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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/12/2025, n. 5313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5313 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
N.8449/2015 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8449 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015
TRA
La (codice fiscale ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. Amministratore Unico, rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti dall'Avv. Mario Caliendo, presso il cui studio Indirizzo Telematico
elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
1 c.f. , in persona del sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'avv. Antonio Cardaropoli
(c.f.: ), con il quale elettivamente domicilia in Salerno al C.F._1
Corso Vittorio Emanuele n. 58;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva Parte_1
in giudizio il , deducendo di aver stipulato in data 6 ottobre Controparte_1
2014 un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di completamento della rete fognante urbana e lamentando l'inadempimento della stazione appaltante, per il mancato tempestivo pagamento delle somme maturate in corso d'opera.
Nel corso del giudizio venivano riuniti i procedimenti iscritti ai nn. R.G. 8449/2015,
9222/2015 e 9511/2015.
Con sentenza parziale n. 2876, pubblicata in data 17 settembre 2019, questo
Tribunale, decidendo sulle cause riunite, ha dichiarato l'inammissibilità 2 dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2228/2015; dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio n. 9511/2015, revocando il decreto ingiuntivo n. 2530/2015;
pronunciato la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 6 ottobre 2014 per inadempimento del;
rigettato la domanda di pagamento delle Controparte_1
fatture nn. 3 e 4 del 10 luglio 2015; rigettato le domande riconvenzionali proposte dal compensato integralmente tra le parti le spese processuali relative ai giudizi CP_1
monitori; rimesso sul ruolo la causa n. 8449/2015 per il prosieguo, limitatamente alla domanda risarcitoria dell'attrice.
Con separata ordinanza del 13 settembre 2019, il Tribunale fissava l'udienza del 22
gennaio 2020 per il prosieguo del giudizio, ponendo a carico delle parti l'onere di depositare, entro il termine assegnato, una memoria contenente l'indicazione dei lavori effettivamente eseguiti dalla società appaltatrice, oltre quelli già contabilizzati nel primo stato di avanzamento dei lavori e nel primo certificato di pagamento,
riservando all'esito la disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio.
Con memoria depositata in data 10 dicembre 2019, il Comune di CP_1
produceva nota prot. n. 9076 del 28 novembre 2019, a firma del Responsabile del
Settore Tecnico, con la quale veniva attestato che, a seguito della sospensione dei lavori disposta dall'impresa in data 4 giugno 2015, gli stessi non erano stati più 3 ripresi e che le opere eseguite coincidevano integralmente con quelle contabilizzate nel primo ed unico stato di avanzamento dei lavori del 29 giugno 2015, per l'importo complessivo di euro 65.000,00 oltre IVA.
Con ordinanza del 27 gennaio 2020 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio e nominato consulente l'ing. , con incarico di accertare: a) i lavori Per_1
effettivamente eseguiti dalla società appaltatrice, sia quelli già contabilizzati nel primo stato di avanzamento dei lavori e nel primo certificato di pagamento, sia ulteriori lavori dedotti dalla società attrice, contrattuali ed extracontrattuali,
specificando per questi ultimi se si trattasse di nuove lavorazioni ordinate in corso d'opera; b) il valore venale dell'intera opera, calcolato non in base ai prezzi contrattuali, ma ai prezzi di libero mercato e al prezzario regionale delle opere pubbliche, con detrazione delle somme già corrisposte;
c) ogni ulteriore elemento ritenuto utile ai fini della decisione.
La consulenza tecnica veniva depositata dall'ausiliario con significativo ritardo rispetto al conferimento dell'incarico.
Avverso l'elaborato peritale il sollevava formale eccezione di CP_1 CP_1
nullità, deducendo la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per l'acquisizione irrituale di documentazione non prodotta in giudizio dalle parti, 4 nonché articolate contestazioni nel merito delle conclusioni raggiunte dal consulente.
In ragione delle contestazioni formulate, il Tribunale, con successive ordinanze del
23 novembre 2023, del 26 giugno 2024 e del 31 ottobre 2024, disponeva che il consulente rendesse chiarimenti in ordine ai profili oggetto di censura.
Il consulente tecnico d'ufficio non provvedeva a rendere i chiarimenti richiesti,
chiedendo rinvii ovvero non comparendo alle udienze fissate allo scopo.
