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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/12/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°2311/2024 R.G. tra:
(C.F.: ) ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Palmiro Carlo Liuzzi e Marilena Poddi;
attrice/opponente contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Dragone;
convenuta/opposta oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, co.1, c.p.c.; precisazione delle conclusioni: come da verbale di udienza del 17 settembre 2025.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. come novellato dall'art. 45, comma 17, legge 69/2009.
ha evocato in giudizio , proponendo opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 Controparte_1 notificatole in data 26.7.2024 - unitamente al titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n.198/2024, emessa dalla Corte d'Appello di Lecce -, con il quale l'odierna opposta – quale erede di - le ha Parte_2 intimato il pagamento della somma di € 23.166,77, comprensiva di € 21.100,00 per sorte capitale, interessi legali fino al 18.4.2024, compenso atto di precetto ed accessori di legge, a titolo di restituzione delle somme versate da alla in adempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile Parte_2 Pt_1 dal gennaio 2018 al luglio 2023.
A fondamento dell'opposizione l'attrice ha dedotto l'illegittimità della pretesa azionata, assumendo che l'intimante non avrebbe fornito la prova integrale della effettiva corresponsione da parte del Pt_2 dell'assegno divorzile – limitandosi ad una mera elencazione dei pagamenti asseritamente avvenuti -, sebbene la menzionata sentenza della Corte d'Appello di Lecce posta a fondamento dell'intimazione, avesse condizionato la restituzione delle somme alla prova della relativa dazione né tale carenza probatoria avrebbe potuto essere colmata nel giudizio di opposizione, stando l'insanabile inefficacia del precetto. Ritualmente costituitasi, la convenuta opposta ha dedotto la sussistenza del proprio credito, stante la mancata contestazione dello stesso da parte della debitrice nella pregressa fase stragiudiziale e segnatamente nella corrispondenza tra i rispettivi difensori intercorsa a seguito della richiesta di pagamento avvenuta a mezzo pec subito dopo la pubblicazione della sentenza della Corte dell'Appello, nella quale dopo svariate risposte interlocutorie al fine di concordare i termini per la corresponsione del dovuto, la senza contestare Pt_1 gli importi richiesti, aveva opposto in compensazione un proprio credito, pari ad € 20.347,29, asseritamente riveniente dalla interruzione da parte da parte dell' quale terzo pignorato, a seguito del decesso del CP_2
del rateo di € 656,14 dovutole in forza dell'ordinanza di assegnazione delle somme resa dal G.E. nella Pt_2 procedura iscritta al n. 674/2021.
L'opposta, evidenziando di aver inviato al difensore dell'opponente con pec del 18.6.24, già prima della notifica dell'opposto precetto, l'analitico prospetto dei bonifici bancari effettuati dai conti correnti del Pt_2 poi riprodotto nel precetto, ha contestato la fondatezza dell'avverso assunto secondo il quale ella non avrebbe fornito la prova dei pagamenti effettuati, deducendo che, poiché nel titolo esecutivo azionato, che è una sentenza di condanna, è esattamente individuato il diritto accertato in punto an essendo stati documentati peraltro nel giudizio di rinvio tutti gli avvenuti pagamenti, il relativo quantum può determinarsi nel precetto, che, ove non sufficientemente specificato, può essere sindacato dal giudice dell'opposizione all'esecuzione ed al precetto.
La Onut ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione con dichiarazione “all'occorrenza” che la
è debitrice delle somme precettate e conseguente sua condanna al loro pagamento oltre interessi dal Pt_1
19.4.24 al soddisfo e delle spese e competenze di causa da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La causa, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, precisate le conclusioni, è stata riservata a sentenza ex art 281-sexies, comma 3, c.p.c.
L'opposizione è infondata e va disattesa.
La opponente a fondamento della propria opposizione, adduce esclusivamente che l'atto di precetto sarebbe privo della prova documentale degli avvenuti pagamenti di cui si intima la ripetizione, laddove tale necessità deriverebbe dal titolo esecutivo azionato, avendo la Corte d'Appello - in sede di rinvio, a seguito della ordinanza della S.C. n.9512/2023 -, in accoglimento del gravame interposto dal avverso la sentenza Pt_2 emessa da questo Tribunale n.692/2021 che aveva posto a carico di quest'ultimo l'obbligo del versamento dell'assegno divorzile in favore della ex coniuge disposto la revoca di detta previsione e Pt_1 condannato la odierna opponente alla restituzione alla Onut, quale erede di , delle somme Parte_2 eventualmente ricevute a titolo di assegno divorzile a partire dal primo rateo successivo al provvedimento presidenziale del 2018 (riconosciuto nella misura di € 300,00 mensili e poi incrementato ad € 500,00 con la sentenza definitiva).
In particolare la opponente, desume tale necessità documentale, dall'inciso contenuto nella motivazione della predetta sentenza, secondo il quale “la condanna della convenuta a restituire tutte le somme Parte_1 — eventualmente — ricevute, sempre che vi sia prova della relativa dazione, a titolo di assegno divorzile, da parte del . Pt_2
Si osserva innanzitutto che la S.C. a Sezioni Unite, con la sentenza n.11066/2012, chiamata a dirimere il contrasto sorto in seno alla sua giurisprudenza, ha risolto in senso affermativo il problema sottopostole, ovvero se, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., costituisce o meno valido titolo esecutivo la sentenza che contenga la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma comunque determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative e con semplici calcoli aritmetici effettuati sulla scorta di dati desumibili da atti e documenti prodotti nel giudizio e non contestati dall'altra parte.
Sotto altro aspetto la S.C., confermando il proprio consolidato orientamento, nell'ordinanza n.1619/2024 ha ribadito che “In tema di esecuzione forzata, il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o richiamati in modo idoneo, a condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo.
