Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00495/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2026, proposto da
IA NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Giannattasio, Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'ottemperanza
della sentenza di accoglimento n. 720/2025 del 15.05.2025 resa dal dott. Giorgio Murru, quale Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Cagliari, all'esito del giudizio R.G. n. 2053/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Cagliari in data 14.01.2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. Antonio AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata, pronunciata all’esito del procedimento n.r.g. 2053/2024, con la quale il Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro ha così statuito: “1. Accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto alla emissione in favore di IA NI della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, con accredito dell’importo di euro 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024, con le modalità di cui in parte motiva sub capo 2) pag. 5 in evidenza e capo 5), ai quali rinvia;” (sent. n. 720/2025, pubblicata il 15 maggio 2025).
La decisione, viene precisato nel ricorso, è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, come da attestazione di Cancelleria del 14 gennaio 2026 prodotta in giudizio.
Alla notifica della sentenza non ha fatto seguito alcun adempimento da parte dell’Amministrazione.
Inoltre, è decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla data della notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 18 agosto 2025, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997 e s.m.i., il quale dispone, al comma 1, che “1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
La ricorrente ha quindi domandato a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla sentenza predetta, adottando tutti gli atti necessari. Ha chiesto inoltre, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva degli atti e provvedimenti richiesti e necessari, e la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite e del contributo unificato.
2. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito con un atto di mera forma.
3. Alla udienza camerale del 4 marzo 2026 la causa è stata discussa e quindi trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
4.1. Risulta infatti dagli atti di causa che:
- la sentenza n. 720/2025, meglio indicata al p. 1, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso la sede reale in data 18 agosto 2025. La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Cagliari in data 14 gennaio 2026;
- il ricorso è stato ritualmente notificato in data 14 gennaio 2026;
- risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.
4.2. La domanda di ottemperanza va pertanto accolta, e il Ministero dell’istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta -, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di centoventi (120) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore della parte ricorrente, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine suindicato, si nomina sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale (Ufficio scolastico regionale competente), il quale, a semplice richiesta della parte interessata, come organo ausiliario del giudice, porrà in essere tutti gli atti e le operazioni necessari alla esecuzione della sentenza, entro i novanta (90) giorni successivi alla richiesta della parte.
5.1. Il commissario ad acta potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
5.2. Trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta.
6. Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente. Tuttavia, avuto riguardo alla natura estremamente seriale del contenzioso in materia, con attività difensiva caratterizzata da un elevato grado di ripetitività e sostanziale standardizzazione, si ritiene equo ridurre i compensi a complessivi euro 600,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato. Le spese sono distratte in favore dei procuratori, dichiaratosi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto:
a) dispone che il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona dell’organo competente, dia completa esecuzione alla sentenza in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione, se anteriore;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale (Ufficio scolastico regionale competente), assegnando allo stesso, per l’esecuzione della sentenza, il termine di 90 giorni dal momento in cui sarà richiesto l’intervento da parte ricorrente;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 600,00 (euro seicento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio AN, Presidente FF, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio AN |
IL SEGRETARIO