Articolo 17 della Legge 28 febbraio 1986, n. 42
Articolo 16Articolo 18
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15 marzo 1986
Art. 17. (Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, per l'anno finanziario 1986, su proposta dei Ministri interessati, a trasferire, dagli stanziamenti di competenza e cassa iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265 .
Entrata in vigore il 15 marzo 1986