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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/11/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante n. R.G. 687/2024 Sezione Lavoro,
TRA
, nato a [...] in data [...], rapp.to Parte_1
e difeso, come in atti, dall' Avv.to Emilio Iovino
(RICORRENTE)
E
in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall' Avv.to Funari CP_1
Alessandro, elettivamente domiciliato come in ricorso
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.1.2024, l' istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante n. R.G. 787/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le pretese fatte valere (indennità di accompagnamento;
pensione di inabilità/assegno di invalidità; l. 104/1992, art. 3, co. 3).
Si è costituito l' contestando le conclusioni di parte avversa – con riferimento alla CP_1 fondatezza della domanda (sia in fatto che in diritto) – chiedendo confermarsi gli esiti dell' esperito accertamento tecnico preventivo ed opponendosi alla richiesta di rinnovo della
C.T.U..
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' accertamento tecnico preventivo e proporre il giudizio de quo. L' art 445 bis c.p.c., al comma 6, prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla c.t.u. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio) con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso de quo, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p. ha depositato una relazione peritale nella quale riconosceva una percentuale invalidante complessiva pari al
68%.
Di qui, l' interesse giuridico dell' istante alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.. Le contestazioni svolte in ricorso si fondano, essenzialmente, sulla mancata valutazione della sindrome nefrosica da glomerulonefrite (parte ricorrente ritiene applicabile il cod.
6438 con conseguente attribuzione del 70 % di invalidità; di contro il c.t.u. non ha valutato la patologia singolarmente, ma l'ha valutata come complicanza della sclerosi sistemica a cui ha applicato il cod. 9326 con conseguente attribuzione del 60% di invalidità); sulla sottostima della cardiopatia ipertensiva (parte ricorrente ritiene applicabile il cod. 6442 con conseguente attribuzione del 50 % di invalidità; di contro il c.t.u. ha applicato – in via analogica – il cod. 6445 con conseguente attribuzione dell' 11% di invalidità); sulla sottostima della broncopatia cronica (parte ricorrente ritiene applicabile il cod. 6013 con conseguente attribuzione del 20 % di invalidità; invece, il c.t.u. ha applicato il medesimo codice ma con attribuzione dell' 11% di invalidità); sulla mancata valutazione della ipoacusia neurosensoriale bilaterale (parte ricorrente ritiene attribuire a detta patologia una invalidità del 27% come da diagramma annesso al D.M. 5.02.1992); sulla mancata valutazione dello stato ansioso-depressivo (parte ricorrente ritiene applicabile il cod. 2205 con conseguente attribuzione del 25 % di invalidità); sulla sottostima della ipertensione arteriosa, della bronchite e della sclerosi sistemica e sulla sottostima del quadro patologico generale del ricorrente.
Il giudicante ha, pertanto, ritenuto di disporre la nomina di un nuovo c.t.u., il quale, sulla base dell' esame obiettivo e delle certificazioni in atti, ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni per il beneficio dell' assegno di invalidità attribuendo al ricorrente una percentuale invalidante complessiva pari all' 80%, a decorrere dalla domanda amministrativa del 22.9.21.
Segnatamente, il c.t.u. ha valutato il complesso quadro morboso da cui il ricorrente è affetto, considerandolo nella sua globalità e, con motivazione ampia ed esaustivamente argomentata, ha osservato quanto segue:
“ESAME OBIETTIVO
Esame obiettivo generale: Soggetto normotipo, di sesso maschile, 65enne, in mediocri condizioni fisiche generali. Cute secca ed anelastica, mucose rosee e sanguificate. Cicatrice chirurgica in regione inguinale sinistra. Nodulazioni sottocutanee diffuse al tronco ed agli arti. Pannicolo adiposo normalmente rappresentato, regolarmente distribuito. Muscolatura tonica e trofica in rapporto all'età, al sesso, al tipo costituzionale. Indenni, alla palpazione, le principali stazioni linfoghiandolari di repere. Cianosi delle estremità, non ittero, succulenza edematosa dei tegumenti pretibiali e perimalleolari. Altezza: cm 172. Peso: Kg
80.
Apparato cardiovaolare: assenza di bozze o rientramenti intercostali. Itto al V s.i.s. Aia cardiaca in sede. Toni parafonici, ritmici, normofrequenti. Polsi periferici validi. PA =
140/90.
