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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/11/2025, n. 4993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4993 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2154/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN Matteo ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2154/2022 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. VIGNOLA Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO, Vicolo cieco Zuccchetta 4 Verona ITALIA
parte opponente contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. Controparte_1 P.IVA_1
LA STEFANO, C.SO PORTA NUOVA 11 VERONA
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
In via preliminare
Non concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. n. 4790/2021 Ing. del 20.12.2021
– n. 13671/2021 R.G. - essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione
per le ragioni tutte di cui alla narrativa.
In via principale
Accertare e dichiarare l'invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 4790/2021 Ing. del
20.12.2021 – n. 13671/2021 R.G. - emesso dal Tribunale di Brescia e conseguentemente disporne la
revoca per tutti i motivi di cui alla narrativa.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge.
Per parte opposta:
In via preliminare
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 648 c.p.c., concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto
opposto non essendo l'opposizione basata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito
Contrariis reiectis, piaccia al Tribunale adito, respingersi le domande avversarie siccome infondate
in fatto ed in diritto, confermandosi, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4790/2021 emesso dal Tribunale di
Brescia, conveniva in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_2
ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con la quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento di € 170.176,48 oltre interessi ai tassi contrattuali come da domanda e spese della fase monitoria. L'opponente, in particolare, esponeva:
- che la pretesa monitoria si fondava su due garanzie personali: un contratto di fideiussione omnibus stipulato in data 23.07.2012 e un contratto di fideiussione specifica stipulato in data
23.06.2016, con i quali , padre dell'opponente, si era reso garante della Persona_1
società nei confronti della banca opposta;
Parte_2
- che entrambe le fideiussioni erano da considerarsi parzialmente nulle per violazione della normativa antitrust, essendo state modellate sullo schema ABI 2003, con inclusione di tutte le clausole oggetto dell'intesa di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2, lett. a);
- che, in ogni caso, il decreto ingiuntivo non poteva essere concesso per indeterminatezza del credito, essendo l'opponente succeduto all'originario garante mediante accettazione con beneficio di inventario e non essendo ancora stato precisato, a seguito inventario, il valore dei beni oggetto dell'eredità beneficiata;
- che, infine, per il periodo compreso tra il 2012 e il 05.05.2017 doveva essere dichiarata la nullità del rapporto, in assenza di un contratto di conto corrente redatto in forma scritta secondo i dettami del con conseguente illegittimità di tutte le spese, commissioni, Pt_3
interessi, indebitamente applicate dalla banca in assenza di pattuizione scritta.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando integralmente quanto ex adverso allegato e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, non essendo rilevabili profili di nullità delle fideiussioni azionate per contrarietà alla normativa antitrust, essendo il credito della banca certo, liquido ed esigibile e avendo la stessa integrato la prova del credito azionato mediante produzione del contratto di conto corrente stipulato per iscritto nel 2012.
All'udienza del 15.09.2022 il giudice originario assegnatario della causa concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 novembre 2025. A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 20.11.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa verte in tema di opposizione a un decreto ingiuntivo con cui la banca creditrice azionava due contratti di fideiussione, originariamente stipulati con il deceduto , Persona_1
nei confronti dell'erede di quest'ultimo, . Parte_1
L'opposizione è infondata e dev'essere rigettata, per i motivi che di seguito si espongono.
Anzitutto, risultano documentalmente provate entrambe le fideiussioni su cui si fonda la pretesa monitoria: trattasi di una fideiussione omnibus per originari € 198.000,00, di seguito elevata a €
318.000,00 (doc. 5, fasc. opposta), e di una fideiussione specifica fino a € 200.000,00 a garanzia del prestito chirografario n. 73714 (doc. 6, fasc. opposta).
Quanto al credito vantato dall'opposta nei confronti del debitore principale – la società Pt_1
– e garantito da , risulta accertato che esso discendeva da due
[...] Parte_2 Persona_1
rapporti contrattuali, entrambi documentalmente provati: un contratto di conto corrente numero 1075,
acceso in data 25.05.2012 e da ultimo rinegoziato e regolato alle condizioni di cui al contratto sottoscritto il 05.05.2017 (doc. da 23 e doc. 2, fasc. opposta) e un contratto di prestito chirografario n. 73714 in forza del quale aveva mutuato alla Controparte_3 Parte_2
– successivamente fallita – la somma di € 1.000.000,00 da restituirsi in 72 mesi alle condizioni di cui al contratto sottoscritto in data 22.06.2016 (doc. 3, fasc. opposta).
Alla luce di quanto sopra, si reputa infondato il motivo di opposizione inerente alla nullità del contratto di corrente stipulato nel 2012 per mancanza di forma scritta.
In secondo luogo, parte attrice ha contestato la nullità delle fideiussioni prestate, in quanto a suo dire rilasciate in modo conforme allo schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale. La convenuta opposta eccepisce che nessuna nullità possa essere riscontrata, essendo le due garanzie riconducibili al modello delle garanzie autonome.
Preliminarmente, occorre precisare che la mera previsione di una clausola di pagamento “a prima richiesta” non vale a qualificare una fideiussione quale garanzia autonoma, dovendo identificarsi il tratto caratteristico di quest'ultima tipologia contrattuale nella rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto garantito, rinuncia non espressamente prevista nei due contratti oggetto di causa.
Ricondotte, dunque, le due garanzie azionate nell'alveo del contratto di fideiussione, occorre premettere che con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta dall'Associazione Bancaria Italiana e destinata ad essere sottoposto all'attenzione delle banche associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a
rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o
revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano
dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme
allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale
estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il
fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei
casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; in proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al suo vaglio preventivo.
In particolare la Banca d'Italia, facendo richiamo agli accertamenti dell'AGCM, ha evidenziato come
“secondo l'Autorità, l'istruttoria ha consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia
sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole
oggetto di verifica non può essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli
effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica” e, ancora, che “la
previsione di talune clausole implicanti oneri aggiuntivi a carico del fideiussore risulta coerente con l'esigenza, presente nell'ordinamento giuridico, di garantire una particolare tutela alle specificità
del credito bancario, in considerazione della rilevanza per lo sviluppo economico e sociale
dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica svolta dalle banche.
Tale esigenza viene soddisfatta, nello schema contrattuale predisposto dall'ABI, dalla clausola che
dispone il pagamento del fideiussore “a prima richiesta” della banca. Le altre clausole oggetto di
approfondimento istruttorio non sono risultate altrettanto necessarie alla funzione della garanzia
bancaria; in tal senso, la loro diffusione generalizzata potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali
nella misura in cui inducesse una completa uniformità dei comportamenti delle banche in senso
ingiustificatamente sfavorevole alla clientela”.
Sulla base di tali considerazioni, quindi, la Banca d'Italia, osservando come “l'articolo 2, comma 1,
della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi,
associazioni di imprese ed altri organismi similari” e che “le condizioni generali di contratto
comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in
quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione
dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90”, ha sanzionato lo schema contrattuale predisposto dall' e rimesso al suo vaglio, limitatamente alle tre clausole sopra considerate, ricordando come CP_4
“il successivo comma dell'articolo 2 della legge n. 287/90 vieta “le intese tra imprese che abbiano
per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della
concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività
consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre
condizioni contrattuali”, quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati
interessati. Le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e
di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il
comportamento di imprese concorrenti”.
Preso atto, quindi, della censura operata dalla Banca d'Italia nei termini e per le motivazioni sopra riassunte, va ulteriormente ricordato come la Corte di Cassazione già nel 1999 (Cass. 827/1999), poi richiamata più recentemente nel 2017 (Cass. 29810/2017), abbia osservato come l'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (cosiddetta legge "antitrust"), allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le
"intese" fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante,
non abbia inteso riferirsi solo alle "intese" in quanto contratti in senso tecnico, ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare "voluto".
Il legislatore, infatti, con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà e in senso più ampio
- proibire il fatto stesso della distorsione della concorrenza, che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali".
Secondo la Corte di Cassazione, quindi, “si rendono - così - rilevanti qualsiasi condotta di mercato
(anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la
consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo
di "intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali". Da ciò'
consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle "intese", non abbia inteso dar
rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della
successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva
al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza”.
Se, quindi, ai fini dell'art. 2 in esame è possibile attribuire rilievo anche a condotte di natura non negoziale (tipico l'esempio dello scambio di informazioni fra imprese operanti nel settore assicurativo, che in un caso nel quale era avvenuto in misura eccedente le finalità lecite e fisiologiche dello scambio, ha consentito di determinare l'adozione di equilibri di prezzo idonei a consentire di realizzare il massimo profitto congiunto per l'industria assicurativa nel suo complesso, integrandosi così un accordo de facto: così Cass. n. 12551/2013), ciò avviene pur sempre al fine di integrare il requisito della fattispecie, ossia l'intesa, da considerarsi non necessariamente in un accordo in senso stretto, ma più latamente in una pratica concordata, rivolta al perseguimento di un obiettivo comune.
Ne consegue che l'estensione della nullità dall'intesa anticoncorrenziale in senso lato, ai negozi a
“valle”, frutto ed espressione di tale intesa, implica che sia assolto l'onere probatorio in ordine al collegamento esistente tra la prima e il secondo, ossia al fatto che la fideiussione omnibus prestata nel caso di specie sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'associazione di imprese, con la finalità di aderire allo stesso e in tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità (id est, un margine di concorrenzialità).
Sotto il profilo propriamente temporale, invece, va osservato come le clausole incriminate fossero state già inserite nello schema contrattuale proposto dall' nel 1987 e che le stesse erano state CP_4
riproposte immutate nel 2003, per poi essere vagliate e sanzionate dalla Banca d'Italia.
E proprio in ragione di tale “conferma” dello schema contrattuale che si comprende e si spiega quanto osservato nel 2005 dalla Banca d'Italia, là dove ha affermato che “secondo l'Autorità, l'istruttoria ha
consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia sostanzialmente riprodotto nei contratti
delle banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta
a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche
sul tema della contrattualistica”.
L'applicazione dei principi e degli effetti delle decisioni sopra richiamati diventa particolarmente delicata qualora, come nel caso di specie, la contestazione di nullità parziale attenga a una fideiussione
omnibus rilasciata a distanza di anni rispetto alla pronuncia della Banca d'Italia.
A tal proposito appare opportuno precisare come ogni speculazione in merito debba poggiare sulla premessa, assolutamente pacifica, per cui le tre clausole “sanzionate” dalla Banca d'Italia siano perfettamente lecite e diventino nulle solo in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale.
La presenza delle clausole, o anche solo di una di esse, quindi, di per sé non può costituire indice,
Contr neppure presuntivo, del nesso di collegamento con lo schema contrattuale del 2003, pena,
diversamente opinando, trasformare tali clausole da pattuizioni lecite (come riconosciuto pacificamente in giurisprudenza e anche dalla stessa Banca d'Italia), a pattuizione sempre e comunque illecite.
Né pare soddisfacente circoscrivere tale disamina al solo profilo strettamente letterale espositivo della clausola: si deve evitare l'errore logico di qualificare come nulla la deroga all'art 1957 c.c. (volendo esemplificare con la più rilevante sul piano pratico delle tre clausole individuate dalla Banca d'Italia),
qualora formulata riproducendo fedelmente le espressioni utilizzate nel 2003, escludendo la sanzione nel caso in cui si fosse fatto ricorso a una perifrasi.
Va, piuttosto, osservato come la diffusione di clausole simili se non identiche, specie in settori caratterizzati dalla presenza di un numero circoscritto di operatori professionali, sottoposti a un regime di vigilanza pubblicistico, non necessariamente possa e debba essere spiegato quale inequivoco sintomo di una illecita condotta lesiva della concorrenza sul mercato.
Nel momento in cui, infatti, un'impresa adotta una clausola ritenuta vantaggiosa o comunque tutelante i propri interessi, le altre imprese concorrenti saranno naturalmente indotte ad accodarsi,
predisponendo clausole simili o identiche, per non lasciare altrimenti alla prima vantaggi competitivi.
Ciò, tuttavia, non è riconducibile a una condotta emulativa, finalizzata a comprimere i margini di concorrenzialità in un determinato settore di mercato, né, tanto meno, configura un'intesa anticoncorrenziale;
al contrario, tale condotta rappresenta il frutto di una legittima scelta imprenditoriale di ciascun singolo partecipante al mercato, da considerarsi semplicemente razionale.
Vanno, infatti, richiamate e condivise le considerazioni espresse dalla Corte di Giustizia, secondo cui l'adozione di comportamenti negoziali paralleli ad opera degli imprenditori costituisce prova di una concertazione solo quando questa sia l'unica spiegazione plausibile (CgCe 31.3.1993, in cause riunite
C-89/85, 104/85, 114/85, 116-117/85, 125-129/85), dovendosi escludere tale conclusione là dove la condotta possa rispondere ad altre finalità.
Trattasi di un principio che s'impone come preciso vincolo al giudice nazionale in sede interpretativa e applicativa ex art. 1 c. 4 l. n. 287/1990.
Se si ragionasse diversamente, del resto, si giungerebbe alla conclusione, questa sì fuorviante e potenzialmente lesiva della concorrenza, per cui una determinata clausola contrattuale, il cui contenuto venga ritenuto vantaggioso per l'operatore professionale, una volta adottata da un imprenditore, diventi potenzialmente non più “sfruttabile” dai concorrenti, in ragione della primazia nel suo impiego da parte del primo, escludendo in tal modo tutti gli altri imprenditori dai vantaggi che una simile clausola comporterebbe e relegando questi a una posizione di irrimediabile svantaggio competitivo.
Le considerazioni sopra esposte, pertanto, portano a non ritenere condivisibile l'orientamento giurisprudenziale forse preminente, il quale, facendo richiamo alle motivazioni del provvedimento n.
55 del 2005 della Banca d'Italia, richiede la prova di un ulteriore requisito, ossia la diffusione dell'utilizzo delle tre clausole da parte del ceto bancario, anche nell'anno in cui è stata prestata la garanzia oggetto di disamina.
Secondo tale impostazione, infatti, solo là dove fosse provata la persistenza della generalizzata diffusione dell'utilizzo di tali clausole potrebbe accertarsi come, sia pure a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, persista la lesione al mercato e, quindi, le tre clausole vadano dichiarate nulle o, quantomeno, sia possibile affermare la sussistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale.
Tale argomentazione, nella sua assolutezza, confligge con quanto detto sopra, ossia che il mero utilizzo della clausola ad opera di più operatori del mercato di per sé possa trovare una spiegazione differente dalla finalità lesiva della concorrenza e ciò basta a escludere un sillogistico riconoscimento di un nesso di collegamento fra le istruzioni all'epoca impartite dall'associazione di categoria e i contratti a valle stipulati dagli imprenditori.
In difetto, pertanto, della prova dei presupposti per poter affermare la sussistenza di un nesso di collegamento tra la fideiussione omnibus oggetto di causa e una condotta lesiva della concorrenza, la domanda attorea rivolta a ottenere una declaratoria di nullità totale o, quanto meno, parziale della fideiussione omnibus stipulata in data 23.07.2012 non può trovare accoglimento.
Quanto alla fideiussione specifica sub doc. 6, deve osservarsi come il provvedimento “sanzionatorio”
della Banca d'Italia sopra richiamato fosse espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus, in quanto il modello predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana
ai propri associati riguardava proprio tale tipologia di garanzia, da rilasciarsi in favore delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione.
Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla Banca d'Italia),
accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, debba necessariamente essere circoscritto a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte, o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova, da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento (in questo senso è anche la giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione: n. 10689/2024,
19401/2024 e 657/2025; isolata in senso difforme Cass. n. 27243/2024).
Tanto premesso, essendosi parte attrice limitata ad allegare pronunce a sé favorevoli e fideiussioni coeve contenenti le medesime clausole, difetta qualsiasi prova della sussistenza dei suddetti presupposti con riferimento a tale differente fattispecie contrattuale;
di conseguenza, la contestazione in ordine alla nullità della fideiussione specifica rilasciata in data 23.06.2016 non può che essere disattesa.
Infine, non può essere accolto il motivo di opposizione inerente all'indeterminatezza del credito ingiunto per non essersi ancora definita la consistenza dell'eredità beneficiata pervenuta all'opponente. Sul punto, si osserva che la copia dell'inventario – redatto in due tempi – depositata da parte opposta sub doc. 32 e 33 confuta l'assunto di parte opponente, avendo il documento data certa anteriore – 15.06.2020 – a quella di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. L'eventuale incapienza dell'asse ereditario è circostanza che doveva essere provata dall'opponente, il quale,
invero, nulla ha allegato sul punto, limitandosi a sostenere che il preciso valore dell'eredità
beneficiata non fosse ancora stato determinato.
Per tutti i motivi suesposti, la presente opposizione dev'essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014
(applicati i minimi per la fase istruttoria e decisoria, in ragione della natura strettamente documentale della controversia), in complessivi € 10.892,80, oltre IVA e c.p.a., di cui € 9.142,00 per compensi, €
379,50 per esborsi ed € 1.371,30 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4790/2021 emesso nei suoi
[...]
confronti dal Tribunale di Brescia, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in in complessivi €
10.892,80, oltre IVA e c.p.a., di cui € 9.142,00 per compensi, € 379,50 per esborsi ed €
1.371,30 per spese generali.
