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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6675 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa NA FI - Presidente -
- dr. PA CE - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa NA Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Quarta Sezione
Civile, in data 1°/22 marzo 2019 e contraddistinta dal n. 3178/219, iscritto al n. 4389/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza col- legiale del 15 luglio 2025 e pendente
TRA codice fiscale , nato a [...] il 1° ottobre 1932 ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Locantore (co- dice fiscale ) - appellante - C.F._2
E
l' Controparte_1
codice fiscale ), con sede in Roma, alla Via Salaria n. 229, costi-
[...] P.IVA_1
tuitasi in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, arch. CP_2
, e rappresentata e difesa dall'avv. prof. Marco Gambacciani (codice fiscale
[...]
) - appellata - C.F._3
NONCHÉ il PUBBLICO MINISTERO, rappresentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d'Appello di Napoli - interventore necessario -
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Nel corso del processo d'appello pendente tra l'ing. e Parte_1
N. 4389/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 1 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
l'Inarcassa innanzi alla Sezione per le Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza e Assi- stenza di questa Corte col n. 201/2014 del relativo ruolo generale, il primo proponeva in via in- cidentale querela di falso dell'avviso di ricevimento n. 533005 del plico speditogli dalla seconda per mezzo di il 3 gennaio 2003 negando che fosse a lui riferibile la sottoscrizione CP_3
a detto avviso apposta nello spazio destinato alla firma del ricevente.
I.1.2. Quindi, ottenuta la sospensione di quel processo, l'ing. con una comparsa Pt_1
notificata all'Inarcassa il 12 maggio 2015, riassumeva innanzi al Tribunale di Napoli detta que- rela chiedendo la declaratoria della falsità del documento da lui impugnato nella parte in cui egli sosteneva attestante come a lui riferibile la predetta sottoscrizione.
I.1.3. Il Tribunale di Napoli, con la sua sentenza n. 3178/2019, pubblicata il 22 marzo
2019, dichiarava però inammissibile la querela di falso proposta dall'ing. osservando Pt_1
quanto segue:
Ed infatti, il sistema di comunicazione che viene in rilievo non è quello delle disposi- zioni dettate dagli artt. 7 e ss. L 890/1982.
Nella specie, invece, trova applicazione la disciplina ordinaria, regolata attraverso il ri- chiamo operato dall'art. 22, comma 2, D.lgs. 261/1999, al DM 9 aprile 2001, applicabile ratione temporis (la disciplina è attualmente definita, con deliberazione 385/2013, dall'Autorità di ga- ranzia per le comunicazioni).
Il citato D.M. dispone, all'art. 32, che “tutti gli invii di posta raccomandata sono con- segnati al destinatario o ad altra persona individuata dietro firma per ricevuta”. Inoltre, se è vero che l'art. 33, inerente gli invii con avviso di ricevimento, stabilisce che “il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione
è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pub- blico servizio. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti impraticabile”, nondimeno, l'art. 39 prevede che “sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
Dunque, si reputa sia sufficiente che sia avvenuta la consegna del plico al domicilio del
N. 4389/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 2 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
destinatario, e che la raccomandata, debitamente consegnata nel domicilio della persona desti- nataria, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, anche se non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto (cfr. subito infra).
Si badi, il Tribunale non nega la possibilità di promuovere querela di falso.
Nondimeno, l'istante, come visto, non può limitarsi a contestare che quella apposta sia la propria sottoscrizione ma deve anche specificamente allegare che il segno grafico non possa essere riconducibile ad alcuna delle persone abilitate a ricevere il piego.
Non a caso, infatti, la fincatura apposita reca dicitura firma per esteso del ricevente e non del destinatario.
Le allegazioni di segno contrario dell'attore, ed in particolare con richiamo, nelle pro- nunce citate, al principio originariamente espresso da Cass. SS.UU. 9962/2010, ad avviso del
Tribunale non colgono nel segno, posto che, nella specie, come già visto, si è in presenza di forma di comunicazione alla quale non si applicano le regole previste dalla legge 890/1982.
Ed infatti, seppure espresso per regolare vicenda differente, e cioè per la notificazione eseguita con raccomandata AR per alcuni atti (quelli impositivi) per i quali la normativa vigente autorizza tale forma, vale richiamare comunque il principio a tenore del quale la notificazione della cartella di pagamento, anche ove emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, è disciplinata dall'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e può essere eseguita direttamente da parte dell'esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfeziona- mento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destina- tario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la per- sona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di con- segna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accerta- mento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700
N. 4389/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 3 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. civ. Sez. VI - 3, 15/06/2016, n. 12351; cfr. anche Cass. civ. Sez. V Sent., 27/05/2011, n. 11708).
Ancora: “la fattispecie concerne la notificazione a mezzo posta di atto impositivo (av- viso di accertamento) per il quale, come noto, l'ordinamento prevede che tale attività possa essere compiuta secondo schemi meno rigidi rispetto alla notificazione degli atti giudiziari, anche senza il ministero dell'Ufficiale giudiziario, direttamente dagli Uffici finanziari a mezzo posta (a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20, che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14).
Ne consegue, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte che, quando il pre- detto Ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi rac- comandati - e non quelle della L. n. 890 del 1982, attinenti alla notificazione eseguita dall'uf- ficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. - per cui, in tale ipotesi, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla per- sona cui è stato consegnato il plico, e che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. n. 17598/2010; id. n. 9111/2012)
(cfr. Cass. civ. Sez. V, Sent., 04/07/2014, n. 15315, in motivazione).
Viceversa, nella vicenda in esame le censure tempestivamente sollevate da parte attrice nel presente giudizio, limitate al disconoscimento della paternità dell'autografia, non risultano idonee già sul piano astratto a screditarne la rispondenza al vero, non essendo stata neanche univocamente prospettata e contestata l'ipotesi, la quale riflette una valida soluzione di conse- gna, che il segno grafico tracciato sul documento in questione possa essere stato impresso da componenti del nucleo familiare, da conviventi e da collaboratori familiari del destinatario o dal portiere, tutti ugualmente autorizzati a ricevere le comunicazioni [con memoria dell'8.3.2018 l'istante si è poi limitato a dedurre genericamente, che il “destinatario” non ha mai ricevuto (come dovrebbe presumersi) la consegna oggetto della querela di falso e, per quanto, circostanza insuscettibile di prova, che detta consegna neanche è stata effettuata a
N. 4389/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 4 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
soggetto diverso che il neanche ha alcuna possibilità di poter individuare e che possa Pt_1 essere in relazione di parentela o di altra natura (delega) con lo stesso].
Va inoltre chiarito che alcuna valutazione va fatta in questa sede in ordine alla corret- tezza della comunicazione, trattandosi di accertamento che naturalmente spetta ad CP_4
[...
.
Nondimeno, si sono richiamati i cennati principi al solo fine di evidenziare che la man- cata formulazione nell'atto introduttivo della controversia di rilievi in grado di mettere in evi- denza sul piano assertivo la mancanza di genuinità delle certificazioni di ricevimento, da veri- ficarsi apprezzando ognuno dei diversi aspetti concorrenti che possono definirne l'autenticità sotto il profilo discusso, rende la querela inammissibile per l'incompleta indicazione dei suoi elementi giustificativi imposta ad validitatem actus dall'art. 221 comma 2 cpc, in quanto l'azione giudiziale intentata per sentire dichiarare apocrifa la nota di consegna è stata incentrata su un unico dato che, nella sua valutazione isolata, non può giustificarne l'accoglimento nem- meno in chiave prospettica (sul punto, Tribunale di Napoli, 18.12.2015).
La querela di falso va pertanto dichiarata inammissibile ed a quanto detto segue l'irrile- vanza delle richieste istruttorie articolate.
