CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 346/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 212/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 23385321 TARI 2019
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5845 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente (memoria dell'11.9.2025): “Chiede che l'ill.ma Corte di Giustizia voglia: In via preliminare - Rigettare la eccezione di inammissibilità del ricorso;
In via principale - Dichiarare la carenza di legittimazione della società di Riscossione AREA srl ad emettere sollecito di pagamento per la Tari 2019 ; per l'effetto - Dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico l'atto impugnato “ sollecito di pagamento n.23385321 “; -
Accogliere la eccezione di irretroattività del 2° avviso di accertamento Tasi 2019, confermando l'importo di euro 224,00 come richiesto dall'avviso pervenuto in data 25.3.2019 ; Accogliere le ulteriori conclusioni rassegnate nel ricorso a cui integralmente si riporta. Condannare parte resistente al pagamento di spese ed onorari di causa a favore della ricorrente.”.
Area s.r.l.: “IN VIA PRELIMINARE In via principale Accertata la violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del D. lgs n. 546/1992, dichiarare l'inammissibilità dell'avversario ricorso e/o l'improcedibilità del presente giudizio. In via subordinata Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità, ordinare a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa dell'Ente-mandante, entro un termine stabilito a pena di decadenza ex art. 14 comma 2
D.lgs n. 546/1992. NEL MERITO In via principale Respingere le domande ex adverso formulate tutte e, per l'effetto, confermare integralmente il contenuto del provvedimento opposto;
Con il favore delle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato all'Area s.r.l. in data 13.1.2025 e depositato il 16.1.2026, Ricorrente_1 ha allegato di aver ricevuto, in data 14.11.2024, il sollecito di pagamento n. 23385321, relativo all'imposta Tari dovuta, per l'anno 2019, al Comune di Pellezzano, per un totale di euro 361,32, derivante dall'avviso di accertamento n. 5845.
Ciò premesso, ha impugnato l'intimazione, chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi:
1) illegittimità dell'intimazione per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, ex art. 6, comma 5, della Legge 212/2000;
2) illegittimità dell'intimazione per via dell'omessa notifica dell'atto presupposto, avendo, essa ricorrente, già provveduto al pagamento dell'imposta dovuta per l'anno 2019, pari ad euro 224,00, ottemperando alla richiesta di pagamento ritualmente notificatole dall'ente, sicché non si spiega la ragione per cui il Comune, per lo stesso periodo di imposta, ha richiesto il versamento della maggiore somma portata dall'atto impugnato.
Si è costituito in giudizio, il 3.3.2025, la convenuta, eccependo la mancata evocazione in giudizio del Comune di Pellezzano e, nel merito, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. In data 11.9.2025 parte ricorrente ha depositato una memoria di controdeduzioni, insistendo nelle proprie ragioni e contestando la legittimazione dell'Area s.r.l. ad operare per conto dell'ente impositore. All'udienza del 28.10.2025 questo giudice ha ordinato la chiamata in causa del Comune di Pellezzano, cui parte ricorrente ha tempestivamente provveduto. L'ente in questione è rimasto intimato. All'udienza del
12.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In particolare, osserva il giudicante che la ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, ha lamentato, benché fra le righe e pur non esplicitando del tutto chiaramente la ragione della doglianza, di non aver mai avuto contezza della ulteriore richiesta del Comune, allegando e provando che, per l'anno 2019, ella ha già ricevuto l'avviso di pagamento della Tari e ha proceduto regolarmente al versamento di quanto richiesto (documento n. 5968 del 25/03/2019 - all. 1 alla relativa produzione), il che, nella sua prospettazione rende ingiustificato l'invio di un avviso di accertamento per il medesimo periodo d'imposta. In sostanza, la contribuente lamenta l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Orbene, così ricostruita la doglianza, è evidente che il Comune di Pellezzano, omettendo di costituirsi, non ha dimostrato la rituale notifica dell'avviso di accertamento in questione.
Deve trovare, quindi, applicazione il consolidato orientamento di legittimità per cui “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.” (Sez. U, Sentenza n. 5791 del 04/03/2008, Rv. 602254 - 01).
Pertanto, deve essere dichiarata la illegittimità dell'atto impugnato. Del resto, non essendovi prova della notifica dell'accertamento, va da sé che non sussiste alcun titolo per l'esecuzione coattiva del credito esattoriale.
