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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/10/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Siena, in persona dei giudici:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel Dott. Michele Moggi Giudice Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
ha pronunciato, in Camera di Consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1549/25 R. G. promossa da
, nata a [...] il 28\05\1997, (C.F. Parte_1
) e residente al podere Torricelle n. 98 a Pienza (SI) C.F._1
(53026), rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Pugi del foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore vvocati.prato.it Email_1
RICORRENTE CONTRO
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: AFFIDAMENTO FIGLIO MINORE
All'udienza del23.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni della parte ricorrente : “Voglia il Tribunale DISPORRE l'affidamento esclusivo del minore alla madre” Conclusioni per il Pubblico Ministero : atti trasmessi in data 6.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.4.2025 , ha Parte_1 chiesto d disporsi in suo favore l'affidamento esclusivo del figlio ,
[...] nato da breve relazione con . A fondamento Persona_1 CP_1 del ricorso assumeva che il padre si era sempre disinteressato della cura e della crescita del bambino omettendo di contribuire economicamente ed affettivamente al suo mantenimento;
che dal mese di dicembre 2023 la ricorrente vive vaal in Pienza con il proprio bambino e con il marito Per_2
disposto ad adottare il bambino;
che che il padre naturale del
[...] bambino risiedeva a Bassano del Grappa e aveva inviato dichiarazione scritta ( allegata al ricorso) di consenso all'affidamento esclusivo e di rinuncia alla responsabilità genitoriale rimaneva contumace . CP_1
La causa non vedeva istruttoria e , previa regolarizzazione della notifica
,all'udienza del 23.10.2025 il giudice riservava di riferire al Collegio .
Il Pubblico ministero ha ricevuto gli atti e non ha presentato conclusioni scritte.
1.L'affidamento del figlio .Come noto, la regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, quando, cioè, un genitore tenga comportamenti assolutamente inadeguati o si sia disinteressato totalmente del figlio, sia da un punto di vista personale, essendo ad esempio completamente inadempiente al diritto di visita, sia da un punto di vista economico, disinteressandosi delle necessità materiali della prole. Invero, in tema di provvedimenti inerenti la prole, la l. 54/2006 e, più recentemente, il D.Lgs. 154/2013, hanno sancito il primario diritto del minore alla bigenitorialità. Già la l. 54/2006, nello stabilire all'art. 155, 3 co. c.c. che “la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori”, aveva individuato l'affidamento condiviso come soluzione prioritaria. In continuità con tale scelta legislativa, l'art. 337 ter c.c. introdotto dal D.Lgs. 154/2013, ha disposto che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” , confermando così il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”. La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte ribadito che i provvedimenti che dispongono l'affidamento esclusivo devono essere specificamente motivati sia in ordine al “pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso” sia anche “all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. 27/2017). Inoltre, ha chiarito il contenuto del pregiudizio nei confronti del minore. In particolare, in positivo ha riconosciuto che esso è rinvenibile in tutte quelle situazioni idonee ad alterare o porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei minori;
in negativo ha statuito che il pregiudizio per il minore non può risolversi nell'indicazione di una conflittualità fra figlio – genitore o fra genitori, non essendo questa sufficiente ad elidere il diritto alla bigenitorialità per il minore né lo speculare dovere di responsabilità genitoriale sussistente in capo al genitore (Cass. 27/2017). Il principio ispiratore in materia, pertanto, è quello di “best interest of the child” (traducibile come “protezione del miglior interesse del minore”), sancito in primis dall'art. 3 della Convenzione di New York sulla protezione di diritti del fanciullo del 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 176/1991) e recepito dalla legislazione comunitaria e nazionale e dalla giurisprudenza a tutti i livelli. Affinché, dunque, possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. Orbene, nella fattispecie in esame deve rilevarsi il completo disinteresse del padre nei confronti del bambino . Sul piano degli obblighi di assistenza familiare, e al dilà della valenza probatoria della dichiarazione attribuita al resistente , risulta incontestato, che egli non adempia ai propri doveri genitoriali, ovvero agli obblighi di natura economica e assistenziali , tanto che ha posto la propria residenza in altra regione non mantenendo alcun rapporto con il bambino e non ha inteso costituirsi per rappresentare le proprie ragioni .
Possono ritenersi sussistenti i presupposti fattuali per la concessione dell'affidamento esclusivo ritenuto preminente l'interesse del minore ad avere un solo centro decisionale – ma tempestivo e funzionante – piuttosto che quello alla bigenitorialità. L'esercizio della responsabilità genitoriale viene pertanto concentrato nella madre con riferimento alle questioni fondamentali del minore (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), così che la stessa può ritenersi autorizzata a richiedere, per conto del figlio, i qualsiasi documento per la tutela sanitaria e l'istruzione .
2.La ricorrente non ha chiesto contributo economico a carico del padre . Tuttavia è principio pacifico ( cfr tra le altre Cass n. 10174 del 20/06/2012 ) che i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo per il loro mantenimento, dovendo ispirarsi all'esclusivo interesse dei minori, non sono vincolati dalle richieste dei genitori, né dal loro accordo. Il padre naturale non può quindi essere esonerato dal contributo al mantenimento del figlio , pur se il bambino è inserito nel nuovo nucleo familiare materno nel quale riceve ogni cura necessaria .Nella valutazione cui si è tenuti, tra i criteri fondamentali per la quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole, occorre evidenziare che la legge attribuisce preminenza alle "attuali esigenze del figlio" (ex art. 337-ter c.c., novellato dal d. lgs. n. 154/2013), rapportate al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico . Nella specie, in assenza di qualsivoglia indice reddituale può ritenersi minimo contributo dovuto l'importo di € 150,00 mensili oltre rivalutazione Istat , con decorrenza dalla domanda, Entrambi i genitori saranno, infine, tenuti a sostenere le spese straordinarie di che si determinano secondo il Protocollo elaborato dal Tribunale di Siena
“ Procedimenti in Camera di Consiglio relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli” come di seguito riportate e tenuto conto delle condizioni economiche e finanziare dei genitori.
3.Le spese di lite. Non configurandosi vera e propria soccombenza e stante la contumacia del resistente , le spese processuali ( delle quali comunque non è stata chiesta refusione) potranno essere interamente compensate .
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, cosi provvede:
1.Dispone l'affidamento esclusivo del minore alla Persona_1 madre come specificato in parte motiva;
Parte_1
2.Attribuisce mensilmente a un assegno di euro 150,00 per il mantenimento del figlio con lei convivente da corrispondersi da parte di dal CP_1 giorno di presentazione del ricorso al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
3.dispone la contribuzione del resistente nella misura del 50%, alle spese straordinarie relative al figlio minore , così come stabilite e disciplinate nelle linee guida sottoscritte dal Tribunale di Siena e dall'Ordine degli Avvocati di Siena;
3. Spese compensate Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 27.10.2025 La presidente est Dr.ssa Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Il giudice
Dott.ssa Marianna Serrao