I.2.1. Con una citazione notificata all'Inarcassa alle ore 21:16 del 23 settembre 2019,
l'ing. ppellava allora a questa Corte per ottenere l'accoglimento, in riforma di detta Parte_2
sentenza, della propria domanda sulla base di un unico motivo, intitolato: «IRRILEVANZA
DELLA QUESTIONE DELLA (NON CONTESTATA) VALIDITÀ DELLA NOTIFICA IN RELAZIONE
ALLA DISCIPLINA APPLICABILE OVE NON RISULTI L'IDENTIFICAZIONE DEL RICEVENTE PER
MANCANZA DI INDICAZIONE DELLA QUALITÀ E DI LEGGIBILITÀ DELLA SUA FORMA – NE-
CESSARIA OPERATIVITÀ DI UNA PRESUNZIONE (NON ESPRESSAMENTE PREVISTA) AI FINI
DI DETTA VALIDITÀ – SOLUZIONE PIÙ RAGIONEVOLE: PRESUNZIONE DI INDENTIFICAZIONE
TRA “RICEVENTE” E “DESTINATARIO” – CONSEGUENZE AMMISSIBILITÀ DELLA QUERELA
COME PROPOSTA»; ed il 4 ottobre 2019 si costituiva tempestivamente innanzi a questa Corte, anche se il processo d'appello da lui così instaurato, a causa di un errore materiale da lui com- messo nel redigere la nota d'iscrizione a ruolo, veniva iscritto nel relativo ruolo generale degli affari civili contenziosi solo l'11 ottobre 2019.
I.2.2. Costituendosi a sua volta innanzi a questa Corte il 10 marzo 2020, l'Inarcassa
N. 4389/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 5 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
contestava la fondatezza dell'avverso appello, del quale chiedeva pertanto il rigetto.
I.2.3. Nessuna delle suddette parti ha modificato poi le proprie richieste conclusiva, nemmeno dopo che pure il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte ha, il
10 luglio 2025, chiesto il rigetto dell'appello dell'ing. Pt_1
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. L'appello del eve essere innanzitutto giudicato rispettoso del termine pre- Pt_1
visto dall'art. 327, co. 1, c.p.c., anche ove si dovesse ritenere tale termine non sospeso per la durata del periodo feriale trattandosi nella specie di una querela di falso proposta incidental- mente nel corso di un processo avente ad oggetto una controversia in materia di previdenza e/o assistenza obbligatorie (in conformità con quanto affermato da Cass. 23482/2010 in contrasto con l'opinione, ad avviso di questo Collegio preferibile, di Cass. 12964/2002), posto che:
1) la sentenza appellata è stata pubblicata il 22 marzo 2019 e non risulta essere stata notificata dall'una all'altra delle parti;
2) l'appello in esame è stato proposto, come s'è detto, il 23 settembre 2019;
3) il 22 settembre 2019 cadeva di domenica.
II.2. Sulla base dei documenti prodotti dall'ing. deve poi ritenersi provato che Pt_1
costui s'è costituito innanzi a questa Corte il 4 ottobre 2019 nel rispetto del termine di dieci giorni previsto dal comb. disp. degli artt. 347, co. 1, e 165, co. 1, c.p.c., nel testo all'epoca vi- gente, posto che:
a) la notificazione telematica della citazione in appello era stata ricevuta dalla destina- taria dopo le ore 21:00 del 23 settembre 2019, sicché, secondo quanto allora disposto dall'art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, doveva intendersi per la medesima destinataria perfezionata alle ore 7 del giorno successivo;
b) detto termine deve ritenersi decorrente dal momento in cui la notificazione telematica della citazione deve considerarsi perfezionata per il destinatario, in conformità con quanto in linea generale più volte affermato dalla Corte di Cassazione in relazione al caso in cui la cita- zione sia stata notificata con modalità non telematiche (v., ad es., Cass. 1662/2016,
9329/2010, 11783/2007 e 10837/2007);
N. 4389/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 6 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
c) l'errore commesso dal suo procuratore ad litem nella redazione della nota d'iscri- zione a ruolo del processo d'appello, consistente nell'indicazione dell'Ufficio giudiziario adito nel Tribunale, anziché nella Corte d'Appello, di Napoli, era evidente, considerato che la cita- zione che vi era presumibilmente allegata era rivolta a questa Corte ed aveva ad oggetto un ap- pello avverso una sentenza del Tribunale di Napoli, e dunque non giustificava il rifiuto opposto dalla Cancelleria di questa Corte all'iscrizione di detto processo nel ruolo generale degli affari civili contenziosi e comunque non era tale da importare la nullità della costituzione in giudizio dell'appellante ( cfr. Cass. 4163/2015, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., in mancanza di un'espressa sanzione di nullità, la nota d'iscrizione a ruolo è nulla per irregolarità formali, con conseguente mancata costituzione della parte, solo quando difettino i requisiti in- dispensabili per il raggiungimento del suo scopo, che è quello di portare la causa a conoscenza del giudice perché possa trattare e decidere la lite instauratasi fra le parti con l'atto di citazione, sicché non ne ricorrono i presupposti quando la nota, ancorché incompleta o erronea in qual- cuno dei suoi elementi, sia comunque tale da consentire d'individuare con sicurezza il rapporto processuale su cui è invocata la pronuncia del giudice adito»).
II.3. L'appello dell'ing. pur essendo, per quanto detto, ammissibile e procedi- Pt_1
bile – va però rigettato, giacché il suo unico motivo, il cui contenuto è riassunto dalla relativa intitolazione, è in definitiva infondato per la semplice ed assorbente ragione che l'avviso di rice- vimento nella specie impugnato non è destinato a far fede fino a querela di falso né in ordine all'identità della persona fisica cui l'atto cui si riferisce viene consegnato né in ordine all'auten- ticità della sottoscrizione da tale persona appostavi quale «ricevente».
L'agente postale, infatti, nel caso in cui, come è nella specie pacifico, debba recapitare al destinatario una raccomandata cd. ordinaria, cioè non utilizzata ai fini della notificazione di un atto giudiziario o comunque di un atto la cui notificazione è sottoposta alla medesima disci- plina della notificazione degli atti giudiziari, non è tenuto ad accertare ed attestare l'identità della persona fisica da lui reperita all'indirizzo del destinatario della raccomandata indicato dal mittente e qualificatasi come il destinatario della raccomandata o una persona abilitata a rice- verne in sua vece la consegna secondo quanto previsto dalle condizioni generali del servizio postale universale, cioè, all'epoca nella specie rilevante, quelle dettate dalla deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (cd. AGCOM) n. 385/13/CONS del 20 giugno
N. 4389/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 7 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
2013,ì, e peraltro non opera in qualità di pubblico ufficiale, bensì in qualità di semplice incari- cato di un pubblico servizio (v. art. 18 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261).
Pertanto, le risultanze dell'avviso di ricevimento di tale raccomandata quanto all'iden- tità della persona cui questa è stata consegnata ben possono essere contestate e dimostrate false, da chi ne abbia interesse al fine di superare la generale presunzione relativa di cono- scenza di cui all'art. 1335 c.c. (secondo cui gli atti diretti ad una determinata persona si repu- tano da questa conosciuti nel momento in cui giungono al suo indirizzo, se il destinatario non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia), nell'ambito e se- condo le regole del processo nel quale tale documento sia stato prodotto e sia rilevante ai fini della decisione e dunque senza che sia necessario né possibile proporre all'uopo una querela di falso, che è uno strumento processuale che è necessario e possibile proporre solo allorché chi ne abbia interesse voglia contestare la provenienza di un atto pubblico dal pubblico ufficiale che lo ha formato o la veridicità di ciò che il pubblico ufficiale abbia in un atto pubblico attestato dichiarato o avvenuto in sua presenza o da lui personalmente compiuto (arg. ex art. 2700 c.c.)
o la provenienza delle dichiarazioni contenute in una scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata o debba essere legalmente considerata riconosciuta dalla parte contro cui la scrittura sia stata prodotta (arg. ex art. 2702 c.c.).
La querela di falso nella specie proposta dall'ing. a dunque giudicata inammis- Pt_1
sibile, anche se per ragioni non perfettamente coincidenti con quelle poste a fondamento della decisione del Giudice di prime cure.
II.4. Al rigetto dell'appello dell'ing. egue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna Pt_1
dell'appellante a rifondere all' le spese del processo d'appello, che, in mancanza CP_1
della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sen- tenza rapportando alle risultanze processuali i parametri stabiliti dal decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati per i giudizi innanzi alle corti d'appello aventi ad oggetto controver- sie di valore indeterminabile (cfr. Cass. 15642/2017).
II.5. Infine, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, va dato atto che sussistono i presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui
N. 4389/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 8 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
proposto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 3178/2019, pubblicata il 22 marzo 2019, proposto dall'ing. Parte_3
contro l'
[...] Controparte_5
il 23 settembre 2019:
[...]
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere all' le spese del processo d'appello, che CP_1
liquida nel complessivo importo di 9.200,00 €, di cui 8.000,00 per il totale dei compensi e
1.200,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di pagare un ul- teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
Così deciso in Napoli, il 18 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
PA CE NA FI
N. 4389/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 9 di 9 Parte_1 CP_1
- dr.ssa NA FI - Presidente -
- dr. PA CE - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa NA Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Quarta Sezione
Civile, in data 1°/22 marzo 2019 e contraddistinta dal n. 3178/219, iscritto al n. 4389/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza col- legiale del 15 luglio 2025 e pendente
TRA codice fiscale , nato a [...] il 1° ottobre 1932 ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Locantore (co- dice fiscale ) - appellante - C.F._2
E
l' Controparte_1
codice fiscale ), con sede in Roma, alla Via Salaria n. 229, costi-
[...] P.IVA_1
tuitasi in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, arch. CP_2
, e rappresentata e difesa dall'avv. prof. Marco Gambacciani (codice fiscale
[...]
) - appellata - C.F._3
NONCHÉ il PUBBLICO MINISTERO, rappresentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d'Appello di Napoli - interventore necessario -
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Nel corso del processo d'appello pendente tra l'ing. e Parte_1
N. 4389/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 1 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
l'Inarcassa innanzi alla Sezione per le Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza e Assi- stenza di questa Corte col n. 201/2014 del relativo ruolo generale, il primo proponeva in via in- cidentale querela di falso dell'avviso di ricevimento n. 533005 del plico speditogli dalla seconda per mezzo di il 3 gennaio 2003 negando che fosse a lui riferibile la sottoscrizione CP_3
a detto avviso apposta nello spazio destinato alla firma del ricevente.
I.1.2. Quindi, ottenuta la sospensione di quel processo, l'ing. con una comparsa Pt_1
notificata all'Inarcassa il 12 maggio 2015, riassumeva innanzi al Tribunale di Napoli detta que- rela chiedendo la declaratoria della falsità del documento da lui impugnato nella parte in cui egli sosteneva attestante come a lui riferibile la predetta sottoscrizione.
I.1.3. Il Tribunale di Napoli, con la sua sentenza n. 3178/2019, pubblicata il 22 marzo
2019, dichiarava però inammissibile la querela di falso proposta dall'ing. osservando Pt_1
quanto segue:
Ed infatti, il sistema di comunicazione che viene in rilievo non è quello delle disposi- zioni dettate dagli artt. 7 e ss. L 890/1982.
Nella specie, invece, trova applicazione la disciplina ordinaria, regolata attraverso il ri- chiamo operato dall'art. 22, comma 2, D.lgs. 261/1999, al DM 9 aprile 2001, applicabile ratione temporis (la disciplina è attualmente definita, con deliberazione 385/2013, dall'Autorità di ga- ranzia per le comunicazioni).
Il citato D.M. dispone, all'art. 32, che “tutti gli invii di posta raccomandata sono con- segnati al destinatario o ad altra persona individuata dietro firma per ricevuta”. Inoltre, se è vero che l'art. 33, inerente gli invii con avviso di ricevimento, stabilisce che “il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione
è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pub- blico servizio. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti impraticabile”, nondimeno, l'art. 39 prevede che “sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
Dunque, si reputa sia sufficiente che sia avvenuta la consegna del plico al domicilio del
N. 4389/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 2 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
destinatario, e che la raccomandata, debitamente consegnata nel domicilio della persona desti- nataria, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, anche se non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto (cfr. subito infra).
Si badi, il Tribunale non nega la possibilità di promuovere querela di falso.
Nondimeno, l'istante, come visto, non può limitarsi a contestare che quella apposta sia la propria sottoscrizione ma deve anche specificamente allegare che il segno grafico non possa essere riconducibile ad alcuna delle persone abilitate a ricevere il piego.
Non a caso, infatti, la fincatura apposita reca dicitura firma per esteso del ricevente e non del destinatario.
Le allegazioni di segno contrario dell'attore, ed in particolare con richiamo, nelle pro- nunce citate, al principio originariamente espresso da Cass. SS.UU. 9962/2010, ad avviso del
Tribunale non colgono nel segno, posto che, nella specie, come già visto, si è in presenza di forma di comunicazione alla quale non si applicano le regole previste dalla legge 890/1982.