Le spese possono venire compensate, stante l'obiettiva incertezza della controversia.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 212/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 23385321 TARI 2019
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5845 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente (memoria dell'11.9.2025): “Chiede che l'ill.ma Corte di Giustizia voglia: In via preliminare - Rigettare la eccezione di inammissibilità del ricorso;
In via principale - Dichiarare la carenza di legittimazione della società di Riscossione AREA srl ad emettere sollecito di pagamento per la Tari 2019 ; per l'effetto - Dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico l'atto impugnato “ sollecito di pagamento n.23385321 “; -
Accogliere la eccezione di irretroattività del 2° avviso di accertamento Tasi 2019, confermando l'importo di euro 224,00 come richiesto dall'avviso pervenuto in data 25.3.2019 ; Accogliere le ulteriori conclusioni rassegnate nel ricorso a cui integralmente si riporta. Condannare parte resistente al pagamento di spese ed onorari di causa a favore della ricorrente.”.
Area s.r.l.: “IN VIA PRELIMINARE In via principale Accertata la violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del D. lgs n. 546/1992, dichiarare l'inammissibilità dell'avversario ricorso e/o l'improcedibilità del presente giudizio. In via subordinata Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità, ordinare a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa dell'Ente-mandante, entro un termine stabilito a pena di decadenza ex art. 14 comma 2
D.lgs n. 546/1992. NEL MERITO In via principale Respingere le domande ex adverso formulate tutte e, per l'effetto, confermare integralmente il contenuto del provvedimento opposto;
Con il favore delle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato all'Area s.r.l. in data 13.1.2025 e depositato il 16.1.2026, Ricorrente_1 ha allegato di aver ricevuto, in data 14.11.2024, il sollecito di pagamento n. 23385321, relativo all'imposta Tari dovuta, per l'anno 2019, al Comune di Pellezzano, per un totale di euro 361,32, derivante dall'avviso di accertamento n. 5845.
Ciò premesso, ha impugnato l'intimazione, chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi:
1) illegittimità dell'intimazione per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, ex art. 6, comma 5, della Legge 212/2000;
2) illegittimità dell'intimazione per via dell'omessa notifica dell'atto presupposto, avendo, essa ricorrente, già provveduto al pagamento dell'imposta dovuta per l'anno 2019, pari ad euro 224,00, ottemperando alla richiesta di pagamento ritualmente notificatole dall'ente, sicché non si spiega la ragione per cui il Comune, per lo stesso periodo di imposta, ha richiesto il versamento della maggiore somma portata dall'atto impugnato.
Si è costituito in giudizio, il 3.3.2025, la convenuta, eccependo la mancata evocazione in giudizio del Comune di Pellezzano e, nel merito, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. In data 11.9.2025 parte ricorrente ha depositato una memoria di controdeduzioni, insistendo nelle proprie ragioni e contestando la legittimazione dell'Area s.r.l. ad operare per conto dell'ente impositore. All'udienza del 28.10.2025 questo giudice ha ordinato la chiamata in causa del Comune di Pellezzano, cui parte ricorrente ha tempestivamente provveduto. L'ente in questione è rimasto intimato. All'udienza del
12.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In particolare, osserva il giudicante che la ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, ha lamentato, benché fra le righe e pur non esplicitando del tutto chiaramente la ragione della doglianza, di non aver mai avuto contezza della ulteriore richiesta del Comune, allegando e provando che, per l'anno 2019, ella ha già ricevuto l'avviso di pagamento della Tari e ha proceduto regolarmente al versamento di quanto richiesto (documento n. 5968 del 25/03/2019 - all. 1 alla relativa produzione), il che, nella sua prospettazione rende ingiustificato l'invio di un avviso di accertamento per il medesimo periodo d'imposta. In sostanza, la contribuente lamenta l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Orbene, così ricostruita la doglianza, è evidente che il Comune di Pellezzano, omettendo di costituirsi, non ha dimostrato la rituale notifica dell'avviso di accertamento in questione.
Deve trovare, quindi, applicazione il consolidato orientamento di legittimità per cui “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.” (Sez. U, Sentenza n. 5791 del 04/03/2008, Rv. 602254 - 01).
Pertanto, deve essere dichiarata la illegittimità dell'atto impugnato. Del resto, non essendovi prova della notifica dell'accertamento, va da sé che non sussiste alcun titolo per l'esecuzione coattiva del credito esattoriale.
Le spese possono venire compensate, stante l'obiettiva incertezza della controversia.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.