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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/12/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott. Valeria Marchese -Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1819 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRIA (RC) il 29/08/1958), rappresentato e difeso dall'avv. FOTIA
DEMETRIO, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA ARGINE
DESTRO CALOPINACE N. 36 89100 REGGIO CALABRIA, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 C.F._2
CALABRIA (RC) il 03/01/1960), rappresentata e difesa dall'avv. AMATO PAOLA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA ARGINE DESTRO
CALOPINACE N.36 REGGIO CALABRIA, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 09/07/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (R.C.) il
23/03/1980;
-considerato che con decreto del 16.07.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 17.10.2025 ore 09:00 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte, assegnandosi nel contempo alle parti termine perentorio fino alla data dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (R.C.) il 23/03/1980; b) dal matrimonio sono nati tre figli
[...]
(13.10.1996), (26.11.1982) e (27.08.1980) tutti Per_1 Per_2 Persona_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
17.07.2025 il quale ha espresso il parere in data 22.09.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 09/07/2025 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e , il Parte_1 Parte_2 cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria (R.C.), atto n.110, parte II, serie A, anno 1980, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale è un immobile di edilizia popolare assegnato al sig. che Pt_1
continuerà ad abitarla, mentre la sig.ra trasferirà altrove la propria Pt_2 residenza dandone comunicazione al marito;
3.Essendo i coniugi economicamente autonomi rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
4.L'autovettura Volkswagen Taigo targata GV422LS di proprietà della sig.ra
resterà nella sua disponibilità; Pt_2
5.Si dà atto che i coniugi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 28.11.25
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Marchese dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott. Valeria Marchese -Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1819 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRIA (RC) il 29/08/1958), rappresentato e difeso dall'avv. FOTIA
DEMETRIO, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA ARGINE
DESTRO CALOPINACE N. 36 89100 REGGIO CALABRIA, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 C.F._2
CALABRIA (RC) il 03/01/1960), rappresentata e difesa dall'avv. AMATO PAOLA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA ARGINE DESTRO
CALOPINACE N.36 REGGIO CALABRIA, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 09/07/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (R.C.) il
23/03/1980;
-considerato che con decreto del 16.07.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 17.10.2025 ore 09:00 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte, assegnandosi nel contempo alle parti termine perentorio fino alla data dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (R.C.) il 23/03/1980; b) dal matrimonio sono nati tre figli
[...]
(13.10.1996), (26.11.1982) e (27.08.1980) tutti Per_1 Per_2 Persona_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
17.07.2025 il quale ha espresso il parere in data 22.09.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 09/07/2025 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e , il Parte_1 Parte_2 cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria (R.C.), atto n.110, parte II, serie A, anno 1980, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale è un immobile di edilizia popolare assegnato al sig. che Pt_1
continuerà ad abitarla, mentre la sig.ra trasferirà altrove la propria Pt_2 residenza dandone comunicazione al marito;
3.Essendo i coniugi economicamente autonomi rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
4.L'autovettura Volkswagen Taigo targata GV422LS di proprietà della sig.ra
resterà nella sua disponibilità; Pt_2
5.Si dà atto che i coniugi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 28.11.25
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Marchese dott. Giuseppe Campagna