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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5657 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/9850
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5696/2020 R.G., promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CATANIA, Parte_1 C.F._1
VIALE VITTORIO VENETO N. 151, rappresentato e difeso dall' Avv. ROSARIO VALORE, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Controparte_1 C.F._2
GIARRE (CT), VIA ALDO MORO N. 40, rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE LONGO,
giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.05.2025, le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai precedenti scritti difensivi e verbali di causa. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.).
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, onde sentirne dichiarare la condanna al risarcimento (in forma specifica o per CP_1
equivalente) dei danni cagionati al proprio immobile a causa dei lavori di ristrutturazione eseguiti in quello attiguo della convenuta, oltre che la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, alla salute e morali subiti dall'attore e dalla propria famiglia per effetto della condotta della convenuta.
Si è costituita in giudizio l'odierna convenuta, contestando la fondatezza delle domande attoree,
delle quali ha chiesto il rigetto, e chiedendo la condanna di parte attrice per lite temeraria ex art. 96
c.p.c.
Istruita la causa a mezzo C.T.U., con mandato al Consulente d'ufficio di verificare la sussistenza e l'entità dei danni lamentati dall'attore, la loro correlazione eziologica con i lavori eseguiti dalla convenuta all'interno del proprio immobile, nonché di individuare le opere necessario alla messa in sicurezza ed al ripristino dell'immobile dell'attore, la stessa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.05.2025, in esito alla quale, preso atto delle conclusioni come precisate dalle parti, questo Decidente ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Conclusa la concisa esposizione in punto di fatto, in diritto le domande di parte attrice si appalesano parzialmente fondate e devono, dunque, essere accolte, seppur nei limiti delle motivazioni che seguono.
La fattispecie oggetto del contendere può essere inquadrata nell'alveo della responsabilità extra-
contrattuale per danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la quale “(…) è di natura oggettiva e si
fonda sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (…)” (così, per tutte e da ultimo, Cass. Civ.
30/01/2025 n. 2148).
Quanto all'onere della prova, la giurisprudenza della Corte nomofilattica ha precisato che “La
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in
custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito,
rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed
inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode.” (in tal senso, per tutte, Cass. Civ. SS.UU. 30/06/2022
n. 20943).
Orbene, nel caso in esame parte attrice ha compiutamente adempiuto all'onere probatorio a proprio carico, fornendo prova sia della sussistenza del danno, sia della sua derivazione causale dall'immobile della convenuta (ossia, la cosa in custodia della convenuta).
Quanto al primo profilo, la relazione di TU (dalle cui conclusioni – logiche e ben argomentate
– non v'è motivo di discostarsi) ha confermato la sussistenza dei lamentati danni (cfr. TU, pag. 6).
Altrettanto raggiunta può ritenersi la prova con riferimento al nesso causale tra i danni e le infiltrazioni promananti dalle aree comuni, per come accertato dalla relazione tecnica del TU (v.
TU, pag. 8: “(…) si può determinare che siano stati gli interventi effettuati dalla sig.ra sul CP_1
muro portante comune a provocare i danni riscontrati all'interno dell'unità (…)”). Parte_1
Di contro, la convenuta non ha fornito (per vero, neppure allegato) una prova liberatoria tale da escludere la propria responsabilità ex art. 2051 c.c., sicchè non può che essere dichiarata la sussistenza di tale fattispecie di responsabilità.
Per quanto concerne la domanda risarcitoria, può essere accolta la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali per il ripristino dell'immobile danneggiato, mentre deve essere rigettata quella avente ad oggetto i danni non patrimoniali.
Sotto il primo profilo, deve riconoscersi il diritto dell'attore al pagamento delle spese necessarie per le opere di ripristino dell'immobile danneggiato, per come individuate dal TU nel computo metrico allegato alla relazione tecnica d'ufficio, quantificate in €.6.765,69. Su tale somma, trattandosi di obbligazione risarcitoria e, come tale, di valore, non devono però riconoscersi gli interessi compensativi, non avendo l'attore neppure allegato (e men che meno provato, nemmeno in base a criteri presuntivi) il pregiudizio subito in seguito alla mancata immediata disponibilità della somma,
tenuto conto che, alla luce di recentissimo revirement giurisprudenziale, nei debiti di valore “(…) è
possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca
dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare
pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe
trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in
base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella
di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente
dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività
media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i
casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità
liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun
automatismo nel riconoscimento degli stessi (…)” (Cass. Civ. 10/03/2025 n. 6351; così anche Cass.
Civ. 17/04/2024 n. 10376).
Con riferimento ai danni non patrimoniali, la domanda va rigettata sotto il duplice profilo danni morale ed esistenziale, per mancata prova del presunto pregiudizio sofferto.
Premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente
valutare sul piano della prova tanto l'aspetto interiore del danno (cd. danno morale) quanto il suo
impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (cd. danno esistenziale o danno alla vita di
relazione, da intendersi come danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e
della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un
diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in
concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e perciò autonomamente risarcibili, in quanto provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Cass.
Civ. 24/08/2023 n. 25191), nella fattispecie oggetto del contendere il non ha neppure Parte_1
allegato in cosa debba sostanziarsi il pregiudizio subito a causa dell'altrui condotta ingiusta, così
contravvenendo ai principi di allegazione e prova di cui all'art. 2697 c.c. (sulla necessità quanto meno di allegazione del pregiudizio non patrimoniale sofferto, per tutte, Cass. Civ. SS.UU. 01/02/2017 n.
2611). Né tale omissione può essere efficacemente colmata con il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., la quale va applicata dal giudice solo in caso di lacune insuperabili relative al
quantum, ferma restando la dimostrazione dell'an (cfr. Cass. Civ. 17/10/2016 n. 20889).
Dal parziale accoglimento delle domande attoree scaturisce altresì il necessario rigetto della domanda di parte convenuta di condanna dell'attore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo emerso alcun “abuso dello strumento processuale” da parte del . Parte_1
Il parziale rigetto delle domande attoree giustifica una statuizione di parziale compensazione delle spese del presente giudizio nella misura del 50%, sicchè deve essere Controparte_1
condannata a rifondere in favore dell'attore la metà delle spese processuali che si liquidano – in al misura ridotta – come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda (€.6.765,69, in forza del principio del decisum), in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 al valore medio per tutte le fasi, mentre il restante 50% deve essere compensato tra le parti.
Anche le spese della TU devono essere compensate tra le parti nella misura del 50%, mentre il restante 50% deve essere definitivamente posto a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 9850/2022 R.G.:
1) In parziale accoglimento delle domande di parte attrice, dichiara la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. di per i danni patrimoniali cagionati Controparte_2
all'immobile di , sito in Giarre, Vico Pioppo n. 17; per l'effetto, condanna Parte_1 [...]
a risarcire in favore di la complessiva somma di €.6.765,69; CP_2 Parte_1 2) Rigetta le altre domande attoree;
3) Rigetta la domanda della convenuta di condanna dell'attore per lite temeraria;
4) Condanna al pagamento in favore dell'attore di metà delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali, che si liquidano – in tal misura ridotta – in €.2.538,50 per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, ed
€.272,50 per spese vive, compensando tra le parti il restante 50%;
5) Compensa tra le parti il 50% delle spese di TU ponendo il restante 50% definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania, il 23 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5696/2020 R.G., promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CATANIA, Parte_1 C.F._1
VIALE VITTORIO VENETO N. 151, rappresentato e difeso dall' Avv. ROSARIO VALORE, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Controparte_1 C.F._2
GIARRE (CT), VIA ALDO MORO N. 40, rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE LONGO,
giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.05.2025, le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai precedenti scritti difensivi e verbali di causa. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.).
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, onde sentirne dichiarare la condanna al risarcimento (in forma specifica o per CP_1
equivalente) dei danni cagionati al proprio immobile a causa dei lavori di ristrutturazione eseguiti in quello attiguo della convenuta, oltre che la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, alla salute e morali subiti dall'attore e dalla propria famiglia per effetto della condotta della convenuta.
Si è costituita in giudizio l'odierna convenuta, contestando la fondatezza delle domande attoree,
delle quali ha chiesto il rigetto, e chiedendo la condanna di parte attrice per lite temeraria ex art. 96
c.p.c.
Istruita la causa a mezzo C.T.U., con mandato al Consulente d'ufficio di verificare la sussistenza e l'entità dei danni lamentati dall'attore, la loro correlazione eziologica con i lavori eseguiti dalla convenuta all'interno del proprio immobile, nonché di individuare le opere necessario alla messa in sicurezza ed al ripristino dell'immobile dell'attore, la stessa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.05.2025, in esito alla quale, preso atto delle conclusioni come precisate dalle parti, questo Decidente ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Conclusa la concisa esposizione in punto di fatto, in diritto le domande di parte attrice si appalesano parzialmente fondate e devono, dunque, essere accolte, seppur nei limiti delle motivazioni che seguono.
La fattispecie oggetto del contendere può essere inquadrata nell'alveo della responsabilità extra-
contrattuale per danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la quale “(…) è di natura oggettiva e si
fonda sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (…)” (così, per tutte e da ultimo, Cass. Civ.
30/01/2025 n. 2148).
Quanto all'onere della prova, la giurisprudenza della Corte nomofilattica ha precisato che “La
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in
custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito,
rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed
inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode.” (in tal senso, per tutte, Cass. Civ. SS.UU. 30/06/2022
n. 20943).
Orbene, nel caso in esame parte attrice ha compiutamente adempiuto all'onere probatorio a proprio carico, fornendo prova sia della sussistenza del danno, sia della sua derivazione causale dall'immobile della convenuta (ossia, la cosa in custodia della convenuta).
Quanto al primo profilo, la relazione di TU (dalle cui conclusioni – logiche e ben argomentate
– non v'è motivo di discostarsi) ha confermato la sussistenza dei lamentati danni (cfr. TU, pag. 6).
Altrettanto raggiunta può ritenersi la prova con riferimento al nesso causale tra i danni e le infiltrazioni promananti dalle aree comuni, per come accertato dalla relazione tecnica del TU (v.
TU, pag. 8: “(…) si può determinare che siano stati gli interventi effettuati dalla sig.ra sul CP_1
muro portante comune a provocare i danni riscontrati all'interno dell'unità (…)”). Parte_1
Di contro, la convenuta non ha fornito (per vero, neppure allegato) una prova liberatoria tale da escludere la propria responsabilità ex art. 2051 c.c., sicchè non può che essere dichiarata la sussistenza di tale fattispecie di responsabilità.
Per quanto concerne la domanda risarcitoria, può essere accolta la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali per il ripristino dell'immobile danneggiato, mentre deve essere rigettata quella avente ad oggetto i danni non patrimoniali.
Sotto il primo profilo, deve riconoscersi il diritto dell'attore al pagamento delle spese necessarie per le opere di ripristino dell'immobile danneggiato, per come individuate dal TU nel computo metrico allegato alla relazione tecnica d'ufficio, quantificate in €.6.765,69. Su tale somma, trattandosi di obbligazione risarcitoria e, come tale, di valore, non devono però riconoscersi gli interessi compensativi, non avendo l'attore neppure allegato (e men che meno provato, nemmeno in base a criteri presuntivi) il pregiudizio subito in seguito alla mancata immediata disponibilità della somma,
tenuto conto che, alla luce di recentissimo revirement giurisprudenziale, nei debiti di valore “(…) è
possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca
dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare
pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe
trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in
base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella
di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente
dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività
media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i
casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità
liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun
automatismo nel riconoscimento degli stessi (…)” (Cass. Civ. 10/03/2025 n. 6351; così anche Cass.
Civ. 17/04/2024 n. 10376).
Con riferimento ai danni non patrimoniali, la domanda va rigettata sotto il duplice profilo danni morale ed esistenziale, per mancata prova del presunto pregiudizio sofferto.
Premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente
valutare sul piano della prova tanto l'aspetto interiore del danno (cd. danno morale) quanto il suo
impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (cd. danno esistenziale o danno alla vita di
relazione, da intendersi come danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e
della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un
diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in
concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e perciò autonomamente risarcibili, in quanto provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Cass.
Civ. 24/08/2023 n. 25191), nella fattispecie oggetto del contendere il non ha neppure Parte_1
allegato in cosa debba sostanziarsi il pregiudizio subito a causa dell'altrui condotta ingiusta, così
contravvenendo ai principi di allegazione e prova di cui all'art. 2697 c.c. (sulla necessità quanto meno di allegazione del pregiudizio non patrimoniale sofferto, per tutte, Cass. Civ. SS.UU. 01/02/2017 n.
2611). Né tale omissione può essere efficacemente colmata con il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., la quale va applicata dal giudice solo in caso di lacune insuperabili relative al
quantum, ferma restando la dimostrazione dell'an (cfr. Cass. Civ. 17/10/2016 n. 20889).
Dal parziale accoglimento delle domande attoree scaturisce altresì il necessario rigetto della domanda di parte convenuta di condanna dell'attore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo emerso alcun “abuso dello strumento processuale” da parte del . Parte_1
Il parziale rigetto delle domande attoree giustifica una statuizione di parziale compensazione delle spese del presente giudizio nella misura del 50%, sicchè deve essere Controparte_1
condannata a rifondere in favore dell'attore la metà delle spese processuali che si liquidano – in al misura ridotta – come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda (€.6.765,69, in forza del principio del decisum), in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 al valore medio per tutte le fasi, mentre il restante 50% deve essere compensato tra le parti.
Anche le spese della TU devono essere compensate tra le parti nella misura del 50%, mentre il restante 50% deve essere definitivamente posto a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 9850/2022 R.G.:
1) In parziale accoglimento delle domande di parte attrice, dichiara la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. di per i danni patrimoniali cagionati Controparte_2
all'immobile di , sito in Giarre, Vico Pioppo n. 17; per l'effetto, condanna Parte_1 [...]
a risarcire in favore di la complessiva somma di €.6.765,69; CP_2 Parte_1 2) Rigetta le altre domande attoree;
3) Rigetta la domanda della convenuta di condanna dell'attore per lite temeraria;
4) Condanna al pagamento in favore dell'attore di metà delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali, che si liquidano – in tal misura ridotta – in €.2.538,50 per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, ed
€.272,50 per spese vive, compensando tra le parti il restante 50%;
5) Compensa tra le parti il 50% delle spese di TU ponendo il restante 50% definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania, il 23 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011