Ordinanza collegiale 23 maggio 2025
Ordinanza collegiale 3 ottobre 2025
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/01/2026, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00599/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04031/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4031 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Nicoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.
per l'annullamento
- del provvedimento n. K10/-OMISSIS-/R del -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’Interno e notificato, ex art. 138 C.P.C, in data-OMISSIS-con nota prot. n. 443/2021 del Comune di Cologno Monzese, recante il diniego della cittadinanza,
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. OM De FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. -OMISSIS-, cittadino libanese nato il -OMISSIS- a -OMISSIS-(Libano), residente in Italia da oltre venti anni unitamente alla famiglia, presentava in data 12 ottobre 2016 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. Con provvedimento prot. n. K10/-OMISSIS-/R del -OMISSIS-, notificato in data 17 febbraio 2021, il Ministro dell'Interno rigettava la predetta istanza. Il provvedimento, dopo aver richiamato l'ampia discrezionalità che connota la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, evidenziava che dall'attività informativa esperita erano emersi, sul conto del richiedente, elementi che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, ostativi alla concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 6, lettera c), della citata legge n. 91/1992.
3. Il provvedimento precisava che: (i) i richiamati elementi provenivano da organismi istituzionalmente preposti ad operare per la sicurezza dello Stato, dunque riconducibili a fonti affidabili di cui non era dato dubitare; (ii) non risultava possibile esplicitare ulteriormente i suddetti elementi ostativi, e che tale riserbo era stato costantemente ritenuto legittimo dalla giurisprudenza, allo scopo di non vanificare ulteriori attività di controllo e prevenzione; (iii) la verifica della sussistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica non si riduce all'accertamento di fatti penalmente rilevanti, ma si estende all'area della prevenzione dei reati; (iv) nella valutazione dell'opportunità della concessione della cittadinanza può assumere rilevanza anche il semplice sospetto.
4. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva il ricorso introduttivo del presente giudizio, articolando due motivi di gravame.
Con il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 10-bis L. 241/90 – Difetto di istruttoria e di motivazione», lamentava l'omissione del preavviso di diniego e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, non essendo indicati i fatti o i sospetti emersi in sede istruttoria.
Con il secondo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 3 L. 241/90 – Violazione e falsa applicazione art. 24 L. 241/90 e art. 42 L. 124/2007 – Eccesso di potere anche con riguardo al difetto di istruttoria e di motivazione», censurava il difetto assoluto di motivazione del provvedimento, evidenziando l'assenza di qualunque riferimento fattuale che potesse consentirgli di comprendere le ragioni del diniego e di esercitare il proprio diritto di difesa.
Evidenziava altresì il proprio radicato inserimento nel tessuto sociale italiano, la lunga permanenza nel territorio nazionale, l'esercizio dell'attività di commerciante di auto, la propria incensuratezza e la presenza di un figlio affetto da grave invalidità.
Formulava istanza istruttoria volta all'acquisizione della documentazione relativa al complesso delle informazioni acquisite nei suoi confronti.
5. Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, questa Sezione disponeva incombenti istruttori, ordinando il deposito della documentazione istruttoria sulla base della quale era stato emesso il provvedimento impugnato, con l'adozione delle cautele necessarie a tutela delle fonti di informazione.
7. L'Amministrazione ottemperava all'ordinanza istruttoria, depositando la documentazione riservata richiesta. La parte ricorrente prendeva visione della documentazione, depositando successiva memoria difensiva con cui contestava le informazioni acquisite sul proprio conto, ribadendo la propria estraneità ai fatti e producendo documentazione bancaria e visura camerale a dimostrazione della regolarità della propria attività commerciale.
8. Dalla documentazione riservata acquisita agli atti del giudizio emerge che il ricorrente risulta segnalato dagli organismi di intelligence per rapporti con l'organizzazione terroristica -OMISSIS- e per coinvolgimento in operazioni finanziarie di carattere internazionale.
9. All'udienza straordinaria per lo smaltimento dell'arretrato del 9 gennaio 2026, svoltasi da remoto ai sensi dell'art. 87 co. 4-bis c.p.a., la causa veniva trattenuta in decisione
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
2. In via preliminare, occorre richiamare il consolidato quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia di concessione della cittadinanza italiana.
2.1. La concessione dello status civitatis incarna l'archetipo provvedimentale di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini. Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, è atto squisitamente discrezionale di «alta amministrazione», condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno status illesae dignitatis (morale e civile) di colui che lo richiede (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 24 dicembre 2024, n. 10373).
2.2. Nell'ampio spettro della valutazione rimessa all'Amministrazione assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l'integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l'ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. Stato, Sez. III, 24 dicembre 2024, n. 10373).
