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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/04/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6588/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , con l'avv. CASETTA Parte_1 C.F._1
MICHELE e l'avv. GRITTI ANDREA
Contro
(C.F. ), con l'avv. BRANDO TE C.F._2
MAURIZIO
e
TO IN (C.F. ), contumace C.F._3
E con l'intervento di
(C.F. ), con l'avv. CARONE ROBERTA Controparte_2 C.F._4
E di
(C.F. , con l'avv. SERENA ERIKA Controparte_3 C.F._5
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da verbale d'udienza del 9.10.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8 – 9.09.2022, ha agito in Parte_1
giudizio al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia ex artt. 2901 e ss. c.c. della compravendita n. 44000 rep. notaio dott. di data 2.09.2020, con la quale Persona_1
aveva venduto alla propria figlia AL CC l'immobile sito TE
in Venezia (VE) San Marco n. 5448.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto: di essere l'erede universale di
, deceduto il 7.7.2015, del quale l'avv. per molti anni Persona_2 CP_1
era stata Amministratrice di Sostegno;
che quest'ultima, mal esercitando il proprio ufficio,
aveva omesso di pagare i canoni di locazione dell'immobile dove l'amministrato risiedeva ed aveva prelevato in maniera indebita dal di lui conto corrente ingenti somme di denaro;
che con sentenza del Tribunale di Venezia n. 1213/2022, l'avv. era stata CP_1
condannata a pagargli l'importo di Euro 18.994,36 oltre alle spese di lite, mentre con riferimento ai lamentati indebiti prelevamenti era pendente la causa n. 4026/2021 RG
avanti al Tribunale di Venezia;
che con la suddetta compravendita la convenuta debitrice aveva alienato l'unico bene immobile in proprietà; che tanto la debitrice quanto la terza acquirente erano pienamente consapevoli del pregiudizio che l'atto impugnato avrebbe arrecato ai creditori della prima.
La convenuta , nel costituirsi in giudizio in proprio ex art. 86 cpc, TE
ha contestato le censure mosse al suo operato di amministratore di sostegno, asserendo che l'alienazione dell'immobile era avvenuta per motivi familiari.
2 Non si è costituita AL CC, benché ritualmente citata in giudizio.
Con comparsa depositata in data 24.8.2023, è intervenuto nel presente Controparte_2
giudizio al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti dell'atto di compravendita di data 2.09.2020, asserendo di essere anch'egli creditore di TE
, in forza della sentenza del Tribunale di Venezia n. 2104/2022.
[...]
Del pari, con comparsa depositata in data 6.9.2024, è intervenuta in giudizio P_
, affermando di essere creditrice di in forza della sentenza
[...] TE
emessa nel processo penale n. 765/23 ed instando per la dichiarazione di inefficacia della suddetta compravendita.
A seguito della tempestiva riassunzione da parte dell'attore del giudizio interrotto in data
25.04.2024 e della costituzione di un nuovo difensore per la convenuta TE
, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2024, senza
[...]
espletamento di attività istruttoria dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc.
Le domande revocatorie svolte dal convenuto e dai terzi intervenuti sono fondate e vanno accolte.
Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità di entrambi gli interventi volontari esercitati da e , poiché effettuati entro il termine indicato dall'art. Controparte_2 Controparte_3
268, comma 1, c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile alla controversia, radicata nel 2022.
Sono, poi, infondate le contestazioni relative alla tardività del deposito dei documenti prodotti dai terzi intervenuti in allegato alle loro comparse di costituzione.
3 La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che l'art. 268, comma 2 c.p.c., va inteso nel senso che “l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non
può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione -nuove prove”, ma non pone limiti alla facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. per la fissazione del "thema
decidendum", né di produrre la documentazione a supporto (cfr. Cass. n. 4934/2018).
Orbene, i terzi intervenuti, e non hanno proposto alcuna istanza istruttoria, CP_2 P_
né hanno aggiunto nuovi argomenti di discussione, essendosi limitati a documentare la sussistenza delle condizioni che legittimano la loro partecipazione al presente giudizio e,
quanto ai presupposti dell'azione revocatoria, a far proprie le argomentazioni già svolte dall'attore.
