Art. 1.
La lettera c) dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419 , e' sostituita dalla seguente:
"c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita".
La lettera c) dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419 , e' sostituita dalla seguente:
"c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita".