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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1941/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE RA AN, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18849/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale, Isola C.5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0172025900140343800 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0172025900140343800 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0172025900140343800 BOLLO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1829/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione n. 01720259001403438/00, notificato il 17.09.2025, inerente l'omesso pagamento tassa auto e contenente le sottese cartelle di pagamento, che unitamente si impugnano.
Eccepisce la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti e la conseguente decadenza e/o prescrizione del diritto.
Si costituisce Ader che eccepisce la carenza di legittimazione passiva e l'intervenuta interruzione del decorso del termine di prescrizione del credito, stante la presenza di atti successivi correttamente notificati.
Insiste sull'incompetenza territoriale per la cartella n 01720190007504455000 notificata il 27/01/2020 per
TARES anno 2016, Ente creditore Comune di Faicchio (BN).
Resta contumace la Regione Campania.
All'udienza del 2.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato come da motivazione.
Il ricorrente lamenta che le cartelle di pagamento siano state emesse in assenza della regolare notifica degli avvisi di accertamento presupposti.
In particolare, in relazione ai crediti relativi al mancato pagamento delle tasse auto per gli anni 2007, 2009,
2010 e 2011, la mancata costituzione in giudizio dell'Ente creditore, Regione Campania, non consente di verificare l'effettiva e regolare notifica degli avvisi presupposti e l'interruzione dei termini di prescrizione della pretesa tributaria in data antecedente alla notifica delle predette cartelle sottese all'avviso di impugnazione impugnato, ovvero: 1) cartella 01720110011986601000 notificata il 22.12.2011 di € 290,86 – tassa automobilistica 2007; 2) cartella 01720140003087250000 notificata il 09.07.2014 di € 339,79 – tassa automobilistica anno 2009; 3) cartella 01720150002035020000 notificata il 15.04.2015 di € 288,25 – tassa automobilistica anno 2010; 4) cartella 01720160007458317000 notificata il 22.05.2017 di € 409,41 tassa automobilistica anno 2011. Le stesse risultano pertanto emesse in assenza di titolo presupposto e comunque relative a credito inesorabilmente prescritto.
Va accolta, invece, l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale formulata da ADER con riferimento alla cartella n.01720190007504455000 notificata 27/01/2020, ruolo TARES Comune di Facchio (BN), atteso che ai sensi dell'art 4 del decreto Legislativo n. 546/92 “Le corti di giustizia tributarie sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli Enti locali ovvero dei Concessionari del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione”. Nel caso di spese trattandosi di ruolo emesso dal Comune di Faicchio sarà competente la Corte di Giustizia
Tributaria di Benevento.
Le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza territoriale la cartella n.0712019000750445500 accoglie per il resto spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE RA AN, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18849/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale, Isola C.5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0172025900140343800 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0172025900140343800 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0172025900140343800 BOLLO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1829/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione n. 01720259001403438/00, notificato il 17.09.2025, inerente l'omesso pagamento tassa auto e contenente le sottese cartelle di pagamento, che unitamente si impugnano.
Eccepisce la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti e la conseguente decadenza e/o prescrizione del diritto.
Si costituisce Ader che eccepisce la carenza di legittimazione passiva e l'intervenuta interruzione del decorso del termine di prescrizione del credito, stante la presenza di atti successivi correttamente notificati.
Insiste sull'incompetenza territoriale per la cartella n 01720190007504455000 notificata il 27/01/2020 per
TARES anno 2016, Ente creditore Comune di Faicchio (BN).
Resta contumace la Regione Campania.
All'udienza del 2.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato come da motivazione.
Il ricorrente lamenta che le cartelle di pagamento siano state emesse in assenza della regolare notifica degli avvisi di accertamento presupposti.
In particolare, in relazione ai crediti relativi al mancato pagamento delle tasse auto per gli anni 2007, 2009,
2010 e 2011, la mancata costituzione in giudizio dell'Ente creditore, Regione Campania, non consente di verificare l'effettiva e regolare notifica degli avvisi presupposti e l'interruzione dei termini di prescrizione della pretesa tributaria in data antecedente alla notifica delle predette cartelle sottese all'avviso di impugnazione impugnato, ovvero: 1) cartella 01720110011986601000 notificata il 22.12.2011 di € 290,86 – tassa automobilistica 2007; 2) cartella 01720140003087250000 notificata il 09.07.2014 di € 339,79 – tassa automobilistica anno 2009; 3) cartella 01720150002035020000 notificata il 15.04.2015 di € 288,25 – tassa automobilistica anno 2010; 4) cartella 01720160007458317000 notificata il 22.05.2017 di € 409,41 tassa automobilistica anno 2011. Le stesse risultano pertanto emesse in assenza di titolo presupposto e comunque relative a credito inesorabilmente prescritto.
Va accolta, invece, l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale formulata da ADER con riferimento alla cartella n.01720190007504455000 notificata 27/01/2020, ruolo TARES Comune di Facchio (BN), atteso che ai sensi dell'art 4 del decreto Legislativo n. 546/92 “Le corti di giustizia tributarie sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli Enti locali ovvero dei Concessionari del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione”. Nel caso di spese trattandosi di ruolo emesso dal Comune di Faicchio sarà competente la Corte di Giustizia
Tributaria di Benevento.
Le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza territoriale la cartella n.0712019000750445500 accoglie per il resto spese compensate.