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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 20/01/2026, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 806/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1998/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 464 5175 DEL 10 NOVEMBRE 2023 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16667/2025 depositato il
06/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a Resistente_1 S.r.l. in data 18.1.2024 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in data 2.02.2024, Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento TARI indicato in epigrafe, relativo all'anno 2019, dell'importo complessivo di euro 5.238,00, concludendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, da attribuirsi al difensore antistatario.
In data 6.4.2024 ha depositato le sue controdeduzioni Resistente_1 S.r.l., che ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Con provvedimento del 30 aprile 2024, la trattazione del ricorso è stata rinviata a nuovo ruolo, in ottemperanza a quando indicato nella nota del Presidente di questa Corte, prot. n. 257014 del 23.4.2024, con cui è stata prospettata “la necessità di soprassedere alla decisione dei ricorsi” in cui si prospetta la questione della legittimazione della società resistente in questa sede ad esercitare le funzioni di accertamento e di riscossione tributaria, nella qualità di progetto ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di adottare un univoco orientamento giurisprudenziale sul punto.
Da ultimo all'udienza del 6.10.2025, all'esito della discussione, questa Corte, in composizione monocratica, ha deciso la causa come da dispositivo di cui è stata data lettura immediata
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va anzitutto rilevato, quanto alla eccezione di difetto di legittimazione di Resistente_1 S.r.l., che costituisce l'oggetto delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente ai § contrassegnati dalle lettere A), A1),
A2) e A3), che è intervenuto nelle more il comma 14-septies dell'art. 3 del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni della L. 21 febbraio 2025, n. 15, che ora prevede che “le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.
Peraltro il ricorso per rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., proposto da altra Sezione di questa stessa Corte di Giustizia Tributaria, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza n 7495/2025, pubblicata il 20.03.2025 sul rilievo che è intervenuto nelle more il comma 14-septies dell'art. 3 del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni della L. 21 febbraio 2025, n. 15, che ora prevede quanto sopra già riportato.
Alla luce di quanto precede deve, quindi, ritenersi che ogni questione sul punto è stata, allo stato, superata.
2. Con riferimento all'eccepita nullità dell'avviso di accertamento impugnato “per espansione del giudicato esterno di cui alla precedente annualità d'imposta 2018”, stante la sentenza n. 843 del 2019 (e non del 2018, come erroneamente indicato in ricorso) che avrebbe statuito in merito alla detassazione, nella misura indicata, ai fini TARI della superficie dei locali occupati dalla ricorrente perché produttiva di rifiuti speciali, si osserva che la copia della detta sentenza prodotta è priva dell'attestazione del passaggio in giudicato. Inoltre, questo
Giudice ritiene che, comunque, vada ribadito il principio giurisprudenziale secondo il quale la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente
(in tema anche Cass. n. 6953/2015). Peraltro, può precisarsi come nel processo tributario, il vincolo oggettivo derivante dal giudicato, in relazione alle imposte periodiche, deve essere riconosciuto nei casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta (Cass. n. 38950 del 7/12/2021). Si ricorda che in tema di
TARSU, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'accertamento relativo allo smaltimento in proprio di rifiuti speciali Banca_1 un elemento della fattispecie privo di durevolezza, in quanto suscettibile di modifiche e variazioni, dall'uno all'altro periodo di imposta, con la conseguenza che la parte non può utilmente invocare, sotto tale profilo, il giudicato esterno relativo ad altre annualità (Cass. n. 2305 del 23/01/2024) e tale principio appare ben estensibile in materia di TARI (v. Cass. n. 11476/2025), atteso che ben possono variare, in tale ambito, i presupposti fattuali costitutivi del rapporto impositivo da un anno all'altro.
3. Va, infine, disattesa anche l'eccezione di nullità dell'avviso impugnato “per violazione del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Regolamento TARI del Comune di Napoli per il 2019, dell'art. 62 del D.L.gs 507 del 15 novembre 1993, degli artt. 22 e 35 del D.L.gs.22 febbraio 19997 e articolo 226 del D.L.gs. 152 del 3 aprile 2006”. Assume al riguardo la ricorrente che le superfici dalla medesima occupate, con la sola eccezione di 181 mq riservati ad ufficio e per i quali l'imposta è effettivamente dovuta, sarebbero produttive di rifiuti speciali, ovvero di imballaggi terziati, per i quali il regolamento comunale prevede la totale detassazione in coerenza con il dettato normativo nazionale di riferimento.
