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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/11/2025, n. 4711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4711 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 25.11.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7250/2025 R.G. Previdenza tra (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Angelo Parte_1 C.F._1 n il q ilia come in atti
OPPONENTE contro rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come in attiCP_1 OPPOSTO
quale successore universale ex lege di Controparte_2 difeso dall'avv. Maria Luisa Adinolfi come in Controparte_3
OPPOSTO
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 27.5.2025 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il sollecito di pagamento n. 202820259004909279000, notificato in data 24.4.2025, avente ad oggetto pretese debitorie per omesso versamento contributi e relative somme aggiuntive in relazione agli avvisi di addebito nn. 32820160001894730 e 32820160005921428. L'istante ha rilevato la mancata notifica di suddetti avvisi di addebito nonché la prescrizione dei crediti previdenziali per il decorso del termine di legge, anche a decorrere dalla presunta data di notifica degli stessi e ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione di ogni diritto vantato dalle resistenti, con conseguente dichiarazione di inefficacia della imposizione nei confronti dell'opponente; vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore dell'avvocato antistatario. CP_ L'ente impositore si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo di aver regolarmente notificat avvisi di addebito presupposti. L' , successore a titolo universale ex lege di , ha Controparte_2 CP_3 chies orso o, nel merito, il rigetto dell'opposizione. Lette le note scritte depositate, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione. In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444, primo comma cpc. (vertendosi in materia di oneri CP_ previdenziali . Sussi altresì, la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa CP_ all'impugnativa di atti di sua provenienza (notifica dell'intimazione di pagamento); l è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio. Pertanto, venendo al merito della controversia, si osserva che l'istante ha impugnato il sollecito di pagamento n. 202820259004909279000, notificata in data 24.4.2025 (v. intimazione di pagamento, in atti), deducendo la mancanza di notifica degli avvisi di addebito presupposti e al fine di far valere l'eccezione di prescrizione della contribuzione, ex art. 3, 9°comma della legge 335/95. Tanto premesso, nel merito, il ricorso è infondato. CP_ Ed invero, diversamente da quanto dedotto in ricorso, l ha infatti dato dimostrazione della preventiva e rituale notifica degli avvisi di addebito sui qua onda il sollecito di pagamento in questa sede avversato e segnatamente: l'avviso di addebito n. 32820160001894730 risulta notificato a mani del coniuge in data 06.05.2016, l'avviso di addebito n. 32820160005921428 CP_ risulta notificato a mani proprie in data 14.11.2016(cfr. relate in produzione .
, inoltre, ha provato di aver notificato in data 4 22 l'intimazione di Controparte_2 pagam 264349000 relativa all'avviso di addebito n. 32820160001894730000, con raccomandata A/R a mani del destinatario odierno ricorrente, nonché in data 23.11.2022 l'intimazione di pagamento n. 02820229006870628000 relativa all'AVA n. 32820160005921428000, mediante spedizione di raccomandata A/R, e la cui notifica si perfezionava il decimo giorno dall'immissione in cassetta dell'avviso di giacenza della raccomandata presso l'ufficio postale. In seguito il plico era reso al mittente per mancato ritiro nei termini di legge (cfr. relate in produzione
. CP_4 Da ultimo, l'Ente riscossore rinotificava la medesima cartella anche ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., a mezzo di ufficiale notificatore, il quale, in data 15 febbraio 2023, consegnava l'atto presso l'indirizzo del ricorrente a mani di familiare dichiaratosi convivente, cui seguiva l'invio, in data 27.02.2023, di c.a.n. a mezzo raccomandata n. 696542080864. (v. relate di notifica allegate). Trattasi di atti valevoli ad interrompere il decorso della prescrizione successivamente alla notifica dell'avviso di addebito per cui è causa. Orbene, l'intimazione di pagamento risulta notificata entro il termine di prescrizione. Per le suesposte considerazioni l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è dunque infondata, atteso che la notifica dell'intimazione di pagamento avversato in questa sede è avvenuta entro il termine quinquennale di prescrizione dalla notifica dell'avviso di addebito presupposti, e dunque l'opposizione va rigettata. Nulla per le spese, vista la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Aversa, 26.11.2025 Il giudice del lavoro Dott.ssa Ida Ponticelli
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 25.11.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7250/2025 R.G. Previdenza tra (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Angelo Parte_1 C.F._1 n il q ilia come in atti
OPPONENTE contro rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come in attiCP_1 OPPOSTO
quale successore universale ex lege di Controparte_2 difeso dall'avv. Maria Luisa Adinolfi come in Controparte_3
OPPOSTO
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 27.5.2025 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il sollecito di pagamento n. 202820259004909279000, notificato in data 24.4.2025, avente ad oggetto pretese debitorie per omesso versamento contributi e relative somme aggiuntive in relazione agli avvisi di addebito nn. 32820160001894730 e 32820160005921428. L'istante ha rilevato la mancata notifica di suddetti avvisi di addebito nonché la prescrizione dei crediti previdenziali per il decorso del termine di legge, anche a decorrere dalla presunta data di notifica degli stessi e ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione di ogni diritto vantato dalle resistenti, con conseguente dichiarazione di inefficacia della imposizione nei confronti dell'opponente; vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore dell'avvocato antistatario. CP_ L'ente impositore si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo di aver regolarmente notificat avvisi di addebito presupposti. L' , successore a titolo universale ex lege di , ha Controparte_2 CP_3 chies orso o, nel merito, il rigetto dell'opposizione. Lette le note scritte depositate, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione. In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444, primo comma cpc. (vertendosi in materia di oneri CP_ previdenziali . Sussi altresì, la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa CP_ all'impugnativa di atti di sua provenienza (notifica dell'intimazione di pagamento); l è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio. Pertanto, venendo al merito della controversia, si osserva che l'istante ha impugnato il sollecito di pagamento n. 202820259004909279000, notificata in data 24.4.2025 (v. intimazione di pagamento, in atti), deducendo la mancanza di notifica degli avvisi di addebito presupposti e al fine di far valere l'eccezione di prescrizione della contribuzione, ex art. 3, 9°comma della legge 335/95. Tanto premesso, nel merito, il ricorso è infondato. CP_ Ed invero, diversamente da quanto dedotto in ricorso, l ha infatti dato dimostrazione della preventiva e rituale notifica degli avvisi di addebito sui qua onda il sollecito di pagamento in questa sede avversato e segnatamente: l'avviso di addebito n. 32820160001894730 risulta notificato a mani del coniuge in data 06.05.2016, l'avviso di addebito n. 32820160005921428 CP_ risulta notificato a mani proprie in data 14.11.2016(cfr. relate in produzione .
, inoltre, ha provato di aver notificato in data 4 22 l'intimazione di Controparte_2 pagam 264349000 relativa all'avviso di addebito n. 32820160001894730000, con raccomandata A/R a mani del destinatario odierno ricorrente, nonché in data 23.11.2022 l'intimazione di pagamento n. 02820229006870628000 relativa all'AVA n. 32820160005921428000, mediante spedizione di raccomandata A/R, e la cui notifica si perfezionava il decimo giorno dall'immissione in cassetta dell'avviso di giacenza della raccomandata presso l'ufficio postale. In seguito il plico era reso al mittente per mancato ritiro nei termini di legge (cfr. relate in produzione
. CP_4 Da ultimo, l'Ente riscossore rinotificava la medesima cartella anche ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., a mezzo di ufficiale notificatore, il quale, in data 15 febbraio 2023, consegnava l'atto presso l'indirizzo del ricorrente a mani di familiare dichiaratosi convivente, cui seguiva l'invio, in data 27.02.2023, di c.a.n. a mezzo raccomandata n. 696542080864. (v. relate di notifica allegate). Trattasi di atti valevoli ad interrompere il decorso della prescrizione successivamente alla notifica dell'avviso di addebito per cui è causa. Orbene, l'intimazione di pagamento risulta notificata entro il termine di prescrizione. Per le suesposte considerazioni l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è dunque infondata, atteso che la notifica dell'intimazione di pagamento avversato in questa sede è avvenuta entro il termine quinquennale di prescrizione dalla notifica dell'avviso di addebito presupposti, e dunque l'opposizione va rigettata. Nulla per le spese, vista la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Aversa, 26.11.2025 Il giudice del lavoro Dott.ssa Ida Ponticelli