TRIB
Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/10/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 724/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. DI MASSA JURIJ
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con l'assistenza degli Avv.ti CP_1 C.F._2
MI DI e MO AB
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
parte ricorrente non ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza da ultimo prevista per la precisazione delle conclusioni;
debbono pertanto prendere in considerazione le conclusioni rassegnate nella precedente nota del 10.6.2024, che di seguito si riportano: ” Confermare la sentenza 17.12.2020 come da domanda introdotta con ricorso 22.11.2018 e respingere tutte le domande avverse;
Precipuamente quanto al riconoscimento del mantenimento in favore della resistente perché autosufficiente nonché della figlia altrettanto autosufficiente, come da emergenze istruttorie. Disporre la cessazione del diritto di abitazione della casa coniugale di Follonica, via
Ferraris, 1, provata peraltro nel corso del giudizio la piena autosufficienza della figlia
oggi trentacinquenne e da lungi occupata in via continuativa. Per_1
Il sig. dichiara inoltre di non accettare il contraddittorio su fatti o elementi nuovi Parte_1 ex adverso introdotti, anche in questa sede”.
parte resistente, come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate in data
17/02/2025: “Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis:
- In via istruttoria:
(A) Seppure le dichiarazioni dei coniugi rese all'udienza del giorno 8.3.2023 abbiano già provato i fatti che fondano la domanda riconvenzionale di condanna all'assegno divorzile, qualora fosse l'Ill.mo Giudice di contrario avviso si chiede ammettersi prove per interrogatorio formale e per testi sui capitoli dedotti nella memoria istruttoria datata 1 marzo 2021 con opposizione all'ammissione delle prove dedotte ex adverso ed in denegata ipotesi si indicano a controprova i testi già indicati a prova diretta.
- In accoglimento delle domande riconvenzionali:
A) Condannare il ricorrente a corrispondere un assegno divorzile Parte_1 mensile in favore della convenuta dell'importo di euro 400,00 mensili, da CP_1 corrispondere ogni mese entro il giorno 5 da rivalutare annualmente in aumento secondo
l'indice ISTAT annuale;
B) Accertare e dichiarare che la signora ha diritto a percepire il 40% del CP_1
Trattamento di Fine Servizio spettante al Carabiniere per il periodo dal Parte_1
20/09/1987 sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età
(avvenuta agli inizi dell'anno 2024), e, per l'effetto ordinare all' ovvero condannare CP_2
a rimborsare a quanto percepito a tale titolo. Parte_1 CP_1
Con vittoria di spese e competenze oltre accessori CAP ed IVA”.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1
rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario con in CP_1
data 20/05/1987, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di Follonica (alla Parte II
Serie B, atto n. 40, anno 1987), da cui sono nati i figli (il 16/01/1988) e Per_2
(l'08/06/1993). Per_1
Il ricorrente ha domandato esclusivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deducendo di essere legalmente separato dalla in ragione della CP_1
sentenza n. 1103/2015 del Tribunale di Grosseto, depositata in data 20/11/2015, con cui, tra l'altro, era confermato il “contributo al mantenimento, a suo tempo disposto, in
favore di ; che poi è stato revocato con la sentenza di appello.. Parte_2 Costituitasi in giudizio, pur aderendo alla domanda di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio, ha concluso chiedendo di A) Condannare il
ricorrente a corrispondere un assegno divorzile mensile in favore della Parte_1
convenuta dell'importo di euro 400,00 mensili, da corrispondere ogni mese CP_1
entro il giorno 5 da rivalutare annualmente in aumento secondo l'indice ISTAT annuale.
B) Ordinare all' che il 40% del Trattamento di Fine Servizio spettante al Carabiniere CP_2
sia versato a per il periodo dal 20/09/1987 sino alla data Parte_1 CP_1
del passaggio ingiudicato della presente sentenza. C) Condannare il ricorrente Parte_1
a corrispondere alla figlia un assegno di mantenimento di euro 250,00
[...] Per_1
mensili, oltre rivalutazione”, (conclusioni comparsa di costituzione e risposta,
depositata in data 15/09/2020).
Con ordinanza del 14/10/2019, il Presidente del Tribunale, in via temporanea ed urgente, ha confermato la regolamentazione venutasi a creare all'esito del primo e secondo grado del giudizio di separazione e, “in relazione alla richiesta di
assegnazione dell'assegno divorzile in favore ella resistente”, ha ritenuto “fondata la
prospettazione proveniente dal ricorrente… in ragione dell'esistenza di un reddito
percepito da , nella misura di euro 720,00 mensili”(cfr. ordinanza citata). CP_1
Con sentenza non definitiva, depositata in data 24/12/2020, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione.
Il giudizio è stato istruito mediante produzioni documentali, interrogatorio formale del ricorrente e, all'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** ***
A. in via preliminare
Prima di entrare nel merito della controversia occorre rilevare che, solo con le note scritte depositate in data 10.6.2024, per la prima volta e senza allegare alcun elemento di fatto o di diritto a sostengo della relativa pretesa, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di “disporre la cessazione del diritto di abitazione della casa coniugale di Follonica, via Ferraris, 1” (vds. l'unica pagina della memoria depositata in data 10.6.2024).
La domanda, del tutto avulsa dal contesto del divorzio (e peraltro in assenza di un precedente provvedimento di assegnazione della casa familiare – vds. doc. 1
comparsa di costituzione e risposta della resistente) risulta tardiva e, dunque,
inammissibile.
B. Sulla pronuncia degli effetti civili del matrimonio
Essendo intervenuta sentenza parziale sullo status – depositata in data 24/12/2020
– l'intestato Tribunale è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie.
C. Sulle domande a contenuto economico.
i.Sul contributo al mantenimento della figlia . Per_1
Tra le domande dispiegate in via riconvenzionale dalla resistete vi è anche quella volta alla previsione, a carico del ricorrente, di un contributo al mantenimento della figlia . Per_1
Tale domanda risulta infondata in ragione delle medesime valutazioni compiute dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza pubblicata in data 30.11.2016,
passata in giudicato, con cui la stessa Corte ha disposto la revoca del contributo previsto in favore della figlia, dando espressamente conto della sua sopravvenuta indipendenza economica.
La suddetta statuizione, passata in giudicato, non può più essere messa in discussione o rivalutata, potendo al massimo, il figlio maggiore divenuto economicamente indipendente, azionare - ove ne ricorrano i presupposti – la tutela alimentare di cui agli artt. 433 e ss. c.c., ma non certo chiedere una riviviscenza del contributo al mantenimento in precedenza previsto in suo favore.
Quanto appena chiarito basta al rigetto della domanda, anche a prescindere dalla rinuncia formalizzata dalla resistente (solo) con la memoria conclusionale (cfr. 8,
comparsa conclusionale resistente) e, invero, non espressamente accettata dalla controparte. ii.Sulla domanda di assegno divorzile come detto, ha chiesto in via riconvenzionale di fissare, in proprio CP_1
favore, un assegno divorzile di euro 400,00 mensili. Il ricorrente si è opposto all apretesa.
Al fine di valutare correttamente la domanda deve innanzitutto ricordarsi che il riscontro di una posizione di squilibrio reddituale e patrimoniale tra gli ex coniugi che costituisce la precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970.
Su questo presupposto occorre, allora, innanzitutto, chiedersi se una simile condizione sussista anche nel caso di specie.
Ebbene, la risposta non può che essere affermativa, emergendo chiaramente dagli atti una rilevante sproporzione economica tra le condizioni della resistente e quelle del ricorrente, a tutto favore di quest'ultimo.
In tal senso occorre rilevare che ha prodotto documentazione Parte_1
economica, relativa agli anni in cui lo stesso era ancora in servizio, attestante una retribuzione netta mensile oscillante tra 2.100,00 e 2.300,00 euro circa.
Dall'analisi dei “Modelli 730” prodotti, infatti, emerge che:
- nell'anno 2016, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
33.597,00, con relativa imposta netta pari ad euro 6.975,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 26.622,00, per una media mensile di euro circa 2.218,50 (modello 730/2017, depositato in data 25/09/2019);
- nell'anno 2017, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
34.556,00, con relativa imposta netta pari ad euro 7.498,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 27.058,00, per una media mensile di euro circa 2.255,00 (modello 730/2018, depositato in data 25/09/2019).
- nell'anno 2018, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
37.534,00, con relativa imposta netta pari ad euro 9.857,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 27.677,00, per una media mensile di euro circa 2.306,00 (modello 730/2019, depositato in data 25/09/2019); - nell'anno 2019, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
36.020,00, con relativa imposta netta pari ad euro 9.179,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 26.841,00, per una media mensile di euro circa 2.237,00 (modello 730/2020, depositato in data 03/02/2021).
- nell'anno 2020, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
36.316,00, (modello 730/2020, depositato in data 03/07/2023).
- nell'anno 2021, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
36.240,00, (modello 730/2022, depositato in data 03/07/2023).
- nell'anno 2022, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
36.316,00 (modello 730/2023, depositato in data 03/07/2023).
Il livello reddituale sopra descritto è stato anche confermato dallo stesso ricorrente all'udienza dell'08/03/2023, ove quest'ultimo ha peraltro riferito che sarebbe andato in pensione a decorrere dal 26 maggio 2023 (nel verbale dell'udienza citata si legge, infatti: “il mio reddito mensile netto è di circa €. 2000,00, vivo in un alloggio di
servizio gratuitamente fino a maggio 2023, poi lo devo lasciare perché andrò in pensione;
sarò collocato in pensione il 26 maggio e non avrò più diritto ad usufruire dell'alloggio;
non sono proprietario di altri immobili, oltre a quelli in comunione oggetto di giudizio;
andrò a vivere nella casa di cui nostro figlio è nudo proprietario e io sono usufruttuario e,
a decorrere da marzo 2023, pago una rata mensile di mutuo di €. 600,00. L'immobile è stato
acquistato l'8 febbraio scorso;
mio figlio ha disponibilità di altra abitazione di cui è
proprietario, per la quale paga un mutuo e dove vive con la sua compagna” – vds. verbale udienza 08/03/2023).
Pur a fronte delle citate dichiarazioni, il ricorrente non ha successivamente prodotto alcuna documentazione idonea a dare conto di una sua effettiva diminuzione reddituale, che, dunque, non può ritenersi né compiutamente allegata, né (tantomeno) provata.
Conseguentemente, vertendo il presente giudizio su diritti disponibili, deve farsi riferimento esclusivamente ai redditi sopra descritti, così come cristallizzai nei documenti offerti in comunicazione dallo stesso ricorrente, non emergendo sopravvenienze tali da far univocamente ritenere che il livello reddituale del abbia subito una qualche rilevante riduzione Parte_1
A ciò occorre ancora aggiungere, dal punto di vista patrimoniale, che il ricorrente risulta:
- proprietario, per la quota del 50%, dell'immobile già adibito a residenza familiare, a cui la stessa difesa del ricorrente ha attribuito nel corso del giudizio un valore di almeno 400.000 euro (vds. verbale di udienza dell'8.3.2023, ove si legge:
”l'avv. Di Massa rappresenta che la signora ha ricevuto diverse proposte di acquisto della
ex casa familiare, immobile di pregio, anche al prezzo di €. 400.000,00 ma non ha accettato
tali proposte”);
- titolare di un diritto reale di usufrutto su di un ulteriore appartamento, nel quale,
nel corso del giudizio, ha dichiarato di volersi trasferire e per il quale è gravato di un mutuo di circa seicento euro mensili (vds. ancora verbale di udienza dell'8.3.2023).
