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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CO LUCIANO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 413/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO CUT n. V0820250004315253 CUT 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 953/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente nessuno è presente.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto n. 431525, notificato in data 10.2.2025 a mezzo PEC presso i difensori costituiti, la Corte di Giustizia di I grado di Benevento invitava il Sig. Ricorrente_1 al versamento dell'importo di € 60,00 quale integrazione del contributo unificato in riferimento al giudizio RGR n.76/2025, oltre € 8,75 quale spese di notifica.
Propone ricorso il Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_3 nonché dal dott. Difensore_1 , contestando la pretesa inpositiva, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione ad essi difensori antistatari.
Espone in fatto di aver proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, concludendo per il suo annullamento, come evincibile dalle conclusioni rassegnate nel ricorso, pagando il
CUT previsto dalla legge ai sensi dell'art. 13, comma 6-quater, del DPR 115/2002.
In diritto evidenzia di aver sottoposto ai Giudici la cognizione dei vizi della comunicazione preventiva di ipoteca senza alcuna richiesta rispetto agli atti esattivi sottesi.
Afferma che la stessa Corte di Cassazione, con la ordinanza n.26439/2024, ha statuito che il contributo unificato tributario si calcola soltanto in merito all'atto impugnato anche qualora si eccepisca la omessa notifica degli atti presupposti.
Contesta, inoltre, la mancata allegazione degli atti prodromici con violazione dell'art.7 della Legge 212/2000, con pregiudizio per il diritto di difesa ed impossibilità alla sanatoria successiva di tale mancanza da parte del Concessionario.
Rileva che l'atto emesso non indica specificamente quali sono gli atti propredeutici ed il loro valore al fine di un corretto controllo della pretesa impositiva, con violazione del principio dell'autosufficienza.
Infine, eccepisce la improcedibilità e nullità dell'atto per violazione dell'art.42 del DPR 600/73, stante la irregolarità della sottoscrizione apposta da soggetto non abilitato, senza indicazione ed allegazione della procura o delega, contenente i poteri alla proposizione dell'atto.
Contesta, da ultimo, la richiesta del pagamento dell'importo di € 8,75 quale spesa per notifica, avvenuta a mezzo PEC.
Si costituisce nel giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Ufficio di
Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento, confutando tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso, con conferma dell'atto impugnato, con vittoria delle spese e competenze.
In fatto rappresenta che esso Ricorrente_1 aveva depositato presso la Corte di Giustizia il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le sottostanti due cartelle di pagamento, per cui rilevava la insufficienza del versamento del CUT, pari ad € 30,00, unifirmandosi alle direttive impartite dal Direzione della Giustizia Tributaria e della giurisprudenza della Corte di Cassazione, procedendo alla rideterminazione del CUT in € 90,00 sulla base del valore degli atti impugnati.
Ribadisce che non vi è dubbio che la parte ha inteso impugnare sia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che le due cartelle sottese, come si evince dal tenore letterale del ricorso, nel quale, tra l'altro, è stata eccepita la prescrizione e decadenza da parte del Concessionario dei tributi contenuti nelle predette cartelle. Ritiene che risulta evidente che il ricorrente nel ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria aveva esteso le censure anche agli atti presupposti, legittimando la richiesta di integrazione del contributo unificato.
Rileva la infondatezza della eccezione di mancata allegazione degli atti prodromici in considerazione che l'invito al pagamento costituisce il primo atto con cui l'Amministrazione porta a conoscenza del contribuente la propria pretesa.
Conferma la presenza di una idonea motivazione, consentendo al destinatario di svolgere una adeguata difesa, cosa regolarmente avvenuta, ribadendo che, con l'invito al pagamento la indicazione della integrazione del CUT da versare e del numero di ruolo del giudizio in oggetto, esso contribuente aveva avuto tutte le informazioni necessarie.
Circa, poi, il potere di firma dell'invito al pagamento, l'Ufficio deposita ordine di servizio n. 5 del 24.11.2023 con nomina del Dott. Nominativo_1 quale responsabile del recupero delle spese di giustizia e CUT, appartenente alla III area F1, con attribuzione di firma in ordine agli inviti al pagamento.