2.3. L'art. 6, lettera c), della legge n. 91/1992 prevede che la cittadinanza possa essere preclusa per «comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica». La giurisprudenza ha costantemente affermato che la verifica della sussistenza di tali motivi non si riduce all'accertamento di fatti penalmente rilevanti, ma si estende all'area della prevenzione dei reati e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale. In tale ambito, la posizione dell'Amministrazione risulta sostanzialmente vincolata alle risultanze dell'istruttoria esperita dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2021, n. 3896).
2.4. È stato altresì precisato che, al fine della prevenzione di pericoli per la sicurezza della Repubblica, nella valutazione dell'opportunità della concessione della cittadinanza può assumere rilevanza anche il semplice sospetto, purché fondato su elementi concreti acquisiti dagli organi di intelligence. Come ribadito dalla più recente giurisprudenza, l'ampia discrezionalità alla base del provvedimento di concessione della cittadinanza, irrevocabile una volta concessa, non rende irragionevole il diniego fondato sul sospetto di appartenenza ad organizzazioni eversive ovvero su di un pericolo per la sicurezza dello Stato, dal momento che lo stesso non potrebbe poi essere più espulso: non si tratta, infatti, di limitare diritti fondamentali della persona garantiti a livello costituzionale e comunitario, bensì della negazione di un beneficio la cui concessione è subordinata ad una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale (Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2021, n. 3896).
3. Con riferimento ai limiti del sindacato giurisdizionale, essendo la concessione della cittadinanza affidata ad una valutazione ampiamente discrezionale, il controllo demandato al giudice, avendo natura estrinseca e formale, non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole. Il parametro sindacatorio è quindi quello della abnormità/irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19 luglio 2024, n. 6486).
A fronte degli importanti interessi della comunità nazionale coinvolti nel procedimento, l'interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza, ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, i quali possono evidenziare criticità «con modalità compatibili con la riservatezza (pure consentita perché dovuta a esigenze di sicurezza nazionale: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l'attività amministrativa ordinaria» (da ultimo TAR Lazio n. 15026/2025).
4. Venendo all'esame dei motivi di ricorso, i due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, vertendo entrambi sul difetto di motivazione e sull'omissione del preavviso di diniego – sono infondati.
4.1. Deve premettersi che la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che, in presenza di informative con classifica di «riservato», il richiamo ob relationem al contenuto delle stesse può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione. Sicché lo stesso obbligo di motivazione del diniego si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione della delicatezza degli interessi coinvolti, che potrebbero ricevere pregiudizio già per effetto di un indiscriminato ed incontrollato palesamento dei fatti accertati dall'Amministrazione: sì da legittimare un assolvimento «attenuato» dell'obbligo esplicativo delle ragioni del provvedimento quando una più ampia disclosure potrebbe costituire un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 24 marzo 2023, n. 2992; Id., 29 marzo 2019, n. 2102).
L'esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo possono essere adeguatamente soddisfatti dall'ostensione in giudizio della documentazione riservata, ferme le cautele e le garanzie previste per la tutela dei contenuti classificati (cfr. TAR Lazio, n. 23132/2025).
4.2. Nel caso di specie, a seguito dell'ordinanza istruttoria disposta da questa Sezione, è stata acquisita agli atti del giudizio la documentazione riservata posta a fondamento del diniego impugnato. La parte ricorrente ha avuto accesso a tale documentazione e ha potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e della parità delle armi processuale, depositando memoria difensiva in cui ha contestato le informazioni acquisite a suo carico.
4.3. Dall'esame della documentazione acquisita emerge che il ricorrente risulta segnalato dagli organismi di intelligence per rapporti con l'organizzazione terroristica -OMISSIS- e per coinvolgimento in operazioni finanziarie di carattere internazionale.
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, tali elementi, provenienti da fonti istituzionalmente qualificate e affidabili, integrano pienamente i presupposti del diniego ai sensi dell'art. 6, lettera c), della legge n. 91/1992. Come affermato dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe, «a seguito dell'istruttoria sono emersi elementi esplicativi sulla base dei quali, ragionevolmente, è stata negata la cittadinanza italiana per motivi di pubblica sicurezza, essendo emersi contatti con soggetti controindicati riconducibili al terrorismo islamico; nella relazione del Ministero, si pone l'accento sulla delicatezza della problematica, potendo sussistere ripercussioni nei rapporti internazionali a causa di atti commessi da un cittadino italiano nei confronti di Paesi terzi, e conseguente esigenza di utilizzare parametri rigorosi nell'accertamento della pericolosità del richiedente la cittadinanza» (Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2021, n. 3896).
4.4. È appena il caso di osservare che la rilevanza ostativa di tali elementi non richiede l'accertamento di responsabilità penali, né la sussistenza di provvedimenti restrittivi adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, essendo sufficiente – nella logica preventiva che connota la materia – la mera esistenza di sospetti fondati su elementi concreti. Trattandosi dell'esercizio di valutazioni di matrice squisitamente discrezionale, ai fini del cui compimento viene in rilievo l'interesse superiore dell'ordinamento a non attribuire lo status di cittadino a chi non offra piene garanzie di rispettare i valori fondamentali sui quali si fonda la comunità statuale, anche elementi meramente indiziari sono idonei a legittimare una conclusione di incompatibilità del riconoscimento con il superiore interesse alla sicurezza dello Stato.
