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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4747 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4747/2023 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con decreto reso ex art. 127 ter c.p.c. in data 11.11.2025; promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in AVOLA, VIA ROMA N.
109, presso lo studio dell'avv. CANCEMI CONCETTA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato ad [...] l'[...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente, in via D'agata Micale n. 85;
- resistente non costituito con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 20.2.2024);
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 05/12/2023 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 24.7.1996 a Siracusa, dal quale sono nate le figlie Controparte_1
(l'8.7.1998) e l'8.3.2007), entrambe maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 pagina 1 di 7 indipendenti, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Chiedeva, altresì, di confermare l'obbligo a carico di , statuito in sede di Controparte_1 separazione, di versare la somma mensile complessiva di euro 600,00 per il mantenimento per sé e per le figlie.
Esponeva la ricorrente di essersi separata consensualmente dal marito con decreto di omologa (n.
428/2016) del Tribunale di Siracusa, depositato in data 28.10.2016, e di non essersi più riconciliata con lui.
All'udienza del 27.6.2024 il Giudice delegato, preso atto che il resistente, benché ritualmente citato, non si costituiva, né compariva personalmente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva la ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio e, ritenuto di non doverassumere provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza, disponeva indagini patrimoniali e reddituali a mezzo Guardi di Finanza sulla persona del resistente.
Acquisite le relazioni della Guardia di Finanza, all'udienza dell'11.11.2025 il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, passando al merito, ritiene il Tribunale che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte ricorrente sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito civile a Siracusa in data 24.7.1996, si sono separati con decreto di omologa (n. 428/2016) del Tribunale di Siracusa, depositato in data 28.10.2016.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (le parti si sono presentate innanzi al Presidente per la separazione in data 11.10.2016 e l'odierno ricorso
è stato depositato il 5.12.2023), non avendo la ricorrente avuto più contatti con il marito dalla separazione, né essendosi del resto il resistente costituito prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Deve infatti ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'assegno divorzile
Parte ricorrente ha chiesto la conferma della somma di 200,00 euro prevista in sede di separazione, richiedendo impropriamente in questa sede il “mantenimento” anziché “l'assegno divorzile”.
pagina 2 di 7 Invero, la Corte di Cassazione ha chiarito più volte la differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile sottolineando che mentre il primo mira a garantire il tenore di vita goduto durante il matrimonio, il secondo mira all'autosufficienza economica del coniuge più debole, tenendo conto anche del contributo dato alla famiglia e della rinuncia ad occasioni lavorative.
In particolare, la Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018 ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dal precedente orientamento cristallizzato nella Sentenza n. 11504/2017 (Sentenza Grilli), fino a quel momento recepito dai
Tribunali di merito. La Suprema Corte, partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenza delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, ha riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita, sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e dei redditi di entrambi), sia di natura compensativa-perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio della pari dignità dei coniugi dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri ex art. 143 c.c..
Sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di autoresponsabilità sulla base dei quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In tal modo, le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva ed eventuale determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita dovendo, l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 della Legge n. 898 del 1970, in quanto rivelatori della pagina 3 di 7 declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Partendo da questo principio, le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia contenuta nella
Sentenza “Grilli” del 2017 il superamento del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità ex art. 2 Cost., costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice
– perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età del richiedente.
