Ordinanza cautelare 12 febbraio 2022
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00807/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00082/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Mastrovito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento -OMISSIS- n.-OMISSIS- datato-OMISSIS- emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, recante la cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento ai sensi degli articoli 923, c. 1, lett. d) e 932 del D.lgs. 66/2010;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa LA TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale è stata dichiarata la sua cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento, ai sensi degli articoli 923 comma1 lett d) e 932 del d.lgs. n. 66/2010.
Ha dedotto di essere stato in servizio per circa 20 anni sino alla cessazione dal servizio per scarso rendimento, avvenuta quando aveva il grado di Appuntato.
Con riferimento all’atto in epigrafe lamentava:
1) l’assenza dei presupposti per la cessazione dal servizio e l’irragionevolezza del provvedimento, in particolare per violazione degli artt. 923 co 1 lett d) e 932 del d.lgs. n. 66/2010; l’eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza, incongruità manifeste, nonché l’eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti; carenza di motivazione; eccesso di potere per violazione delle disposizioni interne relative alla redazione delle comunicazioni caratteristiche; violazione dell’art. 97 della Costituzione. La dispensa dal servizio per scarso rendimento presuppone la previa ammonizione dell’interessato e il parere dell’autorità competente in tema di avanzamenti di carriera, oltre all’assegnazione di un termine a difesa; in ogni caso il militare che incorra in costante insufficienza deve essere ammonito per iscritto circa le possibili conseguenze del suo scarso rendimento; sostiene parte ricorrente che il provvedimento sia stato sproporzionato e che l’amministrazione avrebbe dovuto sottoporlo ad un più ampio tempo di valutazione, oltre a doverlo trasferire in un’altra Regione. Il trasferimento d’autorità avrebbe infatti consentito di sottoporlo al giudizio di una diversa scala gerarchica;
2) sotto altro profilo lamentava la violazione di legge ed eccesso di potere, arbitrarietà, incongruità manifeste, oltre a carenza di motivazione ed ingiustizia manifesta per violazione delle disposizioni interne relative alla redazione dei documenti caratteristici, violazione della legge n. 241/90 e delle istruzioni per la redazione dei documenti caratteristici del personale militare del 2008; la violazione delle circolari emanate dalla Direzione Generale del Personale Militare, difetto di istruttoria e violazione della circolare M_D GMIL REG20160661262 14-11-2016; evidenzia parte ricorrente di avere, nel corso della carriera, subito atteggiamenti impropri da parte della linea gerarchica; in particolare, nel periodo 2016-2017, operava presso la stazione-OMISSIS- e i vertici dell’epoca venivano coinvolti in attività illecite che ne comportavano l’espulsione; il ricorrente, rimasto estraneo ai fatti, veniva trasferito presso la -OMISSIS-, pur permanendo presso la medesima compagnia; successivamente passava alle dipendenze della Compagnia -OMISSIS-; in questo periodo egli veniva coinvolto in problematiche di tipo coniugale ed era destinatario di una denuncia-querela; veniva avviato a visita di idoneità e collocato in aspettativa per malattia. Tra il 2019 e il 2020 subiva una sospensione di mesi 6 per fatti connessi alla conflittualità coniugale. Riceveva poi svariate valutazioni di insufficienza o inferiore alla media, senonché l’insufficienza si colloca tra il periodo di aspettativa e la sospensione, mentre le valutazioni di “inferiore alla media” si collocano in concomitanza con la separazione coniugale. Ancora il ricorrente riceveva ammonimenti bimestrali, con un meccanismo non rispettoso delle norme relative alle procedure di settore; il ricorrente riceveva infatti ben 14 ammonizioni, evidenziandosi così un vero e proprio atteggiamento vessatorio da parte dell’amministrazione.
Ha quindi chiesto, previo accoglimento dell’istanza cautelare, annullarsi il provvedimento impugnato, con riconoscimento in suo favore anche del danno esistenziale e delle spese di lite.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo ed evidenziando come l’impugnato giudizio di dispensa dal servizio rappresenti la sintesi e motivata valutazione di una serie di precedenti, tutti esitati in provvedimenti ormai definitivi.
Ha quindi chiesto respingersi il ricorso.
Con ordinanza n. 301/2022 l’istanza di misure cautelari è stata respinta.
All’udienza di smaltimento del 20 marzo 2026 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Con il provvedimento impugnato è stata disposta la cessazione del ricorrente dal servizio permanente; il provvedimento richiama la proposta in tal senso del competente Comandante, la documentazione caratteristica - che ne ha comportato per anni la valutazione in termini di “inferiore alla media” o “insufficiente” - e gli ammonimenti ricevuti tra il 2017 e il 2021, nonché il parere favorevole alla dispensa espresso dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri.
Come si evince dal relativo fascicolo, il ricorrente, a partire dal 2016, ha riportato le seguenti valutazioni;
inferiore alla media per i periodi 1.1.2016 – 5.8.2017 e nuovamente 6.8.2017-5.8.2018;
insufficiente per il periodo 6.8.2018 – 2.11.2018;
tra novembre 2018 e maggio 2019 non è stato valutato, perché assente dal servizio;
dal 29.5.2019 al 22.11.2019 è stato nuovamente valutato insufficiente;
dal novembre 2019 al maggio 2020 non è stato valutato, perché assente dal servizio per sospensione disciplinare;
dal 25.5.2020 al 24.5.2021 è stato nuovamente valutato insufficiente.