4.5. Quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente nella memoria difensiva – con cui ha negato ogni coinvolgimento con l'organizzazione terroristica -OMISSIS- e ogni partecipazione a operazioni finanziarie di carattere internazionale, producendo documentazione bancaria e visura camerale a dimostrazione della regolarità della propria attività commerciale – esse non valgono a scalfire la legittimità del provvedimento impugnato.
Invero, la produzione di estratti conto bancari e visure camerali, per quanto attestanti la regolarità dell'attività imprenditoriale del ricorrente, non è idonea a confutare le risultanze delle informative degli organismi di intelligence, atteso che le operazioni finanziarie rilevanti ai fini della sicurezza dello Stato non necessariamente si riflettono nella documentazione bancaria ordinaria e possono ben svolgersi attraverso canali non tracciabili o mediante soggetti interposti.
Del resto, come sopra evidenziato, la posizione dell'Amministrazione risulta sostanzialmente vincolata alle risultanze dell'istruttoria esperita dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato, sicché la mera negazione delle circostanze segnalate – in assenza di elementi positivi idonei a smentirle – non può condurre all'annullamento del provvedimento impugnato.
4.6. Non giova, inoltre, invocare l'incensuratezza del ricorrente e la lunga permanenza nel territorio italiano. Come chiarito dalla giurisprudenza, l'interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è sottoposto a severa verifica istruttoria affidata «non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato» (cfr. TAR Lazio n. 23452/2025), i quali nel caso di specie hanno evidenziato criticità. L'assenza di condanne penali o di provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza non esclude, infatti, la rilevanza di elementi informativi acquisiti in sede di intelligence, la cui funzione preventiva si colloca necessariamente in un momento antecedente rispetto all'accertamento di responsabilità penali.
4.7. Parimenti irrilevante, ai fini del presente giudizio, è la circostanza che il ricorrente abbia un figlio affetto da grave invalidità. Tale circostanza, per quanto meritevole di considerazione sul piano umano, non incide sulla valutazione dei presupposti di sicurezza previsti dall'art. 6, lettera c), della legge n. 91/1992, atteso che il diniego di cittadinanza non comporta l'espulsione del ricorrente dal territorio nazionale, né preclude il suo diritto a permanervi regolarmente e a beneficiare delle prestazioni assistenziali previste dall'ordinamento a tutela del nucleo familiare.
5. Quanto alla censura relativa all'omissione del preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, la stessa è infondata.
5.1. La giurisprudenza ha chiarito che, qualora il diniego sia destinato ad essere supportato da dati di carattere riservato, che potrebbero, se conosciuti, pregiudicare la sicurezza nazionale e che, in quanto tali, sono sottratti all'accesso, non è configurabile la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. La ratio di tale disposizione, infatti, presuppone che l'interessato sia messo in condizione di conoscere in modo dettagliato gli elementi che giustificano l'adozione del futuro provvedimento negativo, il che non è possibile quando tali elementi sono coperti da classifica di riservatezza (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 28 marzo 2013, n. 4271).
5.2. In ragione del carattere secretato delle informazioni a carico dell'interessato, non è nella specie ragionevolmente concepibile un contraddittorio procedimentale, pena la frustrazione delle elementari esigenze di riservatezza e di segretezza che concernono l'attività informativa degli organi di sicurezza della Repubblica.
5.3. Ne consegue che, in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori preordinati all'adozione del decreto recante il diniego di concessione della cittadinanza, correttamente l'Amministrazione omette di indicarne il contenuto, al fine di non estendere la loro conoscenza a soggetti privi della prescritta abilitazione rilasciata dall'Autorità preposta alla tutela del segreto di Stato; tuttavia, nel rispetto del principio del contraddittorio e, quindi, di parità delle parti di fronte al giudice (c.d. parità delle armi), la conoscenza del documento deve essere comunque consentita in corso di giudizio al difensore dello straniero (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 130/2015).
5.4. Tale punto di equilibrio tra la tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza dello Stato e la garanzia del diritto di difesa ha trovato compiuta realizzazione nel presente giudizio, avendo l'Amministrazione messo a disposizione del ricorrente la visione della documentazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, in ottemperanza all'ordinanza collegiale n. -OMISSIS-.
6. In conclusione, il ricorso va respinto, risultando il provvedimento impugnato immune dai vizi dedotti e sorretto da adeguata istruttoria e motivazione, alla luce della documentazione acquisita in giudizio.
7. Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia e della rilevanza degli interessi fatti valere, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
OM De FA, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM De FA | IT AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.