TAR Torino, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 807
TAR
Ordinanza cautelare 12 febbraio 2022
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Sentenza 3 aprile 2026

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  • Rigettato
    Assenza dei presupposti per la cessazione dal servizio e irragionevolezza del provvedimento

    Il Tribunale rileva che il ricorrente è stato formalmente ammonito per 14 volte, sono stati acquisiti i pareri di commissione e autorità competenti, e sono state considerate le sue osservazioni. La richiesta di trasferimento d'autorità prima della cessazione non è prevista dalla normativa. Le valutazioni negative e le sanzioni disciplinari sono state ricevute in diversi reparti e servizi, dimostrando la persistenza del problema nonostante i trasferimenti interni.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per vizio nella redazione dei documenti caratteristici

    Il Tribunale considera che i provvedimenti disciplinari e le valutazioni negative sono definitivi e non sono stati impugnati. Pertanto, non è possibile una reinterpretazione postuma di atti consolidati. Le problematiche penali pendenti non sono state ritenute determinanti ai fini della decisione, essendo sufficiente il curriculum di valutazioni negative e vicende disciplinari.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento danni

    La legittimità del provvedimento impugnato esclude ogni possibile profilo di danno esistenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 807
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 807
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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