Infine, deve notarsi che la posizione economica del resistente è connotata anche della ulteriore potenziale posta economica rappresentata dalla percezione del TFS.
Il fatto che tale percezione non risulti effettivamente provata nel presente giudizio
(con le conseguenze di cui si dirà più avanti rispetto a tale domanda dispiegata dalla resistente ex art 12 bis legge 898 del1970) non significa, infatti, che tale potenzialità economica non arricchisca concretamente la sfera patrimoniale del ricorrente.
Ciò detto deve rilevarsi che, dall'altra parte, la resistente risulta godere ed aver goduto di redditi molto più esigui.
Dall'analisi dei “Modelli 730” dalla stessa offerti in comunicazione si ricava, infatti,
che:
- nell'anno 2016, ha prodotto un reddito complessivo pari ad euro 8.377,00,
(depositati in allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- nell'anno 2017, ha prodotto un reddito complessivo pari ad euro 8.638,00;
- nell'anno 2018, ha prodotto un reddito complessivo pari ad euro 9.164,00; - nell'anno 2020 ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
9.221,00, con relativa imposta netta pari ad euro 185,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 9.036,00, per una media mensile di euro circa 753,00 (depositati in data 03/07/2023);
- nell'anno 2021 ha prodotto un reddito complessivo pari ad euro 4.249,00;
- nell'anno 2022, ha prodotto un reddito complessivo pari ad euro 4.076,00.
Anche la resistente risulta, invero, titolare della quota di ½ della proprietà della casa familiare, senza però vantare altri diritti reali.
Su questi presupposti deve poi rilevarsi che, pur chiedendo che venissero disposte indagini di polizia tributaria sui redditi della resistente, il non ha Parte_1
allegato nessun concreto elemento volto a dare contezza dell'effettuazione da parte di di altre attività lavorative, capaci di incidere CP_1
significativamente sugli effettivi redditi dalla stessa prodotti.
Sintomatico, in tal senso, è il fatto che il ricorrente non abbia articolato alcun mezzo di prova orale volta a dare conferma di ipotetiche attività lavorative diverse da quelle dichiarate dalla resistente.
In ragione del quadro assertivo e probatorio delineato dalle parti, dunque, non v'è
ragione per non ritenere credibile il reddito rappresentato dalla resistente e per esercitare il potere di cui all'art. 5, comma 9, della l. n. 898 del 1970, che, come noto,
costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova che non può
sopperire alla carenza probatoria della parte onerata e che non può essere attivato a fini meramente esplorativi, ma solo ove le relative istanze e la contestazioni di parte si basino su fatti specifici e circostanziati (cfr, Corte DI Cassazione Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 23263 del 15/11/2016), che nel caso di specie non sono stati né allegati né fatti oggetto di offerte probatorie.
Sulla scorta di quanto precede risulta evidente l'esistenza di un consistente squilibrio nelle condizioni economico patrimoniali delle parti che giustifica la previsione di un assegno divorzile in favore di Persona_3 Non è dubitabile, infatti, che tale squilibrio sia eziologicamente riconducibile all'organizzazione familiare data dai coniugi nel corso della loro lunga vita matrimoniale.
In proposto risulta sufficiente evidenziare che:
- non è stata specificamente contestata l'allegazione della resistente secondo cui o la stessa, “già da prima del matrimonio e sino alla nascita del 1° figlio era titolare
di un avviato negozio di parrucchiera i cui redditi avevano permesso l'acquisto ai coniugi
di tutti i beni attualmente a loro cointestati”
o “Dopo un anno dalla nascita del proprio figlio, intorno al 1990, il marito ha
imposto alla moglie la chiusura del negozio di parrucchiera ed ha richiesto alla moglie di
dedicarsi all'attività di casalinga in modo da provvedere anche alla cura dei figli”;
o “La assecondando le richieste del marito è stata una casalinga a CP_1
tempo pieno dal 1990 sino al 2011, data in cui è riuscita a reperire un lavoro dipendente di
collaboratrice domestica con stipendio di € 720,00 per 108 ore mensili”.
- lo stesso ricorrente ha, al contrario, confermato che “era la ad occuparsi dei CP_1
figli” a tal proposito espressamente dichiarando: “tornavo a casa un giorno alla
settimana, ho lavorato lontano da casa per 16 anni” (vds. verbale di udienza del
8.3.2023).
Su questa scorta non può dubitarsi della spettanza in favore della resistente di un assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa, il quale “presuppone che
il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita
professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che
abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal
coniuge” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 27945 del 04/10/2023).
E' indubbio, infatti, che la resistente abbia di fatto rinunciato a occasioni professionali dando corpo ad una “conduzione univoca della vita familiare” che “a
fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del
patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa” ben giustifica il riconoscimento di un assegno divorzile (cfr. Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024).
Conseguentemente deve fissarsi in capo al ricorrente, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1,
Ordinanza n. 19330 del 17/09/2020 (Rv. 658974 - 01) e dunque dalla mensilità del luglio 2021, l'obbligo di versare alla resistete un assegno divorzile della soma di euro 400,00; importo capace di compensare e perequare, da un lato, la contrazione reddituale dalla stessa sopportata per aver lasciato il proprio (ben avviato) lavoro di parrucchiera e, dall'altro, la perdita della possibilità di vedersi riconosciuto un adeguato trattamento pensionistico di cui avrebbe ben potuto godere ove avesse continuato a versare i relativi oneri previdenziali.
