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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/07/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 2425/2021 R.G.C.L. promossa da Parte_1
(rappr. e dif. dall'avv. D. Naso) contro Controparte_1
(rappr. e dif. ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. D. A. Di Manto), avente ad oggetto: altre ipotesi;
rilevato che
dipendente a tempo indeterminato del Parte_1 CP_1 convenuto nel ruolo del personale ATA, assunta dalle graduatorie provinciali per soli titoli nel profilo di Assistente Amministrativo e titolare presso l'Istituto Comprensivo “Berlinguer” di RA, ha partecipato alla procedura concorsuale indetta con Decreto Direttoriale n. 2015 del 20.12.2018 (“Concorso CP_2 pubblico per esami e titoli per il reclutamento di posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA (DSGA)”) ed è stata inserita nella graduatoria di merito di tale concorso nella posizione n. 51; ha ricevuto dunque il 18/08/2020 avviso di immissione in ruolo ed è stata individuata, in data 25/08/2020, come destinataria di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato quale Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, con decorrenza giuridica dal 01/09/2020 ed economica dalla effettiva presa di servizio nella sede assegnata dell' di Parte_2
Codroipo (UD); la stessa, in data 26/08/2020 ha presentato al Dirigente scolastico di detto Istituto richiesta di aspettativa, adducendo la sussistenza di idonei motivi di ordine familiare (stante la necessità di ricongiungimento con i genitori ultrasessantacinquenni) e di salute ai sensi dell'art. 18, c. 1 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/09; la summenzionata richiesta è stata rigettata;
è stata altresì rigettata da detto Dirigente scolastico la richiesta di differimento della presa di servizio (fondata sulle stesse ragioni sottese alla domanda di aspettativa) inoltrata dalla in data 30.08.2020; Pt_1 con e-mail del 26.05.2021, la ha poi vanamente manifestato la Pt_1 propria disponibilità alla presa di servizio nel ruolo di D.S.G.A con decorrenza dal 1°.09.2021, tenuto conto dell'esaurimento della graduatoria di merito del concorso in oggetto;
in relazione all'a.s. 2021/2022, il non ha effettuato nuove CP_1 immissioni in ruolo attingendo dalla graduatoria in questione, avvalendosi piuttosto di assistenti amministrativi di ruolo;
l'interessata, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ribadisce di non essere stata in condizioni di prendere servizio a causa di rilevanti motivi e, premesso di non avere rifiutato espressamente l'immissione in ruolo e di non avere ricevuto la notifica di un provvedimento esplicito di decadenza dalla graduatoria e/o dal diritto all'assunzione in servizio, chiede l'immissione in ruolo in qualità di D.S.G.A. con decorrenza economica e giuridica dal 01/09/2021, con conseguente condanna del resistente a porre in essere CP_1 tutti gli atti necessari per il riconoscimento del suo diritto ad essere individuata quale destinataria di una proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato nel ruolo di D.S.G.A., con conseguente immediata assunzione;
Contr il chiede disattendersi il ricorso;
come esposto in memoria difensiva, l'aspettativa per motivi personali e familiari, prevista dall'art. 18, c. 1 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/09, presuppone necessariamente l'avvenuta instaurazione di un rapporto lavorativo, trattandosi della sospensione della prestazione posta a carico del dipendente, previa autorizzazione della parte datoriale;
ragion per cui la domanda di aspettativa formulata dalla , allorquando la stessa non aveva ancora Pt_1 accettato la proposta di conclusione del contratto di lavoro, del tutto correttamente è stata rigettata dal Dirigente Scolastico;
spetta poi al Dirigente Scolastico un potere di “valutazione di un idoneo e giustificato motivo per il differimento della presa di servizio”; potere a fronte del quale il dipendente deve ritenersi titolare di una situazione di semplice interesse legittimo. Come enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 6743/2022 (opportunamente richiamata dall'amministrazione scolastica), “Il D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 436, al pari delle analoghe Disp. dettate dal D.P.R. n. 3 del 1957, e dal D.P.R. n. 487 del 1994, che questa Corte ha in tal senso già interpretato (Cass. n. 4393/2020), rimette alla Pubblica Amministrazione il potere di valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo e non riconosce, quindi, un diritto incondizionato al differimento della presa di