Infine, relativamente alle spese di giustizia, evidenzia che l'importo di € 8,75 è espressamente previsto dal
D.M. 12 settembre 2012.
All'udienza di discussione pubblica del 25 novembre 2025, il rappresentante dell'Ufficio si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni negli stessi racchiuse.
La Corte, in funzione monocratica, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con atto avente ad oggetto la regolarizzazione del pagamento del contributo unificato relativo al giudizio portante il NRG 76/2025 la CGT di I grado di Benevento intimava al Ricorrente_1 il versamento di
€ 68,75, di cui € 60,00 per CUT ed € 8,75 per costo della notifica a mezzo PEC.
Con il primo motivo di doglianza il ricorrente rileva la illegittimità della pretesa sul presupposto che il giudizio
NRG. 76/2025 aveva ad oggetto la impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sulla base di n.2 cartelle di pagamento, con versamento del relativo contributo unificato.
Evidenzia che il ricorso era proposto esclusivamente per l'annullamento della predetta comunicazione, per cui non avendo chiesto l'annullamento degli atti presupposti, il contributo andava corrisposto solo ed esclusivamente per tale atto.
La doglianza non risulta fondata in considerazione che il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deve risultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento al valore di ognuno di essi ( Cass. n.20557/2022). Non vi è dubbio che al fine del relativo calcolo deve farsi riferimento alla domanda ed alle conclusioni che vengono richieste, al fine di verificare che l'annullamento sia riferito al solo provvedimento impugnato o anche agli atti prodromici.
Ed, invero, la verifica del valore della lite non può limitarsi alla lettura delle conclusioni del ricorso ma deve, necessariamente, estendersi all'esame dei motivi di impugnazione per cui se gli stessi tendono ad inficiare anche le pretese contenute negli atti presupposti il calcolo del contributo dovrà avvenire tenendo conto anche di tale circostanza.
Nel caso di specie, dalla lettura del ricorso proposto appare evidente che nel giudizio RGN 75/2025 il ricorrente abbia eccepito la mancata notifica degli atti prodromici chiedendo per i tributi richiesti nelle cartelle la intervenuta prescrizione della pretesa impositiva o la decadenza dal potere di procedere alla riscossione.
Da tanto si ricava agevolmente che il ricorrente ha impugnato sia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ma anche la illegittimità o nullità degli atti prodromici con annullamento dei tributi richiesti.
Ne deriva la correttezza della richiesta da parte dell'Ufficio del pagamento del contributi unificato anche degli atti sottesi.
Va ritenuta infondata la eccezione di mancata allegazione degli atti prodromici in considerazione che l'attività posta a base della richiesta è svolta dallo stesso ricorrente, avendo prodotto il ricorso con applicazione del
CUT in misura ridotta, per cui ampiamente a conoscenza della origine della pretesa impositiva.
Circa la carenza di motivazione dell'atto impugnato la stessa proposizione del ricorso in maniera articolata e dettagliata consente di affermare una completezza dell'invito al pagamento, dal quale si evincono in maniera chiara le ragioni della pretesa impositiva.
Va ritenuta non accoglibile la contestazione in merito al difetto di sottoscrizione dell'atto e della mancanza della relativa delega, avendo l'Ufficio in sede di costituzione depositato l'ordine di servizio n. 5 del 24.11.2023, che conferisce al Dr. Nominativo_1 la nomina di responsabile del recupero delle spese di giustizia e CUT, funzionario appartenente all'area III F1.
Infine va ritenuta legittima la ripetizione del costo della notifica dell'atto a mezzo PEC, quantificate in € 6,87 per come previste dall'art.1 del D.M. 12 settembre 2012.
