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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3875/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 3875/2025
tra Parte_1
OPPONENTE e
CP_1
OPPOSTO
Oggi 4 dicembre 2025 ad ore 13.15 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per l'avv. CAFORA SERENA ( ) VIA SANTO Parte_1 C.F._1 STEFANO 38 40125 BOLOGNA;
Per l'avv. RAMPIONI LAURA;
CP_1 E' presente l'avv. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue: parte opponente come da atto di citazioni in opposizione;
parte opposta come da memoria n. 1 e chiede che la parte opponente venga condanna ex art. 96 cpc e art. 88 cpc;
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone in assenza delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3875/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALSEMIN Parte_1 C.F._2 LINDA e dell'avv. CAFORA SERENA ( ) VIA SANTO STEFANO 38 40125 C.F._1 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BALSEMIN LINDA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMPIONI LAURA, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA G. TOMMASINI 3 40136 BOLOGNApresso il difensore avv. RAMPIONI LAURA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
In via monitoria l'avv. ha agito a tutela del credito vantato nei confronti di CP_1 [...]
a titolo di compenso professionale per prestazioni svolte in relazione a diverse pratiche e Parte_1
pagina 2 di 5 incarichi conferitegli dalla stessa: il credito è documentato dall'atto ricognitivo del 04.05.2019 sottoscritto da con cui la stessa riconosceva gli importi dei compensi ivi indicati quale Parte_2 compenso relativo alle prestazioni professionali eseguite in relazione alle pratiche specificamente elencate.
Nel proprio atto di opposizione la sig.ra ha eccepito la prescrizione del diritto al Parte_1 compenso fatto valere ed ha contestato le pretese dell'opposto.
All'udienza di discussione dell'istanza ex art. 648 cpc il precedente giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
I difensori delle parti depositavano le memorie ex art. 171 ter cpc;
In data 10.09.2025 la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto Presidenziale.
All'udienza del 17.10.2025 è stata proposta la conciliazione della lite ex art. 185 bis c.p.c., accettata dall'opposto, ma non dall'opponente.
Successivamente la causa è stata ritenuta matura per la decisione e fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc;
L'opposizione non è fondata e va rigettata.
Ebbene la scrittura datata 4.5.2019 costituisce pertanto fonte di obbligazione secondo il contenuto risultante dal documento.
Non assume alcun rilievo giuridico neanche la considerazione per cui detto documento risulta indicare
“ipotesi di Fattura”. La scrittura datata 4.5.2019 è costituita da una pagina firmata da Parte_1 in calce per “presa visione accettazione e conferma degli importi”.
Deve sul punto concludersi nel senso che il documento datato 04.05.2019 (citato doc. n. 4 ingiungente)
è perfettamente valido e vincolante nei confronti di che l'ha sottoscritto, con Parte_1 riferimento a tutti gli impegni economici ivi riportati.
La portata obbligatoria del documento 04.05.2019.
La ricognizione di debito ha ad oggetto il riconoscimento da parte della signora del Parte_1 credito professionale vantato dall'avv. indicato come "comunicazione onorari e spese da CP_1 fatturare all'atto del pagamento” . Gli incarichi sono elencati all'interno dello stesso atto ricognitivo, a pag. 1, e riguardano procedimenti istaurati avanti al Tribunale di Bologna.
pagina 3 di 5 Nel caso in esame, la scrittura ricognitiva porta con sé l'effetto di astrazione processuale della causa e di inversione dell'onere probatorio a carico del debitore intimato, sia in ordine an che al quantum del credito riconosciuto. L'art. 1988 c.c. prevede infatti testualmente che "la promessa di pagamento o la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria": detto principio normativo opera senz'altro anche nel caso di specie ove la promessa di pagamento è titolata (Cass. n. 10574/2007).
Quindi era onere dell'opponente dimostrare che il rapporto giuridico sottostante era inesistente o invalido: al contrario sul punto sono state svolte solo generiche contestazioni relative all'importo del compenso professionale azionato, ma nulla di specifico sul punto è stato dedotto e tantomeno dimostrato.