servizio perché, come si è detto al punto 5, il termine è imposto a tutela di interessi pubblici, che possono divenire recessivi rispetto a quelli dell'assunto solo qualora quest'ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive che impediscano la condotta doverosa. Si deve essere in presenza di un impedimento, seppure non assoluto, connotato da gravità, mentre non rileva il motivo personale che renda il differimento solo più conveniente, atteso che in tal caso nella necessaria comparazione fra l'interesse del singolo e quelli generali garantiti dall'imposizione del termine, il primo non può essere prevalente …”; nel caso in esame, il diniego frapposto dal dirigente scolastico si rivela di per sé ragionevole nella parte in cui non riconosce la consistenza di “giustificato motivo” alla mera esigenza di ricongiungimento con i genitori ultrasessantacinquenni, pacifico essendo come l'età avanzata del familiare non renda di per sé sola indispensabile la vicinanza del pubblico dipendente, sì da far prevalere l'interesse privato al differimento della presa di servizio sull'interesse pubblico alla tempestiva presa di servizio da parte di quest'ultimo; analogamente irrilevanti, ai fini di cui si discute, si reputano gli addotti motivi di salute, atteso che – da un lato – nessun elemento di giudizio autorizza a sostenere che l'invocato stato patologico impedisse una tempestiva presa di servizio presso la sede di destinazione, e che – dall'altro – la , pur affetta Pt_1 dal quadro patologico in argomento, ha continuato a svolgere la propria attività come assistente amministrativa presso altro istituto scolastico, ubicato a RA (a riprova della sua astratta idoneità allo svolgimento dei compiti amministrativi alla stessa demandati); non si comprende, in altri termini, il motivo per cui l'essere affetta da una certa patologia impedisse alla ricorrente di rendere le proprie prestazioni lavorative in un luogo diverso da quello di residenza;
a seguito della mancata accettazione della nomina entro il 1° settembre 2020, la ricorrente è decaduta sia dalla graduatoria sia dal diritto all'assunzione, a nulla rilevando il fatto (evidenziato in ricorso) che la stessa, lungi dall'avere espressamente rifiutato la nomina, si sia limitata a presentare apposita istanza di differimento della presa in servizio;
nella sopra richiamata pronuncia della Suprema Corte (n. 6743/2022) si chiarisce: “L'avvenuta contrattualizzazione del rapporto di impiego non ha determinato il superamento delle formalità che precedono l'instaurazione del rapporto stesso, perché il D. Lgs. n. 165 del 2001, richiama il D.P.R. n. 487 del 1994, che, all'art. 17, nel ricalcare la disciplina dettata dal D.P.R. n. 3 del 1957, artt. da 7 a 10, prevede che il vincitore del concorso debba essere invitato ad assumere servizio nella sede assegnata per iniziare il periodo di prova e decade dalla nomina qualora l'immissione non avvenga nel termine assegnato e non ricorra un giustificato motivo, idoneo a legittimare il differimento (recita l'art. 17, comma 4: Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio). Si tratta di regole fissate per assicurare trasparenza ed efficienza all'agire delle Pubbliche Amministrazioni in quanto il rispetto delle cadenze imposte, oltre a consentire al datore di lavoro pubblico di disporre delle risorse di personale necessarie per il suo funzionamento, garantisce la corretta gestione delle graduatorie, tutelando, sia pure di riflesso, anche gli interessi dei non vincitori che, in caso di mancata accettazione o di non tempestiva assunzione in servizio dei chiamati, potrebbero a questi ultimi subentrare per effetto dello scorrimento”; è del tutto logico e coerente con sistema ritenere allora che costituisca
“mancata accettazione della nomina” non soltanto l'espresso diniego alla presa di servizio, ma anche il comportamento concludente consistente nel non avere sottoscritto il contratto di lavoro con l'Amministrazione e nel non avere assunto servizio nel termine stabilito, in difetto di esplicita autorizzazione dell'amministrazione a differire la prestabilita data di presa di servizio;
la contestata decadenza dalla graduatoria e dal diritto all'assunzione nel ruolo di D.S.G.A. costituisce dunque automatica conseguenza (verificatasi in data 1° settembre 2020) del comportamento omissivo (non autorizzato) della stessa ricorrente;
il ricorso, per le considerazioni svolte, va rigettato;
le spese processuali seguono la soccombenza;
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al convenuto le spese CP_1 processuali, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre accessori di legge. RA, 25 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 2425/2021 R.G.C.L. promossa da Parte_1