Alla luce delle seguenti argomentazioni il ricorso va rigettato con compensazione delle spese del giudizio stante la particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, rigetta il ricorso. Compensa le spese. Il GIUDICE monocratico
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CO LUCIANO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 413/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO CUT n. V0820250004315253 CUT 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 953/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente nessuno è presente.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto n. 431525, notificato in data 10.2.2025 a mezzo PEC presso i difensori costituiti, la Corte di Giustizia di I grado di Benevento invitava il Sig. Ricorrente_1 al versamento dell'importo di € 60,00 quale integrazione del contributo unificato in riferimento al giudizio RGR n.76/2025, oltre € 8,75 quale spese di notifica.
Propone ricorso il Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_3 nonché dal dott. Difensore_1 , contestando la pretesa inpositiva, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione ad essi difensori antistatari.
Espone in fatto di aver proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, concludendo per il suo annullamento, come evincibile dalle conclusioni rassegnate nel ricorso, pagando il
CUT previsto dalla legge ai sensi dell'art. 13, comma 6-quater, del DPR 115/2002.
In diritto evidenzia di aver sottoposto ai Giudici la cognizione dei vizi della comunicazione preventiva di ipoteca senza alcuna richiesta rispetto agli atti esattivi sottesi.
Afferma che la stessa Corte di Cassazione, con la ordinanza n.26439/2024, ha statuito che il contributo unificato tributario si calcola soltanto in merito all'atto impugnato anche qualora si eccepisca la omessa notifica degli atti presupposti.
Contesta, inoltre, la mancata allegazione degli atti prodromici con violazione dell'art.7 della Legge 212/2000, con pregiudizio per il diritto di difesa ed impossibilità alla sanatoria successiva di tale mancanza da parte del Concessionario.
Rileva che l'atto emesso non indica specificamente quali sono gli atti propredeutici ed il loro valore al fine di un corretto controllo della pretesa impositiva, con violazione del principio dell'autosufficienza.
Infine, eccepisce la improcedibilità e nullità dell'atto per violazione dell'art.42 del DPR 600/73, stante la irregolarità della sottoscrizione apposta da soggetto non abilitato, senza indicazione ed allegazione della procura o delega, contenente i poteri alla proposizione dell'atto.
Contesta, da ultimo, la richiesta del pagamento dell'importo di € 8,75 quale spesa per notifica, avvenuta a mezzo PEC.
Si costituisce nel giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Ufficio di
Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento, confutando tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso, con conferma dell'atto impugnato, con vittoria delle spese e competenze.
In fatto rappresenta che esso Ricorrente_1 aveva depositato presso la Corte di Giustizia il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le sottostanti due cartelle di pagamento, per cui rilevava la insufficienza del versamento del CUT, pari ad € 30,00, unifirmandosi alle direttive impartite dal Direzione della Giustizia Tributaria e della giurisprudenza della Corte di Cassazione, procedendo alla rideterminazione del CUT in € 90,00 sulla base del valore degli atti impugnati.
Ribadisce che non vi è dubbio che la parte ha inteso impugnare sia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che le due cartelle sottese, come si evince dal tenore letterale del ricorso, nel quale, tra l'altro, è stata eccepita la prescrizione e decadenza da parte del Concessionario dei tributi contenuti nelle predette cartelle. Ritiene che risulta evidente che il ricorrente nel ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria aveva esteso le censure anche agli atti presupposti, legittimando la richiesta di integrazione del contributo unificato.
Rileva la infondatezza della eccezione di mancata allegazione degli atti prodromici in considerazione che l'invito al pagamento costituisce il primo atto con cui l'Amministrazione porta a conoscenza del contribuente la propria pretesa.
Conferma la presenza di una idonea motivazione, consentendo al destinatario di svolgere una adeguata difesa, cosa regolarmente avvenuta, ribadendo che, con l'invito al pagamento la indicazione della integrazione del CUT da versare e del numero di ruolo del giudizio in oggetto, esso contribuente aveva avuto tutte le informazioni necessarie.
Circa, poi, il potere di firma dell'invito al pagamento, l'Ufficio deposita ordine di servizio n. 5 del 24.11.2023 con nomina del Dott. Nominativo_1 quale responsabile del recupero delle spese di giustizia e CUT, appartenente alla III area F1, con attribuzione di firma in ordine agli inviti al pagamento.
Infine, relativamente alle spese di giustizia, evidenzia che l'importo di € 8,75 è espressamente previsto dal
D.M. 12 settembre 2012.
All'udienza di discussione pubblica del 25 novembre 2025, il rappresentante dell'Ufficio si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni negli stessi racchiuse.
La Corte, in funzione monocratica, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con atto avente ad oggetto la regolarizzazione del pagamento del contributo unificato relativo al giudizio portante il NRG 76/2025 la CGT di I grado di Benevento intimava al Ricorrente_1 il versamento di
€ 68,75, di cui € 60,00 per CUT ed € 8,75 per costo della notifica a mezzo PEC.
Con il primo motivo di doglianza il ricorrente rileva la illegittimità della pretesa sul presupposto che il giudizio
NRG. 76/2025 aveva ad oggetto la impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sulla base di n.2 cartelle di pagamento, con versamento del relativo contributo unificato.
Evidenzia che il ricorso era proposto esclusivamente per l'annullamento della predetta comunicazione, per cui non avendo chiesto l'annullamento degli atti presupposti, il contributo andava corrisposto solo ed esclusivamente per tale atto.
La doglianza non risulta fondata in considerazione che il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deve risultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento al valore di ognuno di essi ( Cass. n.20557/2022). Non vi è dubbio che al fine del relativo calcolo deve farsi riferimento alla domanda ed alle conclusioni che vengono richieste, al fine di verificare che l'annullamento sia riferito al solo provvedimento impugnato o anche agli atti prodromici.
Ed, invero, la verifica del valore della lite non può limitarsi alla lettura delle conclusioni del ricorso ma deve, necessariamente, estendersi all'esame dei motivi di impugnazione per cui se gli stessi tendono ad inficiare anche le pretese contenute negli atti presupposti il calcolo del contributo dovrà avvenire tenendo conto anche di tale circostanza.
Nel caso di specie, dalla lettura del ricorso proposto appare evidente che nel giudizio RGN 75/2025 il ricorrente abbia eccepito la mancata notifica degli atti prodromici chiedendo per i tributi richiesti nelle cartelle la intervenuta prescrizione della pretesa impositiva o la decadenza dal potere di procedere alla riscossione.
Da tanto si ricava agevolmente che il ricorrente ha impugnato sia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ma anche la illegittimità o nullità degli atti prodromici con annullamento dei tributi richiesti.
Ne deriva la correttezza della richiesta da parte dell'Ufficio del pagamento del contributi unificato anche degli atti sottesi.
Va ritenuta infondata la eccezione di mancata allegazione degli atti prodromici in considerazione che l'attività posta a base della richiesta è svolta dallo stesso ricorrente, avendo prodotto il ricorso con applicazione del
CUT in misura ridotta, per cui ampiamente a conoscenza della origine della pretesa impositiva.
Circa la carenza di motivazione dell'atto impugnato la stessa proposizione del ricorso in maniera articolata e dettagliata consente di affermare una completezza dell'invito al pagamento, dal quale si evincono in maniera chiara le ragioni della pretesa impositiva.
Va ritenuta non accoglibile la contestazione in merito al difetto di sottoscrizione dell'atto e della mancanza della relativa delega, avendo l'Ufficio in sede di costituzione depositato l'ordine di servizio n. 5 del 24.11.2023, che conferisce al Dr. Nominativo_1 la nomina di responsabile del recupero delle spese di giustizia e CUT, funzionario appartenente all'area III F1.
Infine va ritenuta legittima la ripetizione del costo della notifica dell'atto a mezzo PEC, quantificate in € 6,87 per come previste dall'art.1 del D.M. 12 settembre 2012.
Alla luce delle seguenti argomentazioni il ricorso va rigettato con compensazione delle spese del giudizio stante la particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, rigetta il ricorso. Compensa le spese. Il GIUDICE monocratico