Ed infatti, seppure espresso per regolare vicenda differente, e cioè per la notificazione eseguita con raccomandata AR per alcuni atti (quelli impositivi) per i quali la normativa vigente autorizza tale forma, vale richiamare comunque il principio a tenore del quale la notificazione della cartella di pagamento, anche ove emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, è disciplinata dall'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e può essere eseguita direttamente da parte dell'esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfeziona- mento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destina- tario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la per- sona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di con- segna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accerta- mento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700
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cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. civ. Sez. VI - 3, 15/06/2016, n. 12351; cfr. anche Cass. civ. Sez. V Sent., 27/05/2011, n. 11708).
Ancora: “la fattispecie concerne la notificazione a mezzo posta di atto impositivo (av- viso di accertamento) per il quale, come noto, l'ordinamento prevede che tale attività possa essere compiuta secondo schemi meno rigidi rispetto alla notificazione degli atti giudiziari, anche senza il ministero dell'Ufficiale giudiziario, direttamente dagli Uffici finanziari a mezzo posta (a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20, che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14).
Ne consegue, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte che, quando il pre- detto Ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi rac- comandati - e non quelle della L. n. 890 del 1982, attinenti alla notificazione eseguita dall'uf- ficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. - per cui, in tale ipotesi, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla per- sona cui è stato consegnato il plico, e che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. n. 17598/2010; id. n. 9111/2012)
(cfr. Cass. civ. Sez. V, Sent., 04/07/2014, n. 15315, in motivazione).
Viceversa, nella vicenda in esame le censure tempestivamente sollevate da parte attrice nel presente giudizio, limitate al disconoscimento della paternità dell'autografia, non risultano idonee già sul piano astratto a screditarne la rispondenza al vero, non essendo stata neanche univocamente prospettata e contestata l'ipotesi, la quale riflette una valida soluzione di conse- gna, che il segno grafico tracciato sul documento in questione possa essere stato impresso da componenti del nucleo familiare, da conviventi e da collaboratori familiari del destinatario o dal portiere, tutti ugualmente autorizzati a ricevere le comunicazioni [con memoria dell'8.3.2018 l'istante si è poi limitato a dedurre genericamente, che il “destinatario” non ha mai ricevuto (come dovrebbe presumersi) la consegna oggetto della querela di falso e, per quanto, circostanza insuscettibile di prova, che detta consegna neanche è stata effettuata a
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soggetto diverso che il neanche ha alcuna possibilità di poter individuare e che possa Pt_1 essere in relazione di parentela o di altra natura (delega) con lo stesso].
Va inoltre chiarito che alcuna valutazione va fatta in questa sede in ordine alla corret- tezza della comunicazione, trattandosi di accertamento che naturalmente spetta ad CP_4
[...
.
Nondimeno, si sono richiamati i cennati principi al solo fine di evidenziare che la man- cata formulazione nell'atto introduttivo della controversia di rilievi in grado di mettere in evi- denza sul piano assertivo la mancanza di genuinità delle certificazioni di ricevimento, da veri- ficarsi apprezzando ognuno dei diversi aspetti concorrenti che possono definirne l'autenticità sotto il profilo discusso, rende la querela inammissibile per l'incompleta indicazione dei suoi elementi giustificativi imposta ad validitatem actus dall'art. 221 comma 2 cpc, in quanto l'azione giudiziale intentata per sentire dichiarare apocrifa la nota di consegna è stata incentrata su un unico dato che, nella sua valutazione isolata, non può giustificarne l'accoglimento nem- meno in chiave prospettica (sul punto, Tribunale di Napoli, 18.12.2015).
La querela di falso va pertanto dichiarata inammissibile ed a quanto detto segue l'irrile- vanza delle richieste istruttorie articolate.