(rappr. e dif. dall'avv. D. Naso) contro Controparte_1
(rappr. e dif. ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. D. A. Di Manto), avente ad oggetto: altre ipotesi;
rilevato che
dipendente a tempo indeterminato del Parte_1 CP_1 convenuto nel ruolo del personale ATA, assunta dalle graduatorie provinciali per soli titoli nel profilo di Assistente Amministrativo e titolare presso l'Istituto Comprensivo “Berlinguer” di RA, ha partecipato alla procedura concorsuale indetta con Decreto Direttoriale n. 2015 del 20.12.2018 (“Concorso CP_2 pubblico per esami e titoli per il reclutamento di posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA (DSGA)”) ed è stata inserita nella graduatoria di merito di tale concorso nella posizione n. 51; ha ricevuto dunque il 18/08/2020 avviso di immissione in ruolo ed è stata individuata, in data 25/08/2020, come destinataria di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato quale Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, con decorrenza giuridica dal 01/09/2020 ed economica dalla effettiva presa di servizio nella sede assegnata dell' di Parte_2
Codroipo (UD); la stessa, in data 26/08/2020 ha presentato al Dirigente scolastico di detto Istituto richiesta di aspettativa, adducendo la sussistenza di idonei motivi di ordine familiare (stante la necessità di ricongiungimento con i genitori ultrasessantacinquenni) e di salute ai sensi dell'art. 18, c. 1 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/09; la summenzionata richiesta è stata rigettata;
è stata altresì rigettata da detto Dirigente scolastico la richiesta di differimento della presa di servizio (fondata sulle stesse ragioni sottese alla domanda di aspettativa) inoltrata dalla in data 30.08.2020; Pt_1 con e-mail del 26.05.2021, la ha poi vanamente manifestato la Pt_1 propria disponibilità alla presa di servizio nel ruolo di D.S.G.A con decorrenza dal 1°.09.2021, tenuto conto dell'esaurimento della graduatoria di merito del concorso in oggetto;
in relazione all'a.s. 2021/2022, il non ha effettuato nuove CP_1 immissioni in ruolo attingendo dalla graduatoria in questione, avvalendosi piuttosto di assistenti amministrativi di ruolo;
l'interessata, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ribadisce di non essere stata in condizioni di prendere servizio a causa di rilevanti motivi e, premesso di non avere rifiutato espressamente l'immissione in ruolo e di non avere ricevuto la notifica di un provvedimento esplicito di decadenza dalla graduatoria e/o dal diritto all'assunzione in servizio, chiede l'immissione in ruolo in qualità di D.S.G.A. con decorrenza economica e giuridica dal 01/09/2021, con conseguente condanna del resistente a porre in essere CP_1 tutti gli atti necessari per il riconoscimento del suo diritto ad essere individuata quale destinataria di una proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato nel ruolo di D.S.G.A., con conseguente immediata assunzione;
Contr il chiede disattendersi il ricorso;
come esposto in memoria difensiva, l'aspettativa per motivi personali e familiari, prevista dall'art. 18, c. 1 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/09, presuppone necessariamente l'avvenuta instaurazione di un rapporto lavorativo, trattandosi della sospensione della prestazione posta a carico del dipendente, previa autorizzazione della parte datoriale;
ragion per cui la domanda di aspettativa formulata dalla , allorquando la stessa non aveva ancora Pt_1 accettato la proposta di conclusione del contratto di lavoro, del tutto correttamente è stata rigettata dal Dirigente Scolastico;
spetta poi al Dirigente Scolastico un potere di “valutazione di un idoneo e giustificato motivo per il differimento della presa di servizio”; potere a fronte del quale il dipendente deve ritenersi titolare di una situazione di semplice interesse legittimo. Come enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 6743/2022 (opportunamente richiamata dall'amministrazione scolastica), “Il D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 436, al pari delle analoghe Disp. dettate dal D.P.R. n. 3 del 1957, e dal D.P.R. n. 487 del 1994, che questa Corte ha in tal senso già interpretato (Cass. n. 4393/2020), rimette alla Pubblica Amministrazione il potere di valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo e non riconosce, quindi, un diritto incondizionato al differimento della presa di servizio perché, come si è detto al punto 5, il termine è imposto a tutela di interessi