In proposito nessun rilievo assume il fatto che nessun contributo in favore della sia stato previsto in sede di separazione. CP_1
Seppure, infatti, possa ritenersi astrattamente condivisibile il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5605 del 2020 (per la quale “la
determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella
prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni
patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo,
l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la
correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio”), lo stesso appare concretamente applicabile soltanto ove emerga,
dagli atti del giudizio di separazione, che la relativa sentenza abbia svolto un concreto accertamento delle eventuali rinunce professionali del coniuge economicamente più debole e delle “potenzialità economiche dei coniugi, ossia
dall'ammontare complessivo dei loro redditi e delle loro disponibilità patrimoniali”: è a tali elementi, infatti, che deve essere rapportata la quantificazione del contributo al mantenimento e ciò a prescindere dal tenore di vita “tollerato o subito od anche
concordato con l'adozione di particolari criteri di suddivisione delle spese familiari e di disposizione dei redditi personali residui” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n.
10210 del 16/05/2005);
Soltanto in presenza di una simile valutazione fattuale, il tenore di vita goduto nel corso del matrimonio (evidentemente significativo del patrimonio e dei redditi raggiunti dalle parti, al momento della disgregazione del nucleo, in ragione dei contributi rispettivamente prestati) può essere assunto a parametro (massimo) di riferimento per il riequilibrio delle condizioni delle parti al momento dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Al contrario, una simile valutazione non risulta essere stata svolta nel caso di specie, ove, in alcun modo, nella sentenza di separazione, risultano compitamente delineati l'ammontare complessivo dei redditi delle parti e le loro disponibilità
patrimoniali.
D'altronde è noto che “la determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art.
5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n.
74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù
di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle
discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e
diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile,
presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento
e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto
della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo
alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia
idoneo a fornire utili elementi di valutazione” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza
n. 25010 del 30/11/2007).
iii. sulla domanda volta ad “Accertare e dichiarare che la signora ha diritto a CP_1
percepire il 40% del Trattamento di Fine Servizio spettante al Carabiniere Parte_1
per il periodo dal 20/09/1987 sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro
[...]
per raggiunti limiti di età (avvenuta agli inizi dell'anno 2024)” La richiesta, formulata da parte resistente ai sensi dell'art. 12 bis lg. 898/1970,
risulta inammissibile.
Ai sensi dell'art. 12 bis, comma 1, l. n. 898 del 1970, «Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.»
Occorre premettere che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condizione per l'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge è, tra l'altro, che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile – come nel caso di specie - al momento in cui l'ex coniuge maturi il diritto alla corresponsione di tale trattamento (cfr. Cass., Sez. 1, Ord. n. 4499/2021 e Cass.
n. 24403/2022).
La ratio della norma è, infatti, quella di correlare il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto alla percezione dell'assegno divorzile (tra le tante, v. Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 12175 del 06/06/2011).
Il diritto dell'ex coniuge a percepire una sua quota, in presenza degli altri presupposti dell'art. 12 bis l. n. 898 del 1970, è, dunque, previsto ex lege e sorge quando il vincolo matrimoniale è ormai sciolto, insieme al diritto del lavoratore a ricevere tale trattamento.
Inoltre, in applicazione dell'art. 12 bis lg. cit., la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge va verificata al momento in cui nasce e, dunque, quando cessa il rapporto di lavoro (v. tra le tante Cass., Sez. L, Sentenza n. 2827 del
06/02/2018 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5376 del 27/02/2020; cfr. Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 34050 del 12/11/2021).
Si deve, tuttavia, precisare che, come stabilito dalla norma appena richiamata, solo l'effettiva percezione di tale trattamento rende esigibile la quota di spettanza dell'ex coniuge, essendo previsto il diritto di quest'ultimo «ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge» (cfr. Cass. n.
24403/2022).
In sintesi, il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto, che matura con l'insorgenza del diritto a tale trattamento da parte dell'altro coniuge, diviene esigibile quando quest'ultimo percepisce il relativo trattamento (cfr. Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 27233 del 14/11/2008 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5719 del 23/03/2004).
Non è, però, necessario che l'importo su cui calcolare la quota di spettanza sia già
incassato al momento della proposizione della relativa domanda, essendo sufficiente che sia esistente al momento della decisione.
Ciò detto, nel caso de quo, non vi è contestazione in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dall'art 12 bis L. n. 898/70 (sentenza di divorzio,
riconoscimento giudiziale di un assegno divorzile, mancato passaggio a nuove nozze). Tuttavia, non sono stati forniti, neanche in udienza ove è stata riservata la decisione, gli elementi necessari per operare l'effettivo calcolo del quantum di spettanza.
Lo specifico calcolo va, invero, effettuato prima dividendo l'indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, poi moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio ed infine, calcolando il 40 per cento su tale ultimo importo.
La domanda è, dunque, inammissibile nel caso di specie, tenuto conto del fatto che non è stato versato in atti alcun documento utile dal quale evincere l'effettiva percezione del TFS, l'entità delle somme in ipotesi percepite dal ricorrente a tale titolo, ovvero, ancora, l'effettiva durata del rapporto lavorativo al fine di effettuare il calcolo dell'importo spettante all'ex coniuge.
iv.Le spese di lite.