Nel merito, al fine di verificare la fondatezza delle pretese di attore ed intervenuti, occorre anzitutto accertare se i medesimi rivestano la qualifica di creditori nei confronti della convenuta . TE
L'art. 167 c.p.c. impone al convenuto di prendere posizione in modo preciso e specifico sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e, poiché questo precetto risponde alla specifica esigenza del nostro sistema processuale di ritenere pacifici i fatti non sono specificamente contestati (art. 115 c.p.c.), deve ritenersi che un analogo obbligo di contestazione sussista anche nei confronti delle domande proposte dai terzi intervenuti.
Nel caso di specie, la convenuta non ha assolto siffatto onere, dato che nulla CP_1
ha affermato in merito alla posizione degli intervenuti mentre, con riferimento a quanto esposto in citazione, si è limitata a disquisizioni generiche e/o inconferenti.
4 In particolare, quanto ai crediti posti a fondamento della domanda del , la Pt_1
convenuta – previo excursus storico sull'istituto dell'amministrazione di sostegno – ha unicamente dedotto che, almeno nei primi anni della sua attuazione, non era previsto un
Parte obbligo di rendiconto da parte dell' e che, comunque, lei stessa aveva avuto l'amministrazione del patrimonio dell'amministrato solo dall'11.9.2013, quando il Giudice
Tutelare le aveva dato l'autorizzazione, sino al 7.7.2015, data del decesso del e Per_2
Parte di cessazione dall'incarico di
Appare evidente che le predette argomentazioni, da spendersi al più nei giudizi specificamente deputati all'accertamento dei relativi crediti, sono inconferenti in questa sede, dove non si discute il merito delle pretese creditorie ma ci si deve limitare ad accertare se al momento della proposizione della domanda ci fosse una ragione di credito anche solo ipotetica.
Sul punto, la giurisprudenza è oramai pacifica sin dal lontano 2004, allorquando le Sezioni
Unite della Cassazione sono intervenute a mettere la parola fine a un dibattito che fino ad allora aveva visto pronunce di segno contrapposto, specificando che l'azione revocatoria,
essendo volta unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, si può impiegare anche per crediti meramente eventuali.
Con una recente pronuncia, peraltro, la terza sezione della Suprema Corte ha ribadito e confermato il responso delle Sezioni Unite del 2004, precisando che l'azione revocatoria,
essendo “ontologicamente conformata in modo da tutelare anche da un atto anteriore al
sorgere del credito”, ricomprende nel suo ambito “anche un credito che ancora non esiste,
prescindendo quindi da ogni profilo di esigibilità e ponendosi a monte rispetto al
5 riferimento a condizione o a termine, perché si viene a concretizzare proprio la fattispecie
di tutela dell'anteriorità del credito che in quanto tale investe, logicamente, anche l'atto
anteriore al credito stesso” (cfr. Cass. n. 1414/2023).
Nella fattispecie in esame, tanto l'attore quanto gli intervenuti hanno documentato le loro ragioni di credito nei confronti della . CP_1
Il , infatti, al momento della proposizione della domanda di revocatoria, aveva più Pt_1
ragioni di credito nei confronti della : una, portata dalla sentenza del CP_1
Tribunale di Venezia n. 1212/2022, emessa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 905/2020; l'altra, relativa ai lamentati indebiti prelevamenti dal conto corrente dell'amministrato, portata dalla sentenza del Tribunale di Venezia n. 1203/2023, ancorché
attualmente sub iudice in grado di appello.
Gli intervenuti e , invece, hanno posto a fondamento delle loro domande, CP_2 P_
rispettivamente, la sentenza del Tribunale civile di Venezia n. 2104/2022, con cui
[...]
è stata condannata al pagamento della somma di euro 8.049,14 oltre spese di CP_1
lite, e la sentenza del Tribunale penale di Venezia n. 3413/2023, con cui la predetta è stata dichiarata colpevole dei reati di cui agli artt. 61 n. 7, 81cpv e 314 c.p., per essersi illecitamente appropriata della somma di euro 81650,00.
Le considerazioni che precedono giustificano anche il fatto che la causa sia stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di acquisire ulteriori documenti e di assumere le prove richieste dalla convenuta.
