TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/12/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
FR IN, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza 17/12/2025 , lette le note depositate dall'avv. RUBINO ENRICO nell'interesse di e dall'avv. Parte_1
FANCELLO DIEGO nell'interesse di Controparte_1
ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
[...]
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1713/2023 R.G., promossa
DA
, (CF. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. RUBINO ENRICO C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, , rappresentato e difeso dall'avv. FANCELLO P.IVA_1
DIEGO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e , dipendenti dell con la Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualifica di Tecnici della Prevenzione dell'Ambiente e dei luoghi di lavoro, avendo prestato servizio militare, il primo, dal 09.03.1988 al 28.02.1989, e, il secondo, dal 22.03.2000 al
17.01.2001, hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Siracusa il loro datore di lavoro per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- riconoscere e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del beneficio previsto dal D. Lgs. n. 66/2010 art. 2052,
- riconoscere e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente a percepire, sotto forma di retribuzione individuale di anzianità, una somma lorda mensile pari a tanti ventiquattresimi corrispondenti ai mesi di
1 servizio militare di leva prestato, dell'importo dell'ipotetica classe di stipendio determinata nella misura del
4% della retribuzione o del 6% dello stipendio tabellare.
- per l'effetto, condannare, l in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro – tempore, alla corresponsione in favore di ciascuno dei ricorrenti delle somme lorde mensili dovute sotto forma di retribuzione individuale di anzianità, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, oltre accessori di legge progressivamente maturati sino al soddisfo nonché al versamento degli oneri fiscali e previdenziali secondo la normativa vigente”. Part 2. L' di , con memoria depositata in data 31.5.2024, ha eccepito, in via CP_1 preliminare, il difetto di giurisdizione;
ha contestato, in fatto ed in diritto, il ricorso di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
3. La causa, transita sul ruolo dello scrivente magistrato, è stata decisa sulla base delle conclusioni delle parti formulate nelle note di trattazione ex art. 127 ter del codice di rito.
4. In ordine al dedotto difetto di giurisdizione si osserva quanto segue.
Come noto, nell'ambito del pubblico impiego spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie derivanti dall'adozione di atti aventi natura amministrativa quali: a) gli atti relativi alle procedure concorsuali indette per l'assunzione dei pubblici dipendenti (art. 63, co. 4, D.Lgs. n. 165 del 2001); b) gli atti di “macro-organizzazione”, ove immediatamente lesivi, così come individuati dall'art. 2, co. 1, D.lgs. n. 165 del 2001; c) gli atti regolamentari o atti amministrativi generali, anche questi solo nel caso in cui si rivelino direttamente lesivi.
Spettano, invece, al giudice ordinario le controversie riconducibili agli ordinari poteri gestori del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro. L'art. 63 del D.lgs. n. 165/2001 prevede, infatti, che il giudice del lavoro è competente a conoscere di “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,” del D.lgs. n. 165/2001 “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte”. La norma in commento, dunque, attribuisce al giudice ordinario il potere di conoscere tutte le cause concernenti il rapporto di lavoro
“ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, i quali, se rilevanti e illegittimi, possono essere dallo stesso disapplicati.
Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo rileva poi il cosiddetto “petitum sostanziale”, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice (c.d. petitum formale), ma soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, 2 luglio 2009, n. 15469).
2 Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto in causa delle posizioni giuridiche che assumono all'evidenza consistenza di diritto soggettivo, avendo gli stessi rivendicato il diritto al riconoscimento del beneficio previsto dal D. Lgs. n. 66/2010 art. 2052: l'oggetto principale del presente giudizio consiste, in altri termini, nella richiesta di riconoscimento di prestazioni di natura economica derivanti dallo svolgimento del rapporto di lavoro.
Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche, vertendo il presente giudizio su pretese attinenti al rapporto di lavoro, va dunque ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario atteso
5. Tanto premesso in punto di giurisdizione, le domande attoree non possono trovare accoglimento alla luce delle seguenti assorbenti considerazioni concisamente esposte ex art. 132 del codice di rito e delle condivisibili argomentazioni offerte dalla Corte di Appello di
Palermo con la sentenza n. 658/2024 che integralmente si richiama ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. cpc.
In merito alla domanda di riconoscimento del beneficio economico di cui all'art. 2052 del D.lgs. n. 66/2010, va in primo luogo rilevato che, in virtù dell'art 20 della Legge 24
Dicembre 1986 n. 958, il periodo di servizio militare di leva è stato riconosciuto valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e che, ai sensi dell'art 7 della Legge 30 Dicembre 1991 n. 412, il servizio di leva valutabile ai sensi dell'art. 20 Legge
n. 958/1986 è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge (30.01.1987), nonché quello prestato successivamente.
Con l'entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare (Decreto Legislativo del 15
Marzo 2010 n. 66), l'art. 20 Legge n. 958/1986 e l'art. 7 Legge n. 412/1991 sono stati abrogati.
Tuttavia, l'art. 2052 del D. Lgs. n. 66/2010 ha reintrodotto il suddetto beneficio disponendo: “Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico. Il servizio militare valutabile ai sensi del comma 1 è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della Legge 24 Dicembre 1986 n. 958, nonché quello prestato successivamente”.
È stato, però, osservato che tutte le categorie di personale del pubblico impiego erano provviste, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986, di un sistema di progressione economica articolato in classi stipendiali ed aumenti periodici biennali al cui interno il personale veniva inquadrato sulla base dell'anzianità di servizio: con il riconoscimento del servizio militare di leva “a tutti gli effetti per l'inquadramento economico”, il legislatore ha pertanto equiparato tale prestazione, ai soli fini economici, ad anzianità di
3 servizio laddove questa, secondo quanto previsto dagli specifici ordinamenti in vigore in materia di trattamento economico, sia utile al conseguimento di incrementi stipendiali automatici al maturare di determinate anzianità.
Tuttavia è necessario considerare che mentre per talune categorie di dipendenti
(personale di magistratura, docenti e ricercatori universitari, dirigenti civili statali e categorie collegate ed equiparate, medici e veterinari appartenenti all'area medica del comparto del
Servizio sanitario nazionale) il preesistente sistema di progressione economica ha continuato ad operare anche dopo la data di entrata in vigore della richiamata legge n.
958/1986, per altre categorie di personale gli automatismi stipendiali hanno cessato di operare dal 1 gennaio 1987, data dalla quale è stata istituita dai relativi accordi contrattuali la retribuzione individuale di anzianità.
Pertanto, per le categorie di personale provviste di automatismi stipendiali, il beneficio va riconosciuto mediante anticipazione della classe o dell'aumento periodico in corso di maturazione di un numero di mesi pari alla effettiva durata del servizio militare di leva, con conseguente riflesso sugli eventuali successivi automatismi annessi alla posizione rivestita all'atto della nomina.
Per quanto riguarda, invece, le categorie di personale che non godono più di automatismi stipendiali, il beneficio non può essere riconosciuto;
del resto, l'art. 2, comma
3, del Testo Unico sul Pubblico impiego - T.U.P.I. (D.lgs. 165/2001) prevede che:
“l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva”. Tale ultimo principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, la quale, ha precisato che
“In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva” (cfr. Cass. n.17790/2024).
Tuttavia, i CCNL del Comparto Sanità succedutisi dopo l'emanazione della legge n.
958/86 non hanno previsto in maniera espressa il beneficio economico per il riconoscimento economi del servizio militare di leva.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, quindi, poiché l'antecedente logico-giuridico per l'attribuzione del beneficio di cui all'art. 2052 del D.Lg.vo n.66/2010 (che ha riprodotto la disciplina di cui all'art.20 della legge n.958/86 e all'art. 7 della legge n.412/1991) è rappresentato dall'appartenenza dell'interessato ad una categoria di lavoratori soggetta ad
4 una progressione economica fondata sulla mera anzianità di servizio (come, ad esempio, per il personale della scuola ove sono previste progressioni per scatti di anzianità da 0 a 8 anni, da 9 a 14 anni, da 15 a 20 anni da 21 a 27 anni, da 28 a 35 anni e da 36 anni fino al pensionamento), va da sé che, nel caso di specie, tale beneficio non possa essere riconosciuto ai ricorrenti in quanto quest'ultimi non rientrano, contrattualmente, in tale categoria di lavoratori.
In ogni caso si osserva che i ricorrenti hanno espletato il servizio di leva in epoca Part antecedente all'assunzione presso l'
Parte della giurisprudenza di merito (cfr. Corte di Appello di Palermo, n. 658/2024;
Corte di Appello di Caltanissetta, n. 202/2022; Tribunale Palermo, n. 4228/2025) hanno condivisibilmente affermato che la normativa di cui all'art. 2052 D.Lg.vo n.66/2010 trova un sicuro aggancio nell'art. 52 comma 2 della Costituzione (“il servizio militare è obbligatorio … il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino …”).
In siffatto contesto non v'è chi non veda come il beneficio in parola presupponga (ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio) l'esistenza di un rapporto di lavoro in essere al momento della chiamata alla leva, essendo (solo) in tal caso immanente la necessità di evitare che l'espletamento (obbligatorio) del servizio stesso pregiudichi lo status giuridico- economico del lavoratore.
In caso contrario, come nella specie, non è dato comprendersi sotto quale profilo dovrebbe essere riconosciuta l'anzianità di cui all'art. 2052 del D.lgs. n. 66/2010; beneficio, questo, che, ove concesso, sarebbe del tutto ingiustificato in quanto privo di qualsivoglia valenza conservativa e/o compensativa rispetto ad un rapporto di lavoro insussistente al momento dell'assolvimento dell'obbligo di leva.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va quindi respinto.
La presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti suggerisce l'opportunità di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
: il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo, rigetta il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite.
Così deciso, il 18/12/2025
IL GIUDICE
FR IN
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. FR IN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
5