Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 19
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Esclusione delle aree non autorizzate, soggette a vincoli o in affitto agrario dalla base imponibile

    La Corte ha ritenuto che tali questioni siano state definitivamente decise dalla Corte di Cassazione con sentenze precedenti, che hanno stabilito che le aree oggetto di accertamento debbano essere qualificate come fabbricabili ai fini fiscali, indipendentemente dalla loro effettiva destinazione o da eventuali vincoli, purché inserite nel piano di cava e autorizzate all'attività estrattiva.

  • Accolto
    Riduzione del valore venale dei terreni

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo concernente la determinazione del valore venale, ritenendo congrua l'attribuzione del valore di euro 35 al mq. sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2024, che, pur riferendosi al travertino, è ritenuta applicabile anche ai terreni estrattivi di materiale argilloso o calcareo in assenza di specifici elementi di divergenza e tenendo conto dei maggiori costi di produzione del travertino.

  • Rigettato
    Obiettiva incertezza normativa sulla tassabilità dei terreni

    La Corte ha ritenuto infondata la richiesta, poiché l'obiettiva incertezza normativa è stata esclusa dalle sentenze della Corte di Cassazione, le quali hanno evidenziato il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di tassabilità dei terreni inseriti nel piano di cava.

  • Inammissibile
    Richiesta di applicazione del regime della continuazione per fattispecie analoghe

    La Corte ha ritenuto la richiesta inammissibile poiché l'appellante non ha assolto all'onere di indicare ed allegare l'esito e/o lo stato dei giudizi relativi alle altre annualità, rendendo il motivo generico.

  • Rigettato
    Erronea qualificazione dei terreni agricoli come fabbricabili

    La Corte ha ritenuto che le aree oggetto di accertamento, anche se catastalmente classificate come agricole, debbano essere qualificate come aree fabbricabili ai fini fiscali in quanto inserite nell'autorizzazione all'attività industriale-estrattiva e nel piano regionale delle attività estrattive, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità.

  • Rigettato
    Violazione del divieto di analogia in materia tributaria

    La Corte ha ritenuto che la qualificazione delle aree come fabbricabili non si basi su un'applicazione analogica vietata, ma sull'interpretazione della normativa alla luce dell'inserimento delle aree nel piano di cava e delle relative autorizzazioni, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 19
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 19
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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