pubblici, che possono divenire recessivi rispetto a quelli dell'assunto solo qualora quest'ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive che impediscano la condotta doverosa. Si deve essere in presenza di un impedimento, seppure non assoluto, connotato da gravità, mentre non rileva il motivo personale che renda il differimento solo più conveniente, atteso che in tal caso nella necessaria comparazione fra l'interesse del singolo e quelli generali garantiti dall'imposizione del termine, il primo non può essere prevalente …”; nel caso in esame, il diniego frapposto dal dirigente scolastico si rivela di per sé ragionevole nella parte in cui non riconosce la consistenza di “giustificato motivo” alla mera esigenza di ricongiungimento con i genitori ultrasessantacinquenni, pacifico essendo come l'età avanzata del familiare non renda di per sé sola indispensabile la vicinanza del pubblico dipendente, sì da far prevalere l'interesse privato al differimento della presa di servizio sull'interesse pubblico alla tempestiva presa di servizio da parte di quest'ultimo; analogamente irrilevanti, ai fini di cui si discute, si reputano gli addotti motivi di salute, atteso che – da un lato – nessun elemento di giudizio autorizza a sostenere che l'invocato stato patologico impedisse una tempestiva presa di servizio presso la sede di destinazione, e che – dall'altro – la , pur affetta Pt_1 dal quadro patologico in argomento, ha continuato a svolgere la propria attività come assistente amministrativa presso altro istituto scolastico, ubicato a RA (a riprova della sua astratta idoneità allo svolgimento dei compiti amministrativi alla stessa demandati); non si comprende, in altri termini, il motivo per cui l'essere affetta da una certa patologia impedisse alla ricorrente di rendere le proprie prestazioni lavorative in un luogo diverso da quello di residenza;
a seguito della mancata accettazione della nomina entro il 1° settembre 2020, la ricorrente è decaduta sia dalla graduatoria sia dal diritto all'assunzione, a nulla rilevando il fatto (evidenziato in ricorso) che la stessa, lungi dall'avere espressamente rifiutato la nomina, si sia limitata a presentare apposita istanza di differimento della presa in servizio;
nella sopra richiamata pronuncia della Suprema Corte (n. 6743/2022) si chiarisce: “L'avvenuta contrattualizzazione del rapporto di impiego non ha determinato il superamento delle formalità che precedono l'instaurazione del rapporto stesso, perché il D. Lgs. n. 165 del 2001, richiama il D.P.R. n. 487 del 1994, che, all'art. 17, nel ricalcare la disciplina dettata dal D.P.R. n. 3 del 1957, artt. da 7 a 10, prevede che il vincitore del concorso debba essere invitato ad assumere servizio nella sede assegnata per iniziare il periodo di prova e decade dalla nomina qualora l'immissione non avvenga nel termine assegnato e non ricorra un giustificato motivo, idoneo a legittimare il differimento (recita l'art. 17, comma 4: Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio). Si tratta di regole fissate per assicurare trasparenza ed efficienza all'agire delle Pubbliche Amministrazioni in quanto il rispetto delle cadenze imposte, oltre a consentire al datore di lavoro pubblico di disporre delle risorse di personale necessarie per il suo funzionamento, garantisce la corretta gestione delle graduatorie, tutelando, sia pure di riflesso, anche gli interessi dei non vincitori che, in caso di mancata accettazione o di non tempestiva assunzione in servizio dei chiamati, potrebbero a questi ultimi subentrare per effetto dello scorrimento”; è del tutto logico e coerente con sistema ritenere allora che costituisca
“mancata accettazione della nomina” non soltanto l'espresso diniego alla presa di servizio, ma anche il comportamento concludente consistente nel non avere sottoscritto il contratto di lavoro con l'Amministrazione e nel non avere assunto servizio nel termine stabilito, in difetto di esplicita autorizzazione dell'amministrazione a differire la prestabilita data di presa di servizio;
la contestata decadenza dalla graduatoria e dal diritto all'assunzione nel ruolo di D.S.G.A. costituisce dunque automatica conseguenza (verificatasi in data 1° settembre 2020) del comportamento omissivo (non autorizzato) della stessa ricorrente;
il ricorso, per le considerazioni svolte, va rigettato;
le spese processuali seguono la soccombenza;
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al convenuto le spese CP_1 processuali, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre accessori di legge. RA, 25 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)