I.2.1. Con una citazione notificata all'Inarcassa alle ore 21:16 del 23 settembre 2019,
l'ing. ppellava allora a questa Corte per ottenere l'accoglimento, in riforma di detta Parte_2
sentenza, della propria domanda sulla base di un unico motivo, intitolato: «IRRILEVANZA
DELLA QUESTIONE DELLA (NON CONTESTATA) VALIDITÀ DELLA NOTIFICA IN RELAZIONE
ALLA DISCIPLINA APPLICABILE OVE NON RISULTI L'IDENTIFICAZIONE DEL RICEVENTE PER
MANCANZA DI INDICAZIONE DELLA QUALITÀ E DI LEGGIBILITÀ DELLA SUA FORMA – NE-
CESSARIA OPERATIVITÀ DI UNA PRESUNZIONE (NON ESPRESSAMENTE PREVISTA) AI FINI
DI DETTA VALIDITÀ – SOLUZIONE PIÙ RAGIONEVOLE: PRESUNZIONE DI INDENTIFICAZIONE
TRA “RICEVENTE” E “DESTINATARIO” – CONSEGUENZE AMMISSIBILITÀ DELLA QUERELA
COME PROPOSTA»; ed il 4 ottobre 2019 si costituiva tempestivamente innanzi a questa Corte, anche se il processo d'appello da lui così instaurato, a causa di un errore materiale da lui com- messo nel redigere la nota d'iscrizione a ruolo, veniva iscritto nel relativo ruolo generale degli affari civili contenziosi solo l'11 ottobre 2019.
I.2.2. Costituendosi a sua volta innanzi a questa Corte il 10 marzo 2020, l'Inarcassa
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contestava la fondatezza dell'avverso appello, del quale chiedeva pertanto il rigetto.
I.2.3. Nessuna delle suddette parti ha modificato poi le proprie richieste conclusiva, nemmeno dopo che pure il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte ha, il
10 luglio 2025, chiesto il rigetto dell'appello dell'ing. Pt_1
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. L'appello del eve essere innanzitutto giudicato rispettoso del termine pre- Pt_1
visto dall'art. 327, co. 1, c.p.c., anche ove si dovesse ritenere tale termine non sospeso per la durata del periodo feriale trattandosi nella specie di una querela di falso proposta incidental- mente nel corso di un processo avente ad oggetto una controversia in materia di previdenza e/o assistenza obbligatorie (in conformità con quanto affermato da Cass. 23482/2010 in contrasto con l'opinione, ad avviso di questo Collegio preferibile, di Cass. 12964/2002), posto che:
1) la sentenza appellata è stata pubblicata il 22 marzo 2019 e non risulta essere stata notificata dall'una all'altra delle parti;
2) l'appello in esame è stato proposto, come s'è detto, il 23 settembre 2019;
3) il 22 settembre 2019 cadeva di domenica.
II.2. Sulla base dei documenti prodotti dall'ing. deve poi ritenersi provato che Pt_1
costui s'è costituito innanzi a questa Corte il 4 ottobre 2019 nel rispetto del termine di dieci giorni previsto dal comb. disp. degli artt. 347, co. 1, e 165, co. 1, c.p.c., nel testo all'epoca vi- gente, posto che:
a) la notificazione telematica della citazione in appello era stata ricevuta dalla destina- taria dopo le ore 21:00 del 23 settembre 2019, sicché, secondo quanto allora disposto dall'art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, doveva intendersi per la medesima destinataria perfezionata alle ore 7 del giorno successivo;
b) detto termine deve ritenersi decorrente dal momento in cui la notificazione telematica della citazione deve considerarsi perfezionata per il destinatario, in conformità con quanto in linea generale più volte affermato dalla Corte di Cassazione in relazione al caso in cui la cita- zione sia stata notificata con modalità non telematiche (v., ad es., Cass. 1662/2016,
9329/2010, 11783/2007 e 10837/2007);
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c) l'errore commesso dal suo procuratore ad litem nella redazione della nota d'iscri- zione a ruolo del processo d'appello, consistente nell'indicazione dell'Ufficio giudiziario adito nel Tribunale, anziché nella Corte d'Appello, di Napoli, era evidente, considerato che la cita- zione che vi era presumibilmente allegata era rivolta a questa Corte ed aveva ad oggetto un ap- pello avverso una sentenza del Tribunale di Napoli, e dunque non giustificava il rifiuto opposto dalla Cancelleria di questa Corte all'iscrizione di detto processo nel ruolo generale degli affari civili contenziosi e comunque non era tale da importare la nullità della costituzione in giudizio dell'appellante ( cfr. Cass. 4163/2015, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., in mancanza di un'espressa sanzione di nullità, la nota d'iscrizione a ruolo è nulla per irregolarità formali, con conseguente mancata costituzione della parte, solo quando difettino i requisiti in- dispensabili per il raggiungimento del suo scopo, che è quello di portare la causa a conoscenza del giudice perché possa trattare e decidere la lite instauratasi fra le parti con l'atto di citazione, sicché non ne ricorrono i presupposti quando la nota, ancorché incompleta o erronea in qual- cuno dei suoi elementi, sia comunque tale da consentire d'individuare con sicurezza il rapporto processuale su cui è invocata la pronuncia del giudice adito»).
II.3. L'appello dell'ing. pur essendo, per quanto detto, ammissibile e procedi- Pt_1
bile – va però rigettato, giacché il suo unico motivo, il cui contenuto è riassunto dalla relativa intitolazione, è in definitiva infondato per la semplice ed assorbente ragione che l'avviso di rice- vimento nella specie impugnato non è destinato a far fede fino a querela di falso né in ordine all'identità della persona fisica cui l'atto cui si riferisce viene consegnato né in ordine all'auten- ticità della sottoscrizione da tale persona appostavi quale «ricevente».
L'agente postale, infatti, nel caso in cui, come è nella specie pacifico, debba recapitare al destinatario una raccomandata cd. ordinaria, cioè non utilizzata ai fini della notificazione di un atto giudiziario o comunque di un atto la cui notificazione è sottoposta alla medesima disci- plina della notificazione degli atti giudiziari, non è tenuto ad accertare ed attestare l'identità della persona fisica da lui reperita all'indirizzo del destinatario della raccomandata indicato dal mittente e qualificatasi come il destinatario della raccomandata o una persona abilitata a rice- verne in sua vece la consegna secondo quanto previsto dalle condizioni generali del servizio postale universale, cioè, all'epoca nella specie rilevante, quelle dettate dalla deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (cd. AGCOM) n. 385/13/CONS del 20 giugno
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2013,ì, e peraltro non opera in qualità di pubblico ufficiale, bensì in qualità di semplice incari- cato di un pubblico servizio (v. art. 18 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261).
Pertanto, le risultanze dell'avviso di ricevimento di tale raccomandata quanto all'iden- tità della persona cui questa è stata consegnata ben possono essere contestate e dimostrate false, da chi ne abbia interesse al fine di superare la generale presunzione relativa di cono- scenza di cui all'art. 1335 c.c. (secondo cui gli atti diretti ad una determinata persona si repu- tano da questa conosciuti nel momento in cui giungono al suo indirizzo, se il destinatario non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia), nell'ambito e se- condo le regole del processo nel quale tale documento sia stato prodotto e sia rilevante ai fini della decisione e dunque senza che sia necessario né possibile proporre all'uopo una querela di falso, che è uno strumento processuale che è necessario e possibile proporre solo allorché chi ne abbia interesse voglia contestare la provenienza di un atto pubblico dal pubblico ufficiale che lo ha formato o la veridicità di ciò che il pubblico ufficiale abbia in un atto pubblico attestato dichiarato o avvenuto in sua presenza o da lui personalmente compiuto (arg. ex art. 2700 c.c.)
o la provenienza delle dichiarazioni contenute in una scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata o debba essere legalmente considerata riconosciuta dalla parte contro cui la scrittura sia stata prodotta (arg. ex art. 2702 c.c.).
La querela di falso nella specie proposta dall'ing. a dunque giudicata inammis- Pt_1
sibile, anche se per ragioni non perfettamente coincidenti con quelle poste a fondamento della decisione del Giudice di prime cure.
II.4. Al rigetto dell'appello dell'ing. egue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna Pt_1
dell'appellante a rifondere all' le spese del processo d'appello, che, in mancanza CP_1
della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sen- tenza rapportando alle risultanze processuali i parametri stabiliti dal decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati per i giudizi innanzi alle corti d'appello aventi ad oggetto controver- sie di valore indeterminabile (cfr. Cass. 15642/2017).
II.5. Infine, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, va dato atto che sussistono i presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui
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proposto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 3178/2019, pubblicata il 22 marzo 2019, proposto dall'ing. Parte_3
contro l'
[...] Controparte_5
il 23 settembre 2019:
[...]
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere all' le spese del processo d'appello, che CP_1
liquida nel complessivo importo di 9.200,00 €, di cui 8.000,00 per il totale dei compensi e
1.200,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di pagare un ul- teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
Così deciso in Napoli, il 18 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
PA CE NA FI
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