Con ordinanza del 20 novembre 2024, preso atto dell'inerzia dell'ausiliario e considerata la vetustà del giudizio, il Tribunale disponeva il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, ritenendo di dover procedere alla decisione allo stato degli atti.
All'udienza del 5 giugno 2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.,
le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONE DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 2876/2019 questo Tribunale ha pronunciato la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti per inadempimento del
[...]
, rigettando le domande di pagamento delle fatture nn. 3 e 4 del 10 luglio CP_1
2015 ed escludendo il riconoscimento del lucro cessante in favore dell'appaltatrice. Il 5 giudizio è stato rimesso sul ruolo al solo fine di definire le conseguenze economiche della risoluzione, nei limiti del rapporto contrattuale ormai sciolto.
È circostanza pacifica e non controversa che il , seppur con Controparte_1
ritardo, ha provveduto al pagamento delle somme maturate in relazione al primo ed unico stato di avanzamento lavori, per un importo complessivo di circa euro 72.000.
Tale pagamento è espressamente ammesso dalla stessa società Parte_1
nella comparsa conclusionale depositata nel 2019, nella quale l'attrice limita la propria contestazione al profilo temporale del pagamento, assumendolo quale antecedente logico della domanda di risoluzione, e non quale oggetto di una residua pretesa di condanna. Ne consegue che il credito relativo alle opere contabilizzate nel primo SAL deve ritenersi integralmente soddisfatto ed è estraneo al perimetro del presente giudizio.
Il thema decidendum residuo concerne, pertanto, esclusivamente la sussistenza di ulteriori obbligazioni economiche in capo al quali conseguenze della CP_1
risoluzione del contratto.
Occorre, a tal fine, richiamare la natura dell'obbligazione che deriva dalla risoluzione del contratto di appalto. Trattandosi di contratto ad esecuzione prolungata e non continuativa, la risoluzione produce effetti retroattivi ai sensi dell'art. 1458, primo 6 comma, c.c., determinando il venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni eseguite e l'insorgenza di un obbligo restitutorio. Tale obbligazione non ha natura risarcitoria, ma restitutoria, ed è finalizzata esclusivamente alla reintegrazione patrimoniale nei limiti dell'assetto di interessi originariamente voluto dalle parti.
In tale prospettiva, deve escludersi la possibilità di riconoscere poste ulteriori a titolo di lucro cessante, spese generali o altri pregiudizi indiretti, già espressamente negati con la sentenza parziale. Parimenti, non può trovare accoglimento la pretesa dell'attrice di parametrare l'equivalente monetario dell'opera al valore venale di mercato, criterio che risulta incompatibile con la natura restitutoria dell'obbligazione e che condurrebbe ad un risultato eccedente il sinallagma contrattuale, con conseguente indebito arricchimento.
Come correttamente sostenuto dal e in conformità ai principi Controparte_1
di diritto richiamati negli atti di causa, l'equivalente monetario della prestazione non restituibile in natura, in caso di risoluzione del contratto di appalto, deve essere determinato in relazione al corrispettivo contrattuale pattuito. Tuttavia, nel caso di specie, tale criterio non consente il riconoscimento di ulteriori somme, atteso che l'unico corrispettivo maturato in relazione a prestazioni effettivamente eseguite è
quello relativo al primo stato di avanzamento lavori, già integralmente corrisposto. 7 Quanto alle ulteriori pretese avanzate da nella comparsa Parte_1
conclusionale del 2019, relative allo smaltimento dei materiali di risulta di cui alle fatture nn. 3 e 4 e ad altre lavorazioni asseritamente eseguite oltre il primo SAL, deve rilevarsi che esse non risultano adeguatamente provate. In particolare, l'attrice non ha fornito prova dell'esecuzione di tali lavorazioni in forza di validi ordini di servizio o di varianti formalmente approvate dalla stazione appaltante, né della loro autonoma riconducibilità ad obbligazioni ancora dovute dopo la risoluzione del contratto. Tali
pretese, peraltro, risultano già valutate e rigettate con la sentenza parziale, nella parte in cui il Tribunale ha escluso la debenza delle fatture nn. 3 e 4, sicché esse non possono essere rivalutate sotto diverso titolo.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio non consente di superare tali carenze probatorie. Essa risulta, infatti, affetta da nullità relativa,
tempestivamente eccepita dal per violazione del principio del CP_1
contraddittorio, avendo il consulente acquisito documentazione non prodotta in giudizio dalle parti e diretta a colmare l'onere probatorio gravante sull'attrice. In ogni caso, l'elaborato peritale si pone in contrasto con il perimetro delineato dalla sentenza parziale, valorizzando lavorazioni e criteri di stima incompatibili con la natura restitutoria dell'obbligazione e introducendo elementi già esclusi dal giudicato 8 interno.