Apparato respiratorio: torace tronco-conico, simmetrico, espansibile con gli atti del respiro. FVT normotrasmesso. Suono chiaro polmonare. Crepitii alle basi. Respiro bronco-vescicolare, polipnoico.
Apparato digerente: Addome globoso, trattabile, indolente. Organi ipocondriaci nei limiti. Non rilevabili masse solide e/o raccolte liquide nel cavo addominale. Apparato osteo-articolare: Rachide in asse, mobile, riferito dolente alla digitopressione delle spinose cervicali e lombari ed ai gradi elevati delle fisiologiche escursioni articolari, peraltro non ridotte. Dismorfismo delle metacarpo, metatarso-falangee ed interfalangee delle mani e dei piedi con discreto deficit delle fisiologiche escursioni articolari. Stazione eretta autonoma.
Non compromessi i passaggi posturali. Deambulazione armonica.
Esame neuropsichico: Nervi cranici indenni. Non segni di lato. Prove cerebellari correttamente eseguite. Romberg negativo. ROT normoelicitabili e simmetrici. Assenza di deficit cognitivi. Psiche lucida. Tono umorale ed affettivo normoorientati.
Apparato genitourinario: allega IRC III stadio ed IPB.
Apparato endocrino: clinicamente indenne.
Organi di senso: clinicamente indenni. Non evidenti deficit nella percezione della voce alla normale distanza di conversazione.
DIAGNOSI
I risultati dell'esame clinico-anamnestico e la valutazione della documentazione tecnica allegata agli atti consentono di formulare la seguente diagnosi:
“Sclerosi sistemica (artrite polidistrettuale e fenomeno di Raynaud), in terapia continuativa con steroidi ed immunosoppressori (micofenolato e monoclonali). Insufficienza renale al III stadio con sindrome nefrosica. Cardiopatia ipertrofica ed ectasia aortica.
Broncopneumoptia cronica con lieve-moderato deficit ventilatorio. Ipertrofia prostatica benigna”.
DISCUSSIONE MEDICO-LEGALE Le patologie presentate dal periziato emergono dall'esame clinico-anamnestico e sono confermate dalla documentazione tecnica agli atti. Le stesse, in rapporto alla loro natura ed entità, sono da ritenersi permanenti e non emendabili. L'inquadramento medico-legale della fattispecie in esame richiede preliminarmente alcune brevi considerazioni di carattere nosologico in merito alla natura ed all'entità delle patologie obiettivate per operare una corretta valutazione del complesso invalidante.
La patologia più rilevante, da un punto di vista clinico e funzionale, è rappresentata da una
“Sclerosi sistemica (artrite polidistrettuale e fenomeno di Raynaud), in terapia continuativa con steroidi ed immunosoppressori (micofenolato e monoclonali)”. La sclerosi sistemica o sclerodermia è una malattia rara del tessuto connettivo, cronica e progressiva. Si caratterizza per la fibrosi, cioè l'eccessiva produzione di tessuto connettivo, che può coinvolgere la pelle, i vasi sanguigni e gli organi interni come polmoni, cuore, reni e tratto gastrointestinale. La sclerosi sistemica è una malattia multifattoriale, con cause ancora non del tutto chiarite, ma che coinvolgono fattori genetici e ambientali. Si ritiene che una disregolazione del sistema immunitario, con produzione di autoanticorpi, sia un elemento chiave, insieme a disfunzioni endoteliali e all'accumulo di tessuto fibroso. I sintomi possono variare notevolmente da persona a persona, ma i più comuni includono: “Sindrome di
Raynaud” ( le dita delle mani e dei piedi che diventano pallide, poi bluastre e infine rosse a causa del freddo o dello stress, spesso accompagnate da formicolio), “Fibrosi cutanea”
(ispessimento e indurimento della pelle, con perdita di elasticità e rughe, soprattutto su mani, avambracci, viso e talvolta sul tronco), “Coinvolgimento degli organi interni (fibrosi polmonare, difficoltà digestive, problemi cardiaci e renali), “Dolore e rigidità articolare”
(Artrite e contratture), “Ulcerazioni cutanee” sulle dita, sui polpastrelli o su altre zone soggette a pressione. Il coinvolgimento articolare in corso di sclerosi sistemica risulta essere, come nel caso di specie, frequente durante il decorso clinico della malattia, mentre meno frequentemente può rappresentare la manifestazione d'esordio. Da un punto di vista clinico, l'interessamento articolare può variare dai semplici dolori articolari (artralgie) sino ad una franca artrite (articolazione tumefatta, con arrossamento cutaneo e dolore sia spontaneo che evocato con la palpazione). In quest'ultimo caso risulta presente la rigidità articolare, soprattutto al risveglio del mattino. Le articolazioni più frequentemente interessate dall' artrite/artralgia risultano essere quelle delle mani, poi a seguire dei polsi, caviglie e piedi, articolazioni colpite dall'infiammazione spesso in modo simmetrico. Un altro aspetto clinico particolare nella sclerosi sistemica è quello delle contratture in flessione delle piccole articolazioni delle mani, polsi e gomiti, dovuto a un processo di retrazione di tipo fibrotico delle strutture periarticolari, spesso causa di disabilità, con difficoltà nella esecuzione delle comuni attività della vita quotidiana (es. aprire una bottiglietta d'acqua, tagliare la carne, afferrare con sicurezza un bicchiere d'acqua ecc.).
La malattia polmonare, fibrosi polmonare ed ipertensione arteriosa, è la principale complicanza d'organo nel paziente sclerodermico. In un'alta percentuale di pazienti si realizza una interstiziopatia infiammatoria che, sul piano clinico, si esprime con la comparsa di dispnea da sforzo, meno frequentemente di dispnea a riposo ed, all'esame obiettivo, di crepitii basali bilaterali. L'interstiziopatia polmonare è caratterizzata dallo sviluppo di tessuto cicatriziale e/o accumulo di cellule infiammatorie sulle pareti degli alveoli polmonari, determinando un declino della funzionalità respiratoria. Le prove di funzionalità respiratoria mettono in luce una sindrome disventilatoria restrittiva
(diminuzione della capacità polmonare totale, della capacità vitale forzata, del flusso espiratorio forzato al primo secondo, del volume residuo e della diffusione alveolo- capillare del CO). Anche l'interessamento renale rappresenta un'importante manifestazione della vasculopatia sclerodermica, che si manifesta, con insorgenza di insufficienza renale acuta con proteinuria. Meno frequenti, ma clinicamente rilevanti, risultano spesso anche le manifestazioni a carico dell'apparato cardio-circolatorio
(cardiopatia ipertrofica, aortosclerosi, ipertensione arteriosa).
La suddetta patologia, nel caso di specie di notevole entità clinica in rapporto al coinvolgimento di più organi ed apparati, risulta prevista (cod.926) dalla Tabella allegata al DM 5/2/92, che assegna un valore di fascia del 41-50% alla “ Sclerodermia con lieve compromissione viscerale”. Invero nel caso di cui trattasi la compromissione viscerale risulta tutt'altro che lieve (artrite, fenomeno di Raynaud, insufficienza renale al III stadio con sindrome nefrosica, cardiopatia ipertrofica, broncopneumopatia cronica con deficit ventilatorio di grado lieve moderato). In merito le “Indicazioni per la valutazione dei deficit funzionali” della stessa Tabella prevedono che, nelle patologie immunitaria e sistemica,
“Per le infermità che comportino compromissione viscerale la percentuale di invalidità aumenta in proporzione al grado ed al tipo di tale compromissione”. Pertanto, nel caso oggetto della presente valutazione medico-legale, in rapporto alla natura, alla sede ed alla entità dell'interessamento pluriapparato della sclerosi sistemica, appare equa stimare la stessa, con criterio analogico-proporzionale, in misura non inferiore al 75%.
Ulteriore patologia, riscontrata al periziato e riportata nelle su esposte conclusioni diagnostiche, è rappresentata da una “Ipertrofia prostatica benigna”. Tale patologia risulta espressamente contemplata dalle tabelle allegate al DM 5/2/92, che le assegnano
(cod. 6204) un valore di fascia dell'11-20%. Alla stessa, pertanto, tenuto conto della sua entità e dei conseguenti riverberi funzionali, può essere riconosciuto, con criterio equitativo, un valore non superiore al 20%.
Invero la produzione tecnica allegata alla produzione attorea riporta anche una “Malattia da reflusso gastro-esofageo”, non valutabile da un punto vista medico-legale, poiché non documentata da relativo esame strumentale (EGDS), non trattata farmacologicamente, né riferita dal periziato in occasione del riscontro clinico-obiettivo.
Le suddette menomazioni, interessando organi ed apparati diversi, sono da considerarsi “coesistenti”, per cui, secondo le indicazioni normative, per la valutazione complessiva della invalidità, va applicata il cosiddetto “calcolo riduzionistico”
(“l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1 e IP2, diminuita del loro prodotto ”).
Nel caso in oggetto l'applicazione della suddetta formula dà una invalidità totale dell'80%
(ottanta%).
Infatti: (0,75 + 0,20) – (0,75 x 0,20) = 0,80 e quindi, 80%.
Il complesso menomativo riscontrato nella fattispecie, per natura ed entità, non determina una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ipotizzabile secondo le condizioni personali del periziato (L. 30/3/71n° 118 e succ. modif.),
e non integra i requisiti di legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non necessitando lo stesso di assistenza continua per la deambulazione e lo svolgimento degli atti quotidiani della vita (leggi 30/3/71 n° 118, 11/2/80 n° 18, d.l.vi 21/11/88 n° 508 e
23/11/88 n° 509), intendendosi per tali, come da precisazione del Ministero della SAità,
“quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”. Nel caso di specie, tenuto conto della natura e della entità delle menomazioni riscontrate, non risulta impedita la possibilità di compiere, senza adeguata assistenza, quegli atti interdipendenti e complementari del quadro esistenziale di ogni giorno: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, spostamenti nell'ambiente domestico, effettuazione di acquisti e compere, possibilità di effettuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso (circ. n° 14/92 della Direzione
Generali dei servizi vari e delle pensioni di guerra). Si ritiene, pertanto, che, allo stato, il periziato non si trovi nelle condizioni previste dalla legge 18/80, non necessitando di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita.
L'art. 3 della legge 104/92, al comma I e III, testualmente recita: É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Tenuto conto della natura e dell'entità delle patologie riscontrate al periziato e dei conseguenti riverberi funzionali, della sua età e delle sue condizioni cliniche generali, si ritiene che il complesso patologico in oggetto non integri i requisiti previsti dal comma III dell'art. 3 dalla legge 104/92 per il riconoscimento dello stato di handicap con connotazione di gravità.
RISPOSTE AI QUESITI
1. Il sign. è, allo stato, affetto dalle infermità enunciate nelle Parte_1 sovraesposte conclusioni diagnostiche. La valutazione della documentazione tecnica allegata al fascicolo e la storia clinica naturale delle patologie riscontrate consentono di ritenere che il complesso morboso, presentato dal periziato, fosse già presente, nella stessa entità, all'epoca della presentazione dell'istanza amministrativa (22/9/21).
2. 3. La valutazione delle risultanze dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione tecnica allegata al fascicolo di causa, considerata la storia clinica naturale delle patologie presentate dal periziato, avuto riguardo alla natura ed all'entità delle menomazioni riscontrate, consente di ritenere, sulla scorta delle considerazioni su esposte e di quant'altro nel caso di specie a rilevanza medico-legale, che il complesso morboso riscontrato determini una invalidità complessiva dell'80% (ottanta%) e che e che, pertanto, lo stesso non si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ipotizzabile secondo le sue condizioni personali (legge 30/3/71 n° 118 e successive modifiche);
4. La valutazione delle risultanze dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione tecnica allegata al fascicolo di causa, considerata la storia clinica naturale della patologie presentate dal periziato, avuto riguardo alla natura ed all'entità delle conseguenti menomazioni, consente di ritenere, sulla scorta delle considerazioni su esposte e di quant'altro nel caso di specie a rilevanza medico-legale, che il complesso morboso riscontrato non integri i requisiti di legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non determinando impossibilità alla deambulazione autonoma e/o necessità di assistenza continua per l'espletamento degli atti quotidiani della vita.
5. Il complesso patologico riscontrato al ricorrente non integra i requisiti previsti dalla legge 104/92 per il riconoscimento dello stato di handicap con connotazione di gravità”.
Le conclusioni del c.t.u. nominato in questa fase, invero, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass.
6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, parte istante va dichiarata invalida all' 80%, a decorrere dalla domanda amministrativa del 22.9.21.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell' previa CP_1 compensazione per metà, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e del parziale accoglimento.
Le spese di C.T.U., per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, si pongono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide:
- Accoglie per quanto di ragione l' opposizione e, per l' effetto, dichiara parte opponente invalida all' 80%, a decorrere dalla domanda amministrativa del 22.9.21;
- condanna l' al pagamento delle spese della procedura che, compensate per CP_1
metà, liquida nel residuo in € 1933,50, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge con attribuzione;
- le spese di C.T.U., per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, si pongono a carico dell' CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 25.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma