Art. 3.
A partire dall'esercizio finanziario 1960-61 il contributo annuo di lire 370.000.000, di cui alla prima, parte dell' articolo 1 della legge 28 marzo 1958, n. 302 , e' trasferito dal bilancio del Ministero dell'interno a quello del Ministero del tesoro, in aggiunta ai fondi assegnati all'Opera nazionale invalidi di guerra per i fini di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
A partire dall'esercizio finanziario 1960-61 il contributo annuo di lire 370.000.000, di cui alla prima, parte dell' articolo 1 della legge 28 marzo 1958, n. 302 , e' trasferito dal bilancio del Ministero dell'interno a quello del Ministero del tesoro, in aggiunta ai fondi assegnati all'Opera nazionale invalidi di guerra per i fini di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.