A fronte delle articolate contestazioni sollevate, il consulente tecnico d'ufficio è stato più volte invitato a rendere chiarimenti, senza tuttavia provvedervi, rendendo necessario decidere la causa allo stato degli atti. In tale contesto, la consulenza non può essere assunta quale base per il riconoscimento di un credito ulteriore in favore dell'attrice.
Deve infine rilevarsi che, successivamente al deposito della comparsa conclusionale del 2019, la società non ha depositato ulteriori atti difensivi scritti Parte_1
idonei a precisare, modificare o integrare le proprie domande, limitandosi a contestazioni orali in udienza, inidonee ad ampliare il thema decidendum o a colmare le lacune probatorie già evidenziate. Ne consegue che le pretese residue devono essere valutate esclusivamente sulla base degli atti scritti ritualmente depositati, dai quali non emerge la prova di un credito ulteriore rispetto a quanto già corrisposto dal
CP_1
Alla luce di quanto precede, deve concludersi che, una volta integralmente soddisfatto il credito relativo alle opere contabilizzate nel primo ed unico stato di avanzamento lavori, nessuna ulteriore somma risulta dovuta alla società
quale conseguenza economica della risoluzione del contratto di Parte_1
9 appalto.
Quanto al regime delle spese di lite, l'esito complessivo della controversia e la reciproca soccombenza delle parti, anche in relazione alla sentenza parziale n.
2876/2019, giustificano l'integrale compensazione,
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 8449/2015, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
rigetta, per quanto di ragione, le domande ulteriori proposte da Parte_1
nel presente giudizio;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle relative alla consulenza tecnica espletata.
Così deciso in Salerno, 22.12.2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma
dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03
Il Giudice
dott. Corrado d'Ambrosio
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8449 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015
TRA
La (codice fiscale ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. Amministratore Unico, rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti dall'Avv. Mario Caliendo, presso il cui studio Indirizzo Telematico
elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
1 c.f. , in persona del sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'avv. Antonio Cardaropoli
(c.f.: ), con il quale elettivamente domicilia in Salerno al C.F._1
Corso Vittorio Emanuele n. 58;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva Parte_1
in giudizio il , deducendo di aver stipulato in data 6 ottobre Controparte_1
2014 un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di completamento della rete fognante urbana e lamentando l'inadempimento della stazione appaltante, per il mancato tempestivo pagamento delle somme maturate in corso d'opera.
Nel corso del giudizio venivano riuniti i procedimenti iscritti ai nn. R.G. 8449/2015,
9222/2015 e 9511/2015.
Con sentenza parziale n. 2876, pubblicata in data 17 settembre 2019, questo
Tribunale, decidendo sulle cause riunite, ha dichiarato l'inammissibilità 2 dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2228/2015; dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio n. 9511/2015, revocando il decreto ingiuntivo n. 2530/2015;
pronunciato la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 6 ottobre 2014 per inadempimento del;
rigettato la domanda di pagamento delle Controparte_1
fatture nn. 3 e 4 del 10 luglio 2015; rigettato le domande riconvenzionali proposte dal compensato integralmente tra le parti le spese processuali relative ai giudizi CP_1
monitori; rimesso sul ruolo la causa n. 8449/2015 per il prosieguo, limitatamente alla domanda risarcitoria dell'attrice.
Con separata ordinanza del 13 settembre 2019, il Tribunale fissava l'udienza del 22
gennaio 2020 per il prosieguo del giudizio, ponendo a carico delle parti l'onere di depositare, entro il termine assegnato, una memoria contenente l'indicazione dei lavori effettivamente eseguiti dalla società appaltatrice, oltre quelli già contabilizzati nel primo stato di avanzamento dei lavori e nel primo certificato di pagamento,
riservando all'esito la disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio.
Con memoria depositata in data 10 dicembre 2019, il Comune di CP_1
produceva nota prot. n. 9076 del 28 novembre 2019, a firma del Responsabile del
Settore Tecnico, con la quale veniva attestato che, a seguito della sospensione dei lavori disposta dall'impresa in data 4 giugno 2015, gli stessi non erano stati più 3 ripresi e che le opere eseguite coincidevano integralmente con quelle contabilizzate nel primo ed unico stato di avanzamento dei lavori del 29 giugno 2015, per l'importo complessivo di euro 65.000,00 oltre IVA.
Con ordinanza del 27 gennaio 2020 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio e nominato consulente l'ing. , con incarico di accertare: a) i lavori Per_1
effettivamente eseguiti dalla società appaltatrice, sia quelli già contabilizzati nel primo stato di avanzamento dei lavori e nel primo certificato di pagamento, sia ulteriori lavori dedotti dalla società attrice, contrattuali ed extracontrattuali,
specificando per questi ultimi se si trattasse di nuove lavorazioni ordinate in corso d'opera; b) il valore venale dell'intera opera, calcolato non in base ai prezzi contrattuali, ma ai prezzi di libero mercato e al prezzario regionale delle opere pubbliche, con detrazione delle somme già corrisposte;
c) ogni ulteriore elemento ritenuto utile ai fini della decisione.
La consulenza tecnica veniva depositata dall'ausiliario con significativo ritardo rispetto al conferimento dell'incarico.
Avverso l'elaborato peritale il sollevava formale eccezione di CP_1 CP_1
nullità, deducendo la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per l'acquisizione irrituale di documentazione non prodotta in giudizio dalle parti, 4 nonché articolate contestazioni nel merito delle conclusioni raggiunte dal consulente.
In ragione delle contestazioni formulate, il Tribunale, con successive ordinanze del
23 novembre 2023, del 26 giugno 2024 e del 31 ottobre 2024, disponeva che il consulente rendesse chiarimenti in ordine ai profili oggetto di censura.
Il consulente tecnico d'ufficio non provvedeva a rendere i chiarimenti richiesti,
chiedendo rinvii ovvero non comparendo alle udienze fissate allo scopo.
Con ordinanza del 20 novembre 2024, preso atto dell'inerzia dell'ausiliario e considerata la vetustà del giudizio, il Tribunale disponeva il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, ritenendo di dover procedere alla decisione allo stato degli atti.
All'udienza del 5 giugno 2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.,
le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONE DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 2876/2019 questo Tribunale ha pronunciato la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti per inadempimento del
[...]
, rigettando le domande di pagamento delle fatture nn. 3 e 4 del 10 luglio CP_1
2015 ed escludendo il riconoscimento del lucro cessante in favore dell'appaltatrice. Il 5 giudizio è stato rimesso sul ruolo al solo fine di definire le conseguenze economiche della risoluzione, nei limiti del rapporto contrattuale ormai sciolto.
È circostanza pacifica e non controversa che il , seppur con Controparte_1
ritardo, ha provveduto al pagamento delle somme maturate in relazione al primo ed unico stato di avanzamento lavori, per un importo complessivo di circa euro 72.000.
Tale pagamento è espressamente ammesso dalla stessa società Parte_1
nella comparsa conclusionale depositata nel 2019, nella quale l'attrice limita la propria contestazione al profilo temporale del pagamento, assumendolo quale antecedente logico della domanda di risoluzione, e non quale oggetto di una residua pretesa di condanna. Ne consegue che il credito relativo alle opere contabilizzate nel primo SAL deve ritenersi integralmente soddisfatto ed è estraneo al perimetro del presente giudizio.
Il thema decidendum residuo concerne, pertanto, esclusivamente la sussistenza di ulteriori obbligazioni economiche in capo al quali conseguenze della CP_1
risoluzione del contratto.
Occorre, a tal fine, richiamare la natura dell'obbligazione che deriva dalla risoluzione del contratto di appalto. Trattandosi di contratto ad esecuzione prolungata e non continuativa, la risoluzione produce effetti retroattivi ai sensi dell'art. 1458, primo 6 comma, c.c., determinando il venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni eseguite e l'insorgenza di un obbligo restitutorio. Tale obbligazione non ha natura risarcitoria, ma restitutoria, ed è finalizzata esclusivamente alla reintegrazione patrimoniale nei limiti dell'assetto di interessi originariamente voluto dalle parti.