Stante la soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite debbono essere tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA inammissibile la domanda volta a sentire disporre la cessazione del
diritto di abitazione della casa coniugale di Follonica, via Ferraris, 1”;
DICHIARA inammissibile la domanda volta ad “Accertare e dichiarare che la signora
ha diritto a percepire il 40% del Trattamento di Fine Servizio spettante al CP_1
Carabiniere per il periodo dal 20/09/1987 sino alla data di cessazione Parte_1
del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età (avvenuta agli inizi dell'anno 2024)”
DISPONE, con effetto dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'obbligo per di Parte_1
somministrare con cadenza mensile ed entro il 5 di ogni mese, a favore di CP_1
un assegno divorzile di euro 400,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli
[...]
indici ISTAT;
COMPENSA integralmente le spese di lite
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. DI MASSA JURIJ
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con l'assistenza degli Avv.ti CP_1 C.F._2
MI DI e MO AB
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
parte ricorrente non ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza da ultimo prevista per la precisazione delle conclusioni;
debbono pertanto prendere in considerazione le conclusioni rassegnate nella precedente nota del 10.6.2024, che di seguito si riportano: ” Confermare la sentenza 17.12.2020 come da domanda introdotta con ricorso 22.11.2018 e respingere tutte le domande avverse;
Precipuamente quanto al riconoscimento del mantenimento in favore della resistente perché autosufficiente nonché della figlia altrettanto autosufficiente, come da emergenze istruttorie. Disporre la cessazione del diritto di abitazione della casa coniugale di Follonica, via
Ferraris, 1, provata peraltro nel corso del giudizio la piena autosufficienza della figlia
oggi trentacinquenne e da lungi occupata in via continuativa. Per_1
Il sig. dichiara inoltre di non accettare il contraddittorio su fatti o elementi nuovi Parte_1 ex adverso introdotti, anche in questa sede”.
parte resistente, come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate in data
17/02/2025: “Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis:
- In via istruttoria:
(A) Seppure le dichiarazioni dei coniugi rese all'udienza del giorno 8.3.2023 abbiano già provato i fatti che fondano la domanda riconvenzionale di condanna all'assegno divorzile, qualora fosse l'Ill.mo Giudice di contrario avviso si chiede ammettersi prove per interrogatorio formale e per testi sui capitoli dedotti nella memoria istruttoria datata 1 marzo 2021 con opposizione all'ammissione delle prove dedotte ex adverso ed in denegata ipotesi si indicano a controprova i testi già indicati a prova diretta.
- In accoglimento delle domande riconvenzionali:
A) Condannare il ricorrente a corrispondere un assegno divorzile Parte_1 mensile in favore della convenuta dell'importo di euro 400,00 mensili, da CP_1 corrispondere ogni mese entro il giorno 5 da rivalutare annualmente in aumento secondo
l'indice ISTAT annuale;
B) Accertare e dichiarare che la signora ha diritto a percepire il 40% del CP_1
Trattamento di Fine Servizio spettante al Carabiniere per il periodo dal Parte_1
20/09/1987 sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età
(avvenuta agli inizi dell'anno 2024), e, per l'effetto ordinare all' ovvero condannare CP_2
a rimborsare a quanto percepito a tale titolo. Parte_1 CP_1
Con vittoria di spese e competenze oltre accessori CAP ed IVA”.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1
rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario con in CP_1
data 20/05/1987, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di Follonica (alla Parte II
Serie B, atto n. 40, anno 1987), da cui sono nati i figli (il 16/01/1988) e Per_2
(l'08/06/1993). Per_1
Il ricorrente ha domandato esclusivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deducendo di essere legalmente separato dalla in ragione della CP_1
sentenza n. 1103/2015 del Tribunale di Grosseto, depositata in data 20/11/2015, con cui, tra l'altro, era confermato il “contributo al mantenimento, a suo tempo disposto, in
favore di ; che poi è stato revocato con la sentenza di appello.. Parte_2 Costituitasi in giudizio, pur aderendo alla domanda di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio, ha concluso chiedendo di A) Condannare il
ricorrente a corrispondere un assegno divorzile mensile in favore della Parte_1
convenuta dell'importo di euro 400,00 mensili, da corrispondere ogni mese CP_1
entro il giorno 5 da rivalutare annualmente in aumento secondo l'indice ISTAT annuale.
B) Ordinare all' che il 40% del Trattamento di Fine Servizio spettante al Carabiniere CP_2
sia versato a per il periodo dal 20/09/1987 sino alla data Parte_1 CP_1
del passaggio ingiudicato della presente sentenza. C) Condannare il ricorrente Parte_1
a corrispondere alla figlia un assegno di mantenimento di euro 250,00
[...] Per_1
mensili, oltre rivalutazione”, (conclusioni comparsa di costituzione e risposta,
depositata in data 15/09/2020).
Con ordinanza del 14/10/2019, il Presidente del Tribunale, in via temporanea ed urgente, ha confermato la regolamentazione venutasi a creare all'esito del primo e secondo grado del giudizio di separazione e, “in relazione alla richiesta di
assegnazione dell'assegno divorzile in favore ella resistente”, ha ritenuto “fondata la
prospettazione proveniente dal ricorrente… in ragione dell'esistenza di un reddito
percepito da , nella misura di euro 720,00 mensili”(cfr. ordinanza citata). CP_1
Con sentenza non definitiva, depositata in data 24/12/2020, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione.
Il giudizio è stato istruito mediante produzioni documentali, interrogatorio formale del ricorrente e, all'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** ***
A. in via preliminare
Prima di entrare nel merito della controversia occorre rilevare che, solo con le note scritte depositate in data 10.6.2024, per la prima volta e senza allegare alcun elemento di fatto o di diritto a sostengo della relativa pretesa, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di “disporre la cessazione del diritto di abitazione della casa coniugale di Follonica, via Ferraris, 1” (vds. l'unica pagina della memoria depositata in data 10.6.2024).
La domanda, del tutto avulsa dal contesto del divorzio (e peraltro in assenza di un precedente provvedimento di assegnazione della casa familiare – vds. doc. 1
comparsa di costituzione e risposta della resistente) risulta tardiva e, dunque,
inammissibile.
B. Sulla pronuncia degli effetti civili del matrimonio
Essendo intervenuta sentenza parziale sullo status – depositata in data 24/12/2020
– l'intestato Tribunale è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie.
C. Sulle domande a contenuto economico.
i.Sul contributo al mantenimento della figlia . Per_1
Tra le domande dispiegate in via riconvenzionale dalla resistete vi è anche quella volta alla previsione, a carico del ricorrente, di un contributo al mantenimento della figlia . Per_1
Tale domanda risulta infondata in ragione delle medesime valutazioni compiute dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza pubblicata in data 30.11.2016,
passata in giudicato, con cui la stessa Corte ha disposto la revoca del contributo previsto in favore della figlia, dando espressamente conto della sua sopravvenuta indipendenza economica.
La suddetta statuizione, passata in giudicato, non può più essere messa in discussione o rivalutata, potendo al massimo, il figlio maggiore divenuto economicamente indipendente, azionare - ove ne ricorrano i presupposti – la tutela alimentare di cui agli artt. 433 e ss. c.c., ma non certo chiedere una riviviscenza del contributo al mantenimento in precedenza previsto in suo favore.
Quanto appena chiarito basta al rigetto della domanda, anche a prescindere dalla rinuncia formalizzata dalla resistente (solo) con la memoria conclusionale (cfr. 8,
comparsa conclusionale resistente) e, invero, non espressamente accettata dalla controparte. ii.Sulla domanda di assegno divorzile come detto, ha chiesto in via riconvenzionale di fissare, in proprio CP_1
favore, un assegno divorzile di euro 400,00 mensili. Il ricorrente si è opposto all apretesa.
Al fine di valutare correttamente la domanda deve innanzitutto ricordarsi che il riscontro di una posizione di squilibrio reddituale e patrimoniale tra gli ex coniugi che costituisce la precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970.
Su questo presupposto occorre, allora, innanzitutto, chiedersi se una simile condizione sussista anche nel caso di specie.
Ebbene, la risposta non può che essere affermativa, emergendo chiaramente dagli atti una rilevante sproporzione economica tra le condizioni della resistente e quelle del ricorrente, a tutto favore di quest'ultimo.
In tal senso occorre rilevare che ha prodotto documentazione Parte_1
economica, relativa agli anni in cui lo stesso era ancora in servizio, attestante una retribuzione netta mensile oscillante tra 2.100,00 e 2.300,00 euro circa.
Dall'analisi dei “Modelli 730” prodotti, infatti, emerge che:
- nell'anno 2016, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
33.597,00, con relativa imposta netta pari ad euro 6.975,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 26.622,00, per una media mensile di euro circa 2.218,50 (modello 730/2017, depositato in data 25/09/2019);
- nell'anno 2017, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
34.556,00, con relativa imposta netta pari ad euro 7.498,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 27.058,00, per una media mensile di euro circa 2.255,00 (modello 730/2018, depositato in data 25/09/2019).
- nell'anno 2018, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
37.534,00, con relativa imposta netta pari ad euro 9.857,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 27.677,00, per una media mensile di euro circa 2.306,00 (modello 730/2019, depositato in data 25/09/2019); - nell'anno 2019, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
36.020,00, con relativa imposta netta pari ad euro 9.179,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 26.841,00, per una media mensile di euro circa 2.237,00 (modello 730/2020, depositato in data 03/02/2021).
- nell'anno 2020, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
36.316,00, (modello 730/2020, depositato in data 03/07/2023).
- nell'anno 2021, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
36.240,00, (modello 730/2022, depositato in data 03/07/2023).
- nell'anno 2022, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
36.316,00 (modello 730/2023, depositato in data 03/07/2023).
Il livello reddituale sopra descritto è stato anche confermato dallo stesso ricorrente all'udienza dell'08/03/2023, ove quest'ultimo ha peraltro riferito che sarebbe andato in pensione a decorrere dal 26 maggio 2023 (nel verbale dell'udienza citata si legge, infatti: “il mio reddito mensile netto è di circa €. 2000,00, vivo in un alloggio di
servizio gratuitamente fino a maggio 2023, poi lo devo lasciare perché andrò in pensione;
sarò collocato in pensione il 26 maggio e non avrò più diritto ad usufruire dell'alloggio;
non sono proprietario di altri immobili, oltre a quelli in comunione oggetto di giudizio;
andrò a vivere nella casa di cui nostro figlio è nudo proprietario e io sono usufruttuario e,
a decorrere da marzo 2023, pago una rata mensile di mutuo di €. 600,00. L'immobile è stato
acquistato l'8 febbraio scorso;
mio figlio ha disponibilità di altra abitazione di cui è
proprietario, per la quale paga un mutuo e dove vive con la sua compagna” – vds. verbale udienza 08/03/2023).
Pur a fronte delle citate dichiarazioni, il ricorrente non ha successivamente prodotto alcuna documentazione idonea a dare conto di una sua effettiva diminuzione reddituale, che, dunque, non può ritenersi né compiutamente allegata, né (tantomeno) provata.
Conseguentemente, vertendo il presente giudizio su diritti disponibili, deve farsi riferimento esclusivamente ai redditi sopra descritti, così come cristallizzai nei documenti offerti in comunicazione dallo stesso ricorrente, non emergendo sopravvenienze tali da far univocamente ritenere che il livello reddituale del abbia subito una qualche rilevante riduzione Parte_1
A ciò occorre ancora aggiungere, dal punto di vista patrimoniale, che il ricorrente risulta:
- proprietario, per la quota del 50%, dell'immobile già adibito a residenza familiare, a cui la stessa difesa del ricorrente ha attribuito nel corso del giudizio un valore di almeno 400.000 euro (vds. verbale di udienza dell'8.3.2023, ove si legge:
”l'avv. Di Massa rappresenta che la signora ha ricevuto diverse proposte di acquisto della
ex casa familiare, immobile di pregio, anche al prezzo di €. 400.000,00 ma non ha accettato
tali proposte”);
- titolare di un diritto reale di usufrutto su di un ulteriore appartamento, nel quale,
nel corso del giudizio, ha dichiarato di volersi trasferire e per il quale è gravato di un mutuo di circa seicento euro mensili (vds. ancora verbale di udienza dell'8.3.2023).