E ciononostante si tratti nel caso di specie di una promessa di pagamento titolata, ovvero contenga il riferimento al rapporto giuridico e per la verità alle pratiche che stanno alla sua base, facilitando in tal modo l'eventuale onere probatorio a carico del debitore promittente.
L'opponente non ha assolto all'onere probatorio gravante sul medesimo: rimane quindi vincolato dalla promessa di pagamento 04.05.2019.
Il debitore eccepisce altresì l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall'attore.
In particolare, deduce che i crediti sono sorti negli anni 2008 e 2014 sono prescritti, essendo decorso il termine ordinario decennale.
L'eccezione di prescrizione è stata tempestivamente sollevata in causa, ma risulta però infondata nel merito.
L'art. 2937 c.c. stabilisce infatti che "la rinuncia (alla prescrizione) può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione".
Ebbene risulta senz'altro incompatibile con la volontà di valersi di una causa estintiva del debito la dichiarazione di del 04.05.2019 con cui la stessa promette di pagare detto debito, Parte_1 indicando mediante accettazione le attività professionali all'origine dello stesso;
In conclusione sul punto, l'obbligo assunto dall'opponente il 04.05.2019 è valido ed efficace.
Non vi sono i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., né primo né terzo comma.
pagina 4 di 5 Non emergono poi ulteriori profili che giustifichino una forma di sanzione pecuniaria a carico del soccombente, che non ha tenuto condotte processuali che abbiano particolarmente aggravato la difesa del creditore.
L'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo va pertanto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico dell'opponente nella misura che verrà indicata in dispositivo alla luce del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n.
147/2022, per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale di valore fino ad Euro 26.000,00.
I compensi sono liquidati con riferimento a quattro fasi di attività, attestandosi sui valori medi di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- rigetta la richiesta ex art. 96 cpc;
- condanna l'opponente a rifondere all'avv. le spese di lite, liquidate per i Parte_1 CP_1 compensi in Euro 5.077,00 oltre ad Euro 145,50 per anticipazioni, 15% sui compensi per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 3875/2025
tra Parte_1
OPPONENTE e
CP_1
OPPOSTO
Oggi 4 dicembre 2025 ad ore 13.15 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per l'avv. CAFORA SERENA ( ) VIA SANTO Parte_1 C.F._1 STEFANO 38 40125 BOLOGNA;
Per l'avv. RAMPIONI LAURA;
CP_1 E' presente l'avv. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue: parte opponente come da atto di citazioni in opposizione;
parte opposta come da memoria n. 1 e chiede che la parte opponente venga condanna ex art. 96 cpc e art. 88 cpc;
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone in assenza delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3875/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALSEMIN Parte_1 C.F._2 LINDA e dell'avv. CAFORA SERENA ( ) VIA SANTO STEFANO 38 40125 C.F._1 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BALSEMIN LINDA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMPIONI LAURA, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA G. TOMMASINI 3 40136 BOLOGNApresso il difensore avv. RAMPIONI LAURA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
In via monitoria l'avv. ha agito a tutela del credito vantato nei confronti di CP_1 [...]
a titolo di compenso professionale per prestazioni svolte in relazione a diverse pratiche e Parte_1
pagina 2 di 5 incarichi conferitegli dalla stessa: il credito è documentato dall'atto ricognitivo del 04.05.2019 sottoscritto da con cui la stessa riconosceva gli importi dei compensi ivi indicati quale Parte_2 compenso relativo alle prestazioni professionali eseguite in relazione alle pratiche specificamente elencate.
Nel proprio atto di opposizione la sig.ra ha eccepito la prescrizione del diritto al Parte_1 compenso fatto valere ed ha contestato le pretese dell'opposto.
All'udienza di discussione dell'istanza ex art. 648 cpc il precedente giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
I difensori delle parti depositavano le memorie ex art. 171 ter cpc;
In data 10.09.2025 la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto Presidenziale.
All'udienza del 17.10.2025 è stata proposta la conciliazione della lite ex art. 185 bis c.p.c., accettata dall'opposto, ma non dall'opponente.