Sul punto si evidenzia che la ricorrente non ha contestato la documentazione relativa al sopralluogo prodotto ex adverso neppure per allegare che la situazione dei luoghi da essa desumibile e riferita al 7 luglio 2020 fosse diversa nell'anno 2019 che qui rileva ed in base alla quale è stata assoggettata a tassazione solo una superficie pari a mq 965 rispetto ad una superficie totale di mq 3114 precisata da Resistente_1 e neppure genericamente indicata da parte ricorrente. Peraltro, la documentazione prodotta da quest'ultima se è idonea a dimostrare che la società ricorrente ha provveduto a sue spese allo smaltimento di rifiuti speciali e di imballaggi terziari, non è tuttavia idonea a dimostrare in modo preciso ed evidente quali siano le superfici, oltre quelle degli uffici (peraltro pure tenute in conto da controparte) che la ricorrente assume dover essere “detassate”, che siano ulteriori rispetto a quelle complessive di mq 2149 non calcolate ai fini che qui interessano da Resistente_1. Va infatti precisato che “per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene (…) conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi” (così v. Cass. n. 18689/24 con richiamo, tra le altre, a Cass., Sez. 5, del 28/03/2023, n. 8753 e n. 8754; Cass., Sez. 5, del 30/03/2023, n. 9032)" (v. Cass. 11476/2025). Risulta peraltro evidente (v. ancora Cass. 11476/2025) che in tema di onere probatorio incombe sul contribuente la prova del collegamento funzionale e continuativo dei magazzini (siano essi di stoccaggio di merci e materie prime da lavorare, intermedi di produzione o finali di prodotti finiti), nonché la prova della prevalenza e continuità della produzione di rifiuti speciali e del loro smaltimento o trattamento a carico del produttore (cfr. sul generale principio che pone in capo al contribuente l'onere probatorio circa la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione della parte variabile del tributo: Cass. Sez. 5, del 6/07/2022 n. 21335, nonché ancora Cass., Sez. 5, del
28/03/2023, n. 8753 e n. 8754).
4. A quanto precede va pure aggiunto che all'udienza del 12.5.2025 il difensore della parte ricorrente ha sostenuto che l'atto impugnato in questa sede sarebbe stato annullato in autotutela e ha chiesto un rinvio, unitamente alla controparte, per chiarire la situazione e tentare un bonario componimento senza che si sia giunti a tanto e senza che sia stato prodotto un provvedimento di annullamento in sede di autotutela dell'atto impugnato.
5. Il ricorso va quindi rigettato.
6. Tenuto conto della particolarità della vicenda in fatto e della peculiarità delle questioni esaminate e sopra evidenziate, ben possono essere compensate per intero tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 6 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
ET SC
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1998/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 464 5175 DEL 10 NOVEMBRE 2023 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16667/2025 depositato il
06/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a Resistente_1 S.r.l. in data 18.1.2024 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in data 2.02.2024, Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento TARI indicato in epigrafe, relativo all'anno 2019, dell'importo complessivo di euro 5.238,00, concludendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, da attribuirsi al difensore antistatario.
In data 6.4.2024 ha depositato le sue controdeduzioni Resistente_1 S.r.l., che ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Con provvedimento del 30 aprile 2024, la trattazione del ricorso è stata rinviata a nuovo ruolo, in ottemperanza a quando indicato nella nota del Presidente di questa Corte, prot. n. 257014 del 23.4.2024, con cui è stata prospettata “la necessità di soprassedere alla decisione dei ricorsi” in cui si prospetta la questione della legittimazione della società resistente in questa sede ad esercitare le funzioni di accertamento e di riscossione tributaria, nella qualità di progetto ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di adottare un univoco orientamento giurisprudenziale sul punto.
Da ultimo all'udienza del 6.10.2025, all'esito della discussione, questa Corte, in composizione monocratica, ha deciso la causa come da dispositivo di cui è stata data lettura immediata
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va anzitutto rilevato, quanto alla eccezione di difetto di legittimazione di Resistente_1 S.r.l., che costituisce l'oggetto delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente ai § contrassegnati dalle lettere A), A1),
A2) e A3), che è intervenuto nelle more il comma 14-septies dell'art. 3 del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni della L. 21 febbraio 2025, n. 15, che ora prevede che “le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.
Peraltro il ricorso per rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., proposto da altra Sezione di questa stessa Corte di Giustizia Tributaria, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza n 7495/2025, pubblicata il 20.03.2025 sul rilievo che è intervenuto nelle more il comma 14-septies dell'art. 3 del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni della L. 21 febbraio 2025, n. 15, che ora prevede quanto sopra già riportato.
Alla luce di quanto precede deve, quindi, ritenersi che ogni questione sul punto è stata, allo stato, superata.
