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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/11/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3386/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3386/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 26/11/2025 e promossa da
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Legnano Parte_1 presso lo studio dell'avv. Roberto Fischi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
, nato a [...] l'[...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in Parabiago presso lo studio dell'avv. Davide Meraviglia, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, alle seguenti: pagina 1 di 2 CONDIZIONI
1) Nulla statuire in ordine al mantenimento dei coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti.
2) Il sig. lascerà la casa coniugale sita a San Giorgio su Legnano, in via Milano n. 36, di proprietà
CP_1 esclusiva della ricorrente, entro e non oltre il 31.12.2025;
considerato che
la sig.ra è già nel Parte_1 possesso dell'immobile, seppur condiviso con il sig. disporre che se entro il 31.12.2025 il sig.
CP_1 non abbia lasciato la casa coniugale, il Giudice autorizzi, sin da ora, la ricorrente a procedere alla
CP_1 sostituzione della serratura, inibendo l'accesso all'immobile al sig. anche nell'ipotesi in cui egli
CP_1 non abbia integralmente rimosso i propri beni personali, dei quali, in tal caso, la sig.ra assumerà la Parte_1 custodia.
3) La sig.ra si impegna a rimettere la querela per maltrattamenti presenta verso il marito sig. Parte_1 all'atto del deposito del provvedimento di separazione CP_1
4) Rinuncia del sig. alla domanda riconvenzionale di addebito della separazione formulata con la CP_1 comparsa di costituzione.
5) Spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e la mancata opposizione del resistente sul punto dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve prendersi atto che su impulso del Giudice delegato le parti sono pervenute ad un accordo sulle condizioni della separazione, che può essere recepito in quanto relativo a diritti disponibili.
Stante l'intervenuto accordo, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi;
Parte_2
2) Prende atto delle pattuizioni intervenute tra le parti secondo le conclusioni congiunte sopra riportate, da intendersi come trascritte, recepite ed omologate;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Presidente Estensore
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3386/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 26/11/2025 e promossa da
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Legnano Parte_1 presso lo studio dell'avv. Roberto Fischi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
, nato a [...] l'[...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in Parabiago presso lo studio dell'avv. Davide Meraviglia, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, alle seguenti: pagina 1 di 2 CONDIZIONI
1) Nulla statuire in ordine al mantenimento dei coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti.
2) Il sig. lascerà la casa coniugale sita a San Giorgio su Legnano, in via Milano n. 36, di proprietà
CP_1 esclusiva della ricorrente, entro e non oltre il 31.12.2025;
considerato che
la sig.ra è già nel Parte_1 possesso dell'immobile, seppur condiviso con il sig. disporre che se entro il 31.12.2025 il sig.
CP_1 non abbia lasciato la casa coniugale, il Giudice autorizzi, sin da ora, la ricorrente a procedere alla
CP_1 sostituzione della serratura, inibendo l'accesso all'immobile al sig. anche nell'ipotesi in cui egli
CP_1 non abbia integralmente rimosso i propri beni personali, dei quali, in tal caso, la sig.ra assumerà la Parte_1 custodia.
3) La sig.ra si impegna a rimettere la querela per maltrattamenti presenta verso il marito sig. Parte_1 all'atto del deposito del provvedimento di separazione CP_1
4) Rinuncia del sig. alla domanda riconvenzionale di addebito della separazione formulata con la CP_1 comparsa di costituzione.
5) Spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e la mancata opposizione del resistente sul punto dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve prendersi atto che su impulso del Giudice delegato le parti sono pervenute ad un accordo sulle condizioni della separazione, che può essere recepito in quanto relativo a diritti disponibili.
Stante l'intervenuto accordo, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi;
Parte_2
2) Prende atto delle pattuizioni intervenute tra le parti secondo le conclusioni congiunte sopra riportate, da intendersi come trascritte, recepite ed omologate;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Presidente Estensore
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