Più precisamente per la valutazione di una domanda di assegno divorzile proposta dalle parti occorre assumere come punto di partenza l'analisi dell'attuale situazione economico – reddituale delle parti
(comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), finalizzata alla valutazione della complessiva condizione economico-patrimoniale dei coniugi sì da verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Dopo avere compiuto tale accertamento, rilevata la presenza di uno squilibrio economico tra le parti, occorrerà verificare se, la disparità economico-reddituale sia il frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando altresì la durata del vincolo coniugale che assume una rilevanza pregnante nel contesto di tale valutazione.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito dalle SS.UU. del 2018, è opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della Legge n. 898 del 1970 art. 5 comma 6, dopo le modifiche introdotte con la Legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno
pagina 4 di 7 di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono i parametri di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Il suddetto principio di diritto è stato altresì ribadito dalla Suprema Corte, nella più recente Sentenza
n. 24818/2024.Nel caso si specie, non risulta innanzitutto sussistere la sproporzione reddituale tra le parti, che rappresenta il presupposto di base per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Ebbene, se da un lato la ricorrente, proprietaria dell'immobile ove attualmente vive con la figlia, ha dedotto di non avere mezzi adeguati per provvedere alle proprie esigenze di vita e di essere impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive legate alla invalidità permanente riconosciutale dall'INPS (cfr. documentazione in atti), con riduzione della propria capacità lavorativa del 75% e per la quale percepisce una pensione di invalidità di euro 350,00 (a tal fine ha prodotto ISEE 2022 e 2023, ove l'indicatore della situazione reddituale risulta pari a 3.600,00), dall'altro lato la posizione reddituale di non appare certamente migliore. Controparte_1
Dalla relazione della Guardia di Finanza, depositata in atti, si evince infatti che il reddito complessivo del resistente, comprensivo dell'assegno unico per i figli, per gli anni 2022- 2023 non è stato superiore a 4.000,00-6.000,00 euro (invero, il risulta aver percepito, per l'anno 2022, a CP_1 titolo di redditi da lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato una somma lorda pari ad euro
735,06 per un totale di n. 33 giorni lavorativi (dall'1.1.2022 al 3.1.2022) e ad euro 1.595,17, entrambi gli importi erogati dall'INPS, nonché euro 911,50 a titolo di NASPI ed euro 1.400,00 a titolo di
Assegno Unico;
per l'anno 2023 risulta aver percepito la somma di euro 4.629,73 dall'INPS a titolo di redditi esenti, nonché euro 467,28 con ritenuta Irpef di euro 107,47 e, infine, Assegno Unico di euro 1.129,73); mentre, nel 2024 lo stesso risulta aver percepito solo la somma di 54,81 come assegno unico.
In conclusione, in mancanza di uno squilibrio economico tra le parti, così come emerso dalla ricostruzione delle situazioni economico-reddituali delle stesse, ogni ulteriore valutazione è priva di rilievo, non sussistendo il presupposto di base per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Sul mantenimento delle figlie
Quanto al mantenimento delle figlie, entrambe maggiorenni, è noto come il principio di diritto che pagina 5 di 7 regola la materia è quello per cui l'obbligo di mantenere i figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza loro colpa, divenuti maggiorenni, siano tuttavia ancora dipendenti dai genitori.
Ne discende che, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto (Cass., 05/03/2018, n. 5088; Cass., 22/06/2016, n. 12952).
Con la conseguenza che laddove il figlio sia rimasto privo di attività lavorativa per cause a lui non imputabili, non può ritenersi cessato l'obbligo del genitore di provvedere al suo mantenimento.
Ebbene, applicando tali principi al caso in ispecie, deve riconoscersi, innanzitutto, il diritto di Per_2 appena diciottenne (essendo nata l'[...]) a ricevere dai genitori e, in questo caso, dal padre, quale genitore non collocatario, un contributo economico che le consenta di provvedere ai propri bisogni fino a quando non sarà nelle condizioni di provvedere autonomamente a sé stessa.
E' probabile infatti che la ragazza, essendo divenuta solo da qualche mese maggiorenne, debba ancora ultimare, come riferito (ma non documentato) dalla madre, il proprio percorso di formazione professionale (frequentando una scuola professionale per parrucchiera denominata l'Arss) e che, conseguentemente, non disponga di alcuna capacità reddituale.
Per quanto concerne il quantum, reputa il Tribunale congruo e proporzionato alla capacità economica delle parti, sopra esplicitata, che il versi mensilmente a per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, la somma di
€ 200,00, soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza dalla domanda.
Restano a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per la medesima da individuarsi secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra il Tribunale di Siracusa e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Siracusa, pubblicato in data
30.1.2020.