Così deciso in Milano il 20 novembre 2025
Il giudice
AN ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN Matteo ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2154/2022 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. VIGNOLA Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO, Vicolo cieco Zuccchetta 4 Verona ITALIA
parte opponente contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. Controparte_1 P.IVA_1
LA STEFANO, C.SO PORTA NUOVA 11 VERONA
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
In via preliminare
Non concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. n. 4790/2021 Ing. del 20.12.2021
– n. 13671/2021 R.G. - essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione
per le ragioni tutte di cui alla narrativa.
In via principale
Accertare e dichiarare l'invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 4790/2021 Ing. del
20.12.2021 – n. 13671/2021 R.G. - emesso dal Tribunale di Brescia e conseguentemente disporne la
revoca per tutti i motivi di cui alla narrativa.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge.
Per parte opposta:
In via preliminare
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 648 c.p.c., concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto
opposto non essendo l'opposizione basata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito
Contrariis reiectis, piaccia al Tribunale adito, respingersi le domande avversarie siccome infondate
in fatto ed in diritto, confermandosi, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4790/2021 emesso dal Tribunale di
Brescia, conveniva in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_2
ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con la quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento di € 170.176,48 oltre interessi ai tassi contrattuali come da domanda e spese della fase monitoria. L'opponente, in particolare, esponeva:
- che la pretesa monitoria si fondava su due garanzie personali: un contratto di fideiussione omnibus stipulato in data 23.07.2012 e un contratto di fideiussione specifica stipulato in data
23.06.2016, con i quali , padre dell'opponente, si era reso garante della Persona_1
società nei confronti della banca opposta;
Parte_2
- che entrambe le fideiussioni erano da considerarsi parzialmente nulle per violazione della normativa antitrust, essendo state modellate sullo schema ABI 2003, con inclusione di tutte le clausole oggetto dell'intesa di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2, lett. a);
- che, in ogni caso, il decreto ingiuntivo non poteva essere concesso per indeterminatezza del credito, essendo l'opponente succeduto all'originario garante mediante accettazione con beneficio di inventario e non essendo ancora stato precisato, a seguito inventario, il valore dei beni oggetto dell'eredità beneficiata;
- che, infine, per il periodo compreso tra il 2012 e il 05.05.2017 doveva essere dichiarata la nullità del rapporto, in assenza di un contratto di conto corrente redatto in forma scritta secondo i dettami del con conseguente illegittimità di tutte le spese, commissioni, Pt_3
interessi, indebitamente applicate dalla banca in assenza di pattuizione scritta.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando integralmente quanto ex adverso allegato e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, non essendo rilevabili profili di nullità delle fideiussioni azionate per contrarietà alla normativa antitrust, essendo il credito della banca certo, liquido ed esigibile e avendo la stessa integrato la prova del credito azionato mediante produzione del contratto di conto corrente stipulato per iscritto nel 2012.
All'udienza del 15.09.2022 il giudice originario assegnatario della causa concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 novembre 2025. A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 20.11.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa verte in tema di opposizione a un decreto ingiuntivo con cui la banca creditrice azionava due contratti di fideiussione, originariamente stipulati con il deceduto , Persona_1
nei confronti dell'erede di quest'ultimo, . Parte_1
L'opposizione è infondata e dev'essere rigettata, per i motivi che di seguito si espongono.
Anzitutto, risultano documentalmente provate entrambe le fideiussioni su cui si fonda la pretesa monitoria: trattasi di una fideiussione omnibus per originari € 198.000,00, di seguito elevata a €
318.000,00 (doc. 5, fasc. opposta), e di una fideiussione specifica fino a € 200.000,00 a garanzia del prestito chirografario n. 73714 (doc. 6, fasc. opposta).
Quanto al credito vantato dall'opposta nei confronti del debitore principale – la società Pt_1
– e garantito da , risulta accertato che esso discendeva da due
[...] Parte_2 Persona_1
rapporti contrattuali, entrambi documentalmente provati: un contratto di conto corrente numero 1075,
acceso in data 25.05.2012 e da ultimo rinegoziato e regolato alle condizioni di cui al contratto sottoscritto il 05.05.2017 (doc. da 23 e doc. 2, fasc. opposta) e un contratto di prestito chirografario n. 73714 in forza del quale aveva mutuato alla Controparte_3 Parte_2
– successivamente fallita – la somma di € 1.000.000,00 da restituirsi in 72 mesi alle condizioni di cui al contratto sottoscritto in data 22.06.2016 (doc. 3, fasc. opposta).
Alla luce di quanto sopra, si reputa infondato il motivo di opposizione inerente alla nullità del contratto di corrente stipulato nel 2012 per mancanza di forma scritta.
In secondo luogo, parte attrice ha contestato la nullità delle fideiussioni prestate, in quanto a suo dire rilasciate in modo conforme allo schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale. La convenuta opposta eccepisce che nessuna nullità possa essere riscontrata, essendo le due garanzie riconducibili al modello delle garanzie autonome.
Preliminarmente, occorre precisare che la mera previsione di una clausola di pagamento “a prima richiesta” non vale a qualificare una fideiussione quale garanzia autonoma, dovendo identificarsi il tratto caratteristico di quest'ultima tipologia contrattuale nella rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto garantito, rinuncia non espressamente prevista nei due contratti oggetto di causa.
Ricondotte, dunque, le due garanzie azionate nell'alveo del contratto di fideiussione, occorre premettere che con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta dall'Associazione Bancaria Italiana e destinata ad essere sottoposto all'attenzione delle banche associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a
rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o
revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano
dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme
allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale
estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il
fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei
casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; in proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al suo vaglio preventivo.
In particolare la Banca d'Italia, facendo richiamo agli accertamenti dell'AGCM, ha evidenziato come
“secondo l'Autorità, l'istruttoria ha consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia
sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole
oggetto di verifica non può essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli
effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica” e, ancora, che “la
previsione di talune clausole implicanti oneri aggiuntivi a carico del fideiussore risulta coerente con l'esigenza, presente nell'ordinamento giuridico, di garantire una particolare tutela alle specificità
del credito bancario, in considerazione della rilevanza per lo sviluppo economico e sociale
dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica svolta dalle banche.
Tale esigenza viene soddisfatta, nello schema contrattuale predisposto dall'ABI, dalla clausola che
dispone il pagamento del fideiussore “a prima richiesta” della banca. Le altre clausole oggetto di
approfondimento istruttorio non sono risultate altrettanto necessarie alla funzione della garanzia
bancaria; in tal senso, la loro diffusione generalizzata potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali
nella misura in cui inducesse una completa uniformità dei comportamenti delle banche in senso
ingiustificatamente sfavorevole alla clientela”.
Sulla base di tali considerazioni, quindi, la Banca d'Italia, osservando come “l'articolo 2, comma 1,
della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi,
associazioni di imprese ed altri organismi similari” e che “le condizioni generali di contratto
comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in
quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione
dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90”, ha sanzionato lo schema contrattuale predisposto dall' e rimesso al suo vaglio, limitatamente alle tre clausole sopra considerate, ricordando come CP_4
“il successivo comma dell'articolo 2 della legge n. 287/90 vieta “le intese tra imprese che abbiano
per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della
concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività
consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre
condizioni contrattuali”, quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati
interessati. Le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e
di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il
comportamento di imprese concorrenti”.
Preso atto, quindi, della censura operata dalla Banca d'Italia nei termini e per le motivazioni sopra riassunte, va ulteriormente ricordato come la Corte di Cassazione già nel 1999 (Cass. 827/1999), poi richiamata più recentemente nel 2017 (Cass. 29810/2017), abbia osservato come l'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (cosiddetta legge "antitrust"), allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le
"intese" fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante,
non abbia inteso riferirsi solo alle "intese" in quanto contratti in senso tecnico, ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare "voluto".
Il legislatore, infatti, con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà e in senso più ampio
- proibire il fatto stesso della distorsione della concorrenza, che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali".
Secondo la Corte di Cassazione, quindi, “si rendono - così - rilevanti qualsiasi condotta di mercato
(anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la
consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo
di "intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali". Da ciò'
consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle "intese", non abbia inteso dar
rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della
successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva
al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza”.
Se, quindi, ai fini dell'art. 2 in esame è possibile attribuire rilievo anche a condotte di natura non negoziale (tipico l'esempio dello scambio di informazioni fra imprese operanti nel settore assicurativo, che in un caso nel quale era avvenuto in misura eccedente le finalità lecite e fisiologiche dello scambio, ha consentito di determinare l'adozione di equilibri di prezzo idonei a consentire di realizzare il massimo profitto congiunto per l'industria assicurativa nel suo complesso, integrandosi così un accordo de facto: così Cass. n. 12551/2013), ciò avviene pur sempre al fine di integrare il requisito della fattispecie, ossia l'intesa, da considerarsi non necessariamente in un accordo in senso stretto, ma più latamente in una pratica concordata, rivolta al perseguimento di un obiettivo comune.
Ne consegue che l'estensione della nullità dall'intesa anticoncorrenziale in senso lato, ai negozi a
“valle”, frutto ed espressione di tale intesa, implica che sia assolto l'onere probatorio in ordine al collegamento esistente tra la prima e il secondo, ossia al fatto che la fideiussione omnibus prestata nel caso di specie sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'associazione di imprese, con la finalità di aderire allo stesso e in tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità (id est, un margine di concorrenzialità).
Sotto il profilo propriamente temporale, invece, va osservato come le clausole incriminate fossero state già inserite nello schema contrattuale proposto dall' nel 1987 e che le stesse erano state CP_4
riproposte immutate nel 2003, per poi essere vagliate e sanzionate dalla Banca d'Italia.
E proprio in ragione di tale “conferma” dello schema contrattuale che si comprende e si spiega quanto osservato nel 2005 dalla Banca d'Italia, là dove ha affermato che “secondo l'Autorità, l'istruttoria ha
consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia sostanzialmente riprodotto nei contratti
delle banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta
a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche
sul tema della contrattualistica”.
L'applicazione dei principi e degli effetti delle decisioni sopra richiamati diventa particolarmente delicata qualora, come nel caso di specie, la contestazione di nullità parziale attenga a una fideiussione
omnibus rilasciata a distanza di anni rispetto alla pronuncia della Banca d'Italia.
A tal proposito appare opportuno precisare come ogni speculazione in merito debba poggiare sulla premessa, assolutamente pacifica, per cui le tre clausole “sanzionate” dalla Banca d'Italia siano perfettamente lecite e diventino nulle solo in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale.
La presenza delle clausole, o anche solo di una di esse, quindi, di per sé non può costituire indice,
Contr neppure presuntivo, del nesso di collegamento con lo schema contrattuale del 2003, pena,
diversamente opinando, trasformare tali clausole da pattuizioni lecite (come riconosciuto pacificamente in giurisprudenza e anche dalla stessa Banca d'Italia), a pattuizione sempre e comunque illecite.
Né pare soddisfacente circoscrivere tale disamina al solo profilo strettamente letterale espositivo della clausola: si deve evitare l'errore logico di qualificare come nulla la deroga all'art 1957 c.c. (volendo esemplificare con la più rilevante sul piano pratico delle tre clausole individuate dalla Banca d'Italia),
qualora formulata riproducendo fedelmente le espressioni utilizzate nel 2003, escludendo la sanzione nel caso in cui si fosse fatto ricorso a una perifrasi.
Va, piuttosto, osservato come la diffusione di clausole simili se non identiche, specie in settori caratterizzati dalla presenza di un numero circoscritto di operatori professionali, sottoposti a un regime di vigilanza pubblicistico, non necessariamente possa e debba essere spiegato quale inequivoco sintomo di una illecita condotta lesiva della concorrenza sul mercato.
Nel momento in cui, infatti, un'impresa adotta una clausola ritenuta vantaggiosa o comunque tutelante i propri interessi, le altre imprese concorrenti saranno naturalmente indotte ad accodarsi,
predisponendo clausole simili o identiche, per non lasciare altrimenti alla prima vantaggi competitivi.
Ciò, tuttavia, non è riconducibile a una condotta emulativa, finalizzata a comprimere i margini di concorrenzialità in un determinato settore di mercato, né, tanto meno, configura un'intesa anticoncorrenziale;
al contrario, tale condotta rappresenta il frutto di una legittima scelta imprenditoriale di ciascun singolo partecipante al mercato, da considerarsi semplicemente razionale.
Vanno, infatti, richiamate e condivise le considerazioni espresse dalla Corte di Giustizia, secondo cui l'adozione di comportamenti negoziali paralleli ad opera degli imprenditori costituisce prova di una concertazione solo quando questa sia l'unica spiegazione plausibile (CgCe 31.3.1993, in cause riunite
C-89/85, 104/85, 114/85, 116-117/85, 125-129/85), dovendosi escludere tale conclusione là dove la condotta possa rispondere ad altre finalità.
Trattasi di un principio che s'impone come preciso vincolo al giudice nazionale in sede interpretativa e applicativa ex art. 1 c. 4 l. n. 287/1990.
Se si ragionasse diversamente, del resto, si giungerebbe alla conclusione, questa sì fuorviante e potenzialmente lesiva della concorrenza, per cui una determinata clausola contrattuale, il cui contenuto venga ritenuto vantaggioso per l'operatore professionale, una volta adottata da un imprenditore, diventi potenzialmente non più “sfruttabile” dai concorrenti, in ragione della primazia nel suo impiego da parte del primo, escludendo in tal modo tutti gli altri imprenditori dai vantaggi che una simile clausola comporterebbe e relegando questi a una posizione di irrimediabile svantaggio competitivo.
Le considerazioni sopra esposte, pertanto, portano a non ritenere condivisibile l'orientamento giurisprudenziale forse preminente, il quale, facendo richiamo alle motivazioni del provvedimento n.
55 del 2005 della Banca d'Italia, richiede la prova di un ulteriore requisito, ossia la diffusione dell'utilizzo delle tre clausole da parte del ceto bancario, anche nell'anno in cui è stata prestata la garanzia oggetto di disamina.
Secondo tale impostazione, infatti, solo là dove fosse provata la persistenza della generalizzata diffusione dell'utilizzo di tali clausole potrebbe accertarsi come, sia pure a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, persista la lesione al mercato e, quindi, le tre clausole vadano dichiarate nulle o, quantomeno, sia possibile affermare la sussistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale.
Tale argomentazione, nella sua assolutezza, confligge con quanto detto sopra, ossia che il mero utilizzo della clausola ad opera di più operatori del mercato di per sé possa trovare una spiegazione differente dalla finalità lesiva della concorrenza e ciò basta a escludere un sillogistico riconoscimento di un nesso di collegamento fra le istruzioni all'epoca impartite dall'associazione di categoria e i contratti a valle stipulati dagli imprenditori.
In difetto, pertanto, della prova dei presupposti per poter affermare la sussistenza di un nesso di collegamento tra la fideiussione omnibus oggetto di causa e una condotta lesiva della concorrenza, la domanda attorea rivolta a ottenere una declaratoria di nullità totale o, quanto meno, parziale della fideiussione omnibus stipulata in data 23.07.2012 non può trovare accoglimento.
Quanto alla fideiussione specifica sub doc. 6, deve osservarsi come il provvedimento “sanzionatorio”
della Banca d'Italia sopra richiamato fosse espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus, in quanto il modello predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana
ai propri associati riguardava proprio tale tipologia di garanzia, da rilasciarsi in favore delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione.
Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla Banca d'Italia),
accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, debba necessariamente essere circoscritto a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte, o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova, da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento (in questo senso è anche la giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione: n. 10689/2024,
19401/2024 e 657/2025; isolata in senso difforme Cass. n. 27243/2024).
Tanto premesso, essendosi parte attrice limitata ad allegare pronunce a sé favorevoli e fideiussioni coeve contenenti le medesime clausole, difetta qualsiasi prova della sussistenza dei suddetti presupposti con riferimento a tale differente fattispecie contrattuale;
di conseguenza, la contestazione in ordine alla nullità della fideiussione specifica rilasciata in data 23.06.2016 non può che essere disattesa.
Infine, non può essere accolto il motivo di opposizione inerente all'indeterminatezza del credito ingiunto per non essersi ancora definita la consistenza dell'eredità beneficiata pervenuta all'opponente. Sul punto, si osserva che la copia dell'inventario – redatto in due tempi – depositata da parte opposta sub doc. 32 e 33 confuta l'assunto di parte opponente, avendo il documento data certa anteriore – 15.06.2020 – a quella di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. L'eventuale incapienza dell'asse ereditario è circostanza che doveva essere provata dall'opponente, il quale,
invero, nulla ha allegato sul punto, limitandosi a sostenere che il preciso valore dell'eredità
beneficiata non fosse ancora stato determinato.
Per tutti i motivi suesposti, la presente opposizione dev'essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014
(applicati i minimi per la fase istruttoria e decisoria, in ragione della natura strettamente documentale della controversia), in complessivi € 10.892,80, oltre IVA e c.p.a., di cui € 9.142,00 per compensi, €
379,50 per esborsi ed € 1.371,30 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4790/2021 emesso nei suoi
[...]
confronti dal Tribunale di Brescia, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in in complessivi €
10.892,80, oltre IVA e c.p.a., di cui € 9.142,00 per compensi, € 379,50 per esborsi ed €
1.371,30 per spese generali.
Così deciso in Milano il 20 novembre 2025
Il giudice
AN ER