CASS
Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/09/2024, n. 34534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34534 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) Di IL NA, nata a [...][...], 2) PI MA, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 16/05/2023 della Corte di appello di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere IU SG;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla statuizione concernente la concessione delle sanzioni sostitutive;
la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. hA, Penale Sent. Sez. 2 Num. 34534 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 26/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona, emessa il 17 marzo 2021, che aveva condannato le ricorrenti per il reato di rapina impropria di merce da un esercizio commerciale, commesso usando violenza nei confronti del titolare del negozio per assicurarsi il possesso dei beni sottratti e l'impunità. 2. Ricorrono per cassazione le imputate, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto. Deducono: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina anziché come furto, mancando il requisito della violenza o minaccia alla persona;
2) violazione di legge quanto alla aggravante delle più persone riunite, che le ricorrenti non ritengono sussistente in quanto la persona offesa non sarebbe stata intimorita dalla loro presenza;
3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte concesso l'attenuante del danno di speciale tenuità, essendosi trattato della sottrazione di sole due paia di scarpe;
4) violazione di legge in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva (di anni tre di reclusione) con una misura alternativa, non rilevando la circostanza del mancato deposito del programma all'udienza. Non adeguatamente motivata sarebbe, inoltre, la prognosi positiva di inosservanza delle prescrizioni, la PI essendo incensurata e la Di IL gravata da un unico precedente commesso otto anni prima del fatto, connotato da particolare modestia sotto il profilo criminologico. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, proposto per motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato. 1. Quanto al primo motivo, la Corte, ricostruendo il fatto con valutazioni e richiami di merito a dati processuali non rivedibili, ha sottolineato che le due imputate, dopo aver sottratto le scarpe dall'esercizio commerciale, avevano usato violenza fisica contro il titolare del negozio che le aveva scoperte, colpendolo al capo con le loro borse. E' stata, pertanto, usata violenza fisica in danno della persona offesa, con consequenziale esclusione dell'ipotesi di furto, che si ha quando tale violenza alla persona non si verifica. 2 2. La simultanea ed incontestata presenza, al cospetto della vittima, delle due imputate che avevano agito congiuntamente anche nell'estrinsecazione della violenza, dà contezza della sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, non rilevando il contegno della persona offesa ed il suo stato psicologico. 3. Il motivo inerente alla mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità è da ritenersi inammissibile ab origine, riferendosi esclusivamente al valore patrimoniale dei beni sottratti - che, peraltro, la Corte di appello non ha ritenuto modesto - trascurando che la rapina è reato plurioffensivo, che comporta anche un danno alla persona offesa che deve essere calcolato (ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove tale valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se immune da vizi logico-giuridici (Sez.2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363). 4. In ordine al quarto motivo, deve rilevarsi che le ricorrenti sono state condannate per il reato di rapina aggravata dall'essere stato commesso da più persone riunite. La disciplina dell'art. 59 Legge 689/1981, come modificato dal d. Lgs. 150/2022, ha introdotto alla lettera d) la nuova ragione ostativa alla sostituzione delle pene detentive, con il richiamo alle ipotesi di reato previste dall'art. 4 bis Legge 354/1975; tra queste, rientra il caso in esame della rapina aggravata dalle più persone riunite, esclusa, pertanto, dal novero dei reati in ordine ai quali possono essere applicate sanzioni sostitutive, indipendentemente dall'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. Sul punto, vedi Sez. 2, n. 21964 del 11/04/2024, non massimata, anche in relazione alla legge da applicarsi ratione temporis. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 26.06.2024. 3 Il Consigliere estensore Il Presidente IU SG NN GA 2
udita la relazione della causa svolta dal consigliere IU SG;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla statuizione concernente la concessione delle sanzioni sostitutive;
la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. hA, Penale Sent. Sez. 2 Num. 34534 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 26/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona, emessa il 17 marzo 2021, che aveva condannato le ricorrenti per il reato di rapina impropria di merce da un esercizio commerciale, commesso usando violenza nei confronti del titolare del negozio per assicurarsi il possesso dei beni sottratti e l'impunità. 2. Ricorrono per cassazione le imputate, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto. Deducono: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina anziché come furto, mancando il requisito della violenza o minaccia alla persona;
2) violazione di legge quanto alla aggravante delle più persone riunite, che le ricorrenti non ritengono sussistente in quanto la persona offesa non sarebbe stata intimorita dalla loro presenza;
3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte concesso l'attenuante del danno di speciale tenuità, essendosi trattato della sottrazione di sole due paia di scarpe;
4) violazione di legge in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva (di anni tre di reclusione) con una misura alternativa, non rilevando la circostanza del mancato deposito del programma all'udienza. Non adeguatamente motivata sarebbe, inoltre, la prognosi positiva di inosservanza delle prescrizioni, la PI essendo incensurata e la Di IL gravata da un unico precedente commesso otto anni prima del fatto, connotato da particolare modestia sotto il profilo criminologico. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, proposto per motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato. 1. Quanto al primo motivo, la Corte, ricostruendo il fatto con valutazioni e richiami di merito a dati processuali non rivedibili, ha sottolineato che le due imputate, dopo aver sottratto le scarpe dall'esercizio commerciale, avevano usato violenza fisica contro il titolare del negozio che le aveva scoperte, colpendolo al capo con le loro borse. E' stata, pertanto, usata violenza fisica in danno della persona offesa, con consequenziale esclusione dell'ipotesi di furto, che si ha quando tale violenza alla persona non si verifica. 2 2. La simultanea ed incontestata presenza, al cospetto della vittima, delle due imputate che avevano agito congiuntamente anche nell'estrinsecazione della violenza, dà contezza della sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, non rilevando il contegno della persona offesa ed il suo stato psicologico. 3. Il motivo inerente alla mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità è da ritenersi inammissibile ab origine, riferendosi esclusivamente al valore patrimoniale dei beni sottratti - che, peraltro, la Corte di appello non ha ritenuto modesto - trascurando che la rapina è reato plurioffensivo, che comporta anche un danno alla persona offesa che deve essere calcolato (ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove tale valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se immune da vizi logico-giuridici (Sez.2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363). 4. In ordine al quarto motivo, deve rilevarsi che le ricorrenti sono state condannate per il reato di rapina aggravata dall'essere stato commesso da più persone riunite. La disciplina dell'art. 59 Legge 689/1981, come modificato dal d. Lgs. 150/2022, ha introdotto alla lettera d) la nuova ragione ostativa alla sostituzione delle pene detentive, con il richiamo alle ipotesi di reato previste dall'art. 4 bis Legge 354/1975; tra queste, rientra il caso in esame della rapina aggravata dalle più persone riunite, esclusa, pertanto, dal novero dei reati in ordine ai quali possono essere applicate sanzioni sostitutive, indipendentemente dall'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. Sul punto, vedi Sez. 2, n. 21964 del 11/04/2024, non massimata, anche in relazione alla legge da applicarsi ratione temporis. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 26.06.2024. 3 Il Consigliere estensore Il Presidente IU SG NN GA 2