Si deve giungere a una conclusione diversa riguardo alla figlia che attualmente ha 27 anni, Per_1 per la quale deve essere escluso il diritto a ricevere da parte del padre un contributo per il mantenimento..
Invero, la condizione della figlia, ormai adulta e priva di comprovate condizioni di salute che ne impediscano l'inserimento nel mondo del lavoro, unitamente alla mancanza di qualsiasi prova o dichiarazione da parte della ricorrente riguardo a un impegno concreto e infruttuoso di nella Per_1 ricerca di un'occupazione adeguata alle proprie inclinazioni, costituiscono elementi che escludono il diritto al mantenimento a carico del padre.
pagina 6 di 7 Al contrario, le dichiarazioni rese dalla ricorrente nell'udienza del 27 giugno 2025, in cui afferma che svolgerebbe occasionalmente attività di pulizia presso abitazioni private, dimostrano che, la Per_1 giovane donna, non impegnata in percorsi formativi o professionali, è in grado di svolgere un'attività lavorativa e potenzialmente inserirsi in modo pieno nel mercato del lavoro.
Così, se fino ad oggi è ancora non del tutto indipendente economicamente la responsabilità Per_1
e a lei esclusivamente imputabile.
Alla luce delle considerazioni svolte va escluso il diritto di al mantenimento da parte del Per_1 padre.
4. Le spese di lite
Le spese del giudizio, in considerazione della soccombenza della ricorrente sulla domanda di assegno divorzile e sulla richiesta di mantenimento della figlia e della mancata costituzione del Per_1 resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
il 24.7.1996, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
[...]
Siracusa dell'anno 1996 (Anno 1996 – n. 61 – Parte I); rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da;
Parte_1 rigetta la domanda di mantenimento per la figlia;
Per_1 pone a carico di , con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento Persona_3 alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 200,00, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la stessa, individuate secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siracusa, pubblicate in data 30.1.2020; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite irripetibili
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4747/2023 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con decreto reso ex art. 127 ter c.p.c. in data 11.11.2025; promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in AVOLA, VIA ROMA N.
109, presso lo studio dell'avv. CANCEMI CONCETTA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato ad [...] l'[...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente, in via D'agata Micale n. 85;
- resistente non costituito con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 20.2.2024);
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 05/12/2023 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 24.7.1996 a Siracusa, dal quale sono nate le figlie Controparte_1
(l'8.7.1998) e l'8.3.2007), entrambe maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 pagina 1 di 7 indipendenti, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Chiedeva, altresì, di confermare l'obbligo a carico di , statuito in sede di Controparte_1 separazione, di versare la somma mensile complessiva di euro 600,00 per il mantenimento per sé e per le figlie.
Esponeva la ricorrente di essersi separata consensualmente dal marito con decreto di omologa (n.
428/2016) del Tribunale di Siracusa, depositato in data 28.10.2016, e di non essersi più riconciliata con lui.
All'udienza del 27.6.2024 il Giudice delegato, preso atto che il resistente, benché ritualmente citato, non si costituiva, né compariva personalmente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva la ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio e, ritenuto di non doverassumere provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza, disponeva indagini patrimoniali e reddituali a mezzo Guardi di Finanza sulla persona del resistente.
Acquisite le relazioni della Guardia di Finanza, all'udienza dell'11.11.2025 il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, passando al merito, ritiene il Tribunale che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte ricorrente sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito civile a Siracusa in data 24.7.1996, si sono separati con decreto di omologa (n. 428/2016) del Tribunale di Siracusa, depositato in data 28.10.2016.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (le parti si sono presentate innanzi al Presidente per la separazione in data 11.10.2016 e l'odierno ricorso
è stato depositato il 5.12.2023), non avendo la ricorrente avuto più contatti con il marito dalla separazione, né essendosi del resto il resistente costituito prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Deve infatti ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'assegno divorzile
Parte ricorrente ha chiesto la conferma della somma di 200,00 euro prevista in sede di separazione, richiedendo impropriamente in questa sede il “mantenimento” anziché “l'assegno divorzile”.
pagina 2 di 7 Invero, la Corte di Cassazione ha chiarito più volte la differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile sottolineando che mentre il primo mira a garantire il tenore di vita goduto durante il matrimonio, il secondo mira all'autosufficienza economica del coniuge più debole, tenendo conto anche del contributo dato alla famiglia e della rinuncia ad occasioni lavorative.