Infine, deve notarsi che la posizione economica del resistente è connotata anche della ulteriore potenziale posta economica rappresentata dalla percezione del TFS.
Il fatto che tale percezione non risulti effettivamente provata nel presente giudizio
(con le conseguenze di cui si dirà più avanti rispetto a tale domanda dispiegata dalla resistente ex art 12 bis legge 898 del1970) non significa, infatti, che tale potenzialità economica non arricchisca concretamente la sfera patrimoniale del ricorrente.
Ciò detto deve rilevarsi che, dall'altra parte, la resistente risulta godere ed aver goduto di redditi molto più esigui.
Dall'analisi dei “Modelli 730” dalla stessa offerti in comunicazione si ricava, infatti,
che:
- nell'anno 2016, ha prodotto un reddito complessivo pari ad euro 8.377,00,
(depositati in allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- nell'anno 2017, ha prodotto un reddito complessivo pari ad euro 8.638,00;
- nell'anno 2018, ha prodotto un reddito complessivo pari ad euro 9.164,00; - nell'anno 2020 ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
9.221,00, con relativa imposta netta pari ad euro 185,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 9.036,00, per una media mensile di euro circa 753,00 (depositati in data 03/07/2023);
- nell'anno 2021 ha prodotto un reddito complessivo pari ad euro 4.249,00;
- nell'anno 2022, ha prodotto un reddito complessivo pari ad euro 4.076,00.
Anche la resistente risulta, invero, titolare della quota di ½ della proprietà della casa familiare, senza però vantare altri diritti reali.
Su questi presupposti deve poi rilevarsi che, pur chiedendo che venissero disposte indagini di polizia tributaria sui redditi della resistente, il non ha Parte_1
allegato nessun concreto elemento volto a dare contezza dell'effettuazione da parte di di altre attività lavorative, capaci di incidere CP_1
significativamente sugli effettivi redditi dalla stessa prodotti.
Sintomatico, in tal senso, è il fatto che il ricorrente non abbia articolato alcun mezzo di prova orale volta a dare conferma di ipotetiche attività lavorative diverse da quelle dichiarate dalla resistente.
In ragione del quadro assertivo e probatorio delineato dalle parti, dunque, non v'è
ragione per non ritenere credibile il reddito rappresentato dalla resistente e per esercitare il potere di cui all'art. 5, comma 9, della l. n. 898 del 1970, che, come noto,
costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova che non può
sopperire alla carenza probatoria della parte onerata e che non può essere attivato a fini meramente esplorativi, ma solo ove le relative istanze e la contestazioni di parte si basino su fatti specifici e circostanziati (cfr, Corte DI Cassazione Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 23263 del 15/11/2016), che nel caso di specie non sono stati né allegati né fatti oggetto di offerte probatorie.
Sulla scorta di quanto precede risulta evidente l'esistenza di un consistente squilibrio nelle condizioni economico patrimoniali delle parti che giustifica la previsione di un assegno divorzile in favore di Persona_3 Non è dubitabile, infatti, che tale squilibrio sia eziologicamente riconducibile all'organizzazione familiare data dai coniugi nel corso della loro lunga vita matrimoniale.
In proposto risulta sufficiente evidenziare che:
- non è stata specificamente contestata l'allegazione della resistente secondo cui o la stessa, “già da prima del matrimonio e sino alla nascita del 1° figlio era titolare
di un avviato negozio di parrucchiera i cui redditi avevano permesso l'acquisto ai coniugi
di tutti i beni attualmente a loro cointestati”
o “Dopo un anno dalla nascita del proprio figlio, intorno al 1990, il marito ha
imposto alla moglie la chiusura del negozio di parrucchiera ed ha richiesto alla moglie di
dedicarsi all'attività di casalinga in modo da provvedere anche alla cura dei figli”;
o “La assecondando le richieste del marito è stata una casalinga a CP_1
tempo pieno dal 1990 sino al 2011, data in cui è riuscita a reperire un lavoro dipendente di
collaboratrice domestica con stipendio di € 720,00 per 108 ore mensili”.
- lo stesso ricorrente ha, al contrario, confermato che “era la ad occuparsi dei CP_1
figli” a tal proposito espressamente dichiarando: “tornavo a casa un giorno alla
settimana, ho lavorato lontano da casa per 16 anni” (vds. verbale di udienza del
8.3.2023).
Su questa scorta non può dubitarsi della spettanza in favore della resistente di un assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa, il quale “presuppone che
il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita
professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che
abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal
coniuge” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 27945 del 04/10/2023).
E' indubbio, infatti, che la resistente abbia di fatto rinunciato a occasioni professionali dando corpo ad una “conduzione univoca della vita familiare” che “a
fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del
patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa” ben giustifica il riconoscimento di un assegno divorzile (cfr. Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024).
Conseguentemente deve fissarsi in capo al ricorrente, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1,
Ordinanza n. 19330 del 17/09/2020 (Rv. 658974 - 01) e dunque dalla mensilità del luglio 2021, l'obbligo di versare alla resistete un assegno divorzile della soma di euro 400,00; importo capace di compensare e perequare, da un lato, la contrazione reddituale dalla stessa sopportata per aver lasciato il proprio (ben avviato) lavoro di parrucchiera e, dall'altro, la perdita della possibilità di vedersi riconosciuto un adeguato trattamento pensionistico di cui avrebbe ben potuto godere ove avesse continuato a versare i relativi oneri previdenziali.
