Art. 11.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni e' autorizzato a conferire non oltre la meta' dei posti di grado 8° del quadro degli ingegneri specializzati, gruppo A, che risulteranno scoperti alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorso per titoli.
Per l'ammissione al concorso suddetto oltre ai requisiti generali richiesti dalle leggi in vigore, sara' necessario non avere superato l'eta' di anni 45 e possedere almeno sei anni di pratica professionale o cinque anni di servizio di ruolo di gruppo A presso l'Amministrazione dello Stato in qualita' di ingegnere.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni e' autorizzato a conferire non oltre la meta' dei posti di grado 8° del quadro degli ingegneri specializzati, gruppo A, che risulteranno scoperti alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorso per titoli.
Per l'ammissione al concorso suddetto oltre ai requisiti generali richiesti dalle leggi in vigore, sara' necessario non avere superato l'eta' di anni 45 e possedere almeno sei anni di pratica professionale o cinque anni di servizio di ruolo di gruppo A presso l'Amministrazione dello Stato in qualita' di ingegnere.