(Nella fattispecie, relativa a un'opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa avverso un'ordinanza ex art. 612
c.p.c. per obblighi di fare conseguenti all'accertata violazione di distanze legali tra costruzioni, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva operato un'inammissibile ricostruzione tecnico- urbanistica ex post e alternativa a quella del titolo esecutivo azionato)”.
Alla luce dei suesposti principi – e per inciso, tenuto conto comunque che nel dispositivo della sentenza azionata in executivis, al capo 2 contenente la condanna della alle resistuzioni, non vi è alcun Pt_1 riferimento alla “prova” della dazione “condanna a restituire a quale Parte_1 Controparte_1 erede di , tutte le somme eventualmente ricevute, a titolo di assegno divorzile, maggiorate degli Parte_2 interessi al tasso legale dal pagamento di ciascun rateo e fino al soddisfo” -, si rivela inconferente l'assunto di parte opponente secondo il quale il creditore opposto non potrebbe ovviare alla sua omissione producendo nel presente giudizio gli idonei documenti comprovanti la corresponsione delle somme di cui chiede la restituzione.
Invero il precedente della S.C. (2141/2016: rectius:21241/2026) richiamato dalla opponente, attinente alla diversa fattispecie inerente ad un precetto nel quale non erano né allegati né indicati i documenti successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale in base ai quali era stato determinato l'importo del credito azionato in executivis.
Va peraltro evidenziato che la né nella pregressa fase stragiudiziale – si veda corrispondenza Pt_1 intercorsa fra i deifensori delle parti -, nè in questa sede, ha contestato l'avvenuto pagamento dei ratei dell'assegno divorzile in proprio favore da parte di nella misura indicata nel provvedimento Parte_2 presidenziale e poi con la sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, né l'entità delle somme precettate. In particolare nella fase stragiudiziale si era limitata a porre in parziale compensazione un suo supposto credito, laddove nel presente giudizio, dopo aver lamentato la mancata produzione in uno col precetto della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento desumendo da questa asserita carenza l'inefficacia della intimazione, nella prima memoria ex art. 171-ter, comma 1, c.p.c., ha dedotto che l'onere probatorio incombente sulla creditrice si sarebbe potuto ritenere soddisfatto solo attraverso la produzione delle quietanze di pagamento “da richiamare nell'atto di precetto onde produrle all'occorrenza”.
Orbene, alla luce del noto l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co I c.p.c., qualora il titolo esecutivo non consenta l'esatta quantificazione del credito, incombe sul creditore opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire, in caso di contestazione, la prova della esattezza degli importi intimati (in tal senso da ultimo Cass.
13848/2023; conf. Cass. n. 24669/14;. Cass. n. 16610/11), si ritiene che nel caso di specie parte opposta abbia adempiuto a siffatto onere.
Ed invero l'opposta ha prodotto nel presente giudizio la copia delle contabili di tutti i bonifici effettuati in favore della a titolo di pagamento dell'assegno divorzile relativo ai mesi da gennaio 2018 a luglio Pt_1
2023, che ha dichiarato, senza che sul punto l'opponente abbia sollevato contestazione alcuna, di avere già depositato nel giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce e conclusosi con la sentenza posta in esecuzione attraverso il precetto qui opposto, dai quali si evince inequivocabilmente l'avvenuto pagamento da parte del delle somme delle quali è stata disposta la restituzione in considerazione della riforma Pt_2 della sentenza di primo grado che gliene aveva imposto l'obbligo.
Dalle suddette contabili si evincono oltre ai nomi dell'ordinante e della beneficiaria Parte_2 Parte_1
alla causale del versamento, all'importo versato ed alla mensilità di riferimento, anche il numero
[...] dell'IBAN del beneficiario.
Il Giudicante ritiene che, sulla base della richiamata documentazione, non sussista dubbio alcuno in ordine al fatto che le somme precettate in ripetizione, siano state effettivamente corrisposte alla intimata.
Invero, sebbene la contabile di un bonifico non ha la medesima valenza probatoria di una quietanza di pagamento ( ex multis Cass. Civ. n. 8046 del 2023 ) non essendo idonea di per sé a dimostrare che il denaro
è effettivamente entrato nella disponibilità del creditore, non di meno a norma dell'art. 115 c.p.c., al cospetto della produzione di contabili di bonifico nel quale sono, come nel caso di specie, indentificate le parti i numeri dei conti correnti dell'ordinante e del beneficiario e risulta riportata la causale, la parte contro la quale la produzione documentale è stata prodotta, ha un onere di specifica contestazione, in difetto della quale le circostanze ivi riportate debbono intendersi provate.
Nel caso di specie sarebbe stato onere, dunque, onere della contestare specificamente il mancato Pt_1 ricevimento delle somme riportate sulle predette contabili vuoi perché uno o più bonifici non erano andati a buon fine per qualsiasi causa ( es. revoca nei termini da parte dell'ordinante ) ovvero perchè il conto corrente di accredito negli stessi indicato non la riguardasse.
In difetto di contestazioni, deve ritenersi che l'opposto ha fornito nel presente giudizio la prova che quanto intimato corrispondeva sia nell'an che nel quantum al diritto alla ripetizione riconosciuto nel titolo azionato. Per le considerazioni che precedono, l'opposizione va rigetta con ogni conseguenza sulla regolamentazione delle spese di lite le quali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta, con l'applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1 deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese processuali, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 5.077,00 per compensi oltre 15% per rimb. forf. CAP e IVA, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Dragone che se ne è dichiarato antistatario.
Così deciso in Brindisi in data 7/10/2025;
IL GIUDICE
Dott. Francesco Giliberti
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP avv. Maria Antonietta Dilonardo, quale componente dell'Ufficio per il processo.