Inoltre il ricorrente è stato destinatario delle seguenti sanzioni disciplinari:
rimprovero in data 14.4.2016;
consegna di 2 giorni in data 1.8.2016;
consegna di 5 giorni in data 1.8.2017;
consegna di 2 giorni in data 1.6.2018;
sospensione disciplinare per mesi 6 in data 23.11.2019;
consegna di giorni 7 in data 22.7.2021.
Tra il 2017 e il 2021 il ricorrente è inoltre stato ammonito con atti formali per 14 volte.
Ne discende che il ricorrente, per circa 22 mesi, è stato valutato inferiore alla media e per 21 mesi insufficiente; le valutazioni negative sono state espresse da diversi compilatori e revisori, ed all’esito di servizi prestati in diversi reparti ed attività (Nucleo -OMISSIS-, sezione CC di -OMISSIS-, sezione di -OMISSIS-); il ricorrente è stato inoltre destinatario di ben sei provvedimenti disciplinari (tutti divenuti definitivi e mai impugnati) maturati nell’ambito di diversi servizi e la cui applicazione non ha evidentemente sortito alcun effetto di richiamo ad una migliore condotta. Lo stesso è a dirsi dei plurimi ammonimenti, la cui finalità è proprio quella di rendere l’interessato edotto circa i potenziali esiti negativi di valutazioni e condotte così reiteratamente basse e contrarie alla disciplina del servizio; anche tali atti non hanno sortito alcun effetto di miglioramento.
Si evince poi dagli atti, e dallo stesso parere della Commissione di valutazione ed avanzamento, che il ricorrente è stato anche attinto da problematiche di tipo penale le quali tuttavia, poiché ancora sub iudice , non sono state ritenute determinanti, essendo all’evidenza idoneo e sufficiente il curriculum costellato di valutazioni negative e vicende di rilevanza disciplinare.
Dal contenuto dei vari procedimenti disciplinari in cui è incorso il ricorrente si evince, a mero titolo esemplificativo, che egli è stato coinvolto nei seguenti episodi:
quale capo equipaggio incaricato di condurre un ospite del -OMISSIS- presso l’ospedale del -OMISSIS- ne ometteva la vigilanza, tra l’altro compulsivamente consultando il proprio telefono per gran parte del tempo, e così favoriva la fuga dell’accompagnato;
in altra occasione dimenticava la pistola nella cassettiera della scrivania al termine del servizio;
in altra occasione dimenticava aperto il cancello carraio della caserma, consentendovi l’accesso di un pregiudicato, che si impossessava di alcuni attrezzi e veniva poi tratto in arresto;
in altra occasione apostrofava un parigrado con epiteti ingiuriosi;
in altre occasioni non si presentava per tempo per il proprio turno, regolato da consegne, con conseguente disservizio.
Così ricostruito il quadro fattuale in cui è maturata la cessazione dal servizio si osserva:
l’articolo 923 co. 1 lett d) del d.lgs. n. 66/2010 prevede che la cessazione del rapporto di impiego del militare può avvenire, tra l’altro, per “scarso rendimento”, che l’articolo 932 del medesimo decreto legislativo così regolamenta:
“1. Il militare che dia scarso rendimento è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva.
2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 è subordinato alla determinazione ministeriale su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende l’interessato. La determinazione è adottata a seguito di:
a) ammonizione all’interessato;
b) parere delle commissioni o autorità competenti a esprimere giudizi sull’avanzamento.
3. Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l’assegnazione all’interessato di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilità di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento .”
Con il primo motivo di ricorso, salvo richiamare la normativa applicabile, non si lamenta in verità alcuna infrazione alla procedura; il ricorrente infatti, pacificamente, è stato nel tempo formalmente ammonito (ben 14 volte), sono stati acquisiti i pareri di commissione ed autorità competenti e le sue osservazioni e difese.
L’unica contestazione effettivamente contenuta nel primo motivo è volta ad invocare una garanzia non prevista da alcuna norma: sostiene il ricorrente che, prima di disporne la cessazione dal servizio, egli avrebbe dovuto essere trasferito d’autorità in altra Regione, per consentire di valutare il suo rendimento in un diverso contesto.
Ora prescindendo dal fatto che il ricorrente, come evidenziato nella proposta di cessazione dal servizio, ha ricevuto per anni valutazioni sostanzialmente negative e sanzioni disciplinari, pur assegnato a diverse compagnie e diversi servizi, non è previsto alcun obbligo dell’amministrazione di trasferire d’autorità il militare prima di disporne la cessazione dal servizio.
Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo il ricorrente tenta una parziale rilettura dei vari giudizi negativi e sanzioni disciplinari in cui è incorso negli ultimi anni del suo servizio.
Come tuttavia osservato dalla difesa dell’amministrazione, si tratta di tutti provvedimenti definitivi e financo mai impugnati, di cui pertanto in questa sede non può che prendersi atto, non essendo ammessa alcuna reinterpretazione ex post di atti consolidati, ancorché all’epoca immediatamente lesivi per l’interessato.
Ne deriva l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, che deve pertanto essere complessivamente respinto.
La legittimità del provvedimento impugnato esclude ogni possibile profilo di danno esistenziale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 3000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA TT, Presidente FF, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LA TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.