Successivamente la causa è stata ritenuta matura per la decisione e fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc;
L'opposizione non è fondata e va rigettata.
Ebbene la scrittura datata 4.5.2019 costituisce pertanto fonte di obbligazione secondo il contenuto risultante dal documento.
Non assume alcun rilievo giuridico neanche la considerazione per cui detto documento risulta indicare
“ipotesi di Fattura”. La scrittura datata 4.5.2019 è costituita da una pagina firmata da Parte_1 in calce per “presa visione accettazione e conferma degli importi”.
Deve sul punto concludersi nel senso che il documento datato 04.05.2019 (citato doc. n. 4 ingiungente)
è perfettamente valido e vincolante nei confronti di che l'ha sottoscritto, con Parte_1 riferimento a tutti gli impegni economici ivi riportati.
La portata obbligatoria del documento 04.05.2019.
La ricognizione di debito ha ad oggetto il riconoscimento da parte della signora del Parte_1 credito professionale vantato dall'avv. indicato come "comunicazione onorari e spese da CP_1 fatturare all'atto del pagamento” . Gli incarichi sono elencati all'interno dello stesso atto ricognitivo, a pag. 1, e riguardano procedimenti istaurati avanti al Tribunale di Bologna.
pagina 3 di 5 Nel caso in esame, la scrittura ricognitiva porta con sé l'effetto di astrazione processuale della causa e di inversione dell'onere probatorio a carico del debitore intimato, sia in ordine an che al quantum del credito riconosciuto. L'art. 1988 c.c. prevede infatti testualmente che "la promessa di pagamento o la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria": detto principio normativo opera senz'altro anche nel caso di specie ove la promessa di pagamento è titolata (Cass. n. 10574/2007).
Quindi era onere dell'opponente dimostrare che il rapporto giuridico sottostante era inesistente o invalido: al contrario sul punto sono state svolte solo generiche contestazioni relative all'importo del compenso professionale azionato, ma nulla di specifico sul punto è stato dedotto e tantomeno dimostrato.
E ciononostante si tratti nel caso di specie di una promessa di pagamento titolata, ovvero contenga il riferimento al rapporto giuridico e per la verità alle pratiche che stanno alla sua base, facilitando in tal modo l'eventuale onere probatorio a carico del debitore promittente.
L'opponente non ha assolto all'onere probatorio gravante sul medesimo: rimane quindi vincolato dalla promessa di pagamento 04.05.2019.
Il debitore eccepisce altresì l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall'attore.
In particolare, deduce che i crediti sono sorti negli anni 2008 e 2014 sono prescritti, essendo decorso il termine ordinario decennale.
L'eccezione di prescrizione è stata tempestivamente sollevata in causa, ma risulta però infondata nel merito.
L'art. 2937 c.c. stabilisce infatti che "la rinuncia (alla prescrizione) può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione".
Ebbene risulta senz'altro incompatibile con la volontà di valersi di una causa estintiva del debito la dichiarazione di del 04.05.2019 con cui la stessa promette di pagare detto debito, Parte_1 indicando mediante accettazione le attività professionali all'origine dello stesso;
In conclusione sul punto, l'obbligo assunto dall'opponente il 04.05.2019 è valido ed efficace.
Non vi sono i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., né primo né terzo comma.
pagina 4 di 5 Non emergono poi ulteriori profili che giustifichino una forma di sanzione pecuniaria a carico del soccombente, che non ha tenuto condotte processuali che abbiano particolarmente aggravato la difesa del creditore.
L'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo va pertanto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico dell'opponente nella misura che verrà indicata in dispositivo alla luce del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n.
147/2022, per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale di valore fino ad Euro 26.000,00.
I compensi sono liquidati con riferimento a quattro fasi di attività, attestandosi sui valori medi di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- rigetta la richiesta ex art. 96 cpc;
- condanna l'opponente a rifondere all'avv. le spese di lite, liquidate per i Parte_1 CP_1 compensi in Euro 5.077,00 oltre ad Euro 145,50 per anticipazioni, 15% sui compensi per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
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