Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3663 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
I D , 3 REPUBBLICA ITALIANA O L 1 L 3 0 O 5 1 0 B INN ED POPGRO Fr03663 /0 1 . A . I S T D 7 N S R A A A 3 T ' T , 7 S L - L A O 8 S E - CORTE S P E D 1 P M Oggetto I 1 I S S I A N E N SENTENZA SULLA OPPOSIZ. D E G G S SEZIONE PRIMA CIVILE E O G I T A STATO PASSINO FALL.RE E A A N L D E O PER CREMITI MI LAVORO S E T E A , Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T L I O INAMH.TA' DEL RIC. PER CASS. L R R I E T S D I B G O Dott. Corrado CARNEVALE Presidente E R.G.N. 13753/99 - R Cron.7719 Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Dott. Donato PLENTEDA - Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 13/11/00Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO ha pronunciato la seguente 606 SENTENZA sul ricorso proposto da: RO RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. TRAVERSARI 55, presso l'avvocato PE MARZANO, rappresentato e difeso dall'avvocato ADRIANA BARTOLO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MA PE;
intimato - avverso la sentenza n. 262/99 del Tribunale di LOCRI, depositata il 03/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 * 2091 udienza del 13/11/2000 dal Consigliere Dott. Donato -1- PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NE RE con atto 24.4.1998 propone opposizione dinanzi al Tribunale di Locri allo stato passivo del fallimento della società G.R.E.V. s.a.s. in cui non era stato ammesso il proprio credito di L.79.480.630, derivante da un rapporto di lavoro intercorso con la fallita e fatto valere procedura prima ancora dell'apertura della concorsuale. Il Tribunale con sentenza 29.4.1999 respinse 1½ opposizione per difetto di procura alle non risultava essere mai stata liti, che rilasciata. Ha proposto ricorso per cassazione il NE con unico motivo;
non ha presentato difese il curatore del fallimento. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di - non specificate diritto - nonché la carenza di motivazione. Rileva che la procura al difensore era stata rilasciata a margine della domanda di ammissione al passivo del credito vantato, che, mirando alla insinuazione, estendeva il potere di rappresentanza anche al momento successivo dell'eventuale rigetto della domanda, essendo il 3 giudizio di opposizione la prosecuzione della fase ordinaria della verifica dei crediti. Il ricorso è per più versi inammissibile. Posto, infatti, che la pretesa di credito deriva da prestazioni lavorative, non trova applicazione l'art. 99, sesto comma, L.F., perché illegittimo" nella dichiarato costituzionalmente l'inappellabilità parti in cui sancisce delle sentenze rese su crediti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, contemplate negli artt. 409 e 442 c.p.c." (Corte Cost.
3.4.12982 n. 69). Contro la sentenza impugnata andava pertanto proposto l'appello e non il ricorso per cassazione. Peraltro l'art. 160 D.L. gvo 19.2.1998 n. 51, in vigore alla data in cui il ricorso è stato buy che ha istituito il giudice unico di primo grado proposto ha espressamente abrogato tale comma, con l'effetto che tutte le sentenze rese sull'opposizione а stato passivo sono divenute appellabili a far tempo dal 2.6.1999. Nulla va disposto con riguardo alle spese del giudizio, non avendo il curatore del fallimento proposto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. 4 Roma, 13.11.2000. Il Relatore ELLERIA C N A 2001 C IN AR TA E SITA M R IE 4 o L O zz 1 L EP u E N D C i, i N D g A g C O IL 5 Il Presidente Somach lamente IL CANCELLIERE Dr, Maria Di Nuzzo Naure I D , A S O 0 S L 1 A L 3 . T 3 O , T B 5 R A I S A . ' E D L P N S L A E I T 3 S D N 7 - I G 8 S O - N 1 E 1 S I E A G O G T E N T L I E D S E A L L E D