6 Quanto alla sussistenza dei presupposti dell'azione esercitata da attore e intervenuti, va anzitutto considerato che tutti i crediti posti a fondamento delle domande di revocatoria sono anteriori rispetto all'atto dispositivo posto in essere dalle convenute.
Nel dettaglio, i crediti dell'attore originano da fatti commessi fino al 7.7.2015, data in cui è
deceduto il beneficiario;
il credito dell' è originato dalla condanna alla Per_2 CP_2
ripetizione di una somma della quale la , secondo quanto accertato dal CP_1
giudice di merito, si era appropriata nel 2017; il credito della , infine, si riferisce a P_
fatti posti in essere nel periodo 2017-2021, quando la era amministratrice di CP_1
sostegno della signora CP_4
L'eventus damni appare obiettivamente configurabile, sol che si consideri che la debitrice,
compiendo l'atto del quale viene chiesta la dichiarazione di inefficacia, si è privata del suo unico cespite immobile.
La circostanza, oltre a essere dimostrata dalla visura catastale prodotta dall'attore, non è
stata specificamente contestata dalla convenuta , la quale nemmeno ha CP_1
cercato di dimostrare di essere altrimenti in grado di far fronte alle sue obbligazioni.
Peraltro, la natura onerosa dell'atto dispositivo non vale ad escludere il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, posto che la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale generica a tutela dei creditori, anche in considerazione della maggiore facilità
di cessione del denaro (cfr. Cass. n. 1896/2012).
Quanto all'elemento soggettivo, la conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio arrecato ai creditori del primo con l'atto dispositivo (c.d. scientia damni), la
7 cui prova può essere data anche a mezzo di presunzioni semplici (cfr., ex multis, Cass.
16221/2019), deve ritenersi qui sussistente sulla scorta di diversi elementi gravi, precisi e concordanti, a partire dallo stretto rapporto di parentela intercorrente tra le parti contraenti,
che rende difficile ipotizzare che l'acquirente fosse ignara della situazione debitoria della venditrice (cfr. Cass. n. 5359/2009).
Vi sono, poi, la tempistica dell'atto di compravendita, concluso circa due mesi dopo che la debitrice aveva ricevuto dai procuratori del una formale richiesta di rendiconto del Pt_1
suo operato di amministratore di sostegno, giustificata anche dal fatto che il curatore dell'eredità giacente del aveva riscontrato una consistente morosità nel Per_2
pagamento di canoni e oneri condominiali;
la circostanza che l'atto in questione sia privo di utilità alcuna per l'acquirente, la quale avrebbe speso 150.000,00 euro per un risultato che avrebbe potuto ottenere ex lege al momento del decesso della madre senza corrispondere alla stessa alcunché; la riserva del diritto di abitazione a vita in capo all'alienante.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, dunque, la compravendita perfezionata tra le convenute in data 2.09.2020 va dichiarata inefficace ai sensi degli artt. 2901 e ss. c.c. nei confronti di , e . Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore dei crediti posti alla base delle singole domande revocatorie azionate da attore ed intervenuti e dell'attività processuale concretamente effettuata da ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa;
8 dichiara l'inefficacia ex art. 2901 e ss. c.c., nei confronti di , Parte_1 CP_2
e della compravendita in data 2.09.2020 rep. n. 44000 – racc. n.
