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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/07/2025, n. 27610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27610 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE ON BO Sent. n. sez. 1737/2025 CC - 15/05/2025 - Relatore - RI CA ON ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: avverso l'ordinanza del 17/02/2025 del TRIBUNALE di Milano;
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Gianluigi Pratola, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO La ragione della inammissibilità viene individuata nel fatto che la firma digitale del difensore proponente risulta (dalla certificazione del sistema informatico) non valida. Ciò integra – secondo il Tribunale – l’ipotesi di inammissibilità di cui all’art. 87 bis del d.lgs. n.150 del 2022, con particolare riferimento alla ipotesi di “assenza di sottoscrizione digitale del difensore”.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – AM PP, deducendo al primo motivo erronea applicazione di legge in riferimento alla declaratoria di inammissibilità. Il ricorso viene illustrato al solo primo motivo, ai sensi dell’art. 173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen. . Si rappresenta che la disposizione di legge applicata parla di “assenza” della sottoscrizione digitale e non di una firma digitale apposta ma – in ipotesi – con certificato scaduto, il che è contrario alle regole generali in punto di tassatività delle ipotesi di inammissibilità. Inoltre si afferma che il procedimento di verifica della validità della sottoscrizione non è stato realizzato in contraddittorio ma con un software in uso alla cancelleria. La difesa rappresenta che – nei limiti della cultura informatica comune – un sistema di verifica in uso presso il proprio studio professionale ha condotto ad un esito diverso, con piena validità della firma digitale apposta. Se ne illustrano i contenuti nell’atto di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27610 Anno 2025 Presidente: BO ON Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 15/05/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
2. Questa Corte di legittimità, con orientamento interpretativo condiviso dal Collegio, ha già avuto modo di precisare che in tema di impugnazioni proposte nel periodo transitorio di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in presenza di una disciplina tecnica ancora in divenire e di una situazione di "assestamento" dei sistemi telematici di deposito degli atti penali, al fine di accertare la mancanza, sull'atto presentato in via telematica, della firma digitale apposta dal difensore, non è sufficiente basarsi sul solo mancato riconoscimento della firma digitale da parte dei sistemi di verifica utilizzati dalla cancelleria, occorrendo piuttosto verificare la sussistenza o meno di eventuali altri elementi qualificanti che attestino la paternità certa dell'atto processuale, quali la documentata presenza del logo contenente la firma digitale nei documenti visualizzati sul computer del difensore, la provenienza da un indirizzo PEC certificato del difensore e la presenza di firme digitali riconosciute su altri documenti allegati allo stesso invio, tra cui la procura speciale (così Sez.V n.4333 del 27.11.2024, dep. 2025, rv 287644). Si tratta, infatti, di un orientamento ispirato a principi generali in tema di impugnazione, quali la necessaria interpretazione restrittiva delle ipotesi di inammissibilità e la necessaria certezza circa i presupposti di fatto da cui derivino conseguenze sfavorevoli per l’impugnante, che occorre ribadire in una fase caratterizzata dal transito al sistema digitale. Dalla applicazione dei criteri di metodo indicati sopra deriva la insufficienza delle verifiche operate dal Tribunale di Milano e l’annullamento della decisione di inammissibilità, con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MA ON BO 2
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Gianluigi Pratola, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO La ragione della inammissibilità viene individuata nel fatto che la firma digitale del difensore proponente risulta (dalla certificazione del sistema informatico) non valida. Ciò integra – secondo il Tribunale – l’ipotesi di inammissibilità di cui all’art. 87 bis del d.lgs. n.150 del 2022, con particolare riferimento alla ipotesi di “assenza di sottoscrizione digitale del difensore”.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – AM PP, deducendo al primo motivo erronea applicazione di legge in riferimento alla declaratoria di inammissibilità. Il ricorso viene illustrato al solo primo motivo, ai sensi dell’art. 173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen. . Si rappresenta che la disposizione di legge applicata parla di “assenza” della sottoscrizione digitale e non di una firma digitale apposta ma – in ipotesi – con certificato scaduto, il che è contrario alle regole generali in punto di tassatività delle ipotesi di inammissibilità. Inoltre si afferma che il procedimento di verifica della validità della sottoscrizione non è stato realizzato in contraddittorio ma con un software in uso alla cancelleria. La difesa rappresenta che – nei limiti della cultura informatica comune – un sistema di verifica in uso presso il proprio studio professionale ha condotto ad un esito diverso, con piena validità della firma digitale apposta. Se ne illustrano i contenuti nell’atto di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27610 Anno 2025 Presidente: BO ON Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 15/05/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
2. Questa Corte di legittimità, con orientamento interpretativo condiviso dal Collegio, ha già avuto modo di precisare che in tema di impugnazioni proposte nel periodo transitorio di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in presenza di una disciplina tecnica ancora in divenire e di una situazione di "assestamento" dei sistemi telematici di deposito degli atti penali, al fine di accertare la mancanza, sull'atto presentato in via telematica, della firma digitale apposta dal difensore, non è sufficiente basarsi sul solo mancato riconoscimento della firma digitale da parte dei sistemi di verifica utilizzati dalla cancelleria, occorrendo piuttosto verificare la sussistenza o meno di eventuali altri elementi qualificanti che attestino la paternità certa dell'atto processuale, quali la documentata presenza del logo contenente la firma digitale nei documenti visualizzati sul computer del difensore, la provenienza da un indirizzo PEC certificato del difensore e la presenza di firme digitali riconosciute su altri documenti allegati allo stesso invio, tra cui la procura speciale (così Sez.V n.4333 del 27.11.2024, dep. 2025, rv 287644). Si tratta, infatti, di un orientamento ispirato a principi generali in tema di impugnazione, quali la necessaria interpretazione restrittiva delle ipotesi di inammissibilità e la necessaria certezza circa i presupposti di fatto da cui derivino conseguenze sfavorevoli per l’impugnante, che occorre ribadire in una fase caratterizzata dal transito al sistema digitale. Dalla applicazione dei criteri di metodo indicati sopra deriva la insufficienza delle verifiche operate dal Tribunale di Milano e l’annullamento della decisione di inammissibilità, con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MA ON BO 2