In particolare, la Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018 ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dal precedente orientamento cristallizzato nella Sentenza n. 11504/2017 (Sentenza Grilli), fino a quel momento recepito dai
Tribunali di merito. La Suprema Corte, partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenza delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, ha riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita, sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e dei redditi di entrambi), sia di natura compensativa-perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio della pari dignità dei coniugi dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri ex art. 143 c.c..
Sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di autoresponsabilità sulla base dei quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In tal modo, le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva ed eventuale determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita dovendo, l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 della Legge n. 898 del 1970, in quanto rivelatori della pagina 3 di 7 declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Partendo da questo principio, le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia contenuta nella
Sentenza “Grilli” del 2017 il superamento del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità ex art. 2 Cost., costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice
– perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età del richiedente.
Più precisamente per la valutazione di una domanda di assegno divorzile proposta dalle parti occorre assumere come punto di partenza l'analisi dell'attuale situazione economico – reddituale delle parti
(comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), finalizzata alla valutazione della complessiva condizione economico-patrimoniale dei coniugi sì da verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Dopo avere compiuto tale accertamento, rilevata la presenza di uno squilibrio economico tra le parti, occorrerà verificare se, la disparità economico-reddituale sia il frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando altresì la durata del vincolo coniugale che assume una rilevanza pregnante nel contesto di tale valutazione.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito dalle SS.UU. del 2018, è opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della Legge n. 898 del 1970 art. 5 comma 6, dopo le modifiche introdotte con la Legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno
pagina 4 di 7 di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono i parametri di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Il suddetto principio di diritto è stato altresì ribadito dalla Suprema Corte, nella più recente Sentenza
n. 24818/2024.Nel caso si specie, non risulta innanzitutto sussistere la sproporzione reddituale tra le parti, che rappresenta il presupposto di base per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Ebbene, se da un lato la ricorrente, proprietaria dell'immobile ove attualmente vive con la figlia, ha dedotto di non avere mezzi adeguati per provvedere alle proprie esigenze di vita e di essere impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive legate alla invalidità permanente riconosciutale dall'INPS (cfr. documentazione in atti), con riduzione della propria capacità lavorativa del 75% e per la quale percepisce una pensione di invalidità di euro 350,00 (a tal fine ha prodotto ISEE 2022 e 2023, ove l'indicatore della situazione reddituale risulta pari a 3.600,00), dall'altro lato la posizione reddituale di non appare certamente migliore. Controparte_1
Dalla relazione della Guardia di Finanza, depositata in atti, si evince infatti che il reddito complessivo del resistente, comprensivo dell'assegno unico per i figli, per gli anni 2022- 2023 non è stato superiore a 4.000,00-6.000,00 euro (invero, il risulta aver percepito, per l'anno 2022, a CP_1 titolo di redditi da lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato una somma lorda pari ad euro
735,06 per un totale di n. 33 giorni lavorativi (dall'1.1.2022 al 3.1.2022) e ad euro 1.595,17, entrambi gli importi erogati dall'INPS, nonché euro 911,50 a titolo di NASPI ed euro 1.400,00 a titolo di
Assegno Unico;
per l'anno 2023 risulta aver percepito la somma di euro 4.629,73 dall'INPS a titolo di redditi esenti, nonché euro 467,28 con ritenuta Irpef di euro 107,47 e, infine, Assegno Unico di euro 1.129,73); mentre, nel 2024 lo stesso risulta aver percepito solo la somma di 54,81 come assegno unico.
In conclusione, in mancanza di uno squilibrio economico tra le parti, così come emerso dalla ricostruzione delle situazioni economico-reddituali delle stesse, ogni ulteriore valutazione è priva di rilievo, non sussistendo il presupposto di base per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Sul mantenimento delle figlie
Quanto al mantenimento delle figlie, entrambe maggiorenni, è noto come il principio di diritto che pagina 5 di 7 regola la materia è quello per cui l'obbligo di mantenere i figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza loro colpa, divenuti maggiorenni, siano tuttavia ancora dipendenti dai genitori.
Ne discende che, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto (Cass., 05/03/2018, n. 5088; Cass., 22/06/2016, n. 12952).
Con la conseguenza che laddove il figlio sia rimasto privo di attività lavorativa per cause a lui non imputabili, non può ritenersi cessato l'obbligo del genitore di provvedere al suo mantenimento.
Ebbene, applicando tali principi al caso in ispecie, deve riconoscersi, innanzitutto, il diritto di Per_2 appena diciottenne (essendo nata l'[...]) a ricevere dai genitori e, in questo caso, dal padre, quale genitore non collocatario, un contributo economico che le consenta di provvedere ai propri bisogni fino a quando non sarà nelle condizioni di provvedere autonomamente a sé stessa.
E' probabile infatti che la ragazza, essendo divenuta solo da qualche mese maggiorenne, debba ancora ultimare, come riferito (ma non documentato) dalla madre, il proprio percorso di formazione professionale (frequentando una scuola professionale per parrucchiera denominata l'Arss) e che, conseguentemente, non disponga di alcuna capacità reddituale.
Per quanto concerne il quantum, reputa il Tribunale congruo e proporzionato alla capacità economica delle parti, sopra esplicitata, che il versi mensilmente a per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, la somma di
€ 200,00, soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza dalla domanda.
Restano a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per la medesima da individuarsi secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra il Tribunale di Siracusa e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Siracusa, pubblicato in data
30.1.2020.
Si deve giungere a una conclusione diversa riguardo alla figlia che attualmente ha 27 anni, Per_1 per la quale deve essere escluso il diritto a ricevere da parte del padre un contributo per il mantenimento..
Invero, la condizione della figlia, ormai adulta e priva di comprovate condizioni di salute che ne impediscano l'inserimento nel mondo del lavoro, unitamente alla mancanza di qualsiasi prova o dichiarazione da parte della ricorrente riguardo a un impegno concreto e infruttuoso di nella Per_1 ricerca di un'occupazione adeguata alle proprie inclinazioni, costituiscono elementi che escludono il diritto al mantenimento a carico del padre.
pagina 6 di 7 Al contrario, le dichiarazioni rese dalla ricorrente nell'udienza del 27 giugno 2025, in cui afferma che svolgerebbe occasionalmente attività di pulizia presso abitazioni private, dimostrano che, la Per_1 giovane donna, non impegnata in percorsi formativi o professionali, è in grado di svolgere un'attività lavorativa e potenzialmente inserirsi in modo pieno nel mercato del lavoro.
Così, se fino ad oggi è ancora non del tutto indipendente economicamente la responsabilità Per_1
e a lei esclusivamente imputabile.
Alla luce delle considerazioni svolte va escluso il diritto di al mantenimento da parte del Per_1 padre.
4. Le spese di lite
Le spese del giudizio, in considerazione della soccombenza della ricorrente sulla domanda di assegno divorzile e sulla richiesta di mantenimento della figlia e della mancata costituzione del Per_1 resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
il 24.7.1996, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
[...]
Siracusa dell'anno 1996 (Anno 1996 – n. 61 – Parte I); rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da;
Parte_1 rigetta la domanda di mantenimento per la figlia;
Per_1 pone a carico di , con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento Persona_3 alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 200,00, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la stessa, individuate secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siracusa, pubblicate in data 30.1.2020; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite irripetibili
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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