[...] Controparte_3
22649 Notaio trascritta a Venezia in data 4.9.2020, ai nn. 24707 R.G. – Persona_1
17140 R. P., con il quale ha venduto a AL CC l'immobile TE
situato in Venezia (Ve) ed identificato al N.C.E.U. Catasto Fabbricati del Comune di
Venezia Sestiere San Marco 5448 piano 1 Foglio 15 Particella 908 Sub 2;
condanna e AL CC in solido al pagamento in favore di TE
delle spese di lite, che liquida in euro 14.688,00, di cui euro 518,00 per Parte_1
spese ed euro 14.170,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
condanna e AL CC in solido al pagamento in favore di TE
delle spese di lite, che liquida in euro 3397,00 per compensi, oltre spese Controparte_2
generali, iva e cpa;
condanna e AL CC in solido al pagamento in favore di TE
delle spese di lite, che liquida in euro 6825,00, di cui euro 518,00 per Controparte_3
spese ed euro 6307,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Venezia, in data 24 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Ivana Morandin
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , con l'avv. CASETTA Parte_1 C.F._1
MICHELE e l'avv. GRITTI ANDREA
Contro
(C.F. ), con l'avv. BRANDO TE C.F._2
MAURIZIO
e
TO IN (C.F. ), contumace C.F._3
E con l'intervento di
(C.F. ), con l'avv. CARONE ROBERTA Controparte_2 C.F._4
E di
(C.F. , con l'avv. SERENA ERIKA Controparte_3 C.F._5
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da verbale d'udienza del 9.10.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8 – 9.09.2022, ha agito in Parte_1
giudizio al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia ex artt. 2901 e ss. c.c. della compravendita n. 44000 rep. notaio dott. di data 2.09.2020, con la quale Persona_1
aveva venduto alla propria figlia AL CC l'immobile sito TE
in Venezia (VE) San Marco n. 5448.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto: di essere l'erede universale di
, deceduto il 7.7.2015, del quale l'avv. per molti anni Persona_2 CP_1
era stata Amministratrice di Sostegno;
che quest'ultima, mal esercitando il proprio ufficio,
aveva omesso di pagare i canoni di locazione dell'immobile dove l'amministrato risiedeva ed aveva prelevato in maniera indebita dal di lui conto corrente ingenti somme di denaro;
che con sentenza del Tribunale di Venezia n. 1213/2022, l'avv. era stata CP_1
condannata a pagargli l'importo di Euro 18.994,36 oltre alle spese di lite, mentre con riferimento ai lamentati indebiti prelevamenti era pendente la causa n. 4026/2021 RG
avanti al Tribunale di Venezia;
che con la suddetta compravendita la convenuta debitrice aveva alienato l'unico bene immobile in proprietà; che tanto la debitrice quanto la terza acquirente erano pienamente consapevoli del pregiudizio che l'atto impugnato avrebbe arrecato ai creditori della prima.
La convenuta , nel costituirsi in giudizio in proprio ex art. 86 cpc, TE
ha contestato le censure mosse al suo operato di amministratore di sostegno, asserendo che l'alienazione dell'immobile era avvenuta per motivi familiari.
2 Non si è costituita AL CC, benché ritualmente citata in giudizio.
Con comparsa depositata in data 24.8.2023, è intervenuto nel presente Controparte_2
giudizio al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti dell'atto di compravendita di data 2.09.2020, asserendo di essere anch'egli creditore di TE
, in forza della sentenza del Tribunale di Venezia n. 2104/2022.
[...]
Del pari, con comparsa depositata in data 6.9.2024, è intervenuta in giudizio P_
, affermando di essere creditrice di in forza della sentenza
[...] TE
emessa nel processo penale n. 765/23 ed instando per la dichiarazione di inefficacia della suddetta compravendita.
A seguito della tempestiva riassunzione da parte dell'attore del giudizio interrotto in data
25.04.2024 e della costituzione di un nuovo difensore per la convenuta TE
, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2024, senza
[...]
espletamento di attività istruttoria dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc.
Le domande revocatorie svolte dal convenuto e dai terzi intervenuti sono fondate e vanno accolte.
Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità di entrambi gli interventi volontari esercitati da e , poiché effettuati entro il termine indicato dall'art. Controparte_2 Controparte_3
268, comma 1, c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile alla controversia, radicata nel 2022.
Sono, poi, infondate le contestazioni relative alla tardività del deposito dei documenti prodotti dai terzi intervenuti in allegato alle loro comparse di costituzione.
3 La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che l'art. 268, comma 2 c.p.c., va inteso nel senso che “l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non
può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione -nuove prove”, ma non pone limiti alla facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. per la fissazione del "thema
decidendum", né di produrre la documentazione a supporto (cfr. Cass. n. 4934/2018).
Orbene, i terzi intervenuti, e non hanno proposto alcuna istanza istruttoria, CP_2 P_
né hanno aggiunto nuovi argomenti di discussione, essendosi limitati a documentare la sussistenza delle condizioni che legittimano la loro partecipazione al presente giudizio e,
quanto ai presupposti dell'azione revocatoria, a far proprie le argomentazioni già svolte dall'attore.
