nondimeno fornita.
11. Con il quinto motivo di appello, la società si duole di un’asserita mancata pronuncia sulla ritenuta illegittimità dell’obbligo di rimborso del costo delle opere di urbanizzazione e degli espropri in capo ai proprietari non aderenti alla convenzione di lottizzazione, e sull’erroneità della relativa quantificazione.
11.1. Il quinto motivo è inammissibile e infondato.
11.2. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto esso sviluppa, in realtà, una censura in larga parte differente da quella di primo grado, dove, soltanto incidentalmente, si fa riferimento alla ripartizione degli oneri di attuazione del consorzio fra proprietari.
11.3. Il quinto motivo muove poi anche da un presupposto infondato, ossia che la pronuncia di primo grado non contenga una motivazione sul rigetto della corrispondete censura. Contrariamente a quanto dedotto, il T.a.r. ha espressamente motivato sul punto, affermando: “ Il Comune di Senigallia, quindi, risulta aver agito in perfetta corrispondenza alle prescrizioni di PR … ripartendo i relativi oneri tra tutti i comparti interessati .”.
12. In conclusione, dunque, per le motivazioni sin qui esposte, l’appello va respinto.
13. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza nei confronti delle parti costituite sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società Fornace Laterizi Allegrezza s.a.s. di MO OR e c. alla rifusione, nei confronti del Comune di Senigallia, della Provincia di Ancona e della società Edra Costruzioni Soc. Coop., delle spese del giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%), in favore di ciascuna delle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ NE, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
IC ON, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC ON | NZ NE |
IL SEGRETARIO