Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 29/04/2026, n. 7786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7786 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07786/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02100/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2100 del 2026, proposto da
Ecoseaglobe s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Franklin Varioli Pietrasanta, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Federica Graglia, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
Per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale in relazione alle richieste di concludere il procedimento avviato con determinazione dirigenziale del municipio Roma X n. CO/3040/2020 del 22/12/2020 per l'affidamento del lotto n. 25, con adozione dell’ordine all’amministrazione di provvedere all'aggiudicazione definitiva in favore della ricorrente, quale prima classificata in graduatoria, e nomina del commissario ad acta nel caso di perdurante inadempimento;
nonché per l’annullamento
del silenzio diniego serbato da Roma Capitale sull'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 11.11.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa CA SB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Con ricorso notificato il 9.02.2026 (dep. il 16.02.2026) Ecoseaglobe s.r.l. ha chiesto l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale in ordine alla conclusione del procedimento di gara indetto con determinazione dirigenziale del municipio Roma X n. CO/3040/2020 del 22/12/2020 (prot. n. CO/128777/2020) per l'affidamento della concessione demaniale marittima relativa al lotto n. 25 – “La Spiaggia di BE (ex Corallo)”. Contestualmente, la società ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 11.11.2025.
1.1. In punto di fatto, riferisce l’esponente:
- Di avere partecipato alla procedura ad evidenza pubblica indetta da Roma Capitale – municipio X con d.d. n. CO/3040/2020 del 22/12/2020 (prot. n. CO/128777/2020), per l'affidamento di n. 37 concessioni demaniali marittime sul litorale di Ostia per la stagione balneare 2021, classificandosi al primo posto della graduatoria provvisoria per il lotto n. 25, identificato come "La spiaggia di BE (ex Corallo)";
- Che, con sentenza n. 7832/2022, il Tar Lazio accoglieva parzialmente il ricorso presentato dal precedente concessionario e annullava la procedura di gara, ritenendola illegittima in quanto non preceduta dall'approvazione del Piano di Utilizzo degli Arenili;
- Che, con successiva sentenza n. 7917/2025 (passata in giudicato), il Tar Lazio accoglieva l'opposizione di Ecoseaglobe, annullando la precedente sentenza n. 7832, con la precisazione che: "Resta salva, per Roma Capitale, la facoltà di determinarsi, quanto al lotto 25, circa il completamento della procedura avviata nel 2020 ovvero di adottare ulteriori o diversi atti e/o determinazioni in merito all'assegnazione delle concessioni balneari, in ogni caso nel rispetto del vincolo conformativo nascente dalla presente decisione";
- Di avere inutilmente sollecitato l’amministrazione, da ultimo con diffida inviata in data 18.09.2025, a concludere la procedura, con conseguente assegnazione del lotto n. 25.
1.2. A fondamento dell’impugnativa, la ricorrente ha dedotto che l'obbligo di Roma Capitale di concludere il procedimento di gara discenderebbe sia dall'auto-vincolo sorto con l'indizione della procedura selettiva del 2020, sia dal giudicato amministrativo formatosi sulla sentenza n. 7917/2025 cit.; che, pertanto, la mancata conclusione della procedura di gara ovvero l'inerzia (che di fatto avvantaggerebbe l'ex concessionario mantenendolo nella disponibilità del bene) si porrebbero in contrasto con i principi di concorrenza e con il diritto dell'Unione Europea; che una volta indetta e conclusa la procedura ad evidenza pubblica, l’amministrazione sarebbe vincolata all’aggiudicazione e alla conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso (cfr. Cons. St., Sez. V, sent. n. 6283/2017); che il Comune si sarebbe inoltre reso inadempiente anche rispetto al procedimento di accesso agli atti, attivato dalla ricorrente con istanza del 11.11.2025.
2. Roma Capitale, costituitasi in resistenza, ha rilevato: che con nota prot. n. QC/2025/89100, la direzione del dipartimento ha informato Ecoseaglobe della presenza di motivi ostativi alla conclusione del procedimento in oggetto, dovuti alla sottoposizione a sequestro dello stabilimento “La Spiaggia di BE” da parte dell’Autorità giudiziaria, per motivi inerenti la presenza di abusi edilizi all'interno dello stesso; che la citata sentenza fa comunque “[…] salva, per Roma Capitale, la facoltà di determinarsi, quanto al lotto 25, circa il completamento della procedura avviata nel 2020 ovvero di dottare ulteriori o diversi atto e/o determinazioni in merito all’assegnazione delle concessioni balneari, in ogni caso nel rispetto del vincolo conformativo nascente dalla presente decisione. Trattandosi di poteri non ancora esercitati dall’Amministrazione, è preclusa qualsivoglia attività di indirizzo di questo Giudice, in ossequio al principio di cui all’art. 34, comma 2, cpa” ; che infine la ricorrente sarebbe carente di interesse ad agire, essendo decorsa la stagione di cui alla procedura invocata e avendo espressamente rinunciato alla domanda di risarcimento in seno al giudizio di opposizione di terzo.
3. Con memoria di replica, la ricorrente ha evidenziato che la nota prot. n. 16789 del 9.3.2026 – in quanto mero atto interlocutorio o endoprocedimentale – sarebbe inidonea ad interrompere l’inerzia serbata da Roma Capitale. Ha, inoltre, depositato il sopravvenuto provvedimento di dissequestro, emesso in data 2.04.2026 (vd. all. n. 1 alla nota di deposito del 3.04.2026).
4. All’udienza del 14.04.2026, il Collegio ha dato avviso alle parti ex art. 73 c.p.a. di un possibile profilo di irricevibilità, limitatamente alla domanda di annullamento del silenzio diniego formatosi sulla richiesta di accesso agli atti presentata in data 11.11.2025, e, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. è infondata e, pertanto, deve essere respinta alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
6. In linea generale, osserva il Collegio che, affinché possa configurarsi il silenzio inadempimento contestabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 l. n. 241 del 1990, 31 c.p.a. e 117 c.p.a., occorre che sussista un obbligo di provvedere e che, decorso il termine di conclusione del procedimento, non sia stato assunto alcun provvedimento espresso, avendo tenuto l’amministrazione procedente una condotta inerte (cfr. ex multis , Cons. St., Sez. VI, 28 aprile 2021, n. 3430).
6.1. Ciò premesso, nella vicenda in esame Roma Capitale ha tempestivamente riscontrato l’istanza del 4.06.2025 con nota prot. n. QC/2025/89100 del 24.06.2025, manifestando l’impossibilità di concludere la procedura in ragione del sequestro preventivo disposto, sulle aree di interesse, dall’A.G.O. – ciò escludendo la sussistenza di una condotta inerte in capo all’amministrazione intimata.
6.2. Né può sostenersi che tale nota – recante a oggetto “Diffida ad adempiere nell’interesse della società Ecoseaglobe s.r.l. RISCONTRO” – abbia carattere meramente interlocutorio o endoprocedimentale. Con la comunicazione in esame, infatti, la competente direzione comunale, dato atto dei sopralluoghi effettuati presso l’area di interesse e delle difformità edilizie ivi riscontrate, ha riferito che il lotto è oggetto di sequestro preventivo e di non potere, pertanto, addivenire all’assegnazione del lotto alla società istante “nel perdurare di tale situazione” . Tant’è che la medesima Ecoseaglobe, con la memoria del 26.03.2026, si sofferma sulle vicende relative al sequestro preventivo emesso in data 27.5.2025 dal GIP del Tribunale di Roma, eccependo l’inopponibilità della misura, il suo carattere sproporzionato nonché la sua irrilevanza ai fini della conclusione della gara – ovvero censurando nel merito le ragioni addotte da Roma Capitale con motivazioni idonee a sorreggere, semmai, una diversa domanda di annullamento.
A fronte di tale determinazione espressa, dunque, ogni successiva vicenda relativa al parallelo procedimento penale pendente sull’area de qua non rileva ai fini dell’accoglimento della presente domanda (che postula, come visto, un’inerzia dell’amministrazione), potendo, eventualmente, incidere sulla perduranza delle ragioni già addotte dal Comune a sostegno della propria determinazione.
6.3. Ne consegue che la domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. deve essere rigettata.
7. Quanto alla domanda avverso il silenzio diniego formatosi sulla richiesta di accesso agli atti presentata in data 11.11.2025, il Collegio rileva la tardività dell’impugnativa.
7.1. Al riguardo, è necessario premettere che l’art. 116, co. 1, c.p.a. regola anzitutto l’ipotesi del ricorso autonomo, da proporre “entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato”. Per ragioni di economia processuale, avverso le medesime decisioni amministrative (espresse o tacite) l’art. 116, co. 2, c.p.a. accorda la facoltà di proposizione del ricorso in via incidentale, e segnatamente nelle forme di un’ “istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all’amministrazione e agli eventuali controinteressati” .
In entrambe le ipotesi, tuttavia, la norma delinea uno speciale rito accelerato, caratterizzato dal dimezzamento dei termini di impugnazione: il ricorso, infatti, deve essere proposto entro 30 giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio.
7.2. Nel caso in esame, la richiesta di accesso agli atti è stata presentata in data 11.11.2025 (con conseguente formazione del silenzio diniego, ai sensi del comma 4 dell’art. 25 l. n. 241/1990, in data 11.12.2025), mentre il presente ricorso è stato notificato in data 9.02.2026 (ovvero ben oltre il termine di 30 giorni dalla formazione del silenzio diniego).
7.3. Le considerazioni che precedono conducono, quindi, a dichiarare la domanda ex art. 116 c.p.a. irricevibile.
8. In conclusione, il ricorso è in parte infondato e in parte irricevibile.
9. Le peculiarità del caso emergenti in atti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge la domanda avverso il silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione;
- dichiara irricevibile la domanda avverso il silenzio diniego formatosi sulla richiesta di accesso agli atti presentata in data 11.11.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI TO di ZZ, Presidente
Annalisa Tricarico, Referendario
CA SB, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| CA SB | RI TO di ZZ |
IL SEGRETARIO