Nel merito, al fine di verificare la fondatezza delle pretese di attore ed intervenuti, occorre anzitutto accertare se i medesimi rivestano la qualifica di creditori nei confronti della convenuta . TE
L'art. 167 c.p.c. impone al convenuto di prendere posizione in modo preciso e specifico sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e, poiché questo precetto risponde alla specifica esigenza del nostro sistema processuale di ritenere pacifici i fatti non sono specificamente contestati (art. 115 c.p.c.), deve ritenersi che un analogo obbligo di contestazione sussista anche nei confronti delle domande proposte dai terzi intervenuti.
Nel caso di specie, la convenuta non ha assolto siffatto onere, dato che nulla CP_1
ha affermato in merito alla posizione degli intervenuti mentre, con riferimento a quanto esposto in citazione, si è limitata a disquisizioni generiche e/o inconferenti.
4 In particolare, quanto ai crediti posti a fondamento della domanda del , la Pt_1
convenuta – previo excursus storico sull'istituto dell'amministrazione di sostegno – ha unicamente dedotto che, almeno nei primi anni della sua attuazione, non era previsto un
Parte obbligo di rendiconto da parte dell' e che, comunque, lei stessa aveva avuto l'amministrazione del patrimonio dell'amministrato solo dall'11.9.2013, quando il Giudice
Tutelare le aveva dato l'autorizzazione, sino al 7.7.2015, data del decesso del e Per_2
Parte di cessazione dall'incarico di
Appare evidente che le predette argomentazioni, da spendersi al più nei giudizi specificamente deputati all'accertamento dei relativi crediti, sono inconferenti in questa sede, dove non si discute il merito delle pretese creditorie ma ci si deve limitare ad accertare se al momento della proposizione della domanda ci fosse una ragione di credito anche solo ipotetica.
Sul punto, la giurisprudenza è oramai pacifica sin dal lontano 2004, allorquando le Sezioni
Unite della Cassazione sono intervenute a mettere la parola fine a un dibattito che fino ad allora aveva visto pronunce di segno contrapposto, specificando che l'azione revocatoria,
essendo volta unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, si può impiegare anche per crediti meramente eventuali.
Con una recente pronuncia, peraltro, la terza sezione della Suprema Corte ha ribadito e confermato il responso delle Sezioni Unite del 2004, precisando che l'azione revocatoria,
essendo “ontologicamente conformata in modo da tutelare anche da un atto anteriore al
sorgere del credito”, ricomprende nel suo ambito “anche un credito che ancora non esiste,
prescindendo quindi da ogni profilo di esigibilità e ponendosi a monte rispetto al
5 riferimento a condizione o a termine, perché si viene a concretizzare proprio la fattispecie
di tutela dell'anteriorità del credito che in quanto tale investe, logicamente, anche l'atto
anteriore al credito stesso” (cfr. Cass. n. 1414/2023).
Nella fattispecie in esame, tanto l'attore quanto gli intervenuti hanno documentato le loro ragioni di credito nei confronti della . CP_1
Il , infatti, al momento della proposizione della domanda di revocatoria, aveva più Pt_1
ragioni di credito nei confronti della : una, portata dalla sentenza del CP_1
Tribunale di Venezia n. 1212/2022, emessa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 905/2020; l'altra, relativa ai lamentati indebiti prelevamenti dal conto corrente dell'amministrato, portata dalla sentenza del Tribunale di Venezia n. 1203/2023, ancorché
attualmente sub iudice in grado di appello.
Gli intervenuti e , invece, hanno posto a fondamento delle loro domande, CP_2 P_
rispettivamente, la sentenza del Tribunale civile di Venezia n. 2104/2022, con cui
[...]
è stata condannata al pagamento della somma di euro 8.049,14 oltre spese di CP_1
lite, e la sentenza del Tribunale penale di Venezia n. 3413/2023, con cui la predetta è stata dichiarata colpevole dei reati di cui agli artt. 61 n. 7, 81cpv e 314 c.p., per essersi illecitamente appropriata della somma di euro 81650,00.
Le considerazioni che precedono giustificano anche il fatto che la causa sia stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di acquisire ulteriori documenti e di assumere le prove richieste dalla convenuta.
6 Quanto alla sussistenza dei presupposti dell'azione esercitata da attore e intervenuti, va anzitutto considerato che tutti i crediti posti a fondamento delle domande di revocatoria sono anteriori rispetto all'atto dispositivo posto in essere dalle convenute.
Nel dettaglio, i crediti dell'attore originano da fatti commessi fino al 7.7.2015, data in cui è
deceduto il beneficiario;
il credito dell' è originato dalla condanna alla Per_2 CP_2
ripetizione di una somma della quale la , secondo quanto accertato dal CP_1
giudice di merito, si era appropriata nel 2017; il credito della , infine, si riferisce a P_
fatti posti in essere nel periodo 2017-2021, quando la era amministratrice di CP_1
sostegno della signora CP_4
L'eventus damni appare obiettivamente configurabile, sol che si consideri che la debitrice,
compiendo l'atto del quale viene chiesta la dichiarazione di inefficacia, si è privata del suo unico cespite immobile.
La circostanza, oltre a essere dimostrata dalla visura catastale prodotta dall'attore, non è
stata specificamente contestata dalla convenuta , la quale nemmeno ha CP_1
cercato di dimostrare di essere altrimenti in grado di far fronte alle sue obbligazioni.
Peraltro, la natura onerosa dell'atto dispositivo non vale ad escludere il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, posto che la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale generica a tutela dei creditori, anche in considerazione della maggiore facilità
di cessione del denaro (cfr. Cass. n. 1896/2012).
Quanto all'elemento soggettivo, la conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio arrecato ai creditori del primo con l'atto dispositivo (c.d. scientia damni), la
7 cui prova può essere data anche a mezzo di presunzioni semplici (cfr., ex multis, Cass.
16221/2019), deve ritenersi qui sussistente sulla scorta di diversi elementi gravi, precisi e concordanti, a partire dallo stretto rapporto di parentela intercorrente tra le parti contraenti,
che rende difficile ipotizzare che l'acquirente fosse ignara della situazione debitoria della venditrice (cfr. Cass. n. 5359/2009).
Vi sono, poi, la tempistica dell'atto di compravendita, concluso circa due mesi dopo che la debitrice aveva ricevuto dai procuratori del una formale richiesta di rendiconto del Pt_1
suo operato di amministratore di sostegno, giustificata anche dal fatto che il curatore dell'eredità giacente del aveva riscontrato una consistente morosità nel Per_2
pagamento di canoni e oneri condominiali;
la circostanza che l'atto in questione sia privo di utilità alcuna per l'acquirente, la quale avrebbe speso 150.000,00 euro per un risultato che avrebbe potuto ottenere ex lege al momento del decesso della madre senza corrispondere alla stessa alcunché; la riserva del diritto di abitazione a vita in capo all'alienante.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, dunque, la compravendita perfezionata tra le convenute in data 2.09.2020 va dichiarata inefficace ai sensi degli artt. 2901 e ss. c.c. nei confronti di , e . Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore dei crediti posti alla base delle singole domande revocatorie azionate da attore ed intervenuti e dell'attività processuale concretamente effettuata da ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa;
8 dichiara l'inefficacia ex art. 2901 e ss. c.c., nei confronti di , Parte_1 CP_2
e della compravendita in data 2.09.2020 rep. n. 44000 – racc. n.
[...] Controparte_3
22649 Notaio trascritta a Venezia in data 4.9.2020, ai nn. 24707 R.G. – Persona_1
17140 R. P., con il quale ha venduto a AL CC l'immobile TE
situato in Venezia (Ve) ed identificato al N.C.E.U. Catasto Fabbricati del Comune di
Venezia Sestiere San Marco 5448 piano 1 Foglio 15 Particella 908 Sub 2;
condanna e AL CC in solido al pagamento in favore di TE
delle spese di lite, che liquida in euro 14.688,00, di cui euro 518,00 per Parte_1
spese ed euro 14.170,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
condanna e AL CC in solido al pagamento in favore di TE
delle spese di lite, che liquida in euro 3397,00 per compensi, oltre spese Controparte_2
generali, iva e cpa;
condanna e AL CC in solido al pagamento in favore di TE
delle spese di lite, che liquida in euro 6825,00, di cui euro 518,00 per Controparte_3
spese ed euro 6307,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Venezia, in data 24 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Ivana Morandin
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