2. Con riferimento all'eccepita nullità dell'avviso di accertamento impugnato “per espansione del giudicato esterno di cui alla precedente annualità d'imposta 2018”, stante la sentenza n. 843 del 2019 (e non del 2018, come erroneamente indicato in ricorso) che avrebbe statuito in merito alla detassazione, nella misura indicata, ai fini TARI della superficie dei locali occupati dalla ricorrente perché produttiva di rifiuti speciali, si osserva che la copia della detta sentenza prodotta è priva dell'attestazione del passaggio in giudicato. Inoltre, questo
Giudice ritiene che, comunque, vada ribadito il principio giurisprudenziale secondo il quale la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente
(in tema anche Cass. n. 6953/2015). Peraltro, può precisarsi come nel processo tributario, il vincolo oggettivo derivante dal giudicato, in relazione alle imposte periodiche, deve essere riconosciuto nei casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta (Cass. n. 38950 del 7/12/2021). Si ricorda che in tema di
TARSU, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'accertamento relativo allo smaltimento in proprio di rifiuti speciali Banca_1 un elemento della fattispecie privo di durevolezza, in quanto suscettibile di modifiche e variazioni, dall'uno all'altro periodo di imposta, con la conseguenza che la parte non può utilmente invocare, sotto tale profilo, il giudicato esterno relativo ad altre annualità (Cass. n. 2305 del 23/01/2024) e tale principio appare ben estensibile in materia di TARI (v. Cass. n. 11476/2025), atteso che ben possono variare, in tale ambito, i presupposti fattuali costitutivi del rapporto impositivo da un anno all'altro.
3. Va, infine, disattesa anche l'eccezione di nullità dell'avviso impugnato “per violazione del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Regolamento TARI del Comune di Napoli per il 2019, dell'art. 62 del D.L.gs 507 del 15 novembre 1993, degli artt. 22 e 35 del D.L.gs.22 febbraio 19997 e articolo 226 del D.L.gs. 152 del 3 aprile 2006”. Assume al riguardo la ricorrente che le superfici dalla medesima occupate, con la sola eccezione di 181 mq riservati ad ufficio e per i quali l'imposta è effettivamente dovuta, sarebbero produttive di rifiuti speciali, ovvero di imballaggi terziati, per i quali il regolamento comunale prevede la totale detassazione in coerenza con il dettato normativo nazionale di riferimento.
Sul punto si evidenzia che la ricorrente non ha contestato la documentazione relativa al sopralluogo prodotto ex adverso neppure per allegare che la situazione dei luoghi da essa desumibile e riferita al 7 luglio 2020 fosse diversa nell'anno 2019 che qui rileva ed in base alla quale è stata assoggettata a tassazione solo una superficie pari a mq 965 rispetto ad una superficie totale di mq 3114 precisata da Resistente_1 e neppure genericamente indicata da parte ricorrente. Peraltro, la documentazione prodotta da quest'ultima se è idonea a dimostrare che la società ricorrente ha provveduto a sue spese allo smaltimento di rifiuti speciali e di imballaggi terziari, non è tuttavia idonea a dimostrare in modo preciso ed evidente quali siano le superfici, oltre quelle degli uffici (peraltro pure tenute in conto da controparte) che la ricorrente assume dover essere “detassate”, che siano ulteriori rispetto a quelle complessive di mq 2149 non calcolate ai fini che qui interessano da Resistente_1. Va infatti precisato che “per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene (…) conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi” (così v. Cass. n. 18689/24 con richiamo, tra le altre, a Cass., Sez. 5, del 28/03/2023, n. 8753 e n. 8754; Cass., Sez. 5, del 30/03/2023, n. 9032)" (v. Cass. 11476/2025). Risulta peraltro evidente (v. ancora Cass. 11476/2025) che in tema di onere probatorio incombe sul contribuente la prova del collegamento funzionale e continuativo dei magazzini (siano essi di stoccaggio di merci e materie prime da lavorare, intermedi di produzione o finali di prodotti finiti), nonché la prova della prevalenza e continuità della produzione di rifiuti speciali e del loro smaltimento o trattamento a carico del produttore (cfr. sul generale principio che pone in capo al contribuente l'onere probatorio circa la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione della parte variabile del tributo: Cass. Sez. 5, del 6/07/2022 n. 21335, nonché ancora Cass., Sez. 5, del
28/03/2023, n. 8753 e n. 8754).
4. A quanto precede va pure aggiunto che all'udienza del 12.5.2025 il difensore della parte ricorrente ha sostenuto che l'atto impugnato in questa sede sarebbe stato annullato in autotutela e ha chiesto un rinvio, unitamente alla controparte, per chiarire la situazione e tentare un bonario componimento senza che si sia giunti a tanto e senza che sia stato prodotto un provvedimento di annullamento in sede di autotutela dell'atto impugnato.
5. Il ricorso va quindi rigettato.
6. Tenuto conto della particolarità della vicenda in fatto e della peculiarità delle questioni esaminate e sopra evidenziate, ben possono essere compensate per intero tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 6 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
ET SC