In tale prospettiva, deve escludersi la possibilità di riconoscere poste ulteriori a titolo di lucro cessante, spese generali o altri pregiudizi indiretti, già espressamente negati con la sentenza parziale. Parimenti, non può trovare accoglimento la pretesa dell'attrice di parametrare l'equivalente monetario dell'opera al valore venale di mercato, criterio che risulta incompatibile con la natura restitutoria dell'obbligazione e che condurrebbe ad un risultato eccedente il sinallagma contrattuale, con conseguente indebito arricchimento.
Come correttamente sostenuto dal e in conformità ai principi Controparte_1
di diritto richiamati negli atti di causa, l'equivalente monetario della prestazione non restituibile in natura, in caso di risoluzione del contratto di appalto, deve essere determinato in relazione al corrispettivo contrattuale pattuito. Tuttavia, nel caso di specie, tale criterio non consente il riconoscimento di ulteriori somme, atteso che l'unico corrispettivo maturato in relazione a prestazioni effettivamente eseguite è
quello relativo al primo stato di avanzamento lavori, già integralmente corrisposto. 7 Quanto alle ulteriori pretese avanzate da nella comparsa Parte_1
conclusionale del 2019, relative allo smaltimento dei materiali di risulta di cui alle fatture nn. 3 e 4 e ad altre lavorazioni asseritamente eseguite oltre il primo SAL, deve rilevarsi che esse non risultano adeguatamente provate. In particolare, l'attrice non ha fornito prova dell'esecuzione di tali lavorazioni in forza di validi ordini di servizio o di varianti formalmente approvate dalla stazione appaltante, né della loro autonoma riconducibilità ad obbligazioni ancora dovute dopo la risoluzione del contratto. Tali
pretese, peraltro, risultano già valutate e rigettate con la sentenza parziale, nella parte in cui il Tribunale ha escluso la debenza delle fatture nn. 3 e 4, sicché esse non possono essere rivalutate sotto diverso titolo.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio non consente di superare tali carenze probatorie. Essa risulta, infatti, affetta da nullità relativa,
tempestivamente eccepita dal per violazione del principio del CP_1
contraddittorio, avendo il consulente acquisito documentazione non prodotta in giudizio dalle parti e diretta a colmare l'onere probatorio gravante sull'attrice. In ogni caso, l'elaborato peritale si pone in contrasto con il perimetro delineato dalla sentenza parziale, valorizzando lavorazioni e criteri di stima incompatibili con la natura restitutoria dell'obbligazione e introducendo elementi già esclusi dal giudicato 8 interno.
A fronte delle articolate contestazioni sollevate, il consulente tecnico d'ufficio è stato più volte invitato a rendere chiarimenti, senza tuttavia provvedervi, rendendo necessario decidere la causa allo stato degli atti. In tale contesto, la consulenza non può essere assunta quale base per il riconoscimento di un credito ulteriore in favore dell'attrice.
Deve infine rilevarsi che, successivamente al deposito della comparsa conclusionale del 2019, la società non ha depositato ulteriori atti difensivi scritti Parte_1
idonei a precisare, modificare o integrare le proprie domande, limitandosi a contestazioni orali in udienza, inidonee ad ampliare il thema decidendum o a colmare le lacune probatorie già evidenziate. Ne consegue che le pretese residue devono essere valutate esclusivamente sulla base degli atti scritti ritualmente depositati, dai quali non emerge la prova di un credito ulteriore rispetto a quanto già corrisposto dal
CP_1
Alla luce di quanto precede, deve concludersi che, una volta integralmente soddisfatto il credito relativo alle opere contabilizzate nel primo ed unico stato di avanzamento lavori, nessuna ulteriore somma risulta dovuta alla società
quale conseguenza economica della risoluzione del contratto di Parte_1
9 appalto.
Quanto al regime delle spese di lite, l'esito complessivo della controversia e la reciproca soccombenza delle parti, anche in relazione alla sentenza parziale n.
2876/2019, giustificano l'integrale compensazione,
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 8449/2015, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
rigetta, per quanto di ragione, le domande ulteriori proposte da Parte_1
nel presente giudizio;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle relative alla consulenza tecnica espletata.
Così deciso in Salerno, 22.12.2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma
dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03
Il Giudice
dott. Corrado d'Ambrosio
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