Articolo 3 della Legge 27 ottobre 1988, n. 503
Articolo 2Articolo 4
Versione
22 novembre 1988
Art. 3. "1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro e' istituito "per memoria" apposito capitolo con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale imputare eventuali oneri connessi con l'esecuzione dello scambio di lettere di cui all'articolo 1.
Entrata in vigore il 22 novembre 1988