In proposito nessun rilievo assume il fatto che nessun contributo in favore della sia stato previsto in sede di separazione. CP_1
Seppure, infatti, possa ritenersi astrattamente condivisibile il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5605 del 2020 (per la quale “la
determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella
prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni
patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo,
l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la
correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio”), lo stesso appare concretamente applicabile soltanto ove emerga,
dagli atti del giudizio di separazione, che la relativa sentenza abbia svolto un concreto accertamento delle eventuali rinunce professionali del coniuge economicamente più debole e delle “potenzialità economiche dei coniugi, ossia
dall'ammontare complessivo dei loro redditi e delle loro disponibilità patrimoniali”: è a tali elementi, infatti, che deve essere rapportata la quantificazione del contributo al mantenimento e ciò a prescindere dal tenore di vita “tollerato o subito od anche
concordato con l'adozione di particolari criteri di suddivisione delle spese familiari e di disposizione dei redditi personali residui” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n.
10210 del 16/05/2005);
Soltanto in presenza di una simile valutazione fattuale, il tenore di vita goduto nel corso del matrimonio (evidentemente significativo del patrimonio e dei redditi raggiunti dalle parti, al momento della disgregazione del nucleo, in ragione dei contributi rispettivamente prestati) può essere assunto a parametro (massimo) di riferimento per il riequilibrio delle condizioni delle parti al momento dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Al contrario, una simile valutazione non risulta essere stata svolta nel caso di specie, ove, in alcun modo, nella sentenza di separazione, risultano compitamente delineati l'ammontare complessivo dei redditi delle parti e le loro disponibilità
patrimoniali.
D'altronde è noto che “la determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art.
5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n.
74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù
di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle
discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e
diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile,
presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento
e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto
della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo
alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia
idoneo a fornire utili elementi di valutazione” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza
n. 25010 del 30/11/2007).
iii. sulla domanda volta ad “Accertare e dichiarare che la signora ha diritto a CP_1
percepire il 40% del Trattamento di Fine Servizio spettante al Carabiniere Parte_1
per il periodo dal 20/09/1987 sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro
[...]
per raggiunti limiti di età (avvenuta agli inizi dell'anno 2024)” La richiesta, formulata da parte resistente ai sensi dell'art. 12 bis lg. 898/1970,
risulta inammissibile.
Ai sensi dell'art. 12 bis, comma 1, l. n. 898 del 1970, «Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.»
Occorre premettere che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condizione per l'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge è, tra l'altro, che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile – come nel caso di specie - al momento in cui l'ex coniuge maturi il diritto alla corresponsione di tale trattamento (cfr. Cass., Sez. 1, Ord. n. 4499/2021 e Cass.
n. 24403/2022).
La ratio della norma è, infatti, quella di correlare il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto alla percezione dell'assegno divorzile (tra le tante, v. Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 12175 del 06/06/2011).
Il diritto dell'ex coniuge a percepire una sua quota, in presenza degli altri presupposti dell'art. 12 bis l. n. 898 del 1970, è, dunque, previsto ex lege e sorge quando il vincolo matrimoniale è ormai sciolto, insieme al diritto del lavoratore a ricevere tale trattamento.
Inoltre, in applicazione dell'art. 12 bis lg. cit., la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge va verificata al momento in cui nasce e, dunque, quando cessa il rapporto di lavoro (v. tra le tante Cass., Sez. L, Sentenza n. 2827 del
06/02/2018 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5376 del 27/02/2020; cfr. Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 34050 del 12/11/2021).
Si deve, tuttavia, precisare che, come stabilito dalla norma appena richiamata, solo l'effettiva percezione di tale trattamento rende esigibile la quota di spettanza dell'ex coniuge, essendo previsto il diritto di quest'ultimo «ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge» (cfr. Cass. n.
24403/2022).
In sintesi, il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto, che matura con l'insorgenza del diritto a tale trattamento da parte dell'altro coniuge, diviene esigibile quando quest'ultimo percepisce il relativo trattamento (cfr. Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 27233 del 14/11/2008 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5719 del 23/03/2004).
Non è, però, necessario che l'importo su cui calcolare la quota di spettanza sia già
incassato al momento della proposizione della relativa domanda, essendo sufficiente che sia esistente al momento della decisione.
Ciò detto, nel caso de quo, non vi è contestazione in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dall'art 12 bis L. n. 898/70 (sentenza di divorzio,
riconoscimento giudiziale di un assegno divorzile, mancato passaggio a nuove nozze). Tuttavia, non sono stati forniti, neanche in udienza ove è stata riservata la decisione, gli elementi necessari per operare l'effettivo calcolo del quantum di spettanza.
Lo specifico calcolo va, invero, effettuato prima dividendo l'indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, poi moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio ed infine, calcolando il 40 per cento su tale ultimo importo.
La domanda è, dunque, inammissibile nel caso di specie, tenuto conto del fatto che non è stato versato in atti alcun documento utile dal quale evincere l'effettiva percezione del TFS, l'entità delle somme in ipotesi percepite dal ricorrente a tale titolo, ovvero, ancora, l'effettiva durata del rapporto lavorativo al fine di effettuare il calcolo dell'importo spettante all'ex coniuge.
iv.Le spese di lite.
Stante la soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite debbono essere tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA inammissibile la domanda volta a sentire disporre la cessazione del
diritto di abitazione della casa coniugale di Follonica, via Ferraris, 1”;
DICHIARA inammissibile la domanda volta ad “Accertare e dichiarare che la signora
ha diritto a percepire il 40% del Trattamento di Fine Servizio spettante al CP_1
Carabiniere per il periodo dal 20/09/1987 sino alla data di cessazione Parte_1
del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età (avvenuta agli inizi dell'anno 2024)”
DISPONE, con effetto dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'obbligo per di Parte_1
somministrare con cadenza mensile ed entro il 5 di ogni mese, a favore di CP_1
un assegno divorzile di euro 400,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli
[...]
indici ISTAT